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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/06/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 347/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 347/25 RG Lav
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. R. Galassi
CP_1
rappresentato dagli avv. F. Flori, S. Mazzaferri e S. Mariotti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente chiede l'erogazione dell'«assegno sociale … dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda» (presentata «in data 21/9/22) fino
«all'avvenuto riconoscimento del 1/10/2024».
2. L conferma il diniego oppostole in sede amministrativa, deducendo in primo CP_1
luogo che nel periodo in oggetto difettava il requisito reddituale, in quanto «dai pubblici registri …la …. ricorrente risultava separata, ma residente presso la stessa abitazione del coniuge» (pacificamente titolare di reddito ostativo).
2.1. L'argomento non appare fondato laddove la situazione confliggente con una effettiva separazione non è la conservazione (temporanea) della medesima pagina 1 di 3 residenza anagrafica, ma la effettiva coabitazione, da escludersi nella fattispecie per quanto emerge univocamente dagli atti ed in particolare dallo stesso verbale di identificazione invocato e prodotto anche dall'Istituto (doc.3), da cui si evince che (già) in data 20/7/21 la ricorrente, pur formalmente residente a Guardiaregia, era «dal mese di settembre domiciliata ad Ancona via della Ricostruzione civico
7 presso la figlia».
2.2. Non risulta in alcun modo, infatti, che la ricorrente – la quale riferisce che la identificazione di cui sopra è stata disposta proprio per aver ricevuto una denuncia «per abbandono del tetto coniugale» - abbia smesso in seguito di abitare in Ancona, ove ha dichiarato di essere domiciliata anche nella citata istanza 21/9/22 (doc.1 allegato al ricorso) e dove la sua dimora è stata poi formalizzata dall'Ufficio Anagrafe con decorrenza 27/9/23 (doc.14 allegato al ricorso).
3. In secondo luogo l «eccepisce la natura meramente sussidiaria della CP_2
prestazione in esame, che spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito», in base alla quale «il cittadino che si trova in stato di bisogno economico, prima di rivolgersi alla solidarietà generale, è tenuto a richiedere il sostegno del coniuge», e quindi «la scelta, da parte del coniuge più debole, di rinunciare all'assegno di mantenimento .. mette in luce l'intento elusivo dei principi a sostegno dell'assegno sociale». A prescindere dalla considerazione che tale assunto appare confliggere con la concessa erogazione dell'assegno dall'ottobre 2024, nemmeno tale argomento appare fondato, considerando il condivisibile indirizzo indicato dalla Corte di Cassazione, secondo cui «non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito» (Cass.24954/21, 14513/20, 21573/23).
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA l al pagamento, in favore della ricorrente, dell'assegno sociale CP_1
a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e fino all'avvenuto riconoscimento del 1/10/2024, con interessi e rivalutazione come per legge, nonché delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 14/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 347/25 RG Lav
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. R. Galassi
CP_1
rappresentato dagli avv. F. Flori, S. Mazzaferri e S. Mariotti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente chiede l'erogazione dell'«assegno sociale … dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda» (presentata «in data 21/9/22) fino
«all'avvenuto riconoscimento del 1/10/2024».
2. L conferma il diniego oppostole in sede amministrativa, deducendo in primo CP_1
luogo che nel periodo in oggetto difettava il requisito reddituale, in quanto «dai pubblici registri …la …. ricorrente risultava separata, ma residente presso la stessa abitazione del coniuge» (pacificamente titolare di reddito ostativo).
2.1. L'argomento non appare fondato laddove la situazione confliggente con una effettiva separazione non è la conservazione (temporanea) della medesima pagina 1 di 3 residenza anagrafica, ma la effettiva coabitazione, da escludersi nella fattispecie per quanto emerge univocamente dagli atti ed in particolare dallo stesso verbale di identificazione invocato e prodotto anche dall'Istituto (doc.3), da cui si evince che (già) in data 20/7/21 la ricorrente, pur formalmente residente a Guardiaregia, era «dal mese di settembre domiciliata ad Ancona via della Ricostruzione civico
7 presso la figlia».
2.2. Non risulta in alcun modo, infatti, che la ricorrente – la quale riferisce che la identificazione di cui sopra è stata disposta proprio per aver ricevuto una denuncia «per abbandono del tetto coniugale» - abbia smesso in seguito di abitare in Ancona, ove ha dichiarato di essere domiciliata anche nella citata istanza 21/9/22 (doc.1 allegato al ricorso) e dove la sua dimora è stata poi formalizzata dall'Ufficio Anagrafe con decorrenza 27/9/23 (doc.14 allegato al ricorso).
3. In secondo luogo l «eccepisce la natura meramente sussidiaria della CP_2
prestazione in esame, che spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito», in base alla quale «il cittadino che si trova in stato di bisogno economico, prima di rivolgersi alla solidarietà generale, è tenuto a richiedere il sostegno del coniuge», e quindi «la scelta, da parte del coniuge più debole, di rinunciare all'assegno di mantenimento .. mette in luce l'intento elusivo dei principi a sostegno dell'assegno sociale». A prescindere dalla considerazione che tale assunto appare confliggere con la concessa erogazione dell'assegno dall'ottobre 2024, nemmeno tale argomento appare fondato, considerando il condivisibile indirizzo indicato dalla Corte di Cassazione, secondo cui «non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito» (Cass.24954/21, 14513/20, 21573/23).
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA l al pagamento, in favore della ricorrente, dell'assegno sociale CP_1
a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e fino all'avvenuto riconoscimento del 1/10/2024, con interessi e rivalutazione come per legge, nonché delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 14/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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