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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 14762/2024 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 14762/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 12/12/2024 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Maria Susetta Galzignato Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Maria Susetta Parte_2
Galzignato con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: scioglimento del matrimonio
Per i ricorrenti: “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato tra i signori
[...]
e , così come risulta nei Registri di Matrimonio del Pt_1 Parte_2
Comune di Bolzano, più precisamente, da “ATTI DI MATRIMONIO – Parte I” numero 108 dell'anno
2005 del Comune di Bolzano-Ufficio di Stato civile. con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Bolzano per la relativa annotazione alle seguenti condizioni, prese di comune accordo:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove ognuno lo riterrà opportuno e con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero e a ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio;
2) entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di 05 giorni, successivi cambiamenti di residenza o di domicilio;
3) il figlio minore verrà affidata ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1
disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente del minore presso la madre, sig.ra , nella abitazione familiare sita in Due Carrare (PD) in via Parte_2
Enrico Fermi n. 17 int. 4; 4) l'abitazione familiare sita in Due Carrare (PD) in via Enrico Fermi n. 17 int. 4, di proprietà di
, viene così assegnata alla sig.ra che vi risiederà Parte_1 Parte_2
con il figlio minore . Persona_1
5) le utenze dell'abitazione familiare dovranno transitare a nome di , Parte_2 tranne l'utenza dell'acqua le cui spese rimarranno comunque a carico di Parte_2
;
[...]
6) le spese condominiali ordinarie dell'abitazione familiare sono a carico di Parte_2
mentre quelle straordinarie sono a carico di;
[...] Parte_1
7) il Sig. si impegna a costituire usufrutto a favore del figlio Parte_1 [...]
dell'abitazione sita in Due Carrare (PD) in via Enrico Fermi n. 17 int.3, piano:2, Per_1
avente i seguenti dati Catastali: Foglio: 5; Particella: 251; Sub.:8-13; Categoria A/2; Classe 1;
Consistenza: 5 vani;
Superficie Catastale: Totale: 89 m2- Totale escluse aree scoperte: 85 m2. Al compimento della maggiore età dello stesso trattenendo per sé l'usufrutto;
8) previo accordo tra i coniugi, compatibilmente con gli impegni professionali e familiari dell'uno e dell'altro e con gli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio minore, il padre Parte_1
ha diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore nel corso della settimana Persona_1
ogni qualvolta il figlio lo vorrà; in ogni caso, vedrà e terrà con sé il figlio minore Parte_1
un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì sera alla domenica sera, e per sette giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante quelle pasquali, alternando annualmente con la madre i giorni di Natale, dell'Epifania, di Pasqua e fino a giorni quindici, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, periodo che sarà concordato tra i genitori con un mese di anticipo alla luce degli impegni dei coniugi e del figlio;
9) le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore relative Persona_1 all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio minore;
10) verserà a € 400,00 mensili, da versare il Parte_1 Parte_2
24 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore , Persona_1
con rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT;
tratterrà per Parte_2 sé interamente l'assegno unico
11) le spese straordinarie per il figlio minore saranno a carico di entrambi i Persona_1
genitori per la quota della metà (50%), intendendosi per tali: I) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante da effettuarsi presso strutture pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante;
d) tickets sanitari e) lenti, occhiali e altri presidi medici prescritti;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistice presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari presso strutture private;
d) farmaci particolari (omeopatia, ecc);
II) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
III) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventino accordo: a) tempo prolungato;
b) pratica di uno sport;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione/specializzazione, la pratica di un'ulteriore attività sportiva, attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
IV) abbigliamento, scarpe, giocattoli, attività ricreative aggiuntive, accessori vari ed ogni altra spesa richiede un preventivo accordo e sarà debitamente documentata;
12) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, quindi, il sig.
[...]
nulla verserà alla Sig.ra a titolo di mantenimento del Pt_1 Parte_2
coniuge e la Sig.ra nulla verserà al Sig. a titolo Parte_2 Parte_1
di mantenimento del coniuge;
13) quanto alle rate mensili del mutuo chirografario aziendale con intestatario
[...]
” (già con residuo debito al 7.1.2021 pari a complessivi euro Parte_3
16.585,62, con n. 58 rate a scadere, al tempo della separazione), l'importo di € 340,00 mensili è stato corrisposto da il 24 di ogni mese fino all'estinzione del mutuo avvenuta in agosto Parte_1
del 2022;
14) il Sig. concede, a titolo gratuito, l'utilizzo dell'automobile HONDA CIVIC Parte_1
1.8, targata DJ094CW, di proprietà dello stesso Sig. alla Sig.ra Pt_1 Parte_2
che dovrà pagare le spese relative al bollo e all'assicurazione; andrà
[...] Parte_1
esente da qualsivoglia responsabilità per contravvenzioni e danni cagionati con il predetto veicolo dal momento della concessione in uso esclusivo alla sig.ra Pt_2 15) le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
Bolzano in data 09.07.2005, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di
Bolzano al n. 108, parte I dell'anno 2005.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Padova in data 23.02.2021 e la separazione è stata pronunciata con decreto n. cronol. 1492/2021 del 25.02.2021.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (parte Parte_2
è nata in [...]), appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste
[...]
la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto iv) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 12.12.2024.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. A) del Regolamento
UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie i coniugi risiedono in
Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018
C512/17 HR). Nel caso di specie, il figlio della coppia risiede in Italia, pertanto sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso. Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, l'art. 15 del Regolamento CE n.
4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il
Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare è il figlio che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli del figlio (nato ad [...] Per_1
Terme il 28.05.2009, minorenne e non economicamente indipendente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto ai punti 7., 10 relativamente all'assegno unico, 13. e 14. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Bolzano al n.
[...]
108, parte I dell'anno 2005.
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del comune di Bolzano di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 21.01.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 14762/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 12/12/2024 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Maria Susetta Galzignato Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Maria Susetta Parte_2
Galzignato con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: scioglimento del matrimonio
Per i ricorrenti: “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato tra i signori
[...]
e , così come risulta nei Registri di Matrimonio del Pt_1 Parte_2
Comune di Bolzano, più precisamente, da “ATTI DI MATRIMONIO – Parte I” numero 108 dell'anno
2005 del Comune di Bolzano-Ufficio di Stato civile. con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Bolzano per la relativa annotazione alle seguenti condizioni, prese di comune accordo:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove ognuno lo riterrà opportuno e con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero e a ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio;
2) entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di 05 giorni, successivi cambiamenti di residenza o di domicilio;
3) il figlio minore verrà affidata ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1
disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente del minore presso la madre, sig.ra , nella abitazione familiare sita in Due Carrare (PD) in via Parte_2
Enrico Fermi n. 17 int. 4; 4) l'abitazione familiare sita in Due Carrare (PD) in via Enrico Fermi n. 17 int. 4, di proprietà di
, viene così assegnata alla sig.ra che vi risiederà Parte_1 Parte_2
con il figlio minore . Persona_1
5) le utenze dell'abitazione familiare dovranno transitare a nome di , Parte_2 tranne l'utenza dell'acqua le cui spese rimarranno comunque a carico di Parte_2
;
[...]
6) le spese condominiali ordinarie dell'abitazione familiare sono a carico di Parte_2
mentre quelle straordinarie sono a carico di;
[...] Parte_1
7) il Sig. si impegna a costituire usufrutto a favore del figlio Parte_1 [...]
dell'abitazione sita in Due Carrare (PD) in via Enrico Fermi n. 17 int.3, piano:2, Per_1
avente i seguenti dati Catastali: Foglio: 5; Particella: 251; Sub.:8-13; Categoria A/2; Classe 1;
Consistenza: 5 vani;
Superficie Catastale: Totale: 89 m2- Totale escluse aree scoperte: 85 m2. Al compimento della maggiore età dello stesso trattenendo per sé l'usufrutto;
8) previo accordo tra i coniugi, compatibilmente con gli impegni professionali e familiari dell'uno e dell'altro e con gli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio minore, il padre Parte_1
ha diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore nel corso della settimana Persona_1
ogni qualvolta il figlio lo vorrà; in ogni caso, vedrà e terrà con sé il figlio minore Parte_1
un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì sera alla domenica sera, e per sette giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante quelle pasquali, alternando annualmente con la madre i giorni di Natale, dell'Epifania, di Pasqua e fino a giorni quindici, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, periodo che sarà concordato tra i genitori con un mese di anticipo alla luce degli impegni dei coniugi e del figlio;
9) le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore relative Persona_1 all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio minore;
10) verserà a € 400,00 mensili, da versare il Parte_1 Parte_2
24 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore , Persona_1
con rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT;
tratterrà per Parte_2 sé interamente l'assegno unico
11) le spese straordinarie per il figlio minore saranno a carico di entrambi i Persona_1
genitori per la quota della metà (50%), intendendosi per tali: I) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante da effettuarsi presso strutture pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante;
d) tickets sanitari e) lenti, occhiali e altri presidi medici prescritti;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistice presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari presso strutture private;
d) farmaci particolari (omeopatia, ecc);
II) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
III) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventino accordo: a) tempo prolungato;
b) pratica di uno sport;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione/specializzazione, la pratica di un'ulteriore attività sportiva, attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
IV) abbigliamento, scarpe, giocattoli, attività ricreative aggiuntive, accessori vari ed ogni altra spesa richiede un preventivo accordo e sarà debitamente documentata;
12) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, quindi, il sig.
[...]
nulla verserà alla Sig.ra a titolo di mantenimento del Pt_1 Parte_2
coniuge e la Sig.ra nulla verserà al Sig. a titolo Parte_2 Parte_1
di mantenimento del coniuge;
13) quanto alle rate mensili del mutuo chirografario aziendale con intestatario
[...]
” (già con residuo debito al 7.1.2021 pari a complessivi euro Parte_3
16.585,62, con n. 58 rate a scadere, al tempo della separazione), l'importo di € 340,00 mensili è stato corrisposto da il 24 di ogni mese fino all'estinzione del mutuo avvenuta in agosto Parte_1
del 2022;
14) il Sig. concede, a titolo gratuito, l'utilizzo dell'automobile HONDA CIVIC Parte_1
1.8, targata DJ094CW, di proprietà dello stesso Sig. alla Sig.ra Pt_1 Parte_2
che dovrà pagare le spese relative al bollo e all'assicurazione; andrà
[...] Parte_1
esente da qualsivoglia responsabilità per contravvenzioni e danni cagionati con il predetto veicolo dal momento della concessione in uso esclusivo alla sig.ra Pt_2 15) le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
Bolzano in data 09.07.2005, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di
Bolzano al n. 108, parte I dell'anno 2005.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Padova in data 23.02.2021 e la separazione è stata pronunciata con decreto n. cronol. 1492/2021 del 25.02.2021.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (parte Parte_2
è nata in [...]), appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste
[...]
la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto iv) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 12.12.2024.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. A) del Regolamento
UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie i coniugi risiedono in
Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018
C512/17 HR). Nel caso di specie, il figlio della coppia risiede in Italia, pertanto sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso. Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, l'art. 15 del Regolamento CE n.
4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il
Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare è il figlio che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli del figlio (nato ad [...] Per_1
Terme il 28.05.2009, minorenne e non economicamente indipendente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto ai punti 7., 10 relativamente all'assegno unico, 13. e 14. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Bolzano al n.
[...]
108, parte I dell'anno 2005.
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del comune di Bolzano di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 21.01.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari