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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/04/2024, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro composta dai magistrati: dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore dr. Elisabetta Tarquini Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera nella causa iscritta al n. 295/2023 RG promossa da
Parte_1 avv. Daniela Breschi appellan nei confronti di
CP_1 avv. Francesco Falso, Marco Fallaci
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, giudice del lavoro, n. 214 del 2022, resa in data 1.12.2022
All'udienza del 14 marzo 2024, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza oggi appellata, ha respinto il ricorso di Parte_1
nei confronti dell' avente ad oggetto il suo diritto alla rivalutazione della
[...] CP_1 anzianità contributiva, esposto professionalmente all'amianto in maniera qualificata, ai sensi dell'art. 1 comma 277 della legge n. 208 del 2015, come riformata dall'art.1 comma 246 della legge n. 205 del 2017.
In particolare, il beneficio contributivo reclamato è riconosciuto, negli stessi termini previsti in generale dall'art. 13 legge 257/1992, in favore dei lavoratori impiegati in attività di bonifica dell'amianto presente nel materiale rotabile ferroviario, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione necessari.
1 Il primo giudice ha respinto il ricorso del lavoratore ritenendo intervenuta la decadenza dal diritto oggi controverso ai sensi dell'art. 47 DPR 639/1970. Il Pt_1 infatti, ha presentato una prima domanda amministrativa in data 17.2.2016.
Secondo il Tribunale di Pistoia l'azione giudiziaria doveva essere proposta entro il
14.12.2019 (tre anni dopo il decorso dei 300 giorni previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo) mentre il ricorso è stato depositato solo il 30.9.2021.
Ha ritenuto, invece, non rilevante la seconda domanda amministrativa presentata dal in data 20.2.2018 con questi argomenti: “Va escluso peraltro che la Pt_1 presentazione di una seconda domanda amministrativa, di contenuto analogo alla prima, in data 21.2.2018, quando il termine di tre anni previsto dall'art. 47 DPR
639/1970 già era iniziato a decorrere, possa valere ad escludere l'operatività della decadenza sostanziale in argomento, potendo questa, ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 2966 c.c., essere impedita soltanto con il compimento dell'atto tipico previsto allo scopo dalla legge, e cioè con la proposizione dell'azione giudiziaria.
Non può ritenersi inoltre che la proposizione di una seconda domanda in via amministrativa per la verifica del diritto alla maggiorazione contributiva dovuta all'esposizione all'amianto, sia stata resa possibile dalla modifica all'art. 1 co. 277 L.
208/2015 operata dall'art. 1 co. 246 L. 205/2017, non avendo quest'ultima disposizione introdotto ope legis alcuna sorta di rimessione in termini per coloro che
- alla data di entrata in vigore della novella normativa in questione (1.1.2018) - già si erano visti negare dall'Ente (anche mediante il meccanismo del silenzio-rifiuto, come nel caso in esame) il riconoscimento del beneficio sulla base dei presupposti richiesti dalla previgente formulazione della legge di stabilità 2016.
Non è stato poi allegato, né tantomeno risulta dalla documentazione in atti, che, solo a seguito della modifica introdotta nel 2017 e dunque per effetto del mutato contesto normativo, il ricorrente sia venuto a trovarsi nelle condizioni per ottenere il riconoscimento del beneficio di cui trattasi, così da rendere necessaria la proposizione - entro il termine di decadenza di sessanta giorni dall'entrata in vigore della citata novella normativa - di una nuova domanda amministrativa, fondata su presupposti almeno in parte diversi da quella presentata nel 2016”.
appella la sentenza su quest'ultimo aspetto svolgendo un unico Parte_1 articolato motivo. Secondo parte appellante, la modifica introdotta dalla legge
205/2017 ha introdotto aspetti ben diversi da quelli previsti nella legge del 2015 tra i
2 quali: diversi requisiti di accesso alla prestazione, un diverso arco temporale valorizzabile ai fini della rivalutazione contributiva, una diversa documentazione a corredo della domanda, un nuovo termine di presentazione – a pena di decadenza – delle domande di accesso ai benefici. In questo senso, la presentazione di una seconda domanda era necessaria come dimostra il fatto che l' avrebbe CP_1 archiviato tutte le domande presentate in base alla precedente normativa ed esaminato solo quelle nuove.
Nel caso in esame, posto che parte appellante ha continuato a lavorare alle dipendenze di per un decennio successivo al termine delle operazioni Org_1
di bonifica (ottobre 1987 – dicembre 1990) sussisteva un chiaro interesse del lavoratore a presentare la seconda domanda amministrativa.
Secondo parte appellante, poi, non erano i lavoratori a dover dimostrare di essersi trovati nelle condizioni di non poter accedere al beneficio previsto della legge n.
208/2015, ma piuttosto era l' a dover dimostrare il contrario: vale a dire che i CP_1 lavoratori non si trovassero nella condizione o comunque non avessero interesse a conseguire il beneficio decisamente più rilevante accordato dalla successiva disciplina.
Nel merito, ribadisce la sussistenza di tutti gli elementi previsti dalla legge per il riconoscimento della maggiorazione contributiva ed insiste nelle istanze istruttorie non espletate in primo grado.
In particolare, l'appellante contesta la difesa svolta dall in primo grado secondo CP_1 la quale il beneficio in questione non potrebbe essere accordato per carenza di interesse in capo alla parte. Secondo l' , infatti, la maggiorazione contributiva CP_2
non sarebbe necessaria per il raggiungimento del primo diritto a pensione che, nel caso specifico, è di vecchiaia.
L si è costituto ed ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
L precisa che, ai fini della valutazione della decadenza dall'azione giudiziaria, CP_1 occorre fare riferimento alla prima domanda amministrativa presentata all'Ente previdenziale, non valendo le successive domande a rimettere in termini il richiedente la prestazione previdenziale.
Precisa, inoltre, che la citata disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 246, l. n.
205 del 2017, pur modificando alcune disposizioni della l. n. 208 del 2015, non ha
3 introdotto un nuovo beneficio previdenziale, né ha disposto alcunché in ordine ai casi per i quali già risultavano presentate le istanze amministrative. Del resto, la l. n.
208 del 2015 ha avuto vigore e prodotto gli effetti giuridici a prescindere dalle successive modifiche normative.
Torna poi a contestare, nel merito, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio in questione.
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, secondo la Corte
l'appello è fondato.
Giova qui ricordare che l'art. 1 comma 277 della legge 208 del 2015 prevedeva:
277. Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257 per il periodo corrispondente alla medesima bonifica.
La legge n. 205 del 2017, all'art. 1 comma 246, ha apportato al comma 277 ora citato le seguenti modifiche:
246. All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica» sono sostituite dalle seguenti: «durante le operazioni di bonifica» e dopo le parole: «per il periodo corrispondente alla medesima bonifica» sono aggiunte le seguenti: «e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuita' del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica».
La norma del 2017 dunque ha modificato la precedente previsione del 2015 in senso migliorativo per il lavoratore interessato, sotto due aspetti:
1) Dal punto di vista del requisito richiesto: non è più necessario che il lavoratore abbia prestato la sua attività nel sito produttivo, senza essere dotato degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di
4 amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto essendo invece sufficiente che egli abbia svolto la sua attività durante le operazioni di bonifica (quindi anche solo in parte).
2) Dal punto di vista del beneficio accordato: la maggiorazione contributiva non viene più riconosciuta solo «per il periodo corrispondente alla medesima bonifica» ma anche «per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica».
Come detto, il primo Giudice ha respinto la domanda del lavoratore ritenendo maturata la decadenza di legge per quanto riguarda la prima domanda amministrativa, non essere rilevante in senso contrario la seconda domanda.
Orbene, questa Corte, così ripensando il proprio orientamento espresso in precedenti decisioni (sentenza n. 180 del 2023, sentenza n. 677 del 2022), ritiene che la questione della decadenza debba essere valutata caso per caso, secondo la posizione soggettiva del lavoratore.
In particolare, se le modifiche del 2017 hanno introdotto per l'assicurato possibilità che egli prima non aveva, la seconda domanda non può dirsi irrilevante e questo anche i fini della decadenza. Se invece la posizione soggettiva del lavoratore non è stata alterata dalla nuova normativa, la decadenza dovrebbe essere valutata con riferimento alla prima domanda perché la seconda non appariva necessaria né utile.
In altre parole, per coloro che fanno valere in giudizio i presupposti del beneficio contributivo secondo la modifica normativa del 2017 (essere stati presenti anche solo per una parte del periodo di bonifica nei cantieri ex , da ottobre Org_2
1986 a dicembre 1990, ed essere rimasti in modo continuativo a lavorare negli stessi cantieri fino ad un decennio oltre la fine della bonifica), la seconda domanda amministrativa si imponeva e quindi la tempestività dell'introduzione del giudizio va verificata rispetto a tale seconda domanda, e non più rispetto alla prima (che in questi casi pacificamente sarebbe stata infondata poiché la norma originaria del
2015 esigeva invece la presenza per l'intero periodo di bonifica, senza estensione al decennio successivo).
Invece, per coloro che fin dall'inizio facevano valere la propria presenza per l'intero periodo di bonifica (86/90), la decadenza rispetto alla prima domanda potrebbe
5 essersi verificata qualora gli stessi lavoratori non avessero facoltà/onere di proporre la seconda domanda con riferimento al decennio successivo alla fine della bonifica, perché in questo caso i lavoratori avrebbero dovuto coltivare il giudizio in modo tempestivo rispetto alla prima domanda.
Nel caso in esame il ha continuato a lavorare per il decennio successivo alla Pt_1 fine della bonifica sicché, nel quadro normativo complessivo, si ritiene necessaria la seconda domanda per poter fruire del miglior beneficio introdotto dalla novella;
la decadenza non è quindi maturata.
Passando ad esaminare il merito, la sola difesa dell riguarda l'interesse ad agire CP_1
per ottenere la maggiorazione contributiva in questione.
Tale aspetto non è stato esaminato nella sentenza appellata.
Secondo l' , l'eventuale maggiorazione contributiva non produrrebbe per il CP_2
ricorrente alcun risultato utile, in quanto il primo diritto a pensione viene raggiunto con la pensione di vecchiaia che ha già conseguito, senza necessità dell'utilizzo dei periodi rivalutati. In sostanza, il beneficio poteva avere un'utilità solo qualora la rivalutazione dei periodi contributivi fosse stata necessaria per raggiungere la pensione di vecchiaia o se per effetto di tale rivalutazione il ricorrente avesse perfezionato il diritto alla pensione di anzianità prima della data della pensione di vecchiaia.
Nel caso di specie, precisa l , il diritto alla pensione di anzianità, per il quale CP_2 occorrono 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva verrebbe, invece, raggiunto in epoca posteriore alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Secondo il invece, il beneficio sarebbe utile anche ai fini della misura del Pt_1 trattamento pensionistico e la sua domanda sarebbe, quindi ammissibile.
Orbene, giova premettere che il ha ottenuto la pensione di vecchiaia ai sensi Pt_1 dell'art. 4 della legge n. 92 del 2012, c.d. legge Fornero, secondo il quale . Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che CP_ spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all' la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
6 Come detto, la normativa relativa ai lavoratori addetti alle operazioni di bonifica richiama i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257.
Il citato comma 8 prevede che: Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall' è moltiplicato, ai fini delle prestazioni CP_3 pensionistiche per il coefficiente di 1,5.
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre
2003, n.326, ha disposto (con l'art. 47, comma 1) che a decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dal comma 8 del presente articolo, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
Come si vede, dunque, il beneficio non è accordato solo ai fini del primo accesso a pensione, come sostiene l La norma nel suo testo originario prevede la CP_1 maggiorazione contributiva “ai fini delle prestazioni pensionistiche” mentre la successiva formulazione lo collega alla determinazione dell'importo della pensione escludendo espressamente la maturazione del diritto di accesso alla stessa.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 13870 del 2015) ha chiarito che il diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, dei contributi relativi al periodo di esposizione ad amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, non spetta a chi, avendo già raggiunto l'anzianità contributiva massima nel regime pensionistico di appartenenza, non otterrebbe comunque, dall'applicazione del coefficiente moltiplicatore, un concreto vantaggio né ai fini dell'anticipazione della pensione, né dell'incremento della misura della stessa. Questo conferma che la maggiorazione in questione opera anche ai fini dell'incremento della misura della pensione, salvo il caso di assicurato che abbia già raggiunto l'anzianità contributiva massima. In motivazione la S.C. precisa che “Sia nel vecchio che nel nuovo regime, comunque, secondo il rispettivo ambito di applicazione, il beneficio in questione è stato previsto come finalizzato ad agire sulla pensione concretamente ottenibile, secondo il regime proprio della stessa, senza riguardo ad ulteriori ed eventuali ripercussioni dell'anzianità contributiva, come il regime del cumulo richiamato dalla Corte territoriale.
6. Questa Corte ha reiteratamente affermato che la funzione propria
7 della rivalutazione contributiva è quella di favorire l'allontanamento dal lavoro dei soggetti addetti a lavorazioni morbigene, incidendo sul contenuto del diritto a pensione, si tratti di verificarne la sussistenza ovvero di quantificarne la misura
(Cass. n. 9348 del 2012)
Recentemente, la Corte di Cassazione (ord. 41886 del 2021) proprio con riferimento alla decadenza dall'azione giudiziaria prevista dall'art 47, d.P.R. n. 639/1970, nel testo sostituito dall'art. 4, d.l. n. 384 del 1992 (conv. con I. n. 438/1992), ha precisato che essa trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, potendo l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso nella previsione di legge anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dall'art. 13, comma 8, I. n. 257/1992 (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 618 del 2018,
19729 del 2017, 17433 del 2017). La decadenza, dunque, opera anche per chi è già pensionato, in relazione alle domande giudiziarie in cui venga in discussione non già
l'accesso alla pensione ma la determinazione della misura della stessa, e questo conferma che la maggiorazione contributiva non opera solo in relazione alla prima acquisizione della pensione.
La tesi dell non è dunque fondata. CP_1
La sentenza del Tribunale di Pistoia, quindi, deve essere riformata e la domanda del ccolta, come in dispositivo. Pt_1
La riforma della sentenza appellata comporta una nuova regolazione delle spese di lite del doppio grado. La complessità della questione relativa alla decadenza, sulla quale, peraltro, questa Corte si è pronunciata in senso opposto in casi precedenti, induce alla compensazione delle spese di lite per 1/3. Per i restanti 2/3 le spese seguono la soccombenza, come di norma. Le spese si liquidano in base al DM
147/2022, secondo il valore indeterminato della causa, per l'intero, in € 2.906 per il primo grado ed € 3.473 per il secondo grado.
8
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata:
Dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1 comma 246 della Parte_1 legge 205/2017 e quindi alla rivalutazione contributiva prevista dall'art.13 comma
8 della legge 257/1991 per il periodo 6.10.1987 – 28.12.2000, ai fini della misura del trattamento pensionistico, limitatamente alla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo.
Compensa per 1/3 tra le parti le spese del doppio grado e condanna l' al CP_1
pagamento dei restanti 2/3. Liquida l'intero in € 6.379,00 oltre spese al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Firenze, 14 marzo 2024
Il Presidente estensore
Flavio Baraschi
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In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro composta dai magistrati: dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore dr. Elisabetta Tarquini Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera nella causa iscritta al n. 295/2023 RG promossa da
Parte_1 avv. Daniela Breschi appellan nei confronti di
CP_1 avv. Francesco Falso, Marco Fallaci
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, giudice del lavoro, n. 214 del 2022, resa in data 1.12.2022
All'udienza del 14 marzo 2024, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza oggi appellata, ha respinto il ricorso di Parte_1
nei confronti dell' avente ad oggetto il suo diritto alla rivalutazione della
[...] CP_1 anzianità contributiva, esposto professionalmente all'amianto in maniera qualificata, ai sensi dell'art. 1 comma 277 della legge n. 208 del 2015, come riformata dall'art.1 comma 246 della legge n. 205 del 2017.
In particolare, il beneficio contributivo reclamato è riconosciuto, negli stessi termini previsti in generale dall'art. 13 legge 257/1992, in favore dei lavoratori impiegati in attività di bonifica dell'amianto presente nel materiale rotabile ferroviario, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione necessari.
1 Il primo giudice ha respinto il ricorso del lavoratore ritenendo intervenuta la decadenza dal diritto oggi controverso ai sensi dell'art. 47 DPR 639/1970. Il Pt_1 infatti, ha presentato una prima domanda amministrativa in data 17.2.2016.
Secondo il Tribunale di Pistoia l'azione giudiziaria doveva essere proposta entro il
14.12.2019 (tre anni dopo il decorso dei 300 giorni previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo) mentre il ricorso è stato depositato solo il 30.9.2021.
Ha ritenuto, invece, non rilevante la seconda domanda amministrativa presentata dal in data 20.2.2018 con questi argomenti: “Va escluso peraltro che la Pt_1 presentazione di una seconda domanda amministrativa, di contenuto analogo alla prima, in data 21.2.2018, quando il termine di tre anni previsto dall'art. 47 DPR
639/1970 già era iniziato a decorrere, possa valere ad escludere l'operatività della decadenza sostanziale in argomento, potendo questa, ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 2966 c.c., essere impedita soltanto con il compimento dell'atto tipico previsto allo scopo dalla legge, e cioè con la proposizione dell'azione giudiziaria.
Non può ritenersi inoltre che la proposizione di una seconda domanda in via amministrativa per la verifica del diritto alla maggiorazione contributiva dovuta all'esposizione all'amianto, sia stata resa possibile dalla modifica all'art. 1 co. 277 L.
208/2015 operata dall'art. 1 co. 246 L. 205/2017, non avendo quest'ultima disposizione introdotto ope legis alcuna sorta di rimessione in termini per coloro che
- alla data di entrata in vigore della novella normativa in questione (1.1.2018) - già si erano visti negare dall'Ente (anche mediante il meccanismo del silenzio-rifiuto, come nel caso in esame) il riconoscimento del beneficio sulla base dei presupposti richiesti dalla previgente formulazione della legge di stabilità 2016.
Non è stato poi allegato, né tantomeno risulta dalla documentazione in atti, che, solo a seguito della modifica introdotta nel 2017 e dunque per effetto del mutato contesto normativo, il ricorrente sia venuto a trovarsi nelle condizioni per ottenere il riconoscimento del beneficio di cui trattasi, così da rendere necessaria la proposizione - entro il termine di decadenza di sessanta giorni dall'entrata in vigore della citata novella normativa - di una nuova domanda amministrativa, fondata su presupposti almeno in parte diversi da quella presentata nel 2016”.
appella la sentenza su quest'ultimo aspetto svolgendo un unico Parte_1 articolato motivo. Secondo parte appellante, la modifica introdotta dalla legge
205/2017 ha introdotto aspetti ben diversi da quelli previsti nella legge del 2015 tra i
2 quali: diversi requisiti di accesso alla prestazione, un diverso arco temporale valorizzabile ai fini della rivalutazione contributiva, una diversa documentazione a corredo della domanda, un nuovo termine di presentazione – a pena di decadenza – delle domande di accesso ai benefici. In questo senso, la presentazione di una seconda domanda era necessaria come dimostra il fatto che l' avrebbe CP_1 archiviato tutte le domande presentate in base alla precedente normativa ed esaminato solo quelle nuove.
Nel caso in esame, posto che parte appellante ha continuato a lavorare alle dipendenze di per un decennio successivo al termine delle operazioni Org_1
di bonifica (ottobre 1987 – dicembre 1990) sussisteva un chiaro interesse del lavoratore a presentare la seconda domanda amministrativa.
Secondo parte appellante, poi, non erano i lavoratori a dover dimostrare di essersi trovati nelle condizioni di non poter accedere al beneficio previsto della legge n.
208/2015, ma piuttosto era l' a dover dimostrare il contrario: vale a dire che i CP_1 lavoratori non si trovassero nella condizione o comunque non avessero interesse a conseguire il beneficio decisamente più rilevante accordato dalla successiva disciplina.
Nel merito, ribadisce la sussistenza di tutti gli elementi previsti dalla legge per il riconoscimento della maggiorazione contributiva ed insiste nelle istanze istruttorie non espletate in primo grado.
In particolare, l'appellante contesta la difesa svolta dall in primo grado secondo CP_1 la quale il beneficio in questione non potrebbe essere accordato per carenza di interesse in capo alla parte. Secondo l' , infatti, la maggiorazione contributiva CP_2
non sarebbe necessaria per il raggiungimento del primo diritto a pensione che, nel caso specifico, è di vecchiaia.
L si è costituto ed ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
L precisa che, ai fini della valutazione della decadenza dall'azione giudiziaria, CP_1 occorre fare riferimento alla prima domanda amministrativa presentata all'Ente previdenziale, non valendo le successive domande a rimettere in termini il richiedente la prestazione previdenziale.
Precisa, inoltre, che la citata disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 246, l. n.
205 del 2017, pur modificando alcune disposizioni della l. n. 208 del 2015, non ha
3 introdotto un nuovo beneficio previdenziale, né ha disposto alcunché in ordine ai casi per i quali già risultavano presentate le istanze amministrative. Del resto, la l. n.
208 del 2015 ha avuto vigore e prodotto gli effetti giuridici a prescindere dalle successive modifiche normative.
Torna poi a contestare, nel merito, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio in questione.
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, secondo la Corte
l'appello è fondato.
Giova qui ricordare che l'art. 1 comma 277 della legge 208 del 2015 prevedeva:
277. Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257 per il periodo corrispondente alla medesima bonifica.
La legge n. 205 del 2017, all'art. 1 comma 246, ha apportato al comma 277 ora citato le seguenti modifiche:
246. All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica» sono sostituite dalle seguenti: «durante le operazioni di bonifica» e dopo le parole: «per il periodo corrispondente alla medesima bonifica» sono aggiunte le seguenti: «e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuita' del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica».
La norma del 2017 dunque ha modificato la precedente previsione del 2015 in senso migliorativo per il lavoratore interessato, sotto due aspetti:
1) Dal punto di vista del requisito richiesto: non è più necessario che il lavoratore abbia prestato la sua attività nel sito produttivo, senza essere dotato degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di
4 amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto essendo invece sufficiente che egli abbia svolto la sua attività durante le operazioni di bonifica (quindi anche solo in parte).
2) Dal punto di vista del beneficio accordato: la maggiorazione contributiva non viene più riconosciuta solo «per il periodo corrispondente alla medesima bonifica» ma anche «per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica».
Come detto, il primo Giudice ha respinto la domanda del lavoratore ritenendo maturata la decadenza di legge per quanto riguarda la prima domanda amministrativa, non essere rilevante in senso contrario la seconda domanda.
Orbene, questa Corte, così ripensando il proprio orientamento espresso in precedenti decisioni (sentenza n. 180 del 2023, sentenza n. 677 del 2022), ritiene che la questione della decadenza debba essere valutata caso per caso, secondo la posizione soggettiva del lavoratore.
In particolare, se le modifiche del 2017 hanno introdotto per l'assicurato possibilità che egli prima non aveva, la seconda domanda non può dirsi irrilevante e questo anche i fini della decadenza. Se invece la posizione soggettiva del lavoratore non è stata alterata dalla nuova normativa, la decadenza dovrebbe essere valutata con riferimento alla prima domanda perché la seconda non appariva necessaria né utile.
In altre parole, per coloro che fanno valere in giudizio i presupposti del beneficio contributivo secondo la modifica normativa del 2017 (essere stati presenti anche solo per una parte del periodo di bonifica nei cantieri ex , da ottobre Org_2
1986 a dicembre 1990, ed essere rimasti in modo continuativo a lavorare negli stessi cantieri fino ad un decennio oltre la fine della bonifica), la seconda domanda amministrativa si imponeva e quindi la tempestività dell'introduzione del giudizio va verificata rispetto a tale seconda domanda, e non più rispetto alla prima (che in questi casi pacificamente sarebbe stata infondata poiché la norma originaria del
2015 esigeva invece la presenza per l'intero periodo di bonifica, senza estensione al decennio successivo).
Invece, per coloro che fin dall'inizio facevano valere la propria presenza per l'intero periodo di bonifica (86/90), la decadenza rispetto alla prima domanda potrebbe
5 essersi verificata qualora gli stessi lavoratori non avessero facoltà/onere di proporre la seconda domanda con riferimento al decennio successivo alla fine della bonifica, perché in questo caso i lavoratori avrebbero dovuto coltivare il giudizio in modo tempestivo rispetto alla prima domanda.
Nel caso in esame il ha continuato a lavorare per il decennio successivo alla Pt_1 fine della bonifica sicché, nel quadro normativo complessivo, si ritiene necessaria la seconda domanda per poter fruire del miglior beneficio introdotto dalla novella;
la decadenza non è quindi maturata.
Passando ad esaminare il merito, la sola difesa dell riguarda l'interesse ad agire CP_1
per ottenere la maggiorazione contributiva in questione.
Tale aspetto non è stato esaminato nella sentenza appellata.
Secondo l' , l'eventuale maggiorazione contributiva non produrrebbe per il CP_2
ricorrente alcun risultato utile, in quanto il primo diritto a pensione viene raggiunto con la pensione di vecchiaia che ha già conseguito, senza necessità dell'utilizzo dei periodi rivalutati. In sostanza, il beneficio poteva avere un'utilità solo qualora la rivalutazione dei periodi contributivi fosse stata necessaria per raggiungere la pensione di vecchiaia o se per effetto di tale rivalutazione il ricorrente avesse perfezionato il diritto alla pensione di anzianità prima della data della pensione di vecchiaia.
Nel caso di specie, precisa l , il diritto alla pensione di anzianità, per il quale CP_2 occorrono 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva verrebbe, invece, raggiunto in epoca posteriore alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Secondo il invece, il beneficio sarebbe utile anche ai fini della misura del Pt_1 trattamento pensionistico e la sua domanda sarebbe, quindi ammissibile.
Orbene, giova premettere che il ha ottenuto la pensione di vecchiaia ai sensi Pt_1 dell'art. 4 della legge n. 92 del 2012, c.d. legge Fornero, secondo il quale . Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che CP_ spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all' la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
6 Come detto, la normativa relativa ai lavoratori addetti alle operazioni di bonifica richiama i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257.
Il citato comma 8 prevede che: Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall' è moltiplicato, ai fini delle prestazioni CP_3 pensionistiche per il coefficiente di 1,5.
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre
2003, n.326, ha disposto (con l'art. 47, comma 1) che a decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dal comma 8 del presente articolo, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
Come si vede, dunque, il beneficio non è accordato solo ai fini del primo accesso a pensione, come sostiene l La norma nel suo testo originario prevede la CP_1 maggiorazione contributiva “ai fini delle prestazioni pensionistiche” mentre la successiva formulazione lo collega alla determinazione dell'importo della pensione escludendo espressamente la maturazione del diritto di accesso alla stessa.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 13870 del 2015) ha chiarito che il diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, dei contributi relativi al periodo di esposizione ad amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, non spetta a chi, avendo già raggiunto l'anzianità contributiva massima nel regime pensionistico di appartenenza, non otterrebbe comunque, dall'applicazione del coefficiente moltiplicatore, un concreto vantaggio né ai fini dell'anticipazione della pensione, né dell'incremento della misura della stessa. Questo conferma che la maggiorazione in questione opera anche ai fini dell'incremento della misura della pensione, salvo il caso di assicurato che abbia già raggiunto l'anzianità contributiva massima. In motivazione la S.C. precisa che “Sia nel vecchio che nel nuovo regime, comunque, secondo il rispettivo ambito di applicazione, il beneficio in questione è stato previsto come finalizzato ad agire sulla pensione concretamente ottenibile, secondo il regime proprio della stessa, senza riguardo ad ulteriori ed eventuali ripercussioni dell'anzianità contributiva, come il regime del cumulo richiamato dalla Corte territoriale.
6. Questa Corte ha reiteratamente affermato che la funzione propria
7 della rivalutazione contributiva è quella di favorire l'allontanamento dal lavoro dei soggetti addetti a lavorazioni morbigene, incidendo sul contenuto del diritto a pensione, si tratti di verificarne la sussistenza ovvero di quantificarne la misura
(Cass. n. 9348 del 2012)
Recentemente, la Corte di Cassazione (ord. 41886 del 2021) proprio con riferimento alla decadenza dall'azione giudiziaria prevista dall'art 47, d.P.R. n. 639/1970, nel testo sostituito dall'art. 4, d.l. n. 384 del 1992 (conv. con I. n. 438/1992), ha precisato che essa trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, potendo l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso nella previsione di legge anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dall'art. 13, comma 8, I. n. 257/1992 (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 618 del 2018,
19729 del 2017, 17433 del 2017). La decadenza, dunque, opera anche per chi è già pensionato, in relazione alle domande giudiziarie in cui venga in discussione non già
l'accesso alla pensione ma la determinazione della misura della stessa, e questo conferma che la maggiorazione contributiva non opera solo in relazione alla prima acquisizione della pensione.
La tesi dell non è dunque fondata. CP_1
La sentenza del Tribunale di Pistoia, quindi, deve essere riformata e la domanda del ccolta, come in dispositivo. Pt_1
La riforma della sentenza appellata comporta una nuova regolazione delle spese di lite del doppio grado. La complessità della questione relativa alla decadenza, sulla quale, peraltro, questa Corte si è pronunciata in senso opposto in casi precedenti, induce alla compensazione delle spese di lite per 1/3. Per i restanti 2/3 le spese seguono la soccombenza, come di norma. Le spese si liquidano in base al DM
147/2022, secondo il valore indeterminato della causa, per l'intero, in € 2.906 per il primo grado ed € 3.473 per il secondo grado.
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Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata:
Dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1 comma 246 della Parte_1 legge 205/2017 e quindi alla rivalutazione contributiva prevista dall'art.13 comma
8 della legge 257/1991 per il periodo 6.10.1987 – 28.12.2000, ai fini della misura del trattamento pensionistico, limitatamente alla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo.
Compensa per 1/3 tra le parti le spese del doppio grado e condanna l' al CP_1
pagamento dei restanti 2/3. Liquida l'intero in € 6.379,00 oltre spese al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Firenze, 14 marzo 2024
Il Presidente estensore
Flavio Baraschi
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