Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/05/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Nr. R. G. 1129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
In composizione collegiale nelle persone di
Loredana Giglio Presidente rel.
Luca Marzullo Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 1129/2024 promosso da
, nato il [...], in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Anna Lombardi Baiardini ed elettivamente domiciliato in Perugia Via Campo di Marte 6/d
RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo Controparte_1 CP_2 difende e rappresenta
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale
SINTETICA ESPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, proveniente dalla Nigeria (Delta State), ha presentato domanda di protezione internazionale nel 2014. Dopo il rigetto in via amministrativa il Tribunale di Palermo ha riconosciuto in suo favore, con provvedimento del 2017, la misura complementare della protezione umanitaria. Sino al 31.7.2021 ha goduto di permessi di soggiorno rilasciati per “ casi speciali”. In data 26.8.2021 ha presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 32 co.3° D.lvo 25/2008.
Con provvedimento del 20.2.2024 il Questore di Perugia – previo parere negativo della
Commissione territoriale per la protezione internazionale di Trapani – ha rigettato la domanda.
Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il ricorrente ha censurato il provvedimento di diniego sostenendo la ricorrenza dei presupposti per il rilascio in suo favore di permesso di pagina 1 di 4
Ha esposto, inoltre, che la Nigeria presenta rilevanti criticità sia con riguardo alle condizioni di sicurezza, sia di tutela dei diritti umani fondamentali. Ha chiesto in via preliminare la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato. Rigetta l'istanza di sospensiva è stato instaurato il contraddittorio sul merito del ricorso.
Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto. Controparte_1
La causa, istruita in via documentale, è stata rimessa al Collegio previo deposito di note di trattazione.
2. In via generale si ricorda il DL 130/2020 ( e successiva legge di conversione) - che trova applicazione al caso in esame “ ratione temporis” - ha ( aveva essendo stata poi modificata la normativa dal DL 20/2023) introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Il Tribunale, come già espresso in altri precedenti di merito, ritiene che vi sia continuità normativa tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente sino al 22.10.2018) e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.2, come introdotto dal DL 130/20, conv. in L. 173/20. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo costituzionale (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., ovvero il divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, si osserva che , secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta
Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui pagina 2 di 4 riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. La Corte di
Cassazione ha precisato che, in materia di protezione speciale o complementare, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, , T.U.I. (nel testo vigente “ratione temporis”, ossia prima dell'entrata in vigore del D.L. 10.3.2023 n. 20, convertito nella L.
5.5.2023 n. 50), si deve attribuire diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa (Cass. n. 18455/2022; Cass. n. 5780/2024). Va inoltre tenuto conto che, il “vincolo familiare” del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto al suo inserimento socio-lavorativo, posto che il primo è inerente al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diritto al rispetto della vita privata. Pertanto, ne consegue che, ai fini del riconoscimento dell'effettivo radicamento del richiedente, non devono necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa i requisiti relativi all'integrazione sociale e a quella lavorativa (Cass. n. 3978/2024; Cass. n. 30736/2023 e Cass.
n. 32851/2023).
Applicando tali principi al caso in esame si osserva quanto segue. Il ricorrente si trova in Italia sin dal 2014 e ha documentato lo svolgimento di attività lavorativa regolare ( pur essendo stato, sino al rigetto della domanda di rinnovo, titolare di permesso di soggiorno) esclusivamente per l'anno 2021 ( cfr. denuncia dei redditi del 2022 ) mentre nulla ha dedotto con riguardo ad attività lavorative regolari per i periodi pregressi e quanto al periodo successivo nulla ha documentato per gli anni 2022 e 2023 e quanto al 2024 ha prodotto, nella fase di merito, copia di contratto di lavoro stipulato dal 26.11.2024 con la con scadenza al Controparte_3
30.06.2025, dunque con durata pari a poco più di 6 mesi.
Non ha fornito alcuna allegazione significativa sul percorso di stabile integrazione e dalla documentazione depositata in giudizio dal è emerso che ha dichiarato di Controparte_1 aver svolto attività lavorativa nel settore agricolo per un solo giorno nel 2015 ed altro giorno per il 2016 e che avrebbe vissuto in Italia “ chiedendo l'elemosina”. La circostanza che il ricorrente, dopo circa 10 anni di permanenza continuativa in Italia, abbia svolto solo per l'anno 2021 attività lavorativa come ambulante ( con apertura di partita IVA risalente al mese di maggio del
2021), con un reddito di circa 6000,00 euro netti e sia titolare di contratto di locazione ( dal mese di settembre del 2022) e, infine, titolare di contratto di lavoro di poco più di 6 mesi per l'anno 2024 - prossimo alla cessazione - non costituiscono, in assenza di ulteriori elementi attestanti una stabile integrazione nel territorio dello Stato, per il riconoscimento della misura , stante la breve durata dell'attività svolta, rispetto al tempo del soggiorno nel paese di accoglienza e in assenza di allegazioni significative in punto di relazioni familiari ( non documentate) e sociali ( non vi è alcuna attestazione di frequentazione di corsi scolastici o di pagina 3 di 4 formazione, relazioni sull'attività svolta eventualmente nelle strutture di accoglienza) elementi sufficienti per ritenere integrati i presupposti per la concessione della misura invocata.
Il ricorso conclusivamente deve essere rigettato.
Le spese di lite in ragione della natura della controversia possono essere dichiarate integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede :
1) Rigetta il ricorso
2) Dichiara le spese di lite compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 20.5.2025 Il Presidente
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