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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/06/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1403/2022
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1403/2022 R.G.A.C.C. a seguito di riassunzione ex art. 392
cpc, promossa da
e in proprio e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_1
nella qualità di unici eredi di (in qualità di eredi di Persona_2 Persona_3
, nonché nella qualità di erede di Parte_4 Parte_5 Persona_4
(sorella di , rappresentati e difesi come in atti dall'avv. Vito
[...] Parte_4
Petrarota
- Attori in riassunzione -
nei confronti di rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Francesco Piancone e CP_1
Alberto Perrone
- Convenuto in riassunzione -
OGGETTO: “Proprietà”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.3.2025 in cui la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – In virtù di atto di divisione del 1983 è divenuta proprietaria del Parte_4
fondo rustico situato in agro di Corato, contrada “Difesa Comunale”, in catasto al foglio 73, partita
12870, particelle 123 e 227, confinante con il fondo rustico di proprietà di in CP_1
catasto al foglio 73, partita 34105, particelle 65, 220 e 318, acquistato con atto pubblico del
20.12.1991.
2. – Nel 1997 ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_4
Trani-Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia, il predetto confinante, chiedendo di accertare l'esclusiva proprietà della fascia di terreno di settantacinque centimetri illegittimamente occupata da con il muro ed i manufatti realizzati lungo l'appezzamento di proprietà CP_1
dell'attrice; condannare il convenuto alla rimozione o rastremazione delle opere esistenti sul terreno dell'istante; condannarlo, inoltre, all'arretramento, sino al conseguimento del rispetto della distanza di cinque metri prevista dal Regolamento Edilizio del Comune di Corato, e in subordine della distanza di tre metri ai sensi dell'art. 873 cod. civ., dei manufatti (legnaia e forno) e del pozzo per lo smaltimento dei liquami eretti in prossimità del confine del fondo dell'attrice; infine,
emettere a carico di pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni. CP_1
2.1. – In particolare, l'attrice ha esposto che il convenuto aveva distrutto il muro a secco preesistente, posto a confine con la particella 123, realizzando un muro con sovrastante rete che si addentrava nel suo fondo di settantacinque centimetri;
che, in aderenza a detto muro, CP_1
2 aveva edificato un manufatto adibito a forno coperto da tegole che si addentrava di cinquantacinque centimetri nel suo fondo;
che aveva, altresì, eretto un altro manufatto adibito a legnaia nel fondo di proprietà dell'attrice, violando la distanza di cinque metri imposta dal R.E. per le zone agricole e, comunque, la distanza di tre metri dal confine prescritta dall'art. 873 cod. civ;
che l'illegittimità dell'occupazione di una porzione del suo terreno si desume dall'esame del tipo di frazionamento allegato alla nota di voltura n. 268/1978, riguardante la particella 65; che il grafico redatto dal geom. contiene le misure di larghezza e lunghezza delle Persona_5
particelle 65 e 318; che il fronte della strada vicinale denominata ” riporta la misura di Per_6
quindici metri, la quale rimane inalterata per l'intero sviluppo di mt. 106,30 della particella 65; che anche il pozzo per lo smaltimento dei liquami realizzato dal convenuto versa in eguale condizione di illegittimità in quanto non rispettoso della distanza di cinque metri dal confine e di dieci metri dall'abitazione esistente, imposta dall'anzidetta normativa urbanistica, e comunque della distanza prevista dagli artt. 873 e 889 cod. civ.
3. – Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha contrastato le avverse pretese, proponendo domanda riconvenzionale volta ad estendere l'indagine all'intera parete di confine da viale
Tarricone sin oltre la strada cd. “Della Rivoluzione”, fino a raggiungere l'estremità del fondo,
nonché ad ottenere la condanna del coniuge dell'attrice, responsabile dello spostamento del termine lapideo. In sostanza, ha dedotto di essersi limitato a ricostruire il preesistente CP_1
muretto e di aver eseguito detto intervento all'interno della sua proprietà, ricadendo il muro perfettamente sulla linea di confine.
4. – A seguito della controdomanda esperita dal convenuto, ha proposto Parte_4
“reconventio reconventionis”, diretta ad ottenere una pronuncia che accertasse e dichiarasse la conformità materiale della collocazione del confine tra i rispettivi fondi alla situazione originaria,
peraltro corrispondente a quella catastale.
5. – Il processo di primo grado è stato istruito con le produzioni documentali delle parti,
l'assunzione di prove orali e l'espletamento di ctu a cura dell'ing. . Persona_7
3 6. – Con sentenza n. 735/2013 il giudice monocratico del Tribunale di Trani ha respinto la domanda principale finalizzata all'accertamento dello sconfinamento, da parte del convenuto, della fascia di settantacinque centimetri asseritamente occupata con il muro ed i manufatti realizzati per la lunghezza del fondo;
ha, altresì, respinto la domanda di condanna del convenuto all'arretramento dei manufatti coperti adibiti a legnaia e a forno, esistenti in prossimità del confine;
ha dichiarato che la linea di confine tra i due fondi è quella rappresentata dalla linea rossa tra la particella 123 e la particella 65/318 di cui alla planimetria allegata (tramite rilievo con stazione satellitare) alla relazione di ctu;
ha condannato alla rimozione del pozzo nero, da CP_1
riposizionarsi ad una distanza non inferiore a due metri dal confine dell'attrice; ha dichiarato che il termine lapideo posto a ridosso della parete a secco in corrispondenza di viale Tarricone è stato spostato da ha rigettato ogni altra domanda;
ha condannato l'attrice al pagamento di Parte_4
due terzi delle spese di lite, con compensazione fra le parti del residuo terzo;
ha posto, in via definitiva, il costo della ctu a carico dell'attrice.
7. – La pronunzia di prime cure, impugnata da è stata integralmente Parte_4
confermata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1111/2016, pubblicata il 28.11.2016.
8. – Avverso la sentenza di appello costei ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, così compendiabili: 1) violazione del Dpr n. 650/1972 e dell'art. 950 cod. civ.; 2)
violazione degli artt. 950, 1538 cod. civ., 41 Cost.; 3) violazione degli artt. 950 cod. civ., 116 e 115
cpc; 4) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
5) violazione dell'art. 880 cod. civ.; 6) violazione degli artt. 873 e 871 cod. civ. nonché del
Regolamento Edilizio del;
7) violazione degli artt. 115 e 166 cpc. Controparte_2
9 – Al ricorso ha resistito con controricorso CP_1
10. – Con ordinanza n. 20426/2022 la Corte Suprema di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti i restanti motivi;
ha cassato la sentenza di appello in relazione al motivo accolto;
ha rinviato la causa all'intestata Corte di Appello, anche per la decisione sulle spese della fase di legittimità.
4 11. – In particolare, nella pronunzia rescindente la S.C., dopo aver ribadito il principio secondo cui “nell'individuazione del confine tra due fondi un ruolo fondamentale è rivestito dal
tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore
vincolante, potendo il giudice ricorrere agli altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le
indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti (Cass. n.
15304/2006; n. 12337/2020)”, ha poi affermato, testualmente, che “…dal fatto che nel caso di
originaria unicità di appartenenza il tipo di frazionamento potrebbe costituire fonte primaria e
decisiva di valutazione, non si può ricavare argomento per sostenere che, fuori da tale ipotesi, il
giudice potrebbe disconoscere a priori la rilevanza del frazionamento che sia stato richiamato nel
titolo di acquisto di una della parte in lite”.
12. – Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc dell'11.10.2022 , Parte_1
, , nella qualità di eredi di e Parte_2 Persona_3 Parte_4 Pt_5
nella qualità di erede di hanno convenuto in giudizio
[...] Persona_4 [...]
per sentire accogliere, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla S.C., le CP_1
seguenti conclusioni: “
1. In via Preliminare, disporre la rinnovazione della CTU ai sensi dell'art.
196 cpc per le ragioni innanzi esposte o in via subordinata la convocazione a chiarimenti dell'ing.
;
2. Nel merito, Accertare la esclusiva proprietà in capo alla sig.ra della Per_7 Parte_4
fascia di cm. 75 illegittimamente occupata dal sig. con il muro ed i manufatti realizzati CP_1
per la lunghezza del fondo di proprietà dell'attrice;
3. Condannare il sig. alla rimozione CP_1
o rastremazione delle opere esistenti nel terreno dell'istante 4. Condannare il Parte_4
convenuto all'arretramento sino al conseguimento del rispetto della distanza di m. 5 di cui al
regolamento edilizio allegato al piano regolatore del Comune di Corato ed in subordine della
distanza di m. 3 ex art. 873 dei manufatti e del pozzo per lo smaltimento dei liquami eretti in
prossimità del confine del fondo della 5. Emettere a carico del sig. Parte_4 CP_1
pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della 6. Con Parte_4
vittoria di spese e competenze di giudizio, anche di Cassazione e restituzione degli importi già
5 versati dalla a titolo di spese e competenze legai per effetto delle Parte_4
precedenti statuizioni annullate”.
13. – si è costituito in giudizio, ribadendo l'infondatezza delle avverse CP_1
pretese, stante l'impossibilità di utilizzare il tipo di frazionamento in questione poiché risultante del tutto inattendibile alla luce delle prove orali e delle indagini tecniche svolte nelle fasi processuali precedenti ed attestanti l'assenza di qualsivoglia sconfinamento ai danni dei proprietari del fondo limitrofo.
14. – All'udienza del 12.11.2024 il giudizio è stato interrotto a seguito della dichiarazione di morte di e poi riassunto da nella qualità di genitore esercente la Persona_3 Parte_3
responsabilità genitoriale sui minori e , eredi del “de cuius”. Persona_1 Persona_2
15. – In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 18.3.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con un unico complesso motivo gli attori in riassunzione, previa richiesta di rinnovazione della ctu ovvero di acquisizione di chiarimenti dal Tecnico incaricato, hanno dedotto la particolare rilevanza, in conformità all'art. 5 del D.p.R. n. 650/1972, del tipo di frazionamento allegato alla nota di voltura n. 268/78, riguardante la particella n. 65 di proprietà dell'originario appellato e contenente le misure di larghezza e lunghezza delle particelle 65 e 318, ai fini della determinazione dell'esatta linea di confine tra i fondi contigui. Inoltre, hanno eccepito l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dei testi , nonché da Testimone_1 Testimone_2
in sede di interrogatorio formale, ed hanno contestato l'esistenza del principio di CP_1
tollerabilità dello sconfinamento quando esso è di minima entità (nella specie di cm. 25-30), in quanto privo di espresso fondamento normativo, lamentato la violazione dell'art. 950 cod. civ.
Infine, hanno riproposto il motivo concernente la realizzazione dei manufatti (forno, legnaia e pozzo nero) in violazione delle distanze legali ed hanno nuovamente censurato la statuizione
6 accoglitiva della domanda riconvenzionale con la quale è stata denunciata la manomissione del termine lapideo posto sul confine a delimitazione dei fondi di rispettiva proprietà delle parti.
2. – La domanda dei riassumenti non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
3. – In rito, non appare inutile rammentare che la sentenza emessa nel giudizio di rinvio cd.
“prosecutorio” – determinato dal riscontro in sede di legittimità di vizi implicanti “errores in
iudicando” ex art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 cpc – non si sostituisce ad altra precedente, ma interviene direttamente sulla domanda proposta dalle parti (cfr. sul punto Cass. 12.3.2013 n. 6113). Infatti, il giudizio di rinvio instauratosi a seguito dell'annullamento della sentenza di appello non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, nonché ulteriore e successivo momento del giudizio funzionale all'emanazione di una sentenza, che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (né di primo, né di secondo grado),
riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti, come implicitamente confermato dall'art. 393 cpc, che fa discendere dalla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio non il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia. Pertanto, la presente decisione resa in sede di rinvio non può che sfociare in una pronunzia avente ad oggetto il merito delle rispettive pretese sostanziali originariamente fatte valere dalle parti e, inoltre, nell'odierna fase rescissoria, l'ambito cognitivo devoluto al Collegio è delimitato dalle “regulae iuris” desumibili dalla pronunzia di annullamento.
4. – In ordine all'utilizzabilità del tipo di frazionamento allegato alla nota di voltura n.
268/78 relativo alla particella 65, il Collegio non può che dare attuazione al principio di diritto enunciato nell'ordinanza n. 20426/2022 della Suprema Corte, la quale, cassando la sentenza di appello, ha censurato il percorso logico-giuridico seguito dal giudice del Tribunale di Trani (e confermato dalla pronunzia di secondo grado), imperniato sull'irrilevanza dell'atto di frazionamento poiché riferito non ad un'unica ed originaria particella poi divisa nelle due particelle di proprietà dei contendenti, ma soltanto alla suddivisione della particella 65, con la creazione della particella n. 318, attribuite entrambe all'odierno convenuto in riassunzione. Il “dictum” della
7 Suprema Corte, infatti, si fonda sulla riaffermazione del sopra rammentato principio secondo cui
“In termini generali è stato chiarito che «nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra
due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di
acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi
di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano
mancanti o insufficienti» (Cass. n. 15304/2006; n. 12337/2020)”. Il Collegio di legittimità ha rilevato la violazione del suddetto principio giacché il giudice di prime cure e la Corte di Appello
hanno erroneamente ritenuto che “…dal fatto che nel caso di originaria unicità di appartenenza il
tipo di frazionamento potrebbe costituire fonte primaria e decisiva di valutazione, non si può
ricavare argomento per sostenere che, fuori da tale ipotesi, il giudice potrebbe disconoscere a
priori la rilevanza del frazionamento che sia stato richiamato nel titolo di acquisto di una della
parte in lite”. Conseguentemente, ha ritenuto che “La Corte d'appello, nel circoscrivere la
rilevanza del tipo di frazionamento ai fini della determinazione del confine all'ipotesi del “comune
venditore” (questa è l'espressione che si legge nella sentenza di primo grado, confermata in
appello), è andata in contrasto con il principio di cui sopra, che, in sede di regolamento di confini,
non consente di prescindere dall'esame dei rispettivi titoli”.
4.1. – Orbene, dall'esame degli snodi motivazionali della pronunzia rescindente si desume che la ragione giustificativa dell'accoglimento del ricorso per cassazione risiede nell'erroneo automatismo consistito nel ritenere esclusa la rilevanza dell'atto di frazionamento ogni qualvolta il caso in esame non ricada nella fattispecie del c.d. comune venditore. Pertanto, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza onde rinnovare l'accertamento dell'esatto confine tra le particelle 123 e 65, tenendo conto primariamente dei titoli di acquisto e del tipo di frazionamento allegato alla nota di voltura n. 268/1978, ancorché riguardante il confine tra la particella 65 e la costituenda particella 318, e non il confine per cui si controverte.
4.2. – In detta prospettiva valutativa, non può essere condiviso l'assunto degli attori in riassunzione secondo cui la S.C. avrebbe “eletto” l'atto di frazionamento a prova “privilegiata” del
8 confine in questione, imponendo al giudice del rinvio di individuare automaticamente il confine in quello delineato nel tipo di frazionamento ed inibendo qualsivoglia ulteriore approfondimento sul punto. Ciò può sostenersi poiché, da un lato, il Collegio di legittimità non può notoriamente esprimere valutazioni di merito e, dall'altro lato, in quanto la pronunzia rescindente, in realtà, si è
limitata a ribadire la rilevanza dell'atto di frazionamento nell'ambito dell'accertamento del confine, senza tuttavia giungere ad affermare la sussistenza di un vero e proprio effetto vincolante dello stesso, idoneo perfino a prevalere, di per sé in astratto, sugli ulteriori elementi probatori o indiziari acquisiti nel corso del giudizio.
4.3. – D'altra parte, non può sfuggire che l'orientamento ermeneutico della S.C., confermato nell'ordinanza cassatoria e nelle pronunce richiamate nell'atto di riassunzione, autorizza il giudice a “ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai titoli di
provenienza siano mancanti o insufficienti.”. In altri termini, il vincolo interpretativo derivante dalla decisione di annullamento fa, comunque, salva l'ipotesi in cui l'insufficienza o la mancanza di informazioni derivanti dai titoli di provenienza escluda il ruolo primario dell'atto di frazionamento, consentendo il ricorso ad altri elementi probatori, i quali possono in concreto prevalere sui primi, ove concordemente sintomatici di un risultato divergente rispetto a quanto desumibile dal frazionamento.
5. – Tanto precisato circa la portata del principio di diritto enunciato dalla S.C., può ritenersi che non assume un rilievo dirimente l'art. 5 del D.p.R. n. 650/72, richiamato nell'atto di riassunzione, dal momento che lo stesso si limita a risolvere esclusivamente il contrasto tra il tipo di frazionamento, regolarmente allegato secondo la procedura ivi prevista, ed “Eventuali altri
disegni o planimetrie uniti all'atto che dà origine al trasferimento”, riconoscendo la prevalenza del primo, diversamente, quindi, dal caso di specie, in cui non si registra alcun contrasto tra plurimi documenti allegati all'atto traslativo.
5.1. – Per tale ragione, non può darsi sèguito alla richiesta di rinnovazione della ctu o di acquisizione di chiarimenti dall'Ausiliare, posto che, come si dirà in prosieguo, l'ing. Per_7
9 ha già esaustivamente adempiuto all'incarico affidatogli, sia esaminando integralmente la Per_7
documentazione prodotta dalle parti, sia eseguendo i rilievi con strumenti tecnici adeguati allo scopo (stazione satellitare “gps hiper pro topcon”). Inoltre, contrariamente a quanto asserito dagli attori (cfr. pagg. 18-19 dell'atto di riassunzione), il Ctu ha individuato sia le superfici delle particelle (cfr. pagg. 6 e 8 dell'elaborato) e sia l'attuale linea di confine tramite il grafico allegato alla stessa relazione e, infine, ha misurato il tratto del confine in cui si è accertato il lieve sconfinamento di cm. 25/30 in danno dei riassumenti (punti 118-120 del grafico allegato).
6. – A tal punto, procedendo al vaglio richiesto dalla S.C. circa l'atto di frazionamento, deve rilevarsi che lo stesso è stato oggetto di specifico quesito rivolto al Ctu, il quale, a pag. 6 della relazione definitiva, ha precisato quanto segue: “L'unico motivo che giustifichi il frazionamento è
la necessita dei due acquirenti e di spartirsi in parti uguali la proprietà Pt_6 CP_3
proveniente dal . lnfatti, stando alle risultanze catastali, la proprietà era così Parte_7
ripartita:
Part. 220 = 380 m2
Part. 65 = 2'810 m2
totale = 3'290 m2
L'esatta metà ha dunque un'estensione pari a 3'290/2=1'595 m2; pertanto il frazionamento
prodotto introduceva in atti una nuova particella (318) di superficie pari a (2'810 - 1'595) = 1'215
m2 riducendo la particella 65 di provenienza a 1'595 m2. Ciò induce a pensare (dal momento che
il frazionamento fu un fatto squisitamente formale) che il tipo mappale eseguito dal geom.
sia stato effettuato su carta e non in base ai rilievi sul luogo tant'e vero che Persona_5
mentre le coordinate dei vertici del lotto di provenienza (part. ex 65) sono arrotondate al metro
(né approssimazione maggiore sarebbe plausibile lavorando con il righello su di un elaborato in
scala 1:2000) le misure della linea di divisione della nuova particella ricavata (318) sono
approssimate al decimetro. Infatti, avendo fissato il risultato finale (1'595m2) si ha:
1'595 m2 / 15 m = 106,3 m
10 Non si accorge però il che così facendo la nuova particella non può avere la Persona_5
superficie catastale assegnatagli. Infatti:
(72,7 + 82,7) x 15 /2 =1'165,5 m2<1'215 m2
Infatti con le coordinate dei punti sulla S.P. 234 assegnategli dal (179 m e 189 m) Persona_5
si avrebbe un fronte del terreno costante ed inalterato dal viale fino alla S.P. 234 non di Per_6
15 m ma pari a:
2'810 x 2 / (179 + 189) = 15,27 m
Ma anche qui sarebbe affetto dall'approssimazione dovuta al fattore di scala.
Tanto detto si ritiene che il Frazionamento di cui si è estratta copia in Catasto che si allega alla
presente perizia abbia valore esclusivamente come introduzione in mappa della nuova particella e
non come probante di confine di proprietà.”.
6.1. – Dunque, l'Ausiliare del giudice ha desunto l'inutilizzabilità del tipo di frazionamento di che trattasi da una pluralità di elementi tecnici;
in particolare: a) dalle superfici delle rispettive particelle;
b) dalla finalità di frazionamento in parti uguali delle particelle 65 e 220, tramite la creazione di quella n. 318; c) dal carattere meramente formale del frazionamento;
d)
dall'arrotondamento al metro delle coordinate dei vertici del lotto di provenienza (part. 65) rispetto all'approssimazione al decimetro per le misure della linea di divisione della nuova part. 318.
6.2. – La globale disamina di detti elementi di natura squisitamente tecnica non può che indurre il Collegio a concordare con l'esito valutativo del Ctu, secondo cui il tipo di frazionamento
è stato effettuato su carta e non in base ai rilievi sul luogo. Detta circostanza, conseguentemente,
non può che comportare l'inattendibilità, ai fini dell'individuazione del confine in questione, del tipo di frazionamento, il quale, ancorché comunque preso in considerazione, risulta inidoneo, per gli argomenti suesposti, a determinare in maniera precisa il confine tra le particelle 65 e 123.
Infatti, l'atto di frazionamento deve ritenersi “subvalente” rispetto alle approfondite operazioni peritali, svolte dal Ctu tramite l'ausilio di sistemi tecnici di posizionamento su base satellitare che hanno consentito di individuare l'esatto confine, sovrapponendo al rilievo dei punti ritenuti salienti
11 l'immagine rasterizzata della mappa catastale. Ne discende che la valutazione del valore probatorio del tipo di frazionamento riconduce il caso “de quo” nell'ipotesi in cui le indicazioni del titoli di proprietà ed i loro allegati (id est tipo di frazionamento) non siano sufficienti, come enunciato dall'orientamento giurisprudenziale ribadito dalla Suprema Corte, né siano corroborate dagli ulteriori elementi probatori risultanti dalle indagini consulenziali, le quali, nella vicenda in esame,
in quanto esenti da vizi logici e metodologici, devono ritenersi muniti di maggiore attendibilità sul piano descrittivo-rappresentativo.
7. – Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla scorta delle dichiarazioni rese da
[...]
in sede di interrogatorio formale, che, secondo la prospettazione dei , CP_1 Per_3
indurrebbero a ritenere “inconfutabile che il ridetto muro non sia stato realizzato in sostituzione di
quello preesistente, bensì sulla base di una ricollocazione operata arbitrariamente ed
unilateralmente dal ” (cfr. pag. 30 dell'atto di riassunzione). In realtà, l'originario CP_1
appellato si è limitato ad affermare che “Detto muro conteneva nel suo interno degli alberi di
mandorlo. Siccome tali siepi e tali alberi a mio parere rientravano nell'ambito della mia proprietà
ho abbattuto il tutto e ho realizzato nel corso di tre anni ultimando i lavori nel 1991 il muro per
cui è causa con sovrastante rete di recinzione”, con ciò confermando di aver sostituito il muro preesistente con quello per cui è causa e di essersi “…attenuto al termine lapideo che segnava i
confini tra i due fondi, termine che si trovava su fondo per cui non ritengo di aver Per_6
sconfinato”. Dette dichiarazioni, peraltro, risultano corroborate da quanto accertato dal Ctu, il quale ha rilevato che il nuovo muretto in calcestruzzo prosegue il confine originario del muro di pietra con uno spessore minore (cm. 20 in luogo dei precedenti cm. 60-80), a partire dalla faccia prospiciente il fondo contiguo di proprietà degli originari appellanti, senza modificare il confine originario (salvo quanto si dirà in prosieguo), essendo il muro di pietra collocato sul terreno di proprietà esclusiva di CP_1
8. – Inoltre, con riferimento alla lamentata mancata rilevanza dello sconfinamento, ancorché
soltanto di cm. 25-30, il Collegio ritiene prive di pregio le doglianze degli attori in riassunzione in
12 quanto, se è pur vero che difetta nell'ordinamento un espresso riconoscimento normativo del principio di tolleranza in materia di regolamento di confini, è, altresì, vero che, nella fattispecie in esame, il Ctu, a pag. 9 del proprio elaborato, ha precisato che il suddetto lieve sconfinamento, non soltanto si protrae per un brevissimo tratto, compreso tra lo spigolo del fabbricato rurale pt. 118 e l'attacco del muro a secco pt. 120, ma lo stesso, inoltre, in considerazione della sua minima entità,
non sarebbe neppure concretamente rilevabile nella documentazione grafica, essendo il confine mappale individuato nella rappresentazione di scala da una linea di analogo spessore, che rende lo sconfinamento trascurabile, soprattutto se rapportato, in virtù del principio di proporzionalità, alle dimensioni dei terreni e della linea di confine.
9. – Infine, restano da esaminare i motivi riproposti dai riassumenti, dichiarati assorbiti dalla
Suprema Corte, relativi al capo dell'originaria domanda principale di rimozione dei manufatti realizzati da in violazione delle distanze legali nonché alla domanda CP_1
riconvenzionale volta ad accertare e dichiarare l'avvenuto spostamento del termine lapideo da parte del coniuge di con la modificazione dello stato dei luoghi. Parte_4
9.1. – In merito alla prima pretesa giova precisare che l'infondatezza della censura ad essa afferente e la sostanziale corrispondenza del confine, così come individuato dal Ctu, implicano il rigetto del relativo capo della domanda principale, atteso che nella fattispecie in esame non trova applicazione la disciplina normativa primaria e regolamentare, inerente alla distanza tra costruzioni, giacché sia il forno che la legnaia risultano realizzati in aderenza al confine. Dunque,
quand'anche il regolamento edilizio del preveda una distanza tra costruzioni Controparte_2
maggiore, il preveniente conserva, in ossequio al principio di prevenzione, la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni. D'altra parte, il giudice di primo grado aveva già rilevato, con riferimento ai manufatti (legnaia e forno)
edificati da con autorizzazione comunale n. 282/1993, che l'Ausiliare ha accertato la loro CP_1
collocazione in aderenza al muro di confine e la loro conformità al Regolamento Edilizio, il quale prescrive, per le costruzioni, la distanza di cinque metri dal confine, quando non aderenti.
13 deve conseguentemente trovare applicazione la massima giurisprudenziale in virtù CP_4
della quale il principio di prevenzione non opera allorché i regolamenti locali impongono di osservare distanze inderogabili dai confini, salvo che gli stessi consentano che la “res constructa”
sia posta in aderenza o in appoggio (cfr., fra le tante, Cass. 21.12.2021 n. 40984).
9.2. – Quanto alla censura relativa alla presunta erroneità della statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale, la stessa è destituita di fondamento in quanto l'esame delle dichiarazioni rilasciate dai numerosi testi escussi in primo grado (fra cui si segnala, in particolare,
la deposizione di , riguardanti l'avvenuto spostamento del termine lapideo, Testimone_3
originariamente infisso sulla strada ed oggi collocato all'interno dei fondi, in posizione sottostante rispetto alla strada, conduce a ritenere inattendibili le asserzioni di senso contrario rese esclusivamente da e dal coniuge , soprattutto in Parte_4 Testimone_4
considerazione della missiva dell'11.4.1994, correttamente valorizzata già dal giudice di prime cure, nella quale l'attrice riconosceva la realizzazione di interventi sul termine lapideo effettuati dal marito, sebbene al solo “scopo di rimettere in sito la pietra che l'errata manovra di un mezzo
meccanico aveva divelto”.
10. – Per quanto concerne le spese di lite, dovendo il Collegio regolarle in relazione a tutti i gradi e alle varie fasi processuali finora svolte, deve operarsi una valutazione incentrata sull'esito globale e finale della controversia. Pertanto, tenendo conto, da un lato, del preponderante rigetto della domanda principale di sconfinamento e di violazione delle distanze legali, accolta soltanto con riferimento all'arretramento del pozzo di proprietà di nonché, dall'altro lato, CP_1
dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di quest'ultimo, si ravvisano i “giusti motivi” di cui all'art. 92 co. 2 cpc, nella formulazione “ratione temporis” vigente al momento dell'introduzione del giudizio, per disporne la compensazione parziale, nella misura della metà,
ponendo a carico degli attori in riassunzione la restante metà. Il compenso è liquidato utilizzando lo scaglione in cui è ricompreso il valore indeterminabile della controversia, facendo applicazione dei parametri forensi (approssimativamente) intermedi fra i medi ed i minimi, sia in ragione della
14 soccombenza reciproca delle parti e sia al fine di contenere l'entità complessiva delle competenze legali entro limiti di equità e proporzionalità rispetto al livello di importanza economica della causa.
11. – Infine, devono essere poste definitivamente a carico degli stessi attori in riassunzione le spese di ctu, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 cpc, fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta i capi della domanda principale degli attori di accertamento dello sconfinamento da parte di e di condanna dello stesso all'arretramento della legnaia e del forno CP_1
realizzati in aderenza al confine;
2) accerta e dichiara che la linea di confine tra i fondi di proprietà delle parti è rappresentata dalla linea rossa tra le particelle n. 123 e 65/318 raffigurata nella planimetria allegata alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, che deve ritenersi parte integrante della presente pronuncia;
3) accoglie il capo della domanda principale di accertamento della violazione delle distanze legali del pozzo nero e, per l'effetto, condanna a posizionare il manufatto a CP_1
distanza non inferiore a due metri dal confine con il fondo di proprietà degli attori in riassunzione;
4) accoglie la domanda riconvenzionale di e dichiara che il termine lapideo CP_1
posto in corrispondenza del Viale Tarricone è stato spostato dall'originaria attrice Parte_4
[...]
5) compensa parzialmente le spese processuali, nella misura della metà, e condanna gli attori in riassunzione, in solido fra loro, al pagamento in favore del convenuto in riassunzione della restante metà, che si liquida, in detta misura “dimidiata”, in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre Rsf al 15%, Cpa ed Iva come per legge per il primo grado;
in complessivi €
3.250,00 per compenso professionale, oltre Rsf al 15%, Cpa ed Iva come per legge per il grado di appello;
in complessivi € 2.300,00 per compenso professionale, oltre Rsf al 15%, Cpa ed Iva come
15 per legge per la fase di legittimità; in complessivi € 3.250,00 per compenso professionale, oltre Rsf
al 15%, Cpa ed Iva come per legge per la presente fase di rinvio, oltre “spese vive” come documentate in atti;
6) pone definitivamente le spese di ctu, come liquidate nel corso di causa, a carico degli attori in riassunzione, in solido fra loro (anche) nel rapporto con il convenuto in riassunzione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
16
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1403/2022 R.G.A.C.C. a seguito di riassunzione ex art. 392
cpc, promossa da
e in proprio e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_1
nella qualità di unici eredi di (in qualità di eredi di Persona_2 Persona_3
, nonché nella qualità di erede di Parte_4 Parte_5 Persona_4
(sorella di , rappresentati e difesi come in atti dall'avv. Vito
[...] Parte_4
Petrarota
- Attori in riassunzione -
nei confronti di rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Francesco Piancone e CP_1
Alberto Perrone
- Convenuto in riassunzione -
OGGETTO: “Proprietà”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.3.2025 in cui la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – In virtù di atto di divisione del 1983 è divenuta proprietaria del Parte_4
fondo rustico situato in agro di Corato, contrada “Difesa Comunale”, in catasto al foglio 73, partita
12870, particelle 123 e 227, confinante con il fondo rustico di proprietà di in CP_1
catasto al foglio 73, partita 34105, particelle 65, 220 e 318, acquistato con atto pubblico del
20.12.1991.
2. – Nel 1997 ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_4
Trani-Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia, il predetto confinante, chiedendo di accertare l'esclusiva proprietà della fascia di terreno di settantacinque centimetri illegittimamente occupata da con il muro ed i manufatti realizzati lungo l'appezzamento di proprietà CP_1
dell'attrice; condannare il convenuto alla rimozione o rastremazione delle opere esistenti sul terreno dell'istante; condannarlo, inoltre, all'arretramento, sino al conseguimento del rispetto della distanza di cinque metri prevista dal Regolamento Edilizio del Comune di Corato, e in subordine della distanza di tre metri ai sensi dell'art. 873 cod. civ., dei manufatti (legnaia e forno) e del pozzo per lo smaltimento dei liquami eretti in prossimità del confine del fondo dell'attrice; infine,
emettere a carico di pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni. CP_1
2.1. – In particolare, l'attrice ha esposto che il convenuto aveva distrutto il muro a secco preesistente, posto a confine con la particella 123, realizzando un muro con sovrastante rete che si addentrava nel suo fondo di settantacinque centimetri;
che, in aderenza a detto muro, CP_1
2 aveva edificato un manufatto adibito a forno coperto da tegole che si addentrava di cinquantacinque centimetri nel suo fondo;
che aveva, altresì, eretto un altro manufatto adibito a legnaia nel fondo di proprietà dell'attrice, violando la distanza di cinque metri imposta dal R.E. per le zone agricole e, comunque, la distanza di tre metri dal confine prescritta dall'art. 873 cod. civ;
che l'illegittimità dell'occupazione di una porzione del suo terreno si desume dall'esame del tipo di frazionamento allegato alla nota di voltura n. 268/1978, riguardante la particella 65; che il grafico redatto dal geom. contiene le misure di larghezza e lunghezza delle Persona_5
particelle 65 e 318; che il fronte della strada vicinale denominata ” riporta la misura di Per_6
quindici metri, la quale rimane inalterata per l'intero sviluppo di mt. 106,30 della particella 65; che anche il pozzo per lo smaltimento dei liquami realizzato dal convenuto versa in eguale condizione di illegittimità in quanto non rispettoso della distanza di cinque metri dal confine e di dieci metri dall'abitazione esistente, imposta dall'anzidetta normativa urbanistica, e comunque della distanza prevista dagli artt. 873 e 889 cod. civ.
3. – Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha contrastato le avverse pretese, proponendo domanda riconvenzionale volta ad estendere l'indagine all'intera parete di confine da viale
Tarricone sin oltre la strada cd. “Della Rivoluzione”, fino a raggiungere l'estremità del fondo,
nonché ad ottenere la condanna del coniuge dell'attrice, responsabile dello spostamento del termine lapideo. In sostanza, ha dedotto di essersi limitato a ricostruire il preesistente CP_1
muretto e di aver eseguito detto intervento all'interno della sua proprietà, ricadendo il muro perfettamente sulla linea di confine.
4. – A seguito della controdomanda esperita dal convenuto, ha proposto Parte_4
“reconventio reconventionis”, diretta ad ottenere una pronuncia che accertasse e dichiarasse la conformità materiale della collocazione del confine tra i rispettivi fondi alla situazione originaria,
peraltro corrispondente a quella catastale.
5. – Il processo di primo grado è stato istruito con le produzioni documentali delle parti,
l'assunzione di prove orali e l'espletamento di ctu a cura dell'ing. . Persona_7
3 6. – Con sentenza n. 735/2013 il giudice monocratico del Tribunale di Trani ha respinto la domanda principale finalizzata all'accertamento dello sconfinamento, da parte del convenuto, della fascia di settantacinque centimetri asseritamente occupata con il muro ed i manufatti realizzati per la lunghezza del fondo;
ha, altresì, respinto la domanda di condanna del convenuto all'arretramento dei manufatti coperti adibiti a legnaia e a forno, esistenti in prossimità del confine;
ha dichiarato che la linea di confine tra i due fondi è quella rappresentata dalla linea rossa tra la particella 123 e la particella 65/318 di cui alla planimetria allegata (tramite rilievo con stazione satellitare) alla relazione di ctu;
ha condannato alla rimozione del pozzo nero, da CP_1
riposizionarsi ad una distanza non inferiore a due metri dal confine dell'attrice; ha dichiarato che il termine lapideo posto a ridosso della parete a secco in corrispondenza di viale Tarricone è stato spostato da ha rigettato ogni altra domanda;
ha condannato l'attrice al pagamento di Parte_4
due terzi delle spese di lite, con compensazione fra le parti del residuo terzo;
ha posto, in via definitiva, il costo della ctu a carico dell'attrice.
7. – La pronunzia di prime cure, impugnata da è stata integralmente Parte_4
confermata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1111/2016, pubblicata il 28.11.2016.
8. – Avverso la sentenza di appello costei ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, così compendiabili: 1) violazione del Dpr n. 650/1972 e dell'art. 950 cod. civ.; 2)
violazione degli artt. 950, 1538 cod. civ., 41 Cost.; 3) violazione degli artt. 950 cod. civ., 116 e 115
cpc; 4) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
5) violazione dell'art. 880 cod. civ.; 6) violazione degli artt. 873 e 871 cod. civ. nonché del
Regolamento Edilizio del;
7) violazione degli artt. 115 e 166 cpc. Controparte_2
9 – Al ricorso ha resistito con controricorso CP_1
10. – Con ordinanza n. 20426/2022 la Corte Suprema di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti i restanti motivi;
ha cassato la sentenza di appello in relazione al motivo accolto;
ha rinviato la causa all'intestata Corte di Appello, anche per la decisione sulle spese della fase di legittimità.
4 11. – In particolare, nella pronunzia rescindente la S.C., dopo aver ribadito il principio secondo cui “nell'individuazione del confine tra due fondi un ruolo fondamentale è rivestito dal
tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore
vincolante, potendo il giudice ricorrere agli altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le
indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti (Cass. n.
15304/2006; n. 12337/2020)”, ha poi affermato, testualmente, che “…dal fatto che nel caso di
originaria unicità di appartenenza il tipo di frazionamento potrebbe costituire fonte primaria e
decisiva di valutazione, non si può ricavare argomento per sostenere che, fuori da tale ipotesi, il
giudice potrebbe disconoscere a priori la rilevanza del frazionamento che sia stato richiamato nel
titolo di acquisto di una della parte in lite”.
12. – Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc dell'11.10.2022 , Parte_1
, , nella qualità di eredi di e Parte_2 Persona_3 Parte_4 Pt_5
nella qualità di erede di hanno convenuto in giudizio
[...] Persona_4 [...]
per sentire accogliere, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla S.C., le CP_1
seguenti conclusioni: “
1. In via Preliminare, disporre la rinnovazione della CTU ai sensi dell'art.
196 cpc per le ragioni innanzi esposte o in via subordinata la convocazione a chiarimenti dell'ing.
;
2. Nel merito, Accertare la esclusiva proprietà in capo alla sig.ra della Per_7 Parte_4
fascia di cm. 75 illegittimamente occupata dal sig. con il muro ed i manufatti realizzati CP_1
per la lunghezza del fondo di proprietà dell'attrice;
3. Condannare il sig. alla rimozione CP_1
o rastremazione delle opere esistenti nel terreno dell'istante 4. Condannare il Parte_4
convenuto all'arretramento sino al conseguimento del rispetto della distanza di m. 5 di cui al
regolamento edilizio allegato al piano regolatore del Comune di Corato ed in subordine della
distanza di m. 3 ex art. 873 dei manufatti e del pozzo per lo smaltimento dei liquami eretti in
prossimità del confine del fondo della 5. Emettere a carico del sig. Parte_4 CP_1
pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della 6. Con Parte_4
vittoria di spese e competenze di giudizio, anche di Cassazione e restituzione degli importi già
5 versati dalla a titolo di spese e competenze legai per effetto delle Parte_4
precedenti statuizioni annullate”.
13. – si è costituito in giudizio, ribadendo l'infondatezza delle avverse CP_1
pretese, stante l'impossibilità di utilizzare il tipo di frazionamento in questione poiché risultante del tutto inattendibile alla luce delle prove orali e delle indagini tecniche svolte nelle fasi processuali precedenti ed attestanti l'assenza di qualsivoglia sconfinamento ai danni dei proprietari del fondo limitrofo.
14. – All'udienza del 12.11.2024 il giudizio è stato interrotto a seguito della dichiarazione di morte di e poi riassunto da nella qualità di genitore esercente la Persona_3 Parte_3
responsabilità genitoriale sui minori e , eredi del “de cuius”. Persona_1 Persona_2
15. – In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 18.3.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con un unico complesso motivo gli attori in riassunzione, previa richiesta di rinnovazione della ctu ovvero di acquisizione di chiarimenti dal Tecnico incaricato, hanno dedotto la particolare rilevanza, in conformità all'art. 5 del D.p.R. n. 650/1972, del tipo di frazionamento allegato alla nota di voltura n. 268/78, riguardante la particella n. 65 di proprietà dell'originario appellato e contenente le misure di larghezza e lunghezza delle particelle 65 e 318, ai fini della determinazione dell'esatta linea di confine tra i fondi contigui. Inoltre, hanno eccepito l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dei testi , nonché da Testimone_1 Testimone_2
in sede di interrogatorio formale, ed hanno contestato l'esistenza del principio di CP_1
tollerabilità dello sconfinamento quando esso è di minima entità (nella specie di cm. 25-30), in quanto privo di espresso fondamento normativo, lamentato la violazione dell'art. 950 cod. civ.
Infine, hanno riproposto il motivo concernente la realizzazione dei manufatti (forno, legnaia e pozzo nero) in violazione delle distanze legali ed hanno nuovamente censurato la statuizione
6 accoglitiva della domanda riconvenzionale con la quale è stata denunciata la manomissione del termine lapideo posto sul confine a delimitazione dei fondi di rispettiva proprietà delle parti.
2. – La domanda dei riassumenti non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
3. – In rito, non appare inutile rammentare che la sentenza emessa nel giudizio di rinvio cd.
“prosecutorio” – determinato dal riscontro in sede di legittimità di vizi implicanti “errores in
iudicando” ex art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 cpc – non si sostituisce ad altra precedente, ma interviene direttamente sulla domanda proposta dalle parti (cfr. sul punto Cass. 12.3.2013 n. 6113). Infatti, il giudizio di rinvio instauratosi a seguito dell'annullamento della sentenza di appello non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, nonché ulteriore e successivo momento del giudizio funzionale all'emanazione di una sentenza, che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (né di primo, né di secondo grado),
riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti, come implicitamente confermato dall'art. 393 cpc, che fa discendere dalla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio non il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia. Pertanto, la presente decisione resa in sede di rinvio non può che sfociare in una pronunzia avente ad oggetto il merito delle rispettive pretese sostanziali originariamente fatte valere dalle parti e, inoltre, nell'odierna fase rescissoria, l'ambito cognitivo devoluto al Collegio è delimitato dalle “regulae iuris” desumibili dalla pronunzia di annullamento.
4. – In ordine all'utilizzabilità del tipo di frazionamento allegato alla nota di voltura n.
268/78 relativo alla particella 65, il Collegio non può che dare attuazione al principio di diritto enunciato nell'ordinanza n. 20426/2022 della Suprema Corte, la quale, cassando la sentenza di appello, ha censurato il percorso logico-giuridico seguito dal giudice del Tribunale di Trani (e confermato dalla pronunzia di secondo grado), imperniato sull'irrilevanza dell'atto di frazionamento poiché riferito non ad un'unica ed originaria particella poi divisa nelle due particelle di proprietà dei contendenti, ma soltanto alla suddivisione della particella 65, con la creazione della particella n. 318, attribuite entrambe all'odierno convenuto in riassunzione. Il “dictum” della
7 Suprema Corte, infatti, si fonda sulla riaffermazione del sopra rammentato principio secondo cui
“In termini generali è stato chiarito che «nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra
due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di
acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi
di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano
mancanti o insufficienti» (Cass. n. 15304/2006; n. 12337/2020)”. Il Collegio di legittimità ha rilevato la violazione del suddetto principio giacché il giudice di prime cure e la Corte di Appello
hanno erroneamente ritenuto che “…dal fatto che nel caso di originaria unicità di appartenenza il
tipo di frazionamento potrebbe costituire fonte primaria e decisiva di valutazione, non si può
ricavare argomento per sostenere che, fuori da tale ipotesi, il giudice potrebbe disconoscere a
priori la rilevanza del frazionamento che sia stato richiamato nel titolo di acquisto di una della
parte in lite”. Conseguentemente, ha ritenuto che “La Corte d'appello, nel circoscrivere la
rilevanza del tipo di frazionamento ai fini della determinazione del confine all'ipotesi del “comune
venditore” (questa è l'espressione che si legge nella sentenza di primo grado, confermata in
appello), è andata in contrasto con il principio di cui sopra, che, in sede di regolamento di confini,
non consente di prescindere dall'esame dei rispettivi titoli”.
4.1. – Orbene, dall'esame degli snodi motivazionali della pronunzia rescindente si desume che la ragione giustificativa dell'accoglimento del ricorso per cassazione risiede nell'erroneo automatismo consistito nel ritenere esclusa la rilevanza dell'atto di frazionamento ogni qualvolta il caso in esame non ricada nella fattispecie del c.d. comune venditore. Pertanto, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza onde rinnovare l'accertamento dell'esatto confine tra le particelle 123 e 65, tenendo conto primariamente dei titoli di acquisto e del tipo di frazionamento allegato alla nota di voltura n. 268/1978, ancorché riguardante il confine tra la particella 65 e la costituenda particella 318, e non il confine per cui si controverte.
4.2. – In detta prospettiva valutativa, non può essere condiviso l'assunto degli attori in riassunzione secondo cui la S.C. avrebbe “eletto” l'atto di frazionamento a prova “privilegiata” del
8 confine in questione, imponendo al giudice del rinvio di individuare automaticamente il confine in quello delineato nel tipo di frazionamento ed inibendo qualsivoglia ulteriore approfondimento sul punto. Ciò può sostenersi poiché, da un lato, il Collegio di legittimità non può notoriamente esprimere valutazioni di merito e, dall'altro lato, in quanto la pronunzia rescindente, in realtà, si è
limitata a ribadire la rilevanza dell'atto di frazionamento nell'ambito dell'accertamento del confine, senza tuttavia giungere ad affermare la sussistenza di un vero e proprio effetto vincolante dello stesso, idoneo perfino a prevalere, di per sé in astratto, sugli ulteriori elementi probatori o indiziari acquisiti nel corso del giudizio.
4.3. – D'altra parte, non può sfuggire che l'orientamento ermeneutico della S.C., confermato nell'ordinanza cassatoria e nelle pronunce richiamate nell'atto di riassunzione, autorizza il giudice a “ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai titoli di
provenienza siano mancanti o insufficienti.”. In altri termini, il vincolo interpretativo derivante dalla decisione di annullamento fa, comunque, salva l'ipotesi in cui l'insufficienza o la mancanza di informazioni derivanti dai titoli di provenienza escluda il ruolo primario dell'atto di frazionamento, consentendo il ricorso ad altri elementi probatori, i quali possono in concreto prevalere sui primi, ove concordemente sintomatici di un risultato divergente rispetto a quanto desumibile dal frazionamento.
5. – Tanto precisato circa la portata del principio di diritto enunciato dalla S.C., può ritenersi che non assume un rilievo dirimente l'art. 5 del D.p.R. n. 650/72, richiamato nell'atto di riassunzione, dal momento che lo stesso si limita a risolvere esclusivamente il contrasto tra il tipo di frazionamento, regolarmente allegato secondo la procedura ivi prevista, ed “Eventuali altri
disegni o planimetrie uniti all'atto che dà origine al trasferimento”, riconoscendo la prevalenza del primo, diversamente, quindi, dal caso di specie, in cui non si registra alcun contrasto tra plurimi documenti allegati all'atto traslativo.
5.1. – Per tale ragione, non può darsi sèguito alla richiesta di rinnovazione della ctu o di acquisizione di chiarimenti dall'Ausiliare, posto che, come si dirà in prosieguo, l'ing. Per_7
9 ha già esaustivamente adempiuto all'incarico affidatogli, sia esaminando integralmente la Per_7
documentazione prodotta dalle parti, sia eseguendo i rilievi con strumenti tecnici adeguati allo scopo (stazione satellitare “gps hiper pro topcon”). Inoltre, contrariamente a quanto asserito dagli attori (cfr. pagg. 18-19 dell'atto di riassunzione), il Ctu ha individuato sia le superfici delle particelle (cfr. pagg. 6 e 8 dell'elaborato) e sia l'attuale linea di confine tramite il grafico allegato alla stessa relazione e, infine, ha misurato il tratto del confine in cui si è accertato il lieve sconfinamento di cm. 25/30 in danno dei riassumenti (punti 118-120 del grafico allegato).
6. – A tal punto, procedendo al vaglio richiesto dalla S.C. circa l'atto di frazionamento, deve rilevarsi che lo stesso è stato oggetto di specifico quesito rivolto al Ctu, il quale, a pag. 6 della relazione definitiva, ha precisato quanto segue: “L'unico motivo che giustifichi il frazionamento è
la necessita dei due acquirenti e di spartirsi in parti uguali la proprietà Pt_6 CP_3
proveniente dal . lnfatti, stando alle risultanze catastali, la proprietà era così Parte_7
ripartita:
Part. 220 = 380 m2
Part. 65 = 2'810 m2
totale = 3'290 m2
L'esatta metà ha dunque un'estensione pari a 3'290/2=1'595 m2; pertanto il frazionamento
prodotto introduceva in atti una nuova particella (318) di superficie pari a (2'810 - 1'595) = 1'215
m2 riducendo la particella 65 di provenienza a 1'595 m2. Ciò induce a pensare (dal momento che
il frazionamento fu un fatto squisitamente formale) che il tipo mappale eseguito dal geom.
sia stato effettuato su carta e non in base ai rilievi sul luogo tant'e vero che Persona_5
mentre le coordinate dei vertici del lotto di provenienza (part. ex 65) sono arrotondate al metro
(né approssimazione maggiore sarebbe plausibile lavorando con il righello su di un elaborato in
scala 1:2000) le misure della linea di divisione della nuova particella ricavata (318) sono
approssimate al decimetro. Infatti, avendo fissato il risultato finale (1'595m2) si ha:
1'595 m2 / 15 m = 106,3 m
10 Non si accorge però il che così facendo la nuova particella non può avere la Persona_5
superficie catastale assegnatagli. Infatti:
(72,7 + 82,7) x 15 /2 =1'165,5 m2<1'215 m2
Infatti con le coordinate dei punti sulla S.P. 234 assegnategli dal (179 m e 189 m) Persona_5
si avrebbe un fronte del terreno costante ed inalterato dal viale fino alla S.P. 234 non di Per_6
15 m ma pari a:
2'810 x 2 / (179 + 189) = 15,27 m
Ma anche qui sarebbe affetto dall'approssimazione dovuta al fattore di scala.
Tanto detto si ritiene che il Frazionamento di cui si è estratta copia in Catasto che si allega alla
presente perizia abbia valore esclusivamente come introduzione in mappa della nuova particella e
non come probante di confine di proprietà.”.
6.1. – Dunque, l'Ausiliare del giudice ha desunto l'inutilizzabilità del tipo di frazionamento di che trattasi da una pluralità di elementi tecnici;
in particolare: a) dalle superfici delle rispettive particelle;
b) dalla finalità di frazionamento in parti uguali delle particelle 65 e 220, tramite la creazione di quella n. 318; c) dal carattere meramente formale del frazionamento;
d)
dall'arrotondamento al metro delle coordinate dei vertici del lotto di provenienza (part. 65) rispetto all'approssimazione al decimetro per le misure della linea di divisione della nuova part. 318.
6.2. – La globale disamina di detti elementi di natura squisitamente tecnica non può che indurre il Collegio a concordare con l'esito valutativo del Ctu, secondo cui il tipo di frazionamento
è stato effettuato su carta e non in base ai rilievi sul luogo. Detta circostanza, conseguentemente,
non può che comportare l'inattendibilità, ai fini dell'individuazione del confine in questione, del tipo di frazionamento, il quale, ancorché comunque preso in considerazione, risulta inidoneo, per gli argomenti suesposti, a determinare in maniera precisa il confine tra le particelle 65 e 123.
Infatti, l'atto di frazionamento deve ritenersi “subvalente” rispetto alle approfondite operazioni peritali, svolte dal Ctu tramite l'ausilio di sistemi tecnici di posizionamento su base satellitare che hanno consentito di individuare l'esatto confine, sovrapponendo al rilievo dei punti ritenuti salienti
11 l'immagine rasterizzata della mappa catastale. Ne discende che la valutazione del valore probatorio del tipo di frazionamento riconduce il caso “de quo” nell'ipotesi in cui le indicazioni del titoli di proprietà ed i loro allegati (id est tipo di frazionamento) non siano sufficienti, come enunciato dall'orientamento giurisprudenziale ribadito dalla Suprema Corte, né siano corroborate dagli ulteriori elementi probatori risultanti dalle indagini consulenziali, le quali, nella vicenda in esame,
in quanto esenti da vizi logici e metodologici, devono ritenersi muniti di maggiore attendibilità sul piano descrittivo-rappresentativo.
7. – Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla scorta delle dichiarazioni rese da
[...]
in sede di interrogatorio formale, che, secondo la prospettazione dei , CP_1 Per_3
indurrebbero a ritenere “inconfutabile che il ridetto muro non sia stato realizzato in sostituzione di
quello preesistente, bensì sulla base di una ricollocazione operata arbitrariamente ed
unilateralmente dal ” (cfr. pag. 30 dell'atto di riassunzione). In realtà, l'originario CP_1
appellato si è limitato ad affermare che “Detto muro conteneva nel suo interno degli alberi di
mandorlo. Siccome tali siepi e tali alberi a mio parere rientravano nell'ambito della mia proprietà
ho abbattuto il tutto e ho realizzato nel corso di tre anni ultimando i lavori nel 1991 il muro per
cui è causa con sovrastante rete di recinzione”, con ciò confermando di aver sostituito il muro preesistente con quello per cui è causa e di essersi “…attenuto al termine lapideo che segnava i
confini tra i due fondi, termine che si trovava su fondo per cui non ritengo di aver Per_6
sconfinato”. Dette dichiarazioni, peraltro, risultano corroborate da quanto accertato dal Ctu, il quale ha rilevato che il nuovo muretto in calcestruzzo prosegue il confine originario del muro di pietra con uno spessore minore (cm. 20 in luogo dei precedenti cm. 60-80), a partire dalla faccia prospiciente il fondo contiguo di proprietà degli originari appellanti, senza modificare il confine originario (salvo quanto si dirà in prosieguo), essendo il muro di pietra collocato sul terreno di proprietà esclusiva di CP_1
8. – Inoltre, con riferimento alla lamentata mancata rilevanza dello sconfinamento, ancorché
soltanto di cm. 25-30, il Collegio ritiene prive di pregio le doglianze degli attori in riassunzione in
12 quanto, se è pur vero che difetta nell'ordinamento un espresso riconoscimento normativo del principio di tolleranza in materia di regolamento di confini, è, altresì, vero che, nella fattispecie in esame, il Ctu, a pag. 9 del proprio elaborato, ha precisato che il suddetto lieve sconfinamento, non soltanto si protrae per un brevissimo tratto, compreso tra lo spigolo del fabbricato rurale pt. 118 e l'attacco del muro a secco pt. 120, ma lo stesso, inoltre, in considerazione della sua minima entità,
non sarebbe neppure concretamente rilevabile nella documentazione grafica, essendo il confine mappale individuato nella rappresentazione di scala da una linea di analogo spessore, che rende lo sconfinamento trascurabile, soprattutto se rapportato, in virtù del principio di proporzionalità, alle dimensioni dei terreni e della linea di confine.
9. – Infine, restano da esaminare i motivi riproposti dai riassumenti, dichiarati assorbiti dalla
Suprema Corte, relativi al capo dell'originaria domanda principale di rimozione dei manufatti realizzati da in violazione delle distanze legali nonché alla domanda CP_1
riconvenzionale volta ad accertare e dichiarare l'avvenuto spostamento del termine lapideo da parte del coniuge di con la modificazione dello stato dei luoghi. Parte_4
9.1. – In merito alla prima pretesa giova precisare che l'infondatezza della censura ad essa afferente e la sostanziale corrispondenza del confine, così come individuato dal Ctu, implicano il rigetto del relativo capo della domanda principale, atteso che nella fattispecie in esame non trova applicazione la disciplina normativa primaria e regolamentare, inerente alla distanza tra costruzioni, giacché sia il forno che la legnaia risultano realizzati in aderenza al confine. Dunque,
quand'anche il regolamento edilizio del preveda una distanza tra costruzioni Controparte_2
maggiore, il preveniente conserva, in ossequio al principio di prevenzione, la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni. D'altra parte, il giudice di primo grado aveva già rilevato, con riferimento ai manufatti (legnaia e forno)
edificati da con autorizzazione comunale n. 282/1993, che l'Ausiliare ha accertato la loro CP_1
collocazione in aderenza al muro di confine e la loro conformità al Regolamento Edilizio, il quale prescrive, per le costruzioni, la distanza di cinque metri dal confine, quando non aderenti.
13 deve conseguentemente trovare applicazione la massima giurisprudenziale in virtù CP_4
della quale il principio di prevenzione non opera allorché i regolamenti locali impongono di osservare distanze inderogabili dai confini, salvo che gli stessi consentano che la “res constructa”
sia posta in aderenza o in appoggio (cfr., fra le tante, Cass. 21.12.2021 n. 40984).
9.2. – Quanto alla censura relativa alla presunta erroneità della statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale, la stessa è destituita di fondamento in quanto l'esame delle dichiarazioni rilasciate dai numerosi testi escussi in primo grado (fra cui si segnala, in particolare,
la deposizione di , riguardanti l'avvenuto spostamento del termine lapideo, Testimone_3
originariamente infisso sulla strada ed oggi collocato all'interno dei fondi, in posizione sottostante rispetto alla strada, conduce a ritenere inattendibili le asserzioni di senso contrario rese esclusivamente da e dal coniuge , soprattutto in Parte_4 Testimone_4
considerazione della missiva dell'11.4.1994, correttamente valorizzata già dal giudice di prime cure, nella quale l'attrice riconosceva la realizzazione di interventi sul termine lapideo effettuati dal marito, sebbene al solo “scopo di rimettere in sito la pietra che l'errata manovra di un mezzo
meccanico aveva divelto”.
10. – Per quanto concerne le spese di lite, dovendo il Collegio regolarle in relazione a tutti i gradi e alle varie fasi processuali finora svolte, deve operarsi una valutazione incentrata sull'esito globale e finale della controversia. Pertanto, tenendo conto, da un lato, del preponderante rigetto della domanda principale di sconfinamento e di violazione delle distanze legali, accolta soltanto con riferimento all'arretramento del pozzo di proprietà di nonché, dall'altro lato, CP_1
dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di quest'ultimo, si ravvisano i “giusti motivi” di cui all'art. 92 co. 2 cpc, nella formulazione “ratione temporis” vigente al momento dell'introduzione del giudizio, per disporne la compensazione parziale, nella misura della metà,
ponendo a carico degli attori in riassunzione la restante metà. Il compenso è liquidato utilizzando lo scaglione in cui è ricompreso il valore indeterminabile della controversia, facendo applicazione dei parametri forensi (approssimativamente) intermedi fra i medi ed i minimi, sia in ragione della
14 soccombenza reciproca delle parti e sia al fine di contenere l'entità complessiva delle competenze legali entro limiti di equità e proporzionalità rispetto al livello di importanza economica della causa.
11. – Infine, devono essere poste definitivamente a carico degli stessi attori in riassunzione le spese di ctu, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 cpc, fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta i capi della domanda principale degli attori di accertamento dello sconfinamento da parte di e di condanna dello stesso all'arretramento della legnaia e del forno CP_1
realizzati in aderenza al confine;
2) accerta e dichiara che la linea di confine tra i fondi di proprietà delle parti è rappresentata dalla linea rossa tra le particelle n. 123 e 65/318 raffigurata nella planimetria allegata alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, che deve ritenersi parte integrante della presente pronuncia;
3) accoglie il capo della domanda principale di accertamento della violazione delle distanze legali del pozzo nero e, per l'effetto, condanna a posizionare il manufatto a CP_1
distanza non inferiore a due metri dal confine con il fondo di proprietà degli attori in riassunzione;
4) accoglie la domanda riconvenzionale di e dichiara che il termine lapideo CP_1
posto in corrispondenza del Viale Tarricone è stato spostato dall'originaria attrice Parte_4
[...]
5) compensa parzialmente le spese processuali, nella misura della metà, e condanna gli attori in riassunzione, in solido fra loro, al pagamento in favore del convenuto in riassunzione della restante metà, che si liquida, in detta misura “dimidiata”, in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre Rsf al 15%, Cpa ed Iva come per legge per il primo grado;
in complessivi €
3.250,00 per compenso professionale, oltre Rsf al 15%, Cpa ed Iva come per legge per il grado di appello;
in complessivi € 2.300,00 per compenso professionale, oltre Rsf al 15%, Cpa ed Iva come
15 per legge per la fase di legittimità; in complessivi € 3.250,00 per compenso professionale, oltre Rsf
al 15%, Cpa ed Iva come per legge per la presente fase di rinvio, oltre “spese vive” come documentate in atti;
6) pone definitivamente le spese di ctu, come liquidate nel corso di causa, a carico degli attori in riassunzione, in solido fra loro (anche) nel rapporto con il convenuto in riassunzione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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