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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3282/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3282/2023 promossa da:
PF , nata il [...], a [...] Controparte_1 C.F._1
Gerais, Brasile), residente in [...], Rua Antônio Pérez Hernandez 855, Quartiere: Parque
Campolim, Stato di São Paulo, CEP: 18048-115 (Cfr. procura, tradotta ed apostillata);
, PF , nato il [...], a [...] Controparte_2 C.F._2
Gerais, Brasile), residente in [...], Rua Antônio Pérez Hernandez 855, Quartiere: Parque
Campolim, Stato di São Paulo, CEP: 18048-115 (Cfr. procura, tradotta ed apostillata);
PF , nata il [...], a [...] Controparte_3 C.F._3
Minas Gerais, Brasile), residente in [...], Rua Antônio Pérez Hernandez 855, Quartiere: Parque
Campolim, Stato di São Paulo, CEP: 18048-115 (Cfr. procura, tradotta ed apostillata);
CF-CPF , nata il [...], a [...] CP_4 CP_3 C.F._4
Minas Gerais, Brasile), residente in [...], Rua Antônio Pérez Hernandez 855, Quartiere: Parque
Campolim, Stato di São Paulo, CEP: 18048-115 (Cfr. procura, tradotta ed apostillata);
, nato il [...], a [...] Controparte_5 C.F._5 C.F._6
Gerais, Brasile), residente in [...], Rua Antônio Pérez Hernandez 855, Quartiere: Parque
pagina 1 di 14 Campolim, Stato di São Paulo, CEP: 18048-115 (Cfr. procura, tradotta ed apostillata);
PF , nata l'[...], a [...] CP_6 Parte_1 C.F._7
Gerais, Brasile), resi-dente in Sorocaba, Rua Antônio Pérez Hernandez 855, Quartiere: Parque
Campolim, Stato di São Paulo, CEP: 18048-115 (Cfr. procura, tradotta ed apostillata);
PF 108.664.706-89, nato il [...], a [...] Controparte_7
Minas Gerais, Brasile), residente in [...], Rua Antônio Pérez Hernandez 855, Quartiere: Parque
Campolim, Stato di São Paulo, CEP: 18048-115 (Cfr. procura, tradotta ed apostillata);
, Registro General n° 33.962.713-5, nato il [...], a [...] Parte_2
di Minas Gerais, Brasile), residente in [...], Rua Robert Bosch 544-Conj 52- Quartiere: Barra
Funda, Stato di São Paulo, CEP: 01141-010 (Cfr. procura, tradotta ed apostillata);
, PF , nato il [...], a [...] Controparte_8 C.F._8
Gerais, Brasile), residente in [...], Rua Robert Bosch 544-Conj 52- Quartiere: Barra Funda, Stato di São Paulo, CEP: (Cfr. procura, tradotta ed apostillata), P.IVA_1
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Serena Torre, presso il cui studio sito in Massa, Via Massa Avenza,
n. 223, eleggono domicilio, ognuno con diversa procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
-ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Controparte_9 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici, siti in via del Plebiscito
n. 15, è elettivamente domiciliato;
-resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_9
(costituito in giudizio, in data 9/05/2024), chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano , nato Persona_1
il giorno 14/01/1865, a Santo Stefano in Aspromonte, provincia di Reggio Calabria (Cfr. doc. in atti n.
3), il quale, prima di emigrare in Brasile, aveva contratto matrimonio, il 05/06/1891, con CP_10
pagina 2 di 14 (Cfr. doc. in atti n. 4). Pt_3
Dalla loro unione matrimoniale, il 21/07/1985, era nato, in Brasile, il figlio (Cfr. doc. in Persona_2
atti n. 6).
L'avo italiano, una volta emigrato in Brasile, era deceduto il 18/02/1922 (Cfr. doc. in atti n. 5), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 27).
Il 25/05/1921, aveva contratto matrimonio con (Cfr. doc in atti n. 7) e dalla Persona_2 CP_11
loro unione, erano nata, in data 24/06/1934, una figlia, (Cfr. doc. in atti n. 9). Parte_4
era deceduto, in Brasile, il 10/04/1962 (Cfr. doc. in atti n.8). Persona_2
Il 05/12/1959, aveva contratto matrimonio con e aveva iniziato a Parte_4 Persona_3
firmare con il nome di (Cfr. doc. in atti n.10). Da tele unione, erano nati Parte_5
quattro figli: il 12/09/1960, odierno ricorrente e bisnipote dell'avo (Cfr. doc. in Controparte_5
atti n.11); il 20/06/1962, (Cfr. doc. in atti n.12); il 19/11/1965, Controparte_12 [...]
, odierno ricorrente (Cfr. doc. in atti n.13); il 15/08/1967 CP_2 Persona_4
(Cfr. doc. in atti n.14).
In particolare, sulla discendenza di (Ricorrente): Controparte_5
In data 09/01/1999, aveva contratto matrimonio con , Controparte_5 Persona_5
la quale aveva iniziato a firmare con il nome di (Cfr. doc. in atti Persona_6
n.18). Da tele unione, erano nati due figli, odierni ricorrenti e trisnipoti dell'avo: il 06/07/1999,
(Cfr. doc. in atti n. 20) e l'08/04/2001, (Cfr. doc. in Controparte_7 Persona_7
atti n. 20).
In particolare, sulla discendenza di Controparte_12
In data 14/10/1987, aveva contratto matrimonio con DI LA Da Matta, Controparte_12
la quale aveva iniziato a firmare con il nome di (Cfr. doc. in atti n.24). Da Parte_6 tele unione, erano nati due figli, odierni ricorrenti e trisnipoti dell'avo: il 26/08/1989,
[...]
(Cfr. doc. in atti n. 25) e il 19/11/1992, (Cfr. doc. in atti n. 26). Parte_2 Controparte_8
In particolare, sulla discendenza di (ricorrente): Controparte_2
In data 13/03/1997, aveva contratto matrimonio con la Controparte_2 Persona_8
quale aveva iniziato a firmare con il nome di (Cfr. doc. in atti n.15). Persona_9
Da tele unione, erano nati due figlie, odierne ricorrenti e trisnipoti dell'avo: il 07/02/1999, CP_4
pagina 3 di 14 (Cfr. doc. in atti n. 17) e il 27/11/2001, (Cfr. doc. in atti n. CP_3 Controparte_3
16).
In particolare, sulla discendenza di Persona_4
In data 18/01/1991, aveva contratto matrimonio con Persona_4 ER
, la quale era tornata a firmare con il cognome da nubile a seguito di separazione (Cfr.
[...] doc. in atti n. 21). Da tele unione, erano nati dui figli, trisnipoti dell'avo: il 25/06/1991,
[...]
odierna ricorrente (Cfr. doc. in atti n. 22) e l'11/11/1992, CP_1 Persona_4
già riconosciuto cittadino italiano attraverso una precedente procedura amministrativa (Cfr.
[...]
doc. in atti n. 23).
Preliminarmente, occorre precisare che, a seguito di un confronto della documentazione versata in atti
(Doc.
1-C, Doc. 22 e Doc. 28-H), si può con certezza fare risalire la data di nascita della ricorrente al 25/06/1991, così riportato in procura (Doc.
1-C) e nella Carta d'Identità Controparte_1 brasiliana, oltre che nella presentazione della domanda amministrativa per l'ottenimento della cittadinanza (Doc. 28-H). Va considerato che la data “25/07/1991”, riportata nel certificato di nascita brasiliano (così come riportata dalla IF in ricorso), riporta certamente un errore di trascrizione nell'avere indicato il mese di luglio, anziché di giugno per due motivi: in primis, nell'allegato certificato (Doc.22) è trascritto che il padre, si è presentato in data 1° luglio Persona_4
1991, per denunciare la nascita della figlia ed è ovvio che non avrebbe potuto dichiarare una CP_1
nascita ancora non avvenuta;
in secundis, in tutte le certificazioni esaminate, compreso il certificato di nascita (Doc. 22) è indicato sempre lo stesso Codice Fiscale Brasiliano (CPF ), non C.F._1 lasciando dubbi riguardo l'identità della ricorrente e le sue generalità anagrafiche.
Pertanto, non v'è dubbio tutti gli atti esibiti in ricorso riguardano la ricorrente Controparte_1
nata a [...]-Brasile), il 25/06/1991.
In merito ai motivi posti dai ricorrenti alla base del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, la
IF ha evidenziato che “i ricorrenti hanno ritualmente presentato istanza al Consolato italiano di
San Paolo, quale Autorità competente per territorio, ad effettuare l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza, come richiesto dalla circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del
, confermato dalla successiva entrata in vigore della legge n. 91/1992. Per i Controparte_9 residenti all'estero, infatti, l'Ufficio competente è il Consolato italiano”, ma ciò nonostante “Dalla consultazione del sito web del Consolato risulta però quanto segue: “Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non
pagina 4 di 14 può essere evitata”. Si fa presente che attualmente, come risulta dal sito web del , sono in Parte_7 convocazione i richiedenti che hanno presentato domanda di appuntamento negli anni 2011 e 2012” e che, dunque “È evidente quindi che il rilevante e progressivo accumulo di domande arretrate induce inevitabilmente a ritenere compresso il diritto dell'esponente ad ottenere quanto prima il riconoscimento della cittadinanza italiana, intesa come “qualità essenziale della persona, con caratteri dell'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità”. In particolare,
l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis e la previsione dell'irragionevole dilatazione dei tempi di istruttoria della domanda (circa 12 anni) rispetto all'interesse vantato, e certamente oltre i limiti massimi (2 anni) imposti dalla normativa (il che non significa che non possa esservi una definizione anticipata della procedura), si traducono di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto (inter alia, Trib. Roma 17.4.2018 – rg 58581/2017)”.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_9
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_9 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire dei CP_9 ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e avendo i ricorrenti stessi dedotto di non avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia in Brasile, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Brasile, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nella Grande Naturalizzazione brasiliana del 1889
(perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca, essendo nato il figlio dell'emigrato italiano in Brasile prima dell'adozione del principio della doppia cittadinanza, sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che CP_9 il figlio dell'avo emigrato, nato in [...] prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella brasiliana, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
In ultimo il Resistente contestava l'infondatezza del ricorso, in quanto sarebbe intervenuto, in epoca pagina 5 di 14 precostituzionale, un passaggio per linea femminile nella discendenza iure sanguinis, interrompendolo, in ragione della irretroattività “della sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Con le note “preverbale”, depositate in data 02/07/2024, la IF dei ricorrenti contestava quanto dedotto dal nella comparsa di costituzione e risposta, argomentando, sull'ammissibilità della CP_9
domanda, di avere documentato la prova dell'avvio dell'iter amministrativo di richiesta di cittadinanza con il versamento in atti dei documenti numerati dal 28-a al 28.i e che i tempi di conclusione delle stesse pratiche, non solo sono imprevedibili, ma, anche, che si risolverebbero oltre i termini di 730 giorni.
Sempre la IF, “SULLA MANCATA PROVA DELLA DATA DI IMMIGRAZIONE IN BRASILE” ha argomentato:
- che “In forza della Cassazione a Sezioni Unite n. 25317/2022 colui che richiede il riconosci-mento della cittadinanza deve dimostrare solo ed unicamente “di essere appunto discendente di un cittadino italiano”. Sull'attore non grava nessun altro onere probatorio, se non la dimostrazione della discendenza da cittadino italiano, quindi del rapporto di parentela, ovvero della “linea di trasmissione”, essendo questa la fattispecie costitutiva dello status civitatis dedotto in giudizio.
Correlativamente, la Corte enuncia che “incombe alla controparte che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione””;
- che non sia dato a sapersi la data in cui l'avo italiano emigrò in Brasile e che, per tale motivo non è possibile neppure presumere che all'epoca della Grande naturalizzazione il Sig. si trovasse già ER
in Brasile;
- che “la Suprema Corte sottolinea che, per acquisire la cittadinanza brasiliana, non sarebbe stato sufficiente individuare una volontà implicita, desumibile dalla fissazione della propria residenza in
Brasile con stabilizzazione della vita in tale paese. Né sarebbe stato possibile desumere l'accettazione della cittadinanza brasiliana dal “contegno solo passivo” e da un “mero atteggiamento inerziale”, come poteva essere la mancata presentazione della dichiarazione contraria agli effetti del decreto sulla naturalizzazione del 1889, rispetto al quale gli italiani emigranti non avevano alcun “onere” di esprimere il loro “dissenso””, ma che, ad ogni modo, risulta in atti il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo italiano emigrato in Brasile.
- che in forza della Cassazione 4466/2009 “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino
pagina 6 di 14 straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti ne-gli art. 3 e 29 Cost.”. Dunque, ha concluso che “la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente”.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 10/07/2024, la difesa insisteva in ricorso, richiamandosi alle argomentazioni in atti e riportandosi alle note di udienza di contestazione della comparsa avversaria;
il Giudice, rinviava la causa per la decisione al 23/12/2024 e, in quell'occasione la tratteneva a sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, anche laddove le generalità del capostipite , nel Persona_1 tempo possano essere state tramutate in presso l'Anagrafe di Stato Civile Brasiliana, si Parte_8
ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni pagina 7 di 14 contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso Controparte_13
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla
[...] correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Controparte_13
nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della
Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della
Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal Codice Civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed pagina 8 di 14 oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da avo italiano, attraverso una serie di passaggi in linea maschile e femminile, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del
1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti è , nata in [...] il [...] ed è figlia di Parte_4 ER
, a sua volta nipote di (dante causa) ed è indubbio che ella abbia trasmesso il
[...] Persona_1 diritto “iure sanguinis” ai figli, tutti nati a seguito del matrimonio con celebrato il CP_2
05/12/1959, ovvero in epoca post costituzionale.
Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_9
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24
Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
pagina 9 di 14 Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, evidenziavano le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato brasiliano.
Denunciavano, infatti, “che attualmente, come risulta dal sito web del , sono in convocazione Parte_7
i richiedenti che hanno presentato domanda di appuntamento negli anni 2011 e 2012” e che i tempi di istruttoria della domanda amministrativa, supererebbero irragionevolmente i 730 giorni previsti, prospettandosi un'attesa di circa 12 anni.
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. doc. in atti dal n. 28-a al n. 28-h) si è evinto che 8 dei nove ricorrenti hanno presentato, ognuno di loro singolarmente e tutti nel mese di gennaio 2023, la domanda di cittadinanza italiana all'autorità consolare, attraverso l'allora consentita modalità d'inoltro via mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, allegando ciascuno il proprio documento d'identità e hanno tutti ottenuto la risposta del , contenete la conferma dell'inserimento nella Parte_7 lista di attesa del 2022 ed il seguente avviso: “A causa dell'enorme domanda, non è possibile rispondere a dubbi sul numero nella fila e/o previsioni. Quindi non è necessario che ci scriva per richiedere queste informazioni, sarà possibile ottenerle eventualmente nel nostro sito”.
Diversamente, avendo inoltrato in ritardo, rispetto agli altri ricorrenti, la Controparte_3 domanda amministrativa al consolato via mail, quando ormai l'unica modalità di accesso prevista era quella per via telematica attraverso il portale Prenot@mi (Cfr. doc. in atti n. 28-i, pagg. 1-9) ha tentato la nuova procedura di prenotazione on-line, non riuscendo, nonostante diversi tentavi ad ottenere un agendamento (effettuati il 31/05/2023, il 02/06/2023, il 04/07/2023, il 05/07/2023, il 07/07/2023 ed il
15/12/2023) ed ottenendo dal servizio di risposta automatico l'invito a riprovare il mese prossimo, a causa del raggiungimento del limite massimo di iscrizioni (Cfr. doc. in atti n. 28-i, pagg. 10-16).
Inoltre, la IF ha argomentato in ricorso che a seguito della consultazione del sito web del Consolato italiano di San Paolo, risulta che “Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non può essere evitata” e ha fatto presente “che attualmente, come risulta dal sito web del Consolato, sono in convocazione i richiedenti che hanno presentato domanda di appuntamento negli anni 2011 e 2012”.
pagina 10 di 14 Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del Consolato Italiano in San Paolo del Brasile, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni).
Da tale inerzia del Consolato italiano competente ne deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti. È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del
Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Giova pertanto richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali
pagina 11 di 14 secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317). Ed ancora: “La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dal bisnonno ai nipoti (odierni ricorrenti) e dal trisavolo ai nipoti (odierni ricorrenti), senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , nato a Santo Stefano in [...], il [...] (Cfr. doc. in Persona_1
atti n. 3) e deceduto il 18/02/1922 (Cfr. doc. in atti n. 5), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 27).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
08/02/2023, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia e
Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale si legge quanto segue: “NON RISULTA, fino alla data odierna, Atto di Naturalizzazione a nome di o figlio di Persona_1 Parte_8 Per_11
e di , nato in [...] il [...]”.
[...] Persona_12
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza ai propri figli e Persona_1
ai relativi discendenti.
pagina 12 di 14 Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti, cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_9
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti, , nata il Controparte_1
25/06/1991, a MU (Stato di Minas Gerais, Brasile), , nato il Controparte_2
19/11/1965, a MU (Stato di Minas Gerais, Brasile), nata il Controparte_3
27/11/2001, a MU (Stato di Minas Gerais, Brasile), nata il [...], Parte_9
a JU de RA (Stato di Minas Gerais, Brasile), nato il [...], a [...] Controparte_5
(Stato di Minas Gerais, Brasile), nata l'[...], a [...] Persona_7
Minas Gerais, Brasile), nato il [...], a [...] Controparte_7
Gerais, Brasile), , nato il [...], a [...], Parte_2
Brasile), , nato il [...], a [...], Brasile), Controparte_8
il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_14
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, il 27.01.2025
pagina 13 di 14 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3282/2023 promossa da:
PF , nata il [...], a [...] Controparte_1 C.F._1
Gerais, Brasile), residente in [...], Rua Antônio Pérez Hernandez 855, Quartiere: Parque
Campolim, Stato di São Paulo, CEP: 18048-115 (Cfr. procura, tradotta ed apostillata);
, PF , nato il [...], a [...] Controparte_2 C.F._2
Gerais, Brasile), residente in [...], Rua Antônio Pérez Hernandez 855, Quartiere: Parque
Campolim, Stato di São Paulo, CEP: 18048-115 (Cfr. procura, tradotta ed apostillata);
PF , nata il [...], a [...] Controparte_3 C.F._3
Minas Gerais, Brasile), residente in [...], Rua Antônio Pérez Hernandez 855, Quartiere: Parque
Campolim, Stato di São Paulo, CEP: 18048-115 (Cfr. procura, tradotta ed apostillata);
CF-CPF , nata il [...], a [...] CP_4 CP_3 C.F._4
Minas Gerais, Brasile), residente in [...], Rua Antônio Pérez Hernandez 855, Quartiere: Parque
Campolim, Stato di São Paulo, CEP: 18048-115 (Cfr. procura, tradotta ed apostillata);
, nato il [...], a [...] Controparte_5 C.F._5 C.F._6
Gerais, Brasile), residente in [...], Rua Antônio Pérez Hernandez 855, Quartiere: Parque
pagina 1 di 14 Campolim, Stato di São Paulo, CEP: 18048-115 (Cfr. procura, tradotta ed apostillata);
PF , nata l'[...], a [...] CP_6 Parte_1 C.F._7
Gerais, Brasile), resi-dente in Sorocaba, Rua Antônio Pérez Hernandez 855, Quartiere: Parque
Campolim, Stato di São Paulo, CEP: 18048-115 (Cfr. procura, tradotta ed apostillata);
PF 108.664.706-89, nato il [...], a [...] Controparte_7
Minas Gerais, Brasile), residente in [...], Rua Antônio Pérez Hernandez 855, Quartiere: Parque
Campolim, Stato di São Paulo, CEP: 18048-115 (Cfr. procura, tradotta ed apostillata);
, Registro General n° 33.962.713-5, nato il [...], a [...] Parte_2
di Minas Gerais, Brasile), residente in [...], Rua Robert Bosch 544-Conj 52- Quartiere: Barra
Funda, Stato di São Paulo, CEP: 01141-010 (Cfr. procura, tradotta ed apostillata);
, PF , nato il [...], a [...] Controparte_8 C.F._8
Gerais, Brasile), residente in [...], Rua Robert Bosch 544-Conj 52- Quartiere: Barra Funda, Stato di São Paulo, CEP: (Cfr. procura, tradotta ed apostillata), P.IVA_1
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Serena Torre, presso il cui studio sito in Massa, Via Massa Avenza,
n. 223, eleggono domicilio, ognuno con diversa procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
-ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Controparte_9 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici, siti in via del Plebiscito
n. 15, è elettivamente domiciliato;
-resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_9
(costituito in giudizio, in data 9/05/2024), chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano , nato Persona_1
il giorno 14/01/1865, a Santo Stefano in Aspromonte, provincia di Reggio Calabria (Cfr. doc. in atti n.
3), il quale, prima di emigrare in Brasile, aveva contratto matrimonio, il 05/06/1891, con CP_10
pagina 2 di 14 (Cfr. doc. in atti n. 4). Pt_3
Dalla loro unione matrimoniale, il 21/07/1985, era nato, in Brasile, il figlio (Cfr. doc. in Persona_2
atti n. 6).
L'avo italiano, una volta emigrato in Brasile, era deceduto il 18/02/1922 (Cfr. doc. in atti n. 5), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 27).
Il 25/05/1921, aveva contratto matrimonio con (Cfr. doc in atti n. 7) e dalla Persona_2 CP_11
loro unione, erano nata, in data 24/06/1934, una figlia, (Cfr. doc. in atti n. 9). Parte_4
era deceduto, in Brasile, il 10/04/1962 (Cfr. doc. in atti n.8). Persona_2
Il 05/12/1959, aveva contratto matrimonio con e aveva iniziato a Parte_4 Persona_3
firmare con il nome di (Cfr. doc. in atti n.10). Da tele unione, erano nati Parte_5
quattro figli: il 12/09/1960, odierno ricorrente e bisnipote dell'avo (Cfr. doc. in Controparte_5
atti n.11); il 20/06/1962, (Cfr. doc. in atti n.12); il 19/11/1965, Controparte_12 [...]
, odierno ricorrente (Cfr. doc. in atti n.13); il 15/08/1967 CP_2 Persona_4
(Cfr. doc. in atti n.14).
In particolare, sulla discendenza di (Ricorrente): Controparte_5
In data 09/01/1999, aveva contratto matrimonio con , Controparte_5 Persona_5
la quale aveva iniziato a firmare con il nome di (Cfr. doc. in atti Persona_6
n.18). Da tele unione, erano nati due figli, odierni ricorrenti e trisnipoti dell'avo: il 06/07/1999,
(Cfr. doc. in atti n. 20) e l'08/04/2001, (Cfr. doc. in Controparte_7 Persona_7
atti n. 20).
In particolare, sulla discendenza di Controparte_12
In data 14/10/1987, aveva contratto matrimonio con DI LA Da Matta, Controparte_12
la quale aveva iniziato a firmare con il nome di (Cfr. doc. in atti n.24). Da Parte_6 tele unione, erano nati due figli, odierni ricorrenti e trisnipoti dell'avo: il 26/08/1989,
[...]
(Cfr. doc. in atti n. 25) e il 19/11/1992, (Cfr. doc. in atti n. 26). Parte_2 Controparte_8
In particolare, sulla discendenza di (ricorrente): Controparte_2
In data 13/03/1997, aveva contratto matrimonio con la Controparte_2 Persona_8
quale aveva iniziato a firmare con il nome di (Cfr. doc. in atti n.15). Persona_9
Da tele unione, erano nati due figlie, odierne ricorrenti e trisnipoti dell'avo: il 07/02/1999, CP_4
pagina 3 di 14 (Cfr. doc. in atti n. 17) e il 27/11/2001, (Cfr. doc. in atti n. CP_3 Controparte_3
16).
In particolare, sulla discendenza di Persona_4
In data 18/01/1991, aveva contratto matrimonio con Persona_4 ER
, la quale era tornata a firmare con il cognome da nubile a seguito di separazione (Cfr.
[...] doc. in atti n. 21). Da tele unione, erano nati dui figli, trisnipoti dell'avo: il 25/06/1991,
[...]
odierna ricorrente (Cfr. doc. in atti n. 22) e l'11/11/1992, CP_1 Persona_4
già riconosciuto cittadino italiano attraverso una precedente procedura amministrativa (Cfr.
[...]
doc. in atti n. 23).
Preliminarmente, occorre precisare che, a seguito di un confronto della documentazione versata in atti
(Doc.
1-C, Doc. 22 e Doc. 28-H), si può con certezza fare risalire la data di nascita della ricorrente al 25/06/1991, così riportato in procura (Doc.
1-C) e nella Carta d'Identità Controparte_1 brasiliana, oltre che nella presentazione della domanda amministrativa per l'ottenimento della cittadinanza (Doc. 28-H). Va considerato che la data “25/07/1991”, riportata nel certificato di nascita brasiliano (così come riportata dalla IF in ricorso), riporta certamente un errore di trascrizione nell'avere indicato il mese di luglio, anziché di giugno per due motivi: in primis, nell'allegato certificato (Doc.22) è trascritto che il padre, si è presentato in data 1° luglio Persona_4
1991, per denunciare la nascita della figlia ed è ovvio che non avrebbe potuto dichiarare una CP_1
nascita ancora non avvenuta;
in secundis, in tutte le certificazioni esaminate, compreso il certificato di nascita (Doc. 22) è indicato sempre lo stesso Codice Fiscale Brasiliano (CPF ), non C.F._1 lasciando dubbi riguardo l'identità della ricorrente e le sue generalità anagrafiche.
Pertanto, non v'è dubbio tutti gli atti esibiti in ricorso riguardano la ricorrente Controparte_1
nata a [...]-Brasile), il 25/06/1991.
In merito ai motivi posti dai ricorrenti alla base del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, la
IF ha evidenziato che “i ricorrenti hanno ritualmente presentato istanza al Consolato italiano di
San Paolo, quale Autorità competente per territorio, ad effettuare l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza, come richiesto dalla circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del
, confermato dalla successiva entrata in vigore della legge n. 91/1992. Per i Controparte_9 residenti all'estero, infatti, l'Ufficio competente è il Consolato italiano”, ma ciò nonostante “Dalla consultazione del sito web del Consolato risulta però quanto segue: “Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non
pagina 4 di 14 può essere evitata”. Si fa presente che attualmente, come risulta dal sito web del , sono in Parte_7 convocazione i richiedenti che hanno presentato domanda di appuntamento negli anni 2011 e 2012” e che, dunque “È evidente quindi che il rilevante e progressivo accumulo di domande arretrate induce inevitabilmente a ritenere compresso il diritto dell'esponente ad ottenere quanto prima il riconoscimento della cittadinanza italiana, intesa come “qualità essenziale della persona, con caratteri dell'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità”. In particolare,
l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis e la previsione dell'irragionevole dilatazione dei tempi di istruttoria della domanda (circa 12 anni) rispetto all'interesse vantato, e certamente oltre i limiti massimi (2 anni) imposti dalla normativa (il che non significa che non possa esservi una definizione anticipata della procedura), si traducono di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto (inter alia, Trib. Roma 17.4.2018 – rg 58581/2017)”.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_9
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_9 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire dei CP_9 ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e avendo i ricorrenti stessi dedotto di non avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia in Brasile, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Brasile, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nella Grande Naturalizzazione brasiliana del 1889
(perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca, essendo nato il figlio dell'emigrato italiano in Brasile prima dell'adozione del principio della doppia cittadinanza, sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che CP_9 il figlio dell'avo emigrato, nato in [...] prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella brasiliana, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
In ultimo il Resistente contestava l'infondatezza del ricorso, in quanto sarebbe intervenuto, in epoca pagina 5 di 14 precostituzionale, un passaggio per linea femminile nella discendenza iure sanguinis, interrompendolo, in ragione della irretroattività “della sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Con le note “preverbale”, depositate in data 02/07/2024, la IF dei ricorrenti contestava quanto dedotto dal nella comparsa di costituzione e risposta, argomentando, sull'ammissibilità della CP_9
domanda, di avere documentato la prova dell'avvio dell'iter amministrativo di richiesta di cittadinanza con il versamento in atti dei documenti numerati dal 28-a al 28.i e che i tempi di conclusione delle stesse pratiche, non solo sono imprevedibili, ma, anche, che si risolverebbero oltre i termini di 730 giorni.
Sempre la IF, “SULLA MANCATA PROVA DELLA DATA DI IMMIGRAZIONE IN BRASILE” ha argomentato:
- che “In forza della Cassazione a Sezioni Unite n. 25317/2022 colui che richiede il riconosci-mento della cittadinanza deve dimostrare solo ed unicamente “di essere appunto discendente di un cittadino italiano”. Sull'attore non grava nessun altro onere probatorio, se non la dimostrazione della discendenza da cittadino italiano, quindi del rapporto di parentela, ovvero della “linea di trasmissione”, essendo questa la fattispecie costitutiva dello status civitatis dedotto in giudizio.
Correlativamente, la Corte enuncia che “incombe alla controparte che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione””;
- che non sia dato a sapersi la data in cui l'avo italiano emigrò in Brasile e che, per tale motivo non è possibile neppure presumere che all'epoca della Grande naturalizzazione il Sig. si trovasse già ER
in Brasile;
- che “la Suprema Corte sottolinea che, per acquisire la cittadinanza brasiliana, non sarebbe stato sufficiente individuare una volontà implicita, desumibile dalla fissazione della propria residenza in
Brasile con stabilizzazione della vita in tale paese. Né sarebbe stato possibile desumere l'accettazione della cittadinanza brasiliana dal “contegno solo passivo” e da un “mero atteggiamento inerziale”, come poteva essere la mancata presentazione della dichiarazione contraria agli effetti del decreto sulla naturalizzazione del 1889, rispetto al quale gli italiani emigranti non avevano alcun “onere” di esprimere il loro “dissenso””, ma che, ad ogni modo, risulta in atti il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo italiano emigrato in Brasile.
- che in forza della Cassazione 4466/2009 “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino
pagina 6 di 14 straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti ne-gli art. 3 e 29 Cost.”. Dunque, ha concluso che “la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente”.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 10/07/2024, la difesa insisteva in ricorso, richiamandosi alle argomentazioni in atti e riportandosi alle note di udienza di contestazione della comparsa avversaria;
il Giudice, rinviava la causa per la decisione al 23/12/2024 e, in quell'occasione la tratteneva a sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, anche laddove le generalità del capostipite , nel Persona_1 tempo possano essere state tramutate in presso l'Anagrafe di Stato Civile Brasiliana, si Parte_8
ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni pagina 7 di 14 contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso Controparte_13
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla
[...] correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Controparte_13
nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della
Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della
Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal Codice Civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed pagina 8 di 14 oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da avo italiano, attraverso una serie di passaggi in linea maschile e femminile, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del
1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti è , nata in [...] il [...] ed è figlia di Parte_4 ER
, a sua volta nipote di (dante causa) ed è indubbio che ella abbia trasmesso il
[...] Persona_1 diritto “iure sanguinis” ai figli, tutti nati a seguito del matrimonio con celebrato il CP_2
05/12/1959, ovvero in epoca post costituzionale.
Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_9
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24
Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
pagina 9 di 14 Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, evidenziavano le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato brasiliano.
Denunciavano, infatti, “che attualmente, come risulta dal sito web del , sono in convocazione Parte_7
i richiedenti che hanno presentato domanda di appuntamento negli anni 2011 e 2012” e che i tempi di istruttoria della domanda amministrativa, supererebbero irragionevolmente i 730 giorni previsti, prospettandosi un'attesa di circa 12 anni.
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. doc. in atti dal n. 28-a al n. 28-h) si è evinto che 8 dei nove ricorrenti hanno presentato, ognuno di loro singolarmente e tutti nel mese di gennaio 2023, la domanda di cittadinanza italiana all'autorità consolare, attraverso l'allora consentita modalità d'inoltro via mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, allegando ciascuno il proprio documento d'identità e hanno tutti ottenuto la risposta del , contenete la conferma dell'inserimento nella Parte_7 lista di attesa del 2022 ed il seguente avviso: “A causa dell'enorme domanda, non è possibile rispondere a dubbi sul numero nella fila e/o previsioni. Quindi non è necessario che ci scriva per richiedere queste informazioni, sarà possibile ottenerle eventualmente nel nostro sito”.
Diversamente, avendo inoltrato in ritardo, rispetto agli altri ricorrenti, la Controparte_3 domanda amministrativa al consolato via mail, quando ormai l'unica modalità di accesso prevista era quella per via telematica attraverso il portale Prenot@mi (Cfr. doc. in atti n. 28-i, pagg. 1-9) ha tentato la nuova procedura di prenotazione on-line, non riuscendo, nonostante diversi tentavi ad ottenere un agendamento (effettuati il 31/05/2023, il 02/06/2023, il 04/07/2023, il 05/07/2023, il 07/07/2023 ed il
15/12/2023) ed ottenendo dal servizio di risposta automatico l'invito a riprovare il mese prossimo, a causa del raggiungimento del limite massimo di iscrizioni (Cfr. doc. in atti n. 28-i, pagg. 10-16).
Inoltre, la IF ha argomentato in ricorso che a seguito della consultazione del sito web del Consolato italiano di San Paolo, risulta che “Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non può essere evitata” e ha fatto presente “che attualmente, come risulta dal sito web del Consolato, sono in convocazione i richiedenti che hanno presentato domanda di appuntamento negli anni 2011 e 2012”.
pagina 10 di 14 Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del Consolato Italiano in San Paolo del Brasile, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni).
Da tale inerzia del Consolato italiano competente ne deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti. È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del
Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Giova pertanto richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali
pagina 11 di 14 secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317). Ed ancora: “La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dal bisnonno ai nipoti (odierni ricorrenti) e dal trisavolo ai nipoti (odierni ricorrenti), senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , nato a Santo Stefano in [...], il [...] (Cfr. doc. in Persona_1
atti n. 3) e deceduto il 18/02/1922 (Cfr. doc. in atti n. 5), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 27).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
08/02/2023, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia e
Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale si legge quanto segue: “NON RISULTA, fino alla data odierna, Atto di Naturalizzazione a nome di o figlio di Persona_1 Parte_8 Per_11
e di , nato in [...] il [...]”.
[...] Persona_12
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza ai propri figli e Persona_1
ai relativi discendenti.
pagina 12 di 14 Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti, cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_9
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti, , nata il Controparte_1
25/06/1991, a MU (Stato di Minas Gerais, Brasile), , nato il Controparte_2
19/11/1965, a MU (Stato di Minas Gerais, Brasile), nata il Controparte_3
27/11/2001, a MU (Stato di Minas Gerais, Brasile), nata il [...], Parte_9
a JU de RA (Stato di Minas Gerais, Brasile), nato il [...], a [...] Controparte_5
(Stato di Minas Gerais, Brasile), nata l'[...], a [...] Persona_7
Minas Gerais, Brasile), nato il [...], a [...] Controparte_7
Gerais, Brasile), , nato il [...], a [...], Parte_2
Brasile), , nato il [...], a [...], Brasile), Controparte_8
il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_14
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, il 27.01.2025
pagina 13 di 14 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
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