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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/06/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 978/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice relatore est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 978/2024 promossa da:
, (C.F. con il patrocinio dell'Avv. Maura Banti Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Valentina Controparte_1 C.F._2
Marcucci
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO separazione personale
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente (così come rassegnate all'udienza del 7.5.2025):
“- affido condiviso dei minori a entrambi i genitori
- residenza presso l'abitazione della madre
- i figli staranno con il padre secondo il seguente calendario
1. prima settimana:
• il martedì, dall'uscita da scuola con pernotto;
• dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina;
2. seconda settimana:
• il giovedì dall'uscita da scuola con pernotto;
inoltre, ogni due settimane nella giornata del martedì o del giovedì, da concordare tra le parti, tenuto conto della volontà dei figli ciascun genitore, nei giorni di sua spettanza, avrà cura di accompagnarli e andarli a riprendere per le varie attività extra-scolastiche;
- festività natalizie:
• i minori staranno con il padre per il pranzo di Natale e con la madre la cena di Natale;
• la vigilia del giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano seguiranno il regime dell'alternanza di anno in anno e così pure la vigilia di Capodanno e il giorno di Capodanno;
-festività pasquali
• il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo seguiranno il regime dell'alternanza;
-vacanze estive (dalla fine all'inizio della scuola), la frequentazione seguirà il seguente calendario:
1. settimana: lunedì e martedì con la madre
mercoledì e giovedì con il padre dal venerdì alla domenica con la madre
2. settimana:
Lunedì e martedì con il padre
Mercoledì e giovedì con la madre
Dal venerdì alla domenica con il padre;
inoltre, i minori staranno con ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive, da comunicare reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno;
inoltre, durante le vacanze natalizie (preferibilmente nel periodo compreso tra il 2 e il 6 gennaio) e durante le vacanze estive (nei mesi di luglio e agosto, compatibilmente con i periodi di vacanza presso ciascun genitore) i minori trascorreranno con il padre tre ulteriori giorni (per ciascun periodo) tendenzialmente consecutivi.
Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti.
Quanto ai rapporti economici, il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 CP_1 Parte_1 di ogni mese, l'importo di 150 euro per ciascun figlio, con rivalutazione ISTAT;
ciascun genitore rifonderà all'altro il 50% delle spese straordinarie, determinate secondo il
Protocollo in vigore presso quest'ufficio, entro 15 giorni dalla richiesta (e dall'invio della relativa documentazione), da effettuarsi ogni mese.
L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 28.3.2024 e regolarmente notificato, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio il 7.10.2007 con dal quale sono Controparte_1
Per_ nati i figli (7.10.2009) e (28.2.2011), ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Per_1
alle condizioni indicate in ricorso, essendo divenuta ormai intollerabile, con il passare del tempo, la prosecuzione della convivenza ed evidenziando che, già dall'aprile 2022, il resistente aveva lasciato la casa coniugale e per trasferirsi nel comune di Orentano (PI), ove attualmente convive con la nuova compagna.
Si è costituito che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, Controparte_1
ma, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto, in via preliminare, la riunione del procedimento con quello già pendente dal medesimo promosso e iscritto al n. 1033/2024 R.g., e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 473bis 17 c.3 c.p.c. insistendo nelle rispettive posizioni. All'udienza del 18.9.2024 il Giudice, ritenute sussistenti ragioni di connessione ex art. 274 c.p.c., ha disposto la riunione al presente procedimento del n. 1033/2024 r.g. e ha sentito le parti, comparse personalmente. Esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice, su richiesta delle parti volta a valutare la possibilità di addivenire ad un accordo conciliativo, ha concesso breve rinvio.
All'udienza del 2.10.2024 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in via temporanea e urgente in punto di affidamento e frequentazione dei figli nei termini riportati a verbale, insistendo nelle altre rispettive domande. Con ordinanza in data 8.10.2024, sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti che hanno recepito, quanto al regime di affidamento e frequentazione, l'accordo delle parti, e sono stati assunte le determinazioni istruttorie.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione reddituale delle parti e l'assunzione delle prove testimoniali nelle udienze del 29.11.2024 – all'esito della quale, su accordo delle parti, il Giudice ha disposto la modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti in tema di frequentazione figli – e del 12.2.2025.
Nella successiva data del 7.5.2025, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, nei termini riportati in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive, cui le parti hanno rinunciato.
***
Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda di separazione è fondata. Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La crisi coniugale, accertata sulla base delle allegazioni delle parti e sull'insistenza nella richiesta di pronuncia della separazione personale, dimostra che la prosecuzione della vita comune è divenuta intollerabile e non vi è possibilità di riconciliazione.
Risulta, infatti, che i coniugi vivono separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle condizioni di separazione, la volontà delle parti, conforme all'interesse dei figli di età minore e, pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate.
In ragione dell'intervenuto accordo, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nato a [...], il Controparte_1
28.6.1979, e , nata a [...], il [...], uniti in matrimonio in Parte_1
Castelfranco di Sotto (PI), in data 7.10.2007, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007 al n. 33 parte II serie A, Vol. I;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 13.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice relatore est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 978/2024 promossa da:
, (C.F. con il patrocinio dell'Avv. Maura Banti Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Valentina Controparte_1 C.F._2
Marcucci
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO separazione personale
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente (così come rassegnate all'udienza del 7.5.2025):
“- affido condiviso dei minori a entrambi i genitori
- residenza presso l'abitazione della madre
- i figli staranno con il padre secondo il seguente calendario
1. prima settimana:
• il martedì, dall'uscita da scuola con pernotto;
• dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina;
2. seconda settimana:
• il giovedì dall'uscita da scuola con pernotto;
inoltre, ogni due settimane nella giornata del martedì o del giovedì, da concordare tra le parti, tenuto conto della volontà dei figli ciascun genitore, nei giorni di sua spettanza, avrà cura di accompagnarli e andarli a riprendere per le varie attività extra-scolastiche;
- festività natalizie:
• i minori staranno con il padre per il pranzo di Natale e con la madre la cena di Natale;
• la vigilia del giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano seguiranno il regime dell'alternanza di anno in anno e così pure la vigilia di Capodanno e il giorno di Capodanno;
-festività pasquali
• il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo seguiranno il regime dell'alternanza;
-vacanze estive (dalla fine all'inizio della scuola), la frequentazione seguirà il seguente calendario:
1. settimana: lunedì e martedì con la madre
mercoledì e giovedì con il padre dal venerdì alla domenica con la madre
2. settimana:
Lunedì e martedì con il padre
Mercoledì e giovedì con la madre
Dal venerdì alla domenica con il padre;
inoltre, i minori staranno con ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive, da comunicare reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno;
inoltre, durante le vacanze natalizie (preferibilmente nel periodo compreso tra il 2 e il 6 gennaio) e durante le vacanze estive (nei mesi di luglio e agosto, compatibilmente con i periodi di vacanza presso ciascun genitore) i minori trascorreranno con il padre tre ulteriori giorni (per ciascun periodo) tendenzialmente consecutivi.
Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti.
Quanto ai rapporti economici, il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 CP_1 Parte_1 di ogni mese, l'importo di 150 euro per ciascun figlio, con rivalutazione ISTAT;
ciascun genitore rifonderà all'altro il 50% delle spese straordinarie, determinate secondo il
Protocollo in vigore presso quest'ufficio, entro 15 giorni dalla richiesta (e dall'invio della relativa documentazione), da effettuarsi ogni mese.
L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 28.3.2024 e regolarmente notificato, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio il 7.10.2007 con dal quale sono Controparte_1
Per_ nati i figli (7.10.2009) e (28.2.2011), ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Per_1
alle condizioni indicate in ricorso, essendo divenuta ormai intollerabile, con il passare del tempo, la prosecuzione della convivenza ed evidenziando che, già dall'aprile 2022, il resistente aveva lasciato la casa coniugale e per trasferirsi nel comune di Orentano (PI), ove attualmente convive con la nuova compagna.
Si è costituito che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, Controparte_1
ma, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto, in via preliminare, la riunione del procedimento con quello già pendente dal medesimo promosso e iscritto al n. 1033/2024 R.g., e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 473bis 17 c.3 c.p.c. insistendo nelle rispettive posizioni. All'udienza del 18.9.2024 il Giudice, ritenute sussistenti ragioni di connessione ex art. 274 c.p.c., ha disposto la riunione al presente procedimento del n. 1033/2024 r.g. e ha sentito le parti, comparse personalmente. Esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice, su richiesta delle parti volta a valutare la possibilità di addivenire ad un accordo conciliativo, ha concesso breve rinvio.
All'udienza del 2.10.2024 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in via temporanea e urgente in punto di affidamento e frequentazione dei figli nei termini riportati a verbale, insistendo nelle altre rispettive domande. Con ordinanza in data 8.10.2024, sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti che hanno recepito, quanto al regime di affidamento e frequentazione, l'accordo delle parti, e sono stati assunte le determinazioni istruttorie.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione reddituale delle parti e l'assunzione delle prove testimoniali nelle udienze del 29.11.2024 – all'esito della quale, su accordo delle parti, il Giudice ha disposto la modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti in tema di frequentazione figli – e del 12.2.2025.
Nella successiva data del 7.5.2025, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, nei termini riportati in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive, cui le parti hanno rinunciato.
***
Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda di separazione è fondata. Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La crisi coniugale, accertata sulla base delle allegazioni delle parti e sull'insistenza nella richiesta di pronuncia della separazione personale, dimostra che la prosecuzione della vita comune è divenuta intollerabile e non vi è possibilità di riconciliazione.
Risulta, infatti, che i coniugi vivono separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle condizioni di separazione, la volontà delle parti, conforme all'interesse dei figli di età minore e, pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate.
In ragione dell'intervenuto accordo, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nato a [...], il Controparte_1
28.6.1979, e , nata a [...], il [...], uniti in matrimonio in Parte_1
Castelfranco di Sotto (PI), in data 7.10.2007, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007 al n. 33 parte II serie A, Vol. I;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 13.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari