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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/01/2024, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 741/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Piero LEANZA Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 23 settembre 2021, da
Parte_1
c. f. , con sede in Roma, via IV
[...] P.IVA_1
Novembre n.144, in persona del Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia
Romagna, in qualità di dirigente d'ufficio dirigenziale generale, rappresentato e difeso dall'avv.to Vinicio Sacchetti del Foro di Reggio Emilia (pec:
, in virtù di procura generale alle liti rilasciata per Email_1 atto a ministero del Notaio Dott. in data 13.02.2019, n. rep. 23467, Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'avv.to Pasquale Schiavulli (pec:
dell'Avvocatura Regionale INAIL per il Veneto, Email_2 appellante nei confronti di
(c.f.: ), rappresentato e difeso come da CP_1 C.F._1 procura allegata al ricorso di primo grado dall'Avv. Barbara Baratta (pec
, Email_3 appellato
Oggetto: sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia n. 207/2021
d.d. 24.03.2021.-
1 In punto: tutela indennitaria Inail malattia professionale (ernie discali) non tabellata.-
CONCLUSIONI
Pt_1
- in via principale, in accoglimento dell'appello proposto dall' ed in totale riforma Pt_1 della sentenza del Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, n. 207/2021, respingere il ricorso proposto da nei confronti dell'appellante Istituto;
- in subordine, in CP_1 parziale riforma della sentenza impugnata, determinare il grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica secondo i criteri posti dall'art. 80 del D.P.R. n.
1124/65 e, in ogni caso, in misura inferiore al 23% (ventitrepercento),
Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio”.
: CP_1
“Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere l'appello proposto dall' per le Pt_1 ragioni esposte, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 30 ottobre 2019 CP_1
(già portatore di invalidità con grado di inabilità pari al 14% per
[...] Pt_1 pregressi infortuni sul lavoro), proponeva domanda volta ad ottenere il riconoscimento e l'erogazione in suo favore di tutte le prestazioni di legge previste per le patologie (ernie discali dorsali D2-D3, D3-D4, D4-D5, D6-D7, D8-
D9 e lombari L4-L5) denunciate all' in data 29.06.2018, nonché domanda Pt_1 di unifica dei postumi derivanti dalle predette patologie con la preesistenza del
14 %.
Il ricorrente affermava di svolgere la professione di calciatore professionista (nel ruolo di portiere) dal 2006 (quindi dall'età di 16 anni) e che tale attività lavorativa, a causa degli “allenamenti piuttosto intensi con sovraccarichi articolari ripetuti e prolungati” e dell'esposizione a “contrasti fisici e alla vigorosa attività fisica” che si svolgeva sul campo di gioco, aveva causato le patologie oggetto di causa.
Evidenziava che le patologie di cui è portatore sono state già riconosciute dall' come di origine professionale nei calciatori professionisti nonché, in Pt_1
2 caso di rigetto della relativa domanda amministrativa, dalla giurisprudenza di merito (Trib. TR. N. 104/2018 e Trib. TE n. 724/2018).
Rimarcava che il nesso di casualità fra attività lavorativa e denunziate patologie emerge anche dalla ctp del dott. Per_2
Deduceva, in particolare, le seguenti circostanze sulle quali chiedeva l'ammissione di prova testimoniale:
• vero che durante tutta la stagione agonistica si determinano condizioni che possono determinare sovraccarichi articolati ripetuti e prolungati;
• vero che tenuto conto sia degli allenamenti che delle partite il sig. CP_1 svolge l'attività propria del calciatore professionista per tre ore al giorno per sette giorni della settimana;
• vero che detta attività , come è notorio, comporta lo svolgimento di esercizi anche in palestra e, in particolare, comportano esercizi con carichi elevati anche di oltre 200 Kg, balzi, squat, flessioni, torsioni, e distensioni del tronco, corsa sul terreno no, “Liscio”, come è quello dei campi di gioco, contrasti di gioco con avversari, cadute…
L' costituendosi in giudizio, ribadiva l'insussistenza del rischio lavorativo, Pt_1 laddove:
• per la fattispecie tabellata (ernia discale lombare) i rischi lavorativi riconosciuti sono la movimentazione manuale di carichi senza ausili efficaci e la presenza di vibrazioni a corpo intero;
• per la fattispecie non tabellata (spondilodiscopatia del rachide lombare) il fattore di rischio riconosciuto risulta sempre la movimentazione manuale di carichi svolta con continuità durante il turno lavorativo.
Esponeva che nel caso del ricorrente (il quale ha iniziato la carriera professionistica presso nella stagione 2006-2007) manca qualsiasi Org_1 documentazione che attesti un significativo rischio da movimentazione manuale carichi durante gli allenamenti e/o i periodi di preparazione atletica svolti nelle varie squadre professionistiche in cui il calciatore ha militato.
Del resto dalla stessa Risonanza Magnetica esibita in sede amministrativa emergono erniazioni dei dischi a più livelli anche in molti metameri del rachide dorsale, in soggetto di soli 30 anni e con esposizione lavorativa di soli 10 anni.
3 Dunque, il dato non indica certamente una origine lavorativa da movimentazione manuale dei carichi della patologia, ma bensì la presenza di una malattia degenerativa diffusa a tutto il rachide, mentre un danno da movimentazione manuale di carichi colpisce tipicamente gli ultimi dischi intervertebrali del rachide, in particolare il disco L5-S1.
Un tanto trova conferma nella circostanza che l'assicurato ha inoltre riferito di soffrire sin dai primi anni di carriera di blocchi dolorosi al rachide lombare, fatto che indica che tale esteso danno era probabilmente già in essere, indipendentemente dagli allenamenti svolti, dopo pochi anni di carriera.
La causa veniva istruita esclusivamente con CTU medico legale, all'esito della quale veniva accertato un grado di menomazione complessivo del 23% (tenuto conto della preesistenza quantificata dal Ctu nel 18% rispetto al 14% accertato e liquidato dall' ). Pt_1
In parte motiva il giudice lagunare così argomentava:
“Dalla CTU emerge che l'esposizione da parte dei calciatori professionisti a sovraccarico del rachide dorso-lombare con conseguente possibilità di sviluppare discopatie ed ernie è stata riscontrata più volte e confermata dalla letteratura scientifica a prescindere da eventuale predisposizione costituzionale in soggetto longilineo. A parere del CTU, a fronte dell'attività lavorativa di portiere di calcio professionista, vi sono sufficienti elementi per ritenere che l'attività abbia quantomeno concausato la discopatia dorso-lombare con postumi invalidanti permanenti del 7% (sette per cento) ex D. Lgs. 38/00.
La misura complessiva del danno biologico pertanto, tenendo conto delle preesistenze riconosciute dall'Istituto nella misura del 18%, deve essere stimata del
23%.
Le conclusioni del CTU, che ha attentamente esaminato la documentazione in atti e richiamato la più accredita letteratura scientifica, sono senz'altro da condividersi.
Le osservazioni della difesa dell presentate peraltro solo in sede di Pt_1 discussione anziché tempestivamente al CTU per la valutazione degli aspetti tecnici, non scalfiscono le conclusioni del Consulente, che ha correttamente argomentato in merito all'esistenza del nesso causale valutando l'attività svolta dal e quanto CP_1 risultante dalla stessa pubblicazione del 2008”. Pt_1
2. Impugna la sentenza l' svolgendo due motivi di appello. Pt_1
4 2.1. Con il primo articolato motivo censura la sentenza per violazione dell'art. 2697
c.c. e dell'art. 3 del D.P.R. n. 1224/65 e, in particolare, per difetto di prova dell'esposizione a rischio professionale idoneo a causare le patologie oggetto di causa.
2.1.1. Ribadisce che con la costituzione in giudizio aveva evidenziato la mancata produzione (o richiesta di acquisizione) di qualsiasi documento attestante un rischio da movimentazione manuale di carichi derivante dagli allenamenti o dai periodi di preparazione atletica svolti nelle varie squadre professionistiche in cui il calciatore aveva militato (ad esempio, schede di allenamento con indicazione della tipologia e della frequenza degli esercizi svolti, dei pesi sollevati, del numero di ripetizioni, ecc.).
Pertanto, la decisione impugnata risulta censurabile in quanto, nonostante agli atti non vi fosse alcuna prova della pretesa esposizione a rischio, il giudice di primo grado ha ritenuto di poter fondare la propria decisione unicamente sulla
CTU medico legale.
Richiama giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 11353/2004, Cass. n.
10373/2019) dalla quale emerge che la prova relativa all'esercizio delle mansioni lavorative descritte in ricorso (e, quindi, dell'allegata esposizione a rischio) ha carattere preliminare rispetto all'eventuale espletamento di una C.T.U., alla quale non può essere affidata la prova del fatto costitutivo fatto valere.
Il difetto di allegazione e prova circa l'utilizzo di macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero e di lavorazioni di movimentazione manuale di carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci, esclude la riconduzione della fattispecie alla voce 77 (ernia discale lombare) quale voce tabellata.
La fattispecie di causa ricade, quindi, nel regime probatorio proprio delle malattie non tabellate, con il conseguente onere incombente sul lavoratore di fornire la prova delle concrete modalità di lavoro che integrano la situazione di rischio professionale dedotta nel ricorso introduttivo.
Nel caso in esame è del tutto mancata la prova delle nocività e, soprattutto, delle caratteristiche morbigene della lavorazione in concreto svolta da CP_1
5 e, quindi, di un fatto principale il cui accertamento, per le ragioni sopra CP_1 esposte, non poteva essere demandato alla CTU medico legale.
In altri termini, non è stata provata la frequenza, la tipologia, la durata degli esercizi svolti in occasione degli allenamenti e della preparazione fisica, né
l'entità dei pesi sollevati e il numero delle ripetizioni. In definitiva, non risulta provato lo svolgimento di mansioni lavorative che abbiano determinato un sovraccarico funzionale o, comunque, una situazione di rischio professionale per il rachide.
Né le predette lacune probatorie possono essere colmate con il ricorso al notorio
(cfr. Cass. n. 23505/2021).
La sentenza impugnata risulta, pertanto, censurabile per aver dichiarato la natura professionale delle malattie oggetto di causa, nonostante l'evidente difetto di prova relativo alla sussistenza ed all'entità dell'esposizione a rischio professionale per le patologie del rachide dorso-lombare oggetto di causa.
2.1.2. Sotto altro aspetto, la sentenza di primo grado appare biasimevole per aver recepito in modo acritico le argomentazioni e le conclusioni di una CTU medico legale viziata da evidenti errori relativi alla valutazione dell'esposizione a rischio effettuata dall'ausiliare.
2.1.2.1. Sotto un primo profilo, stante il difetto di prova sopra evidenziato, occorre rilevare come le valutazioni espresse dal CTU in ordine all'esistenza di un rischio lavorativo idoneo a causare le patologie oggetto di causa non siano basate su elementi oggettivi e, in particolare, sulle prove raccolte nel presente giudizio
(deposizioni testimoniali o documenti), ma esclusivamente sulle dichiarazioni rese dell'appellato in occasione della visita effettuata dal CTU (c.d. anamnesi lavorativa).
E' noto che la consulenza tecnica d'ufficio non è destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti posti a base delle rispettive domande, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 c.c. . Costituisce onere a carico del lavoratore assicurato quello di dedurre e di provare con precisione i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità della malattia alle concrete modalità di svolgimento della mansione lavorativa ritenuta morbigena, alla
6 durata ed all'intensità dell'esposizione a rischio. Neppure può ritenersi che le modalità di svolgimento di una determinata mansione lavorativa possano rappresentare un fatto notorio che non necessita di prova (cfr. Cass. n.
23505/2021, relativa alla mansione lavorativa di muratore).
Le condizioni di lavoro descritte dal CTU, per quanto attiene all'individuazione di un rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide dorso lombare, sono basate unicamente sull'anamnesi lavorativa raccolta in sede di visita peritale, ma le dichiarazioni rese dall'interessato al CTU non sono suffragate da alcun riscontro probatorio (deposizioni testimoniali o documenti quali, ad esempio, le schede tecniche di allenamento).
Inoltre, le valutazioni formulate dal CTU sull'esistenza e sull'entità del rischio da sovraccarico biomeccanico risultano del tutto astratte e prive di corrispondenza con la realtà del caso concerto.
A pag. 11 della relazione il perito d'ufficio scrive che “Il portiere nel calcio è un personaggio particolare e nell'immaginario sportivo evoca un eroe, sprezzante del pericolo, che mette a repentaglio la propria incolumità innalzandosi a difesa della squadra” e alla successiva pag. 12 si legge che il periziato “… ha svolto
l'attività di calciatore professionista negli ultimi quindici anni mentre svolge attività agonistica, sempre come portiere, fin dall'età di 14 anni …”.
Sul punto va rilevato che l'attività agonistica svolta dall'età di 14 anni sino all'età di 19 anni (ossia all'anno 2006, quando l'appellato ha iniziato la carriera di calciatore professionista) è del tutto priva di rilevanza ai fini del presente giudizio, in quanto la tutela può operare soltanto per l'attività svolta in Pt_1 qualità di sportivo professionista (art. 6 D.Lgs. n. 38/2000 e, dal 1.1.2023, art. 34 del D.Lgs.. n. 36/2021).
Ciò detto, il carattere astratto delle valutazioni formulate dal CTU risulta, anzitutto, dal fatto che è facile verificare sul web che per almeno sei stagioni (o campionati) su quindici (dal 2006 al 2020), il numero di presenze ufficiali e, quindi, di partite giocate nei diversi campionati di calcio professionistico dall'appellato sia stato alquanto limitato e in alcuni casi pari a zero.
Anche il riferimento all'utilizzo di pesi e agli “allenamenti con balzi e gradini”, di cui a pag. 7 della relazione peritale, è descritto in modo del tutto generico e
7 senza alcuna specificazione in ordine alla tipologia, alla frequenza degli esercizi svolti, all'entità dei pesi sollevati e al numero di ripetizioni per ogni esercizio.
La CTP dell' (parere del dott. llegato al ricorso in appello) rileva, Pt_1 Per_3 inoltre, come le lesioni peculiari della figura del portiere non riguardino il rachide lombosacrale, ma siano invece connesse al gesto atletico del suo ruolo, che determina prevalentemente sollecitazioni croniche interessanti gli arti superiori e quindi, in prevalenza, carpalgie recidivanti, sindrome acromion claveare e altre patologie degli arti superiori. I sanitari rilevano anche come non vi sia Pt_1 alcuna evidenza scientifica, né alcun dato epidemiologico, che comprovi che l'allenamento e l'attività di gioco svolta, quale attività professionale, da un portiere presenti fattori di rischio biomeccanico per il rachide lombare.
Anche dal punto di vista epidemiologico non vi è alcun studio scientifico che documenti una incidenza delle patologie in esame in misura maggiore tra i calciatori professionisti (e tra i portieri, in particolare) rispetto alla popolazione generale.
Occorre, infatti, considerare che le patologie oggetto di causa sono patologie di comune riscontro anche nella popolazione generale ed anche in soggetti non esposti a specifici rischi professionali, quali quelli derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi di lavoro o dalle vibrazioni trasmesse al corpo intero da macchine.
Si tratta quindi, di una patologia ad eziologia multifattoriale e, in relazione a tale tipo di malattia, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il giudizio relativo al nesso di causalità e all'accertamento della natura professionale della malattia non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio. Proprio con riferimento ad una discopatia multipla la
Suprema Corte (Cass. n. 17576/2020) ha riaffermato i predetti principi: “Per la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, quale è la discopatia multipla denunciata, il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di
8 semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico"
(cfr. Cass. n. 23951/2015, Cass. n. 18270/2010, Cass. n. 9634/2004); nello stesso quadro questa Corte ha altresì precisato che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza dì altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti" (v. Cass., n.23951/2015, cit.;
Cass. 12 ottobre 2012, n. 17438).
2.1.2.2. Sotto un secondo profilo rimarca che la consulenza medica (dott. Pt_1
rileva la contraddittorietà e lacunosità delle conclusioni espresse dal Per_3
CTU sull'esistenza di nesso causale tra l'attività lavorativa svolta quale calciatore professionista e le patologie riscontrate.
Come è risultato dalla documentazione medica esaminata dal consulente d'ufficio, l'appellato, a soli 31 anni (al momento della denuncia all' delle Pt_1 ernie discali plurime), presentava aspetti degenerativi diffusi a tutto il tratto dorsale del rachide, oltre a quello lombare, ed il tratto dorsale non è tipicamente interessato da sovraccarico funzionale così come, semmai, quello lombare distale.
Considerato che il rischio da movimentazione manuale di carichi colpisce tipicamente gli ultimi dischi intervertebrali del rachide (in particolare il disco L5-
S1), il CTU non ha in alcun modo spiegato come abbia potuto insorgere nell'appellato una patologia discale diffusa, riguardante in maniera
9 assolutamente prevalente la zona dorsale del rachide e solo in minima parte la zona lombare.
La stessa relazione del consulente d'ufficio riferisce di erniazioni dei dischi a più livelli, anche in molti metameri del rachide dorsale, in un soggetto di giovane età e con esposizione lavorativa di soli 10 anni (al momento della denuncia delle malattie professionali oggetto di causa), e di sofferenza rachialgica con blocchi antalgici fin dall'inizio carriera (quindi dopo un'esposizione al supposto rischio lavorativo di pochi anni).
Secondo la Consulenza medica , la presenza di una patologia discale Pt_1 diffusa, la giovane età dell'appellato e l'insorgenza dei sintomi dopo pochi anni dall'inizio dell'attività professionistica, depongono in maniera univoca per un'origine non professionale della patologia.
2.2. Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, censura la sentenza per violazione dell'art. 80 del d.p.r. n. 1124/1965.
In particolare, rileva che il giudicante ha acriticamente aderito alle conclusioni del CTU in ordine all'unificazione dei postumi derivanti da precedenti infortuni
(percentuale di invalidità del 14%) con quelli accertati in causa (7%) per un totale del 23 % (18% pregresso), senza però aver sottoposto a revisione le preesistenze.
L'art. 80 del d.p.r. n. 112471964 per la costituzione di rendita unificata, presuppone il riesame di tutte le pregresse patologie, anche di quelle insorte oltre il decennio, al fine di accertarne l'attenuazione o la scomparsa, provvedendo ad una nuova valutazione del risultato inabilitante complessivo
(Cass. 26997/2016).
3. Radicatosi il contradditorio difende la sentenza, concludendo CP_1 per l'infondatezza del gravame, avendo il giudicante correttamente ritenuto superflua la prova testimoniale, limitandosi ad ammettere la CTU medica, essendo nota a tutti l'attività del calciatore in fatto laddove gli esercizi, sicuramente utili ad aumentare massa e tonicità dei muscoli degli arti inferiori di un calciatore sollecitano particolarmente il rachide lombare in particolare modo quando, durante l'esecuzione, viene aggiunto un carico diretto o indiretto sulla colonna vertebrale (leg press, leg curl, squat, squat jump, traino slitta, calpestio
10 del terreno di gioco con scarpette non adatte e condizioni atmosferiche non favorevoli).
Richiama inoltre il parere con sopralluogo effettuato presso la squadra Per_4 di calcio, al fine di acquisire informazioni ed elementi tecnici più dettagliati circa le modalità con le quali il calciatore svolge la sua attività (allegato n. 1), e dispensa: LA TUTELA ASSICURATIVA INAIL DEGLI SPORTIVI PROFESSIONISTI, redatta dal Prof. (sovrintendente medico . Persona_5 Pt_1
In particolare, ritiene che la patologia accertata (ernia discale/lombare), siccome derivante da “movimentazione manuale dei carico con continuità durante il turno lavorativo” di cui al D.M. 10.06.2014 ( il quale prevede tre liste, fra cui la Lista
I recante l'elenco delle “ malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità”) determina una presunzione legale in ordine al nesso di causalità di origine professionale (con prova contraria a carico dell' ). Pt_1
Evidenzia che il CTU ha preso visione del parere molto articolato reso da riguardo all'attività dei calciatori. Per_4
E dunque il suo giudizio è stato espresso non in astratto ma in piena aderenza alla realtà fattuale laddove, peraltro, la CTU non è stata oggetto di osservazioni critiche da parte del CTP della Difesa dell' presente alle operazioni peritali. Pt_1
4. Dopo un rinvio d'ufficio per riequilibrio ruolo del giudice relatore, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 11 gennaio 2023 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato.
6. Il primo motivo di appello merita accoglimento con conseguente assorbimento degli ulteriori rilievi formulati avverso la sentenza dall' Pt_1
7. Il ricorso non poteva essere accolto non avendo il allegato prima CP_1 ancora di aver provato l'esposizione al rischio ed il collegamento tra le mansioni svolte e le patologie denunciate e dunque i fatti costitutivi del diritto azionato.
Nel ricorso ex art. 442 c.p.c. il ricorrente si è limitato ad enunciare allegazioni generiche non supportate da fonti di prova (ovvero formulando richieste di prova orali generiche – testualmente riportate supra punto n. 1), sulla cui ammissione non ha peraltro nemmeno insistito in questa sede.
11 L'appellante ha omesso anche di produrre la ctp del dott. indicata al Per_2 punto 11) del ricorso di primo grado (nonché il parere CONTARP).
Invero la mera allegazione delle mansioni di portiere professionista di calcio in relazione alla denunciata ernia discale dorsale (e lombare L4-L5) non integra gli estremi della malattia tabellata, in carenza di rigorosa dimostrazione delle mansioni effettive, dei ritmi di lavoro, delle concrete modalità esecutive e della consistenza della denunciata sottoposizione ad “allenamenti piuttosto intensi con sovraccarichi articolari ripetuti e prolungati”.
Nemmeno agevolerebbe alla parte appellata, la del tutto generica deduzione (nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) di prova per testimoni sulle circostanze concrete delle modalità esecutive delle mansioni e, dunque, sulla effettiva consistenza dell'esposizione a rischio in ambiente di lavoro.
Nel caso di specie il ha provato di essere “ernia discale dorsale (e CP_1 lombare L4-L5)” ma ha omesso di dedurre circostanze concrete idonee a dar conto dell'avvenuta prestazione di mansioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci, laddove l'allegazione di cui alla memoria di costituzione in appello, relativa allo svolgimento di “esercizi, sicuramente utili ad aumentare massa e tonicità dei muscoli degli arti inferiori di un calciatore sollecitano particolarmente il rachide lombare in particolare modo quando, durante l'esecuzione, viene aggiunto un carico diretto o indiretto sulla colonna vertebrale (leg press, leg curl, squat, squat jump, traino slitta, calpestio del terreno di gioco con scarpette non adatte
e condizioni atmosferiche non favorevoli)” è tardiva perché non presente in tali termini nel libello introduttivo di primo grado (oltre che ancora astratta e generica).
La patologia “ernia discale lombare” (e non anche quella dorsale) è contemplata dalle tabelle delle malattie professionali ex DM 9.4.2008 (voce 77) quale conseguenza presunta in presenza dei seguenti presupposti:
“a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura”;
12 “b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”.
Va anche evidenziato che è improprio il richiamo operato dall'appellato alle tabelle di cui al D.M. 10 giugno 2014 (emanate ex art. 139 DPR n. 1124/1965) che riguardano invece l'obbligo di denuncia per ogni medico delle malattie professionali.
Nel caso in esame è del tutto mancata la prova delle nocività e, soprattutto, delle caratteristiche morbigene della lavorazione in concreto svolta dal lavoratore e, quindi, di un fatto principale il cui accertamento non poteva essere demandato alla CTU medico legale. (cfr. Cass. n. 10373/2019)
La fattispecie di causa ricade, quindi, nel regime probatorio proprio delle malattie non tabellate, con il conseguente onere incombente sul lavoratore di fornire la prova delle concrete modalità di lavoro che integrano la situazione di rischio professionale dedotta nel ricorso introduttivo.
La descrizione dell'ambiente lavorativo operata nel ricorso originario non risponde ai requisiti dell'art. 414 c.p.c., in quanto non individua la frequenza, la tipologia, la durata degli esercizi svolti in occasione degli allenamenti e della preparazione fisica, né l'entità dei pesi sollevati e il numero delle ripetizioni.
In definitiva, non risulta provato lo svolgimento di mansioni lavorative che abbiano determinato un sovraccarico funzionale o, comunque, una situazione di rischio professionale per il rachide dorso-lombare.
Né le predette lacune probatorie possono essere colmate con il ricorso al notorio
(cfr. Cass. n. 23505/2021, nella specie trattasi di mansioni di muratore e manovale) non avendo il ricorrente dedotto specifiche circostanze circa l'avvenuta prestazione di mansioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero ovvero lo svolgimento di lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci
Ne consegue che, alla luce della mancata concreta allegazione del rischio e dunque della mancanza di elementi idonei a tradurre in termini di probabilità le risultanze ipotetiche della Ctu, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dell'appellato in occasione della visita effettuata dal Ctu (c.d. anamnesi
13 lavorativa) e su considerazioni astratte (es. pag. 11 “il portiere nel calcio è un personaggio particolare e nell'immaginario sportivo evoca un eroe, sprezzante del pericolo, che mette a repentaglio la propria incolumità innalzandosi a difesa della squadra”) e improprie rispetto al ruolo portiere pacificamente svolto dal
[“..questi Autori si soffermano sulla patologia del rachide e sulle CP_1 lombalgie da sovraccarico funzionale per forze iterative di compressione (nella corsa, nella ricaduta dopo colpi di testa) e di torsione (nei bruschi cambiamenti di direzione nella corsa, nei colpi di testa con rotazione del tronco ed in alcuni tiri ed in particolare nella semirovesciata)] non sono idonee a provare il diritto azionato.
8. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo il parametro di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n. 55
(nei valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento tenuto conto della semplicità della questione trattata, valore della causa indeterminabile), seguono la soccombenza e sono poste pertanto a carico del ricorrente CP_1 comprese quella di CTU svolta in prime cure.
p.q.m.
La Corte, definitivamente decidendo, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, così decide:
1) rigetta la domanda proposta in primo grado da;
CP_1
2) condanna al pagamento a favore dell' delle spese di CP_1 Pt_1 lite di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado in € 3.689,00 e, quanto al presente grado, in € 3.473,00 per compensi oltre rimborso forfetario ex lege.
Venezia, 11.01.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lorenzo Puccetti Gianluca Alessio
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