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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/07/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1119 R.G.A. 2024, promossa in sede di rinvio dalla cassazione D A
rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avvocato ZAPPALA' MARIO
- Ricorrente in riassunzione - C O N T R O
rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. FIORENZA VALENTINA
- Resistente - All'udienza del 17/07/2025 i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Agrigento
[...]
aveva chiesto dichiararsi la nullità del termine apposto ai due Parte_1 contratti di lavoro subordinato, più volte prorogati per un durata complessiva superiore a 36 mesi, in virtù dei quali aveva lavorato alle dipendenze dell'
[...]
presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento dal 13 dicembre 2010 al CP_2
31 marzo 2015 con la qualifica di dirigente farmacista;
aveva chiesto, per l'effetto, che il rapporto di lavoro fosse considerato a tempo indeterminato, con condanna dell' alla sua riassunzione, al pagamento delle retribuzioni non corrisposte e, in subordine, al risarcimento del danno conseguente alla illegittima interruzione del rapporto di lavoro;
in ogni caso, aveva altresì chiesto il pagamento delle retribuzioni dei mesi di aprile, maggio e giugno 2015, non pagate a causa dell'illegittima
1 anticipata interruzione del rapporto di lavoro al 31.03.2015, prima della scadenza naturale del contratto. Con sentenza n. 709 del 2017 il Tribunale di Agrigento condannava l'
[...]
a risarcire alla ricorrente il danno da “precarizzazione”, quantificandolo CP_2 nella misura di dieci mensilità dell'ultima retribuzione percepita. In accoglimento dell'appello proposto dall' sulla Controparte_2 quantificazione del danno, con sentenza n. 258 del 2019 questa Corte d'appello, in diversa composizione, riteneva viziata da ultrapetizione la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva liquidato il danno da precarizzazione, osservando che l'originaria ricorrente non aveva ancorato la domanda risarcitoria a siffatta causa petendi, ma soltanto all'anticipata risoluzione dell'ultimo contratto di lavoro;
ha altresì accolto il terzo motivo dell'appello incidentale proposto dalla Parte_1
(omessa pronuncia sulla illegittima interruzione del rapporto) e, rilevando che l'
[...]
aveva risolto l'ultimo contratto di lavoro senza giusta causa con CP_2 decorrenza dal 31 marzo 2015 quando, invece, questo era stato prorogato al 30 giugno 2015, ha determinato il chiesto risarcimento del danno nella misura delle tre mensilità della retribuzione successive all'illegittimo recesso, condannando l' al suo pagamento. Con ordinanza n. 19569/2024 del 16.07.2024, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da , rinviando a Parte_1 questa Corte in diversa composizione per un nuovo esame del merito in conformità al principio di diritto enunciato.
ha tempestivamente riassunto il Parte_1 giudizio, chiedendo confermarsi la sentenza di primo grado e condannarsi, pertanto, l' alla corresponsione, a titolo risarcitorio, di dieci Controparte_2 mensilità dell'ultima retribuzione percepita. L' ha resistito alla domanda attrice limitatamente al Controparte_2 quantum, ribadendo l'eccezione già sollevata nel precedente grado di appello, meglio illustrandone le ragioni. All'udienza del 17/07/2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI In via preliminare, giova ricordare che, per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n.10046/2002; Cass. n.327/2010; Cass. n.26200/2014; Cass. 29320/2008), nel giudizio di rinvio, che è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il "thema decidendum", formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma
2 operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione;
con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché la loro analisi tende a porre nel nulla o a modificare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità e degli effetti del giudicato interno. Inoltre, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza sia stata annullata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, atteso che solo in quest'ultimo caso l'annullamento travolge la valutazione dei fatti compiuta in sede di appello, onde il giudice è libero di riesaminare ex novo tutte le risultanze processuali e di risolvere le questioni devolutegli senza limitazioni di sorta (Cass. 22.04.2009 n.9617; Cass. 10.08.2002 12148; Cass. sez.un. 13.09.1997 n.9095). Ciò posto, e venendo al caso in esame, va anzitutto precisato che, in difetto di ulteriore impugnazione sul punto, è ormai coperta da giudicato la statuizione di condanna (pronunciata dalla precedente sentenza di appello) al risarcimento del danno prodottosi per effetto dell'illegittimo recesso anticipato dall'ultimo Pt_2 contratto a termine, domanda, questa, ulteriore rispetto a quella ancorata alla dedotta abusiva reiterazione dei contratti a termine, della quale ancora qui si controverte. Venendo, poi, al perimetro decisionale rimesso a questa Corte dall'ordinanza di rinvio, esso va individuato nell'accertamento – e conseguente liquidazione – del c.d. danno da precarizzazione la cui domanda la Corte Suprema – in ciò cassando la sentenza di appello - ha ritenuto essere compresa nell'originaria domanda di conversione del contratto a termine, proposta dalla ricorrente. Si afferma, infatti, nell'ordinanza di rinvio: “La corte territoriale ha imputato alla ricorrente di avere chiesto la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, accertata e dichiarata la conversione del rapporto e la illegittima unilaterale risoluzione del contratto, la condanna dell a pagare la retribuzione non corrisposta e, in subordine, “un Controparte_2 congruo risarcimento del danno derivante dalla illegittima interruzione del rapporto”. Il giudice di appello ha ritenuto che la richiesta risarcitoria della lavoratrice non potesse essere estesa fino a ricomprendere il danno da precarizzazione” Ha dunque ritenuto non condivisibile tale ragionamento alla luce della considerazione che “il menzionato danno da precarizzazione è conseguenza della violazione del termine complessivo massimo di trentasei mesi previsto dalla normativa vigente per i contratti a termine, così come la richiesta di costituzione di un rapporto a tempo determinato, la quale era stata avanzata. Inoltre, si rileva che non costituisce violazione dell'art. 112 c.p.c. l'accoglimento,
3 anche d'ufficio, di una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte e che non esuli dalla causa petendi, non riscontrandosi in questa situazione alcuna lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (Cass., Sez. 2, n. 3566 del 17 febbraio 2006)…. Più di recente, la S.C. ha chiarito che, in tema di impiego pubblico privatizzato, qualora sia stata chiesta la conversione o trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine nulli per violazione delle regole che ne condizionano la legittimità, il giudice, a fronte della giuridica impossibilità di una tutela in forma specifica avverso l'illecito perpetrato, deve pronunciare sulla tutela per equivalente, secondo il regime del c.d. danno eurounitario;
ne consegue che la parte può far valere la mancata pronuncia sulla domanda di risarcimento come motivo di illegittimità in sede di impugnazione e che la stessa, in quanto minus o surrogato legale della tutela in forma specifica, non costituisce domanda nuova se proposta per la prima volta in appello (Cass., Sez. L, n. 15027 dell'11 maggio 2022).” Ha conclusivamente affermato il seguente principio di diritto cui questa Corte è chiamata a conformare la presente decisione: “In tema di pubblico impiego, il lavoratore che, deducendo l'abusiva reiterazione oltre il periodo massimo di trentasei mesi previsto dalla normativa vigente di contratti a termine aventi ad oggetto le stesse mansioni e conclusi con lo stesso datore, abbia domandato la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, può limitare in corso di causa la tutela richiesta al solo risarcimento del danno da precarizzazione, senza incorrere in alcuna preclusione processuale;
inoltre, il giudice che, in questo caso, tale risarcimento riconosca, nonostante il ricorso originario mirasse a conseguire il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ragione della menzionata abusiva reiterazione, non viola l'art. 112 c.p.c.”. Orbene, in punto di fatto è documentale che si sia realizzata la dedotta abusiva reiterazione del ricorso a contratti a termine, avendo il rapporto di lavoro della superato la durata di trentasei mesi, in forza dei seguenti atti Parte_1 negoziali: 1) Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di mesi 8 a decorrere dal 13.12.2010 (all.2); 2) Relativa proroga del 13.07.2011 per ulteriori 8 mesi decorrenti dal 13.08.2011 sino al 12.04.2012 (all.3); 3) Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di mesi
3 (“e comunque fino alla definizione della nuova graduatoria di Dirigente Farmacista”) a decorrere dal 4.07.2012 (all.4);
4) Relativa proroga sino al 31.12.2013 (all. 5);
5) Ulteriore proroga sino al 30.06.2014 (all. 7);
6) Ulteriore proroga di 12 mesi, sino al 30.06.2015 (all. 9), successivamente modificata con scadenza al 31.03.2015.
4 In considerazione del fatto che, il rapporto, in virtù dei suddetti contratti e relative proroghe, si è protratto per una durata complessiva di 49 mesi, si è realizzata la fattispecie abusiva prevista dall'art. 5 comma 4 bis D. Lsg. N 368/2001, ratione temporis vigente, (“
4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2”). Ne consegue che, anche nel caso che occupa, caratterizzato da una illegittima reiterazione dei contratti a termine, deve trovare applicazione la forma di risarcimento secondo il paradigma del c.d. danno comunitario, come definito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, facendosi riferimento, per la sua liquidazione, alla fattispecie di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito (Cass. S.U. 15/3/2016 n. 5072); la Suprema Corte ha, in merito, chiarito che, poiché la conversione è impedita dall'art.36 del d.lgs. n. 165/2001, il danno risarcibile, derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A, consiste di norma nella perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.; peraltro, poiché la prova di detto danno non sempre è agevole, è necessario fare ricorso ad un'interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria, che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia richiede un'adeguata reazione dell'ordinamento volta ad assicurare effettività alla tutela del lavoratore, sì che quest'ultimo non sia gravato da un onere probatorio difficile da assolvere. Stabilita la sussistenza del diritto, occorre procedere alla determinazione del quantum, dovendosi all'uopo tenere conto dei motivi di censura contenuti nel precedente atto di appello proposto dall' , sui quali non si sia già formato il giudicato;
vale, infatti, in proposito il principio per cui “In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare "ex novo" il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le
5 eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, indipendentemente dalla relativa riproposizione, senza che rilevi l'eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio;
ne consegue che dalla contumacia della parte nel giudizio di rinvio non può derivare la rinuncia alle domande riproposte nel grado di appello e, pertanto, non sussiste alcuna preclusione da giudicato interno” (v. Cass. n. 4070/2019 del 12.02.2019; Cass. n. 10009 del 20.04.2017; Cass. S.U. n. 11844/2016). Ebbene, nel contestare la relativa statuizione del giudice di prime cure, l' aveva anzitutto lamentato il vizio di ultrapetizione, deducendo che la ricorrente avesse voluto ancorare il risarcimento alla mera anticipata risoluzione dell'ultimo contratto a termine: come emerge da quanto sopra esposto, su tale censura, accolta dalla corte di appello e successivamente disattesa dalla Corte di Cassazione, si è formato il giudicato nel senso della sua infondatezza. Aveva, inoltre, lamentato il difetto di prova del danno in concreto subìto: il motivo è palesemente infondato, dal momento che le cennate esigenze di effettività della tutela e dissuasività della sanzione consentono, nella fattispecie qui in esame, di liquidare il danno – in misura forfettizzata – prescindendosi dalla prova del danno subìto in concreto (v. le argomentazioni espresse da Cass. S.U. 15/3/2016 n. 5072, di cui s'è detto). Aveva, infine, l' censurato il quantum del risarcimento statuito in sentenza
“poichè non fondato su alcun elemento certo per la determinazione e comunque risulta essere particolarmente esoso ove si consideri che la ricorrente ha comunque percepito negli anni tutti gli emolumenti di legge alla stessa spettanti”, chiedendo pertanto, “anche sotto tale aspetto” la modifica del capo della sentenza appellata. Su tale motivo, non ancora esaminato nei pregressi gradi di giudizio, occorre qui pronunciare. Deve anzitutto essere superata l'eccezione di inammissibilità del motivo, dedotta dalla ricorrente sul presupposto che esso non si sarebbe confrontato con i criteri di liquidazione del danno indicati dal primo giudice (“…entro i limiti dell'indennità forfetizzata di cui all'art. 32, comma 5 l. 183/2010, che, in applicazione dei criteri di cui all'art. 8 l. 604/1966, tenuto conto in particolare della durata (inferiore ai dieci anni) del rapporto di lavoro intrattenuto dai ricorrenti con l' in esecuzione dei Controparte_2 diversi contratti a termine (criterio dell'anzianità di servizio), delle dimensioni dell'ente e dell'entità della violazione in rapporto al numero dei rinnovi e delle proroghe contrattuali (criterio del comportamento delle parti), pare adeguato determinare nella misura di 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”); seppure espressa utilizzando locuzioni alquanto generiche, detta censura si appuntava invece, in modo diretto e specifico, alla
6 correttezza della liquidazione operata dal primo giudice, mettendo in discussione i criteri dallo stesso utilizzati, nei quali non si intravedeva alcun “elemento certo”, nonché il risultato finale, considerato eccessivo. Costituendosi nel presente grado, ha peraltro più dettagliatamente precisato i contorni di tale censura, attività questa consentita nel giudizio di rinvio, non trattandosi di proposizione di una nuova eccezione. Il motivo si rivela fondato. Tra i criteri di cui all'art. 8 L. n. 604/1966, assumono, infatti, certamente carattere preminente, ai fini in discorso, sia la durata del periodo di precarizzazione che il numero dei contratti e delle proroghe convenuti tra le parti, dovendosi ritenere che la lunghezza del primo ed il numero dei secondi si pongano in un rapporto di diretta proporzionalità con il danno da perdita di chance, qui in considerazione, a motivo del crescente affidamento che, col passar del tempo, il lavoratore ripone nella eventualità della stabilizzazione del rapporto, incorrendo, correlativamente, nella perdita di altre proficue occasioni di lavoro.
Ebbene, nel caso di specie, il rapporto si è protratto, oltre il limite di legittimità dei 36 mesi, per meno di ulteriori due anni, sorretto, nell'intero arco temporale in discorso, da due soli contratti, seppur ripetutamente prorogati. Appare, pertanto, equo, in quanto più corrispondente alle obiettive esigenze indennitarie che qui vogliono soddisfarsi, commisurare il chiesto risarcimento ad un importo pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione percepita, dovendosi in tal senso rideterminare l'importo per cui è condanna. Alla luce dell'esito complessivo della lite e della parziale soccombenza nei gradi di merito, appare equo compensare per metà le spese del precedente grado di appello e di questo grado di rinvio, da porsi, per il resto, a carico dell' la quale dovrà, invece, pagare interamente quelle del giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 709/2017 resa il 30.06.2017 dal Tribunale di Agrigento, ridetermina in un importo pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione percepita il risarcimento del danno per cui è condanna in favore di Parte_1
Condanna l' a pagare ad Controparte_2 Parte_1 metà delle spese di lite del precedente grado di appello, che liquida per compensi in
€ 1.654,00, e di questo giudizio, che liquida in € 1.737,00, e che dichiara per il resto
7 compensate, nonché le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.757,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Palermo, 17/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Cinzia Alcamo
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