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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1011/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F: Parte_1
) C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F: Parte_2
, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gian Luca MATTEUZZI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Via Irnerio, n°23,
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 21 gennaio 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 13 marzo 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna, il 20 settembre 1997. Dall'unione sono nati il 30 luglio 1998, e il 9 luglio Per_1 Per_2 Per_3
2000. non è economicamente autosufficiente. Per_3
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. pagina 1 di 3 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Germania) il 15 aprile 1965 e nato a [...] il 12 settembre Parte_2
1963, unitisi in matrimonio Bologna, il 20 settembre 1997, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 606, P. 2 S. A Uff. 01 anno 1997; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) assegna la casa familiare e relative pertinenze alla GN , anche quale Pt_1 diritto di abitazione perpetuo in via esclusiva, unitamente ai figli e Per_2 Per_3
3) prende atto che i coniugi hanno dichiarato che il NO si è già Parte_2 allontanato dalla casa coniugale portando parzialmente con sé beni ed effetti personali e trasferendo l'abitazione e costituenda nuova residenza in Via Emilio Salgari 13 (Bo) e si impegna a comunicare le sottese variazioni presso l'anagrafe del Comune di Bologna anche per il nuovo stato di famiglia;
eventuali beni residui verranno asportati entro il 13 marzo 2025; provvederà altresì a liberare da cose e beni personali le sottese pertinenze, garage e cantina entro tale termine;
4) a far data dal mese di febbraio 2025, pone a carico del marito l'obbligo di versare alla GN , sul conto corrente IBAN [...], entro il Pt_1 cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di la Per_3 somma di 350,00 euro mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) a far data dal mese di febbraio 2025 dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese mediche o specialistiche non mutuabili, ivi comprese quelle pagina 2 di 3 odontoiatriche o oculistiche, le spese per l'istruzione e la formazione universitaria, le spese per lo sport e ricreative;
6) prende atto che le parti hanno concordato che le spese relative alla casa coniugale saranno così suddivise:
- le spese ordinarie annuali già Condominio, TARI, IMU e somministrazione di servizi saranno sostenute integralmente dalla GN;
Pt_1
- le spese straordinarie di natura condominiale e sottese alla manutenzione e migliorie saranno suddivise al 50% tra i coniugi;
7) prende atto che i ricorrenti hanno concordato di estinguere i conti correnti bancari e/o titoli cointestati e regolare le provviste sottese in ragione del 50% ciascuno;
8) prende atto che le parti hanno convenuto che i beni mobili registrati (autovetture e motocicli) rimarranno in proprietà esclusiva ai legittimi intestatari non essendo beni cointestati né in comunione;
9) prende atto che i coniugi hanno dichiarato di disporre di redditi propri e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento;
10) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che con la presente sentenza è stata regolamentata ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Nulla sulle spese Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 18 marzo 2025.
La Giudice est. Il Presidente dott.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F: Parte_1
) C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F: Parte_2
, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gian Luca MATTEUZZI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Via Irnerio, n°23,
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 21 gennaio 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 13 marzo 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna, il 20 settembre 1997. Dall'unione sono nati il 30 luglio 1998, e il 9 luglio Per_1 Per_2 Per_3
2000. non è economicamente autosufficiente. Per_3
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. pagina 1 di 3 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Germania) il 15 aprile 1965 e nato a [...] il 12 settembre Parte_2
1963, unitisi in matrimonio Bologna, il 20 settembre 1997, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 606, P. 2 S. A Uff. 01 anno 1997; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) assegna la casa familiare e relative pertinenze alla GN , anche quale Pt_1 diritto di abitazione perpetuo in via esclusiva, unitamente ai figli e Per_2 Per_3
3) prende atto che i coniugi hanno dichiarato che il NO si è già Parte_2 allontanato dalla casa coniugale portando parzialmente con sé beni ed effetti personali e trasferendo l'abitazione e costituenda nuova residenza in Via Emilio Salgari 13 (Bo) e si impegna a comunicare le sottese variazioni presso l'anagrafe del Comune di Bologna anche per il nuovo stato di famiglia;
eventuali beni residui verranno asportati entro il 13 marzo 2025; provvederà altresì a liberare da cose e beni personali le sottese pertinenze, garage e cantina entro tale termine;
4) a far data dal mese di febbraio 2025, pone a carico del marito l'obbligo di versare alla GN , sul conto corrente IBAN [...], entro il Pt_1 cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di la Per_3 somma di 350,00 euro mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) a far data dal mese di febbraio 2025 dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese mediche o specialistiche non mutuabili, ivi comprese quelle pagina 2 di 3 odontoiatriche o oculistiche, le spese per l'istruzione e la formazione universitaria, le spese per lo sport e ricreative;
6) prende atto che le parti hanno concordato che le spese relative alla casa coniugale saranno così suddivise:
- le spese ordinarie annuali già Condominio, TARI, IMU e somministrazione di servizi saranno sostenute integralmente dalla GN;
Pt_1
- le spese straordinarie di natura condominiale e sottese alla manutenzione e migliorie saranno suddivise al 50% tra i coniugi;
7) prende atto che i ricorrenti hanno concordato di estinguere i conti correnti bancari e/o titoli cointestati e regolare le provviste sottese in ragione del 50% ciascuno;
8) prende atto che le parti hanno convenuto che i beni mobili registrati (autovetture e motocicli) rimarranno in proprietà esclusiva ai legittimi intestatari non essendo beni cointestati né in comunione;
9) prende atto che i coniugi hanno dichiarato di disporre di redditi propri e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento;
10) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che con la presente sentenza è stata regolamentata ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Nulla sulle spese Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 18 marzo 2025.
La Giudice est. Il Presidente dott.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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