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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 1911/2024 promossa da:
- - ass. avv. DALLA CHIESA Parte_1 C.F._1 contro
- - ass. avv. GIORDANINO CP_1 P.IVA_1 all'udienza del 2/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premesso che:
- il signor ha convenuto in giudizio l chiedendo il riconoscimento Pt_1 CP_2 dell'aggravamento dei postumi riferibili ad un infortunio sul lavoro (già riconosciuti nella misura di
8 punti percentuali) e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertata e dichiarata
l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di aggravamento postumi in CP_1 opposizione ex artt. 83-104 TU per quanto in premessa indicato;
riconoscere la sussistenza dei postumi invalidanti per l'infortunio sul lavoro oggetto di ricorso nella misura di 12 punti percentuali od in quella percentuale che verrà determinata previa necessaria ed in via istruttoria declaranda CTU e per l'effetto condannare l in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore cg con sede in Roma via IV Novembre 144 al pagamento in favore del P.IVA_1 ricorrente dell'indennizzo con riferimento all'infortunio sul lavoro oggetto di ricorso assumendo come parametro la percentuale di invalidità del 12% o quella che sarà accertata previa espletanda Consulenza Tecnica d'ufficio medico-legale e con la relativa decorrenza e comunque la prestazione ex lege dovuta”;
- l si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione della domanda avversaria, asserendo di CP_3 aver ricevuto la domanda di aggravamento, di aver convocato a visita di revisione l'assicurato
“dapprima per il giorno 2.5.2023 e successivamente il 22.5.2023 (con lettera raccomandata)” e di non aver potuto accogliere la domanda in quanto “ln entrambi i casi, inspiegabilmente,
l'assicurato non si presentava, né pervenivano comunicazioni in merito ad eventuali impedimenti, per cui il grado di DBP non poteva essere aggiornato”;
- che, in considerazione delle difese svolte dall dopo la prima udienza la causa è stata CP_1 trattenuta a riserva per la decisione sulle istanze istruttorie ed è stata poi sollecitata una definizione della lite in via amministrativa con ordinanza emessa in data 24.10.2024, così motivata: “rilevato che – senza incorrere in contestazioni ad opera della parte ricorrente –
l ha dedotto che la domanda di aggravamento non è stata accolta non perché non è CP_1 stata accertata la sussistenza delle necessarie condizioni medico-legali, ma perché il sig. Pt_1 non si è presentato alla visita di revisione per ben due volte senza giustificare la propria assenza
e senza chiedere un differimento, ritenuto quindi che lo svolgimento della c.t.u. medico legale richiesta dalla parte attrice non sia allo stato indispensabile, potendo la controversia essere risolta nella fase amministrativa, invita l a convocare il ricorrente a visita (previa, CP_1 qualora occorra, domanda del ricorrente) ed invita il ricorrente a sottoporsi alla visita (…)”,
rilevato che, come risulta dalla documentazione prodotta dall in data 12.2.2025, a CP_1 seguito della visita di revisione è stato accertato un aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, il grado di invalidità è stato quantificato nella misura dell'11% ed è stato riconosciuto il diritto del lavoratore a percepire l'indennizzo nella misura e nei termini di legge;
rilevato che la parte ricorrente all'udienza dell'11.3.2025 ha accettato la quantificazione della percentuale di invalidità riconosciuta dall ed ha chiesto al tribunale di dichiarare la CP_1 cessazione della materia del contendere, richiesta alla quale si è associato l CP_1
rilevato, in relazione alle spese di lite,
- che all'atto della costituzione in giudizio l ha dedotto che la domanda di aggravamento CP_1 non è stata accolta non perché non era stata accertata la sussistenza delle necessarie condizioni medico-legali, ma perché il sig. non si è presentato alla visita di revisione per ben due volte Pt_1 senza giustificare la propria assenza e senza chiedere un differimento,
- che tali circostanze di fatto devono ritenersi pacifiche in causa - ex art. 115 c.p.c. – in quanto non contestate alla prima udienza: il principio di non contestazione opera infatti anche in relazione alle difese che devono essere svolte dalla parte ricorrente in replica alle allegazioni avversarie;
considerato che
l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dalle allegazioni e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera in modo identico rispetto all'una o all'altra delle parti del processo;
ritenuto pertanto che sussistano validi motivi ex art. 92 c.p.c. per compensare le spese di lite, avendo la condotta negligente o disattenta del ricorrente dato causa al presente giudizio;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. dichiara cessata la materia del contendere, compensa le spese tra le parti.
Torino, 2/4/2025
La giudice
Roberta PASTORE