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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 331/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 331 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da c.f. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Neri (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Imera n. 189 C.F._1
ad Agrigento, giusta procura in atti
APPELLANTE contro con socio unico in liquidazione (c.f. ) e per essa la Controparte_1 P.IVA_2
mandataria (c.f. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mancusi (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Domenico C.F._2
Santarcangelo (c.f. ), in Piazza San Francesco n. 13 a Bologna, giusta C.F._3
procura in atti
APPELLATA
c.f. ) quale cessionaria di Controparte_3 P.IVA_4 Controparte_4
e per essa la procuratrice (c.f.
[...] Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e P.IVA_3 difesa dall'Avv. Mario Mancusi (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2
pagina 1 di 6 presso lo studio dell'Avv. Domenico Santarcangelo (c.f. ), in Piazza C.F._3
San Francesco n. 13 a Bologna, giusta procura in atti
INTERVENUTA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2982/2022 del 30.11.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 12.11.2024:
Appellante Parte_1
“- Accogliere in rito l'atto di gravame e, per l'effetto, riformare la Sentenza n. 2982/2022, resa dal Giudice Monocratico del Tribunale Civile di Bologna, in data 30.11.2022, nell'ambito del procedimento civile recante N. R.G. 10850/2020 per quanto spiegato e dogliato sub I dell'atto di gravame;
- Per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo N. 587/2020, emesso dal Giudice del Tribunale di Bologna in data 25.01.2020, nel procedimento R.G. N. 20270/2020, perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
- Emettere ogni più opportuno e conseguenziale provvedimento.
- Col favor delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Appellata , E PER CP_1 Controparte_5
:
[...]
“In via principale nel merito: dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dalla Parte_1
e per l'effetto confermare la sentenza nr2982/2022 emessa dal Tribunale di Bologna, nell'ambito del giudizio avente RG n. 10850/2020;
In via istruttoria: Con espressa riserva di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate in conseguenza delle eventuali domande ed eccezioni nuove sollevate da controparte.
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.”
Intervenuta ( : Controparte_3
“in via preliminare: estromettere dal giudizio Parte_2
In via principale nel merito: dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dalla Parte_1
e per l'effetto confermare la sentenza nr2982/2022 emessa dal Tribunale di Bologna, nell'ambito del giudizio avente RG n. 10850/2020;
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La con socio unico in liquidazione (da qui Plusvalore o Controparte_1
concedente) e per essa la mandataria otteneva dal Tribunale di Controparte_2
Bologna il Decreto Ingiuntivo n. 587/2020 con il quale veniva ingiunto alla società
(da qui o utilizzatore) di Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 6 riconsegnare l'autorefrattometro oggetto del contratto di locazione finanziaria nr. 12287-0 e di pagare € 7.212,62 quale somma dovuta per canoni non pagati.
2. Avverso il provvedimento monitorio, la società Parte_1
roponeva opposizione, esponendo:
[...]
- il contratto di locazione finanziaria non era valido in quanto non sottoscritto dal sig.
, che ne disconosceva la firma;
Pt_1
- il bene oggetto di locazione non era mai stato nella disponibilità dell'opponente;
- nessuna valida diffida al pagamento dei canoni di locazione finanziaria era mai stata inoltrata al Parte_1
- il diritto azionato dalla concedente era prescritto ex art. 2948, n. 4 c.c., essendo l'obbligazione di pagamento a carattere periodico (canoni di leasing);
- il credito era sfornito di prova ed erano stati applicati tassi di mora superiori al Tasso
Soglia di Usura (TSU).
L'opponente concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Si costituiva in giudizio la con socio unico in liquidazione e per essa la Controparte_1
mandataria esponendo: Controparte_2
- il contratto era stato regolarmente sottoscritto dal sig. in qualità di Parte_1
legale rappresentante e socio accomandatario della società Parte_1
comunque l'opponente aveva corrisposto n. 21 dei 47 canoni previsti
[...]
dal piano di ammortamento;
- l'eccezione di prescrizione decennale era infondata in quanto il dies a quo doveva essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultimo canone e del riscatto previsto dal piano di ammortamento (18.5.2013);
- l'opposta aveva comunque inviato il 16.1.2018 una diffida ad adempiere che rientrava al mittente per compiuta giacenza;
- il rapporto era provato dal contratto e dall'estratto conto dei canoni;
- gli interessi di mora erano stati calcolati sull'importo complessivo del canone ad un tasso entro la soglia vigente per la categoria di riferimento al momento della conclusione del contratto.
L'opposta concludeva quindi chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 7.212,62.
4. All'esito della trattazione, il Tribunale di Bologna con sentenza n. 2282/2022 rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 6 5. Avverso la sentenza ha proposto appello la società Parte_1
[...]
6. Si è costituita in giudizio la e per essa la mandataria Controparte_4
chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
7. Successivamente è intervenuta in giudizio la cessionaria pro Controparte_3
soluto dei crediti in blocco originato dai portafogli , aderendo alle difese di CP_1 quest'ultima.
8. All'udienza del 12.11.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante censura la decisione impugnata laddove il
Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato da;
il Tribunale, qualificando l'obbligazione contrattuale come “unitaria” e CP_1
soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, ha identificato il dies a quo del termine con il pagamento dell'ultimo canone previsto dal piano di ammortamento (nella specie 15.5.2013).
Secondo l'appellante, la fattispecie negoziale (leasing) rientrerebbe invece nei contratti ad esecuzione periodica e quindi soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. con termine decorrente dalle scadenze delle singole prestazioni. Inoltre, secondo l'appellante, la costituzione in mora inviata da con raccomandata del 16.1.2018, non sarebbe CP_1
idonea ad interrompere la prescrizione quinquennale in quanto la missiva era stata restituita al mittente “per compiuta giacenza” e quindi non conosciuta dalla destinataria.
10. L'appello è infondato.
11. Al fine di stabilire il termine di prescrizione applicabile, occorre avere riguardo alla prestazione concretamente dedotta in giudizio e non alla natura del contratto da cui la prestazione deriva. I canoni di leasing non sono prestazioni destinate a maturare con il passare del tempo, in diretta correlazione con il protrarsi del godimento del bene da parte dell'utilizzatore; difatti, è dilazionata nel tempo solo l'esigibilità delle singole rate, ma la prestazione che l'utilizzatore si impegna ad eseguire (pagamento del prezzo del bene concesso) è concepita e concordata dalle parti come prestazione unitaria. La prestazione del concedente ha sempre e comunque per oggetto un finanziamento di cui è prevista la restituzione per intero, con l'aggiunta degli interessi e degli utili di impresa.
pagina 4 di 6 12. Come precisato dalla Suprema Corte sia che “si tratti di leasing traslativo o di leasing di
godimento, l'operazione contrattuale concordata presuppone e richiede che comunque
l'utilizzatore sia tenuto a restituire, entro il termine stabilito, l'intera somma concordata con il concedente - cioè l'importo del finanziamento, le spese di contrattazione, gli interessi sull'anticipazione, gli utili di impresa, ecc. - pur se l'esecuzione della prestazione sia suddivisa in più soluzioni, dilazionate nel tempo” (Cass. n. 2086/2008).
13. Trattandosi di obbligazione unitaria, il credito relativo ai canoni di leasing è quindi soggetto al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e non a quello quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.; la prescrizione quinquennale invocata dall'appellante, riguarda le prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono. Detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta.
14. Ne consegue, pertanto, che, laddove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione “unitaria”, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso di leasing), il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità (v. Cass. n. 2086/2008 cit.)
15. La natura unitaria dell'obbligo restitutorio della somma finanziata consente di estendere anche al leasing finanziario, per identità di ratio, i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso delle somme date a mutuo: “nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (Cass. n. 17798/2011; conforme, Cass. n. 2301/2004, n.
4232/2023; v., tra le altre, Cass. n. 24418/2020, n. 18951/2013).
16. Nella fattispecie è pacifico che il contratto prevedeva il pagamento dell'ultimo canone al
15.5.2013. Pertanto, poiché non è trascorso un periodo di tempo maggiore di dieci anni, il credito non può dirsi prescritto, essendo stata avviata nel 2020 l'azione giudiziaria da parte della creditrice mediante il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione riproposta in questa sede dall'appellante.
pagina 5 di 6 17. Ne deriva altresì l'assorbimento dell'ulteriore questione relativa all'efficacia interruttiva della prescrizione della diffida del 16.1.2018 inviata da . CP_1
18. L'appello, quindi, deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
19. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
20. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al
31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Bologna n. 2982/2022 del 30.11.2022;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata ed all'intervenuta le spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte, in € 3.000,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 9 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 331 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da c.f. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Neri (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Imera n. 189 C.F._1
ad Agrigento, giusta procura in atti
APPELLANTE contro con socio unico in liquidazione (c.f. ) e per essa la Controparte_1 P.IVA_2
mandataria (c.f. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mancusi (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Domenico C.F._2
Santarcangelo (c.f. ), in Piazza San Francesco n. 13 a Bologna, giusta C.F._3
procura in atti
APPELLATA
c.f. ) quale cessionaria di Controparte_3 P.IVA_4 Controparte_4
e per essa la procuratrice (c.f.
[...] Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e P.IVA_3 difesa dall'Avv. Mario Mancusi (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2
pagina 1 di 6 presso lo studio dell'Avv. Domenico Santarcangelo (c.f. ), in Piazza C.F._3
San Francesco n. 13 a Bologna, giusta procura in atti
INTERVENUTA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2982/2022 del 30.11.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 12.11.2024:
Appellante Parte_1
“- Accogliere in rito l'atto di gravame e, per l'effetto, riformare la Sentenza n. 2982/2022, resa dal Giudice Monocratico del Tribunale Civile di Bologna, in data 30.11.2022, nell'ambito del procedimento civile recante N. R.G. 10850/2020 per quanto spiegato e dogliato sub I dell'atto di gravame;
- Per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo N. 587/2020, emesso dal Giudice del Tribunale di Bologna in data 25.01.2020, nel procedimento R.G. N. 20270/2020, perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
- Emettere ogni più opportuno e conseguenziale provvedimento.
- Col favor delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Appellata , E PER CP_1 Controparte_5
:
[...]
“In via principale nel merito: dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dalla Parte_1
e per l'effetto confermare la sentenza nr2982/2022 emessa dal Tribunale di Bologna, nell'ambito del giudizio avente RG n. 10850/2020;
In via istruttoria: Con espressa riserva di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate in conseguenza delle eventuali domande ed eccezioni nuove sollevate da controparte.
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.”
Intervenuta ( : Controparte_3
“in via preliminare: estromettere dal giudizio Parte_2
In via principale nel merito: dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dalla Parte_1
e per l'effetto confermare la sentenza nr2982/2022 emessa dal Tribunale di Bologna, nell'ambito del giudizio avente RG n. 10850/2020;
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La con socio unico in liquidazione (da qui Plusvalore o Controparte_1
concedente) e per essa la mandataria otteneva dal Tribunale di Controparte_2
Bologna il Decreto Ingiuntivo n. 587/2020 con il quale veniva ingiunto alla società
(da qui o utilizzatore) di Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 6 riconsegnare l'autorefrattometro oggetto del contratto di locazione finanziaria nr. 12287-0 e di pagare € 7.212,62 quale somma dovuta per canoni non pagati.
2. Avverso il provvedimento monitorio, la società Parte_1
roponeva opposizione, esponendo:
[...]
- il contratto di locazione finanziaria non era valido in quanto non sottoscritto dal sig.
, che ne disconosceva la firma;
Pt_1
- il bene oggetto di locazione non era mai stato nella disponibilità dell'opponente;
- nessuna valida diffida al pagamento dei canoni di locazione finanziaria era mai stata inoltrata al Parte_1
- il diritto azionato dalla concedente era prescritto ex art. 2948, n. 4 c.c., essendo l'obbligazione di pagamento a carattere periodico (canoni di leasing);
- il credito era sfornito di prova ed erano stati applicati tassi di mora superiori al Tasso
Soglia di Usura (TSU).
L'opponente concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Si costituiva in giudizio la con socio unico in liquidazione e per essa la Controparte_1
mandataria esponendo: Controparte_2
- il contratto era stato regolarmente sottoscritto dal sig. in qualità di Parte_1
legale rappresentante e socio accomandatario della società Parte_1
comunque l'opponente aveva corrisposto n. 21 dei 47 canoni previsti
[...]
dal piano di ammortamento;
- l'eccezione di prescrizione decennale era infondata in quanto il dies a quo doveva essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultimo canone e del riscatto previsto dal piano di ammortamento (18.5.2013);
- l'opposta aveva comunque inviato il 16.1.2018 una diffida ad adempiere che rientrava al mittente per compiuta giacenza;
- il rapporto era provato dal contratto e dall'estratto conto dei canoni;
- gli interessi di mora erano stati calcolati sull'importo complessivo del canone ad un tasso entro la soglia vigente per la categoria di riferimento al momento della conclusione del contratto.
L'opposta concludeva quindi chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 7.212,62.
4. All'esito della trattazione, il Tribunale di Bologna con sentenza n. 2282/2022 rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 6 5. Avverso la sentenza ha proposto appello la società Parte_1
[...]
6. Si è costituita in giudizio la e per essa la mandataria Controparte_4
chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
7. Successivamente è intervenuta in giudizio la cessionaria pro Controparte_3
soluto dei crediti in blocco originato dai portafogli , aderendo alle difese di CP_1 quest'ultima.
8. All'udienza del 12.11.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante censura la decisione impugnata laddove il
Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato da;
il Tribunale, qualificando l'obbligazione contrattuale come “unitaria” e CP_1
soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, ha identificato il dies a quo del termine con il pagamento dell'ultimo canone previsto dal piano di ammortamento (nella specie 15.5.2013).
Secondo l'appellante, la fattispecie negoziale (leasing) rientrerebbe invece nei contratti ad esecuzione periodica e quindi soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. con termine decorrente dalle scadenze delle singole prestazioni. Inoltre, secondo l'appellante, la costituzione in mora inviata da con raccomandata del 16.1.2018, non sarebbe CP_1
idonea ad interrompere la prescrizione quinquennale in quanto la missiva era stata restituita al mittente “per compiuta giacenza” e quindi non conosciuta dalla destinataria.
10. L'appello è infondato.
11. Al fine di stabilire il termine di prescrizione applicabile, occorre avere riguardo alla prestazione concretamente dedotta in giudizio e non alla natura del contratto da cui la prestazione deriva. I canoni di leasing non sono prestazioni destinate a maturare con il passare del tempo, in diretta correlazione con il protrarsi del godimento del bene da parte dell'utilizzatore; difatti, è dilazionata nel tempo solo l'esigibilità delle singole rate, ma la prestazione che l'utilizzatore si impegna ad eseguire (pagamento del prezzo del bene concesso) è concepita e concordata dalle parti come prestazione unitaria. La prestazione del concedente ha sempre e comunque per oggetto un finanziamento di cui è prevista la restituzione per intero, con l'aggiunta degli interessi e degli utili di impresa.
pagina 4 di 6 12. Come precisato dalla Suprema Corte sia che “si tratti di leasing traslativo o di leasing di
godimento, l'operazione contrattuale concordata presuppone e richiede che comunque
l'utilizzatore sia tenuto a restituire, entro il termine stabilito, l'intera somma concordata con il concedente - cioè l'importo del finanziamento, le spese di contrattazione, gli interessi sull'anticipazione, gli utili di impresa, ecc. - pur se l'esecuzione della prestazione sia suddivisa in più soluzioni, dilazionate nel tempo” (Cass. n. 2086/2008).
13. Trattandosi di obbligazione unitaria, il credito relativo ai canoni di leasing è quindi soggetto al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e non a quello quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.; la prescrizione quinquennale invocata dall'appellante, riguarda le prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono. Detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta.
14. Ne consegue, pertanto, che, laddove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione “unitaria”, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso di leasing), il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità (v. Cass. n. 2086/2008 cit.)
15. La natura unitaria dell'obbligo restitutorio della somma finanziata consente di estendere anche al leasing finanziario, per identità di ratio, i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso delle somme date a mutuo: “nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (Cass. n. 17798/2011; conforme, Cass. n. 2301/2004, n.
4232/2023; v., tra le altre, Cass. n. 24418/2020, n. 18951/2013).
16. Nella fattispecie è pacifico che il contratto prevedeva il pagamento dell'ultimo canone al
15.5.2013. Pertanto, poiché non è trascorso un periodo di tempo maggiore di dieci anni, il credito non può dirsi prescritto, essendo stata avviata nel 2020 l'azione giudiziaria da parte della creditrice mediante il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione riproposta in questa sede dall'appellante.
pagina 5 di 6 17. Ne deriva altresì l'assorbimento dell'ulteriore questione relativa all'efficacia interruttiva della prescrizione della diffida del 16.1.2018 inviata da . CP_1
18. L'appello, quindi, deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
19. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
20. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al
31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Bologna n. 2982/2022 del 30.11.2022;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata ed all'intervenuta le spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte, in € 3.000,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 9 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 6 di 6