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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 3541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3541 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dr.ssa Paola Giovene di Girasole, all'esito dell'udienza del 26 feb- braio 2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 22328 R.G. dell'anno 2024, e vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Alessandra Adone, presso il cui studio in Roma, alla via Elvia Recina n. 14 elettivamente domicilia, giusta procura in atti ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dal'avv. Cristiana Giordano per procura generale alle liti richiamata in atti e domiciliato in
Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29. resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.6.24 la ricorrente in epigrafe ha contestato il contenuto del-
CP_ la comunicazione dell' del 21.6.23, di cui peraltro era venuta a conoscenza solo acce- dendo al servizio online My Inps, in cui l' le ha chiesto la restituzione dell'importo CP_2
di € 4.848,74 erogatogli a titolo di pensione di invalidità trasformata in assegno sociale, per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lett. c della l.
122/2010.
La ricorrente ha rilevato l'erroneità della richiesta, contro cui ha dedotto di aver invano presentato ricorso online. Ha quindi chiesto dichiarare l'inesistenza dell'indebito preteso CP_ dall' Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi
Si è costituito l' contestando la domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
Quindi, sulla documentazione in atti, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 26.2.25 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
La ricorrente è titolare di pensione INV CIV n. 07446449 trasformata in assegno socia- le. 2
A seguito di accesso al servizio My Inps ha preso visione di una nota datata CP_1
21.06.2023, contenente revoca dell'assegno sociale per mancata comunicazione dei redditi relativi all'anno 2019, con richiesta pagamento della complessiva somma di € 4.848,74, CP_ per il periodo 01.01.2019-31.12.2019, in quanto “l' ha corrisposto un pagamento su- periore a quanto dovuto” (doc.1 prod. ricorr.).
Ciò posto, parte ricorrente contesta l'esistenza dell'indebito non essendo tenuta a comu- CP_ nicare all' i propri redditi, in quanto l'unico reddito percepito è la pensione erogata
CP_ dall' Afferma conseguentemente la mancanza di dolo
A tal proposito si osserva che l'art. 13, del decreto-legge n. 78/2010 ha introdotto una serie di nuove disposizioni: “1. È istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza So- ciale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Casellario dell'Assistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle rela- tive prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbli- gatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri ar- chivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla prote- zione dei dati personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmis- sione stabilite dall' CP_1
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mini- stro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».
5. L e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di quan- CP_1
to previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente…”.
L'art 35, commi 8 e 10 bis del decreto-legge n. 207/2008, convertito dalla legge n.
14/2009, come modificato dalle disposizioni di cui all'art. 13, comma 6 del decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, espressamente prevedono poi che “
8. Ai fini 3
della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali col- legate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniu- ge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazio- ne al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni…. 10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale inci- dente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comuni- cazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la di- chiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospen- sione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli
Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunica- zione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. CP_ Ciò di cui l' si duole, e per cui ha operato la revoca dell'assegno sociale per l'anno
2019, è la presunta violazione da parte della dell'obbligo di comunicazione di Parte_1
cui all'art. 35, comma 10-bis del d.l. 207/2008.
CP_ L'interpretazione di tale norma è stata tuttavia chiarita dalla Circolare n. 195/2015, che ha statuito al punto 3.3: “Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all' CP_2
della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i ero- gate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Cen- CP_2 trale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna CP_1 dichiarazione reddituale all' .”. CP_3
Nel caso in esame la ricorrente è titolare esclusivamente dell'assegno sociale erogato
CP_ dall' sicchè non era tenuta ad effettuare alcuna comunicazione all' . CP_2
CP_ Quanto alle precedenti note di sollecito allegate dall' si rileva che non vi è prova dell'avvenuto ricevimento di quella inviata il 31.12.2020, mentre quella del 29.8.22 risulta 4
notificata per compiuta giacenza ad un indirizzo incompleto rispetto a quello di residenza
(docc. 1, 2 e 2 bis prod. resist. e doc. 5 prod. ricorr.). CP_ Ne consegue che l'indebito di € 4.848,74 di cui alla comunicazione del 21.6.23 non
è dovuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla luce del- la regola generale sulla soccombenza nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n.
147/22, con riguardo allo scaglione di valore della causa, con distrazione nei confronti del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara l'insussistenza dell'indebito di € 4.848,74 richie-
CP_ sto dall' a con comunicazioni del 21.6.23. Parte_1
CP_ Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore di parte ricorrente antistatario.
Roma, 24 marzo 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dr.ssa Paola Giovene di Girasole, all'esito dell'udienza del 26 feb- braio 2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 22328 R.G. dell'anno 2024, e vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Alessandra Adone, presso il cui studio in Roma, alla via Elvia Recina n. 14 elettivamente domicilia, giusta procura in atti ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dal'avv. Cristiana Giordano per procura generale alle liti richiamata in atti e domiciliato in
Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29. resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.6.24 la ricorrente in epigrafe ha contestato il contenuto del-
CP_ la comunicazione dell' del 21.6.23, di cui peraltro era venuta a conoscenza solo acce- dendo al servizio online My Inps, in cui l' le ha chiesto la restituzione dell'importo CP_2
di € 4.848,74 erogatogli a titolo di pensione di invalidità trasformata in assegno sociale, per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lett. c della l.
122/2010.
La ricorrente ha rilevato l'erroneità della richiesta, contro cui ha dedotto di aver invano presentato ricorso online. Ha quindi chiesto dichiarare l'inesistenza dell'indebito preteso CP_ dall' Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi
Si è costituito l' contestando la domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
Quindi, sulla documentazione in atti, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 26.2.25 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
La ricorrente è titolare di pensione INV CIV n. 07446449 trasformata in assegno socia- le. 2
A seguito di accesso al servizio My Inps ha preso visione di una nota datata CP_1
21.06.2023, contenente revoca dell'assegno sociale per mancata comunicazione dei redditi relativi all'anno 2019, con richiesta pagamento della complessiva somma di € 4.848,74, CP_ per il periodo 01.01.2019-31.12.2019, in quanto “l' ha corrisposto un pagamento su- periore a quanto dovuto” (doc.1 prod. ricorr.).
Ciò posto, parte ricorrente contesta l'esistenza dell'indebito non essendo tenuta a comu- CP_ nicare all' i propri redditi, in quanto l'unico reddito percepito è la pensione erogata
CP_ dall' Afferma conseguentemente la mancanza di dolo
A tal proposito si osserva che l'art. 13, del decreto-legge n. 78/2010 ha introdotto una serie di nuove disposizioni: “1. È istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza So- ciale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Casellario dell'Assistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle rela- tive prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbli- gatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri ar- chivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla prote- zione dei dati personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmis- sione stabilite dall' CP_1
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mini- stro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».
5. L e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di quan- CP_1
to previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente…”.
L'art 35, commi 8 e 10 bis del decreto-legge n. 207/2008, convertito dalla legge n.
14/2009, come modificato dalle disposizioni di cui all'art. 13, comma 6 del decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, espressamente prevedono poi che “
8. Ai fini 3
della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali col- legate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniu- ge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazio- ne al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni…. 10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale inci- dente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comuni- cazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la di- chiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospen- sione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli
Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunica- zione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. CP_ Ciò di cui l' si duole, e per cui ha operato la revoca dell'assegno sociale per l'anno
2019, è la presunta violazione da parte della dell'obbligo di comunicazione di Parte_1
cui all'art. 35, comma 10-bis del d.l. 207/2008.
CP_ L'interpretazione di tale norma è stata tuttavia chiarita dalla Circolare n. 195/2015, che ha statuito al punto 3.3: “Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all' CP_2
della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i ero- gate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Cen- CP_2 trale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna CP_1 dichiarazione reddituale all' .”. CP_3
Nel caso in esame la ricorrente è titolare esclusivamente dell'assegno sociale erogato
CP_ dall' sicchè non era tenuta ad effettuare alcuna comunicazione all' . CP_2
CP_ Quanto alle precedenti note di sollecito allegate dall' si rileva che non vi è prova dell'avvenuto ricevimento di quella inviata il 31.12.2020, mentre quella del 29.8.22 risulta 4
notificata per compiuta giacenza ad un indirizzo incompleto rispetto a quello di residenza
(docc. 1, 2 e 2 bis prod. resist. e doc. 5 prod. ricorr.). CP_ Ne consegue che l'indebito di € 4.848,74 di cui alla comunicazione del 21.6.23 non
è dovuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla luce del- la regola generale sulla soccombenza nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n.
147/22, con riguardo allo scaglione di valore della causa, con distrazione nei confronti del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara l'insussistenza dell'indebito di € 4.848,74 richie-
CP_ sto dall' a con comunicazioni del 21.6.23. Parte_1
CP_ Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore di parte ricorrente antistatario.
Roma, 24 marzo 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole