Decreto cautelare 20 agosto 2015
Decreto decisorio 3 settembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 03/09/2021, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/09/2021
N. 01189/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2015, proposto da
MA AS, rappresentato e difeso dagli Avvocati Gianluca Tessier e Marcella Mazzarol, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Tessier in Marghera Venezia, via Lazzarini, 13;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
Autorità Portuale di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
Capitaneria di Porto Venezia e Comune di Venezia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Cooperativa Artigiana Radiotaxi Soc. Coop., rappresentata e difesa dall'Avvocato Carlo Stradiotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Einaudi, 24;
Venice Terminal Passeggeri s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati Vittorio Domenichelli, Giuseppe Scuglia e Francesco Maria Curato, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
Roberto Salvan, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 98/2015 del 21 luglio 2015 concernente la disciplina della circolazione stradale all'interno dell'area portuale denominata marittima, l'accesso e la sosta nel porto passeggeri dei mezzi adibiti al trasporto pubblico non di linea;
- del regolamento adottato da Venezia Terminal Passeggeri s.p.a. prot. n. 1016 del 10 agosto 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 82 e 83 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 19 agosto 2015;
Rilevato altresì che in data 13 novembre 2020 la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nella stessa data di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso il giorno 30 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO