Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/04/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 3487/2018 - Pag. 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3487/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Trebisacce n. 1021/2018, depositata il 22.10.2018, non notificata e vertente TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Assunta Chianese, elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. Francesco Chiaradia, elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLATO -
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. e Controparte_2
P.IVA: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alberto Carelli Basile, P.IVA_1 elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLATA - RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
, odierno appellante ed attore in primo grado, ha citato in giudizio, davanti al Giudice Parte_1 di Pace di Trebisacce, in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 fine di far condannare la compagnia assicurativa al risarcimento di tutti i danni subiti alla propria autovettura a causa del sinistro occorso in data 25.01.2016, alle ore 11:30 circa, in CE di
Calabria - Località Piana del Praiano (CS), tra l'autovettura, Opel Corsa, targata DT468RE, di proprietà e condotta dal assicurata per la responsabilità civile con la Pt_1 Controparte_2
e il veicolo, Mercedes Classe E, targato, CE792JV, di proprietà e condotto da
[...] CP_1
anch'esso assicurato per la responsabilità civile con la In
[...] Controparte_2 particolare, ha chiesto il risarcimento dei danni subiti all'autovettura, quantificati in € 10.000,00, per il costo delle riparazioni, nonché il risarcimento per il danno da deterioramento tecnico e deprezzamento commerciale del proprio veicolo, da quantificarsi in via equitativa, ed il maggior risarcimento dovuto per mala gestio del sinistro, oltre interessi e rivalutazione monetaria da determinarsi sulla base degli indici istat dall'evento al soddisfo, ed, ancora, il danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma di interessi, da stabilire nella misura percentuale ritenuta di giustizia, in ogni caso ai sensi dell'art.1284, co. 4, c.c.; il tutto con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari sia della fase stragiudiziale che di quella giudiziale, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la che ha chiesto il Controparte_2 rigetto della domanda attorea, contestando sia l'an (in ordine alla dinamica e alle relative responsabilità) che il quantum della pretesa. Integrato il contraddittorio, su ordine del giudice, nei confronti di quale Controparte_1 proprietario del veicolo Mercedes Classe E, targato CE792JV, coinvolto nel sinistro per cui è causa,
si è costituito in giudizio anche il , con comparsa di costituzione e risposta depositata CP_1 all'udienza del 18.07.2017, chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di improcedibilità della domanda, per omesso esperimento della procedura di mediazione assistita, nonché la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione degli artt. 38 e 167 c.p.c.; nel merito, il rigetto delle pretese attoree.
La causa è stata istruita documentalmente, anche con l'acquisizione della relazione dell'incidente stradale redatta dai Carabinieri di CE di Calabria, intervenuti sul luogo del sinistro, nonché con l'escussione dei testi ammessi;
è stata, altresì, disposta ed espletata CTU tecnico -quantitativa, con l'ing. Persona_1
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 1021/2018 del 22.10.2018, depositata in pari data, ha rigettato la domanda attorea, con condanna, del al pagamento delle spese di lite in favore di entrambi i Pt_1 convenuti. Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha proposto appello per chiedere la Parte_1 riforma della sentenza impugnata. A sostegno del proposto gravame ha articolato i seguenti motivi: “A) erronea e/o omessa valutazione delle risultanze probatorie A.1) erronea valutazione delle prove documentali” per essere il giudice di prime cure incorso in errore nel valutare la documentazione probatoria, con particolare riguardo alla relazione redatta dai Carabinieri intervenuti successivamente sul luogo teatro del sinistro;
“A.2 illogica, illegittima e immotivata omissione della valutazione delle prove testimoniali” per non aver il giudicante, senza addurre alcuna motivazione, preso in considerazione le prove testimoniali poste a fondamento della domanda attorea;
“B. insufficiente motivazione” per non avere il giudice di pace motivato in ordine alla mancata considerazione delle prove testimoniali, all'attendibilità e alle dichiarazioni dei testi escussi, riguardo alla circostanza che l'assenza di frenata del veicolo condotto dal fosse elemento attributivo della responsabilità del sinistro CP_1 in capo al e per avere lo stesso giudicante ritenuto il comportamento del improntato a Pt_1 Pt_1 colpa generica nonché a colpa specifica, con conseguente violazione dell'art. 154, co. 1, C.d.S..
Ha, quindi, concluso chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, di: “a) in via preliminare, disporre la sospensione della esecutorietà della sentenza in ordine alla condanna alle spese …; b) in via principale accogliere in toto il presente gravame avverso la sentenza n. 1021/2018, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Trebisacce, … e, per l'effetto, dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del sig. Controparte_1 conducente dell'autovettura tg. CE792JV… e condannare in solido entrambi i convenuti al risarcimento dei danni causati all'autovettura tg. DT468RE in favore dell'odierno Appellante, quantificati in euro 10.000,00 per il costo delle riparazioni, e di tutti gli altri danni eventualmente subiti e subendi;
c) in via meramente gradata in accoglimento del presente gravame avverso la sentenza n. 1021/2018, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Trebisacce, … e per l'effetto, in applicazione di un concorso di colpa minimo, dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per corresponsabilità del sig. conducente dell'autovettura tg. Controparte_1
CE792JV … e condannare in solido entrambi i convenuti al risarcimento dei danni causati all'autovettura tg. DT468RE in favore dell'odierno Appellante nella misura che il Tribunale riterrà; d) condannare i convenuti in solido al rimborso delle spese di Ctu poste a carico del Sig.
; e) condannare, altresì, i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del Parte_1 doppio grado di giudizio, oltre le spese vive sostenute con attribuzione al sottoscritto procuratore ex art 93 comprensivi delle spese forfettarie.”. Instaurato il contraddittorio, in data 11.03.2019 si è costituito in giudizio con Controparte_1 deposito di comparsa di costituzione e risposta in appello, con la quale ha contestato la fondatezza dell'appello proposto, chiedendo al Tribunale adito di: “1) Dichiarare l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'esecutorietà ex adverso formulata;
2) Dichiarare e confermare la responsabilità esclusiva dell'odierno appellante nella causazione del sinistro per cui è causa, 3) Dichiarare l'infondatezza delle pretese economiche dell'appellante; 4) In subordine, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di R.G. n.° 3487/2018 - Pag. 3 di 7
giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cpa.”.
In data 20.09.2019, si è costituita in giudizio anche con deposito di Controparte_3 comparsa di costituzione in appello con la quale ha chiesto di “rigettare l'atto di appello spiegato dall'appellante poiché infondato in fatto ed in diritto … e per l'effetto confermare la Sentenza n. 1021/2018 emessa dal Giudice di Pace di Trebisacce. Con vittoria di spese di lite”. Acquisito il fascicolo del primo grado, la causa, dopo una serie di rinvii per esigenze di ruolo, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.11.2024, in cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni così come di seguito trascritte: “Ciascun difensore si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi e conclusionali depositati in Cancelleria e chiede che la causa sia decisa con i termini di legge.” Il Tribunale, quindi, ha assunto la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
2. Nel merito
L'appello è infondato e va rigettato, anche se va integrata parzialmente la motivazione resa dal giudice di pace. È noto che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, anche d'ufficio, sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, confermando la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti o mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (Cass. n.
443/2011; Cass. n. 20652/2009).
Ciò detto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di primo grado ha operato una corretta ricostruzione delle modalità del sinistro e del comportamento di guida assunto dalle parti coinvolte e con un ragionamento privo di vizi logico - giuridici ha giustamente affermato la sussistenza di una responsabilità esclusiva del odierno appellante, nella verificazione del Pt_1 sinistro de quo.
Priva di fondamento appare la doglianza in merito alla erronea valutazione delle prove documentali effettuata dal giudice di prime cure, con particolare riferimento alla relazione redatta dai Carabinieri della stazione di CE di Calabria, versata in atti.
Diversamente da quanto asserito dall'appellante, dal predetto rapporto dei Carabinieri, intervenuti sul luogo del sinistro, e dalla produzione fotografica allegata, si evince che nella fattispecie per cui è causa l'incauta manovra del conducente del veicolo “B”, odierno appellante, (manovra di svolta a sinistra) ha causato il sinistro stradale. In particolare, nella menzionata relazione si legge “Sulla base dei riscontri oggettivi la dinamica dell'evento si può riassumere come segue. In data 25.01.2016 alle ore 11:45 circa sulla S.P. 162 al km 7,700 il veicolo “A”, nel mentre procedeva con senso di marcia Francavilla Marittima, impattava con il veicolo “B” che, procedendo con senso di marcia opposto, si accingeva a svoltare sulla propria sinistra all'interno di un piazzale antistante la falegnameria Cerchiaria Pietro. Il conducente del veicolo “B”, non accortosi per nulla del sopraggiungere del veicolo “A”, come dallo stesso dichiarato nello specifico verbale di spontanee dichiarazioni, causava inevitabilmente il sinistro stradale”. D'altronde è lo stesso che nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti ai Carabinieri Pt_1 di CE ha asserito “Pur non avendo visto nessuno sopraggiungere sono stato impattato… dall'autovettura Mercedes targata CE792JV adibita a carro funebre e condotta dal sig. CP_1
.
[...]
Inoltre, dallo stato dei luoghi, risultante dalla documentazione fotografica prodotta, non può non evidenziarsi la circostanza che il sinistro per cui è causa è avvenuto su un rettilineo con visuale libera;
ciò basta per ritenere che se il prima di azionare la manovra di svolta a sinistra ed Pt_1 R.G. n.° 3487/2018 - Pag. 4 di 7
invadere la corsia di marcia del veicolo antagonista, avesse utilizzato l'ordinaria diligenza avrebbe potuto accorgersi del sopraggiungere del veicolo condotto dal . CP_1
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nella parte motiva della sentenza il giudice di prime cure ha operato una corretta valutazione delle prove documentali offerte alla sua attenzione ed ha adeguatamente motivato circa l'excursus logico-giuridico del suo convincimento asserendo in primo luogo “Ed, invero, rileva il giudicante che, per quanto emerge dalla relazione di servizio redatta dai Carabinieri della stazione di CE di Calabria, acquisita agli atti di causa con ordine di esibizione documentale, lo scontro veicolare dedotto in lite avveniva a seguito di un incauto comportamento di guida tenuto dal conducente dell'autovettura targata DT468RE, il quale poneva in essere una manovra di svolta a sinistra, non dando la dovuta precedenza al veicolo targato CE792JV, proveniente dall'opposto senso di marcia” ed evidenziando successivamente “È, inoltre, il caso di rilevare che la mancanza di tracce di frenata sulla sede stradale depone a favore della tesi secondo cui il effettuava la svolta in modo repentino e improvviso, tale da Persona_2 non permettere al veicolo antagonista di approntare ogni utile manovra tesa ad evitare l'impatto.” Tali assunti, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, trovano conferma nella produzione documentale in atti (relazione dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, produzione fotografica) nonché nelle stesse dichiarazioni rese dal ai carabinieri intervenuti di non aver Pt_1 visto nessuno sopraggiungere.
Per di più occorre rilevare come, quanto sostenuto dal in sede di dichiarazioni rese ai CP_1
Carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti, con riguardo alla dinamica (“mentre viaggiavo da solo sulla SP 162 alla guida della mia autovettura Mercedes E 270 (auto funebre), giunto in
C/da Piano del Praino con direzione di marcia CE Francavilla, all'altezza della falegnameria di , improvvisamente l'autovettura Opel Corsa di colore grigio Persona_3 targata DT468RE, che procedeva in senso contrario al mio, a circa 3-4 metri da me, svoltava a sinistra invadendo rovinosamente il mio senso di marcia. L'impatto con la predetta autovettura è stato inevitabile data la manovra sconsiderata compiuta dal conducente dell'autovettura Opel Corsa”) ed, in particolare, con riferimento all'assenza di tracce di frenata sull'asfalto da parte dell'autovettura condotta dal e alla distanza tra il punto di impatto e quello di stasi del CP_1 predetto veicolo (“Nonostante la manovra del conducente dell'Opel, ho frenato la mia marcia e ho tentato di schivare il mezzo sterzando verso sinistra… Tengo ad aggiungere e sottolineare che la mia marcia, dopo l'urto, si arrestava a circa 70 m dal luogo dell'impatto, distanza questa che non trova giustificazione nella velocità da me tenuta. Mi spiego meglio, la mia autovettura è dotata di cambio automatico, l'urto ha provocato il distacco della ruota anteriore destra, rendendo inefficiente il sistema di frenata anteriore. A ciò aggiungo che la trazione della mia autovettura è posteriore, il mezzo ha continuato a camminare con la spinta fornita dal motore e non certamente per forza d'inerzia. In altre parole, la mia autovettura dietro la spinta del motore si è arrestata a circa 70 m dall'urto.”) non sono state adeguatamente confutate dal nel corso del giudizio di Pt_1 primo grado.
Tra l'altro, tali dichiarazioni sono in linea con quanto accertato dai Carabinieri a seguito dei rilievi fotoplanimetrici. Nella relazione, infatti, si legge “Al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti. Erano però visibili tracce di scarrocciamento lasciate dai pneumatici del veicolo “A”, per una lunghezza di m. 69,00”. Altrettanto priva di fondamento appare la doglianza in merito alla mancata ed immotivata valutazione delle prove testimoniali.
Sul punto, occorre, innanzitutto, evidenziare come la valutazione delle risultanze probatorie, ovvero la scelta di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Corte d'Appello Torino Sent. n. 1985/2016; Cass. sez. lav. n. 42/2009;
Cass. sez. lav. n. 21412/2006). R.G. n.° 3487/2018 - Pag. 5 di 7
Ciò detto, innanzitutto si osserva che nella relazione di incidente redatta dai Carabinieri della
Stazione di CE di Calabria si afferma “Fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”. Tale circostanza è di per sé dirimente ai fini della valutazione di inattendibilità dei testi escussi, e ), tra Testimone_1 Testimone_2
l'altro legati da vincolo di parentela con il per essere rispettivamente cugino e fratello Pt_1 dell'odierno appellante;
ed infatti, deve ritenersi improbabile che i predetti testi, presenti sul luogo del sinistro, come dagli stessi dichiarato, non si siano avvicinati ai luoghi di causa per soccorrere i conducenti - e, in particolare, il rimasto peraltro ferito per l'incidente - e non siano stati CP_4 ascoltati ed identificati dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti.
A ciò aggiungasi che le dichiarazioni testimoniali rese da entrambi i testi in sede di escussione nel corso del giudizio di primo grado (udienza del 19.12.2017) appaiano alquanto generiche e non circostanziate, tanto da ritenersi ulteriormente inutilizzabili ed irrilevanti.
In particolare, in ordine alla dinamica del sinistro, il teste si è limitato ad Testimone_1 asserire, in via del tutto generica e per nulla esaustiva, “… ho visto l'auto di nel Parte_1 mentre svoltava e quindi l'impatto”; lo stesso dicasi per l'altro teste che al riguardo Testimone_2 ha dichiarato: “preciso che la direzione di marcia del “carro funebre” era opposta a quella di
… preciso di aver visto l'auto di mio fratello che svoltava a sinistra e il carro funebre che Pt_1 come “una freccia” lo ha colpito …”. L'affermazione del teste “come una freccia”, Testimone_2 contrariamente a quanto asserito dall'appellante, altro non può considerarsi che una mera valutazione soggettiva, priva di qualsivoglia riscontro oggettivo e quantificativo della velocità assunta dal , con la conseguenza che l'asserita circostanza dell'eccesso di velocità del CP_1
, evidenziata dall'appellante a fondamento dell'esonero di ogni sua responsabilità, è CP_1 rimasta indimostrata. Dubbi sorgono anche in ordine al fatto che i testi escussi, considerata la loro posizione, possano aver avuto un'effettiva visuale diretta sul luogo del sinistro, come dagli stessi dichiarato, attesa la presenza di una recinzione del cortile menzionato (muro in cemento), di vegetazione e la sussistenza di una ulteriore strada parallela, a sua volta delimitata da muretto
(vedasi foto in atti), tra il piazzale citato e la SP 162, teatro del sinistro.
Deve rilevarsi, tra l'altro, che, mentre il teste CE ha ricordato dove esattamente si trovava al momento del sinistro e, all'uopo, ha dichiarato “… al civico 10 è l'accesso alla mia abitazione. Mi trovavo nel cortile con Preciso che mi trovavo al centro del mio piazzale e con me Parte_2 era presente solo mio cugino ”, il teste non ha ricordato tale Testimone_2 Testimone_2 circostanza con precisione e ha asserito: “…preciso che il civico 10 rappresenta l'ingresso al cortile di un'abitazione ove si accede direttamente dalla strada provinciale. Preciso che mi trovavo nel cortile non so ben precisare in quale posizione precisa, ma comunque, da dove mi trovavo c'era la visuale della strada per cui ho visto l'incidente”. Ed ancora, sia il CE che il Testimone_2 hanno fatto riferimento alla circostanza per cui il sinistro era accaduto in prossimità del civico 10, circostanza, però, non indicata dai Carabinieri intervenuti. Altro aspetto da considerare è quanto asserito dal riguardo all'accesso al cortile direttamente dalla strada provinciale (“preciso che Pt_1 il civico 10 rappresenta l'ingresso al cortile di un'abitazione ove si accede direttamente dalla strada provinciale”) da ritenersi non corrispondente al vero, considerato che, tra la strada provinciale luogo del sinistro e il cortile al quale era presuntivamente diretto il nel Parte_1 compiere la manovra di svolta a sinistra, intercorre una strada parallela alla S.P., per come si evince dalle foto prodotte.
Va evidenziato, inoltre, come il teste , nell'affermare “Il carro funebre si è arrestato Testimone_2 dopo circa 100 metri…”, si è posto in contraddizione con quanto dichiarato sia dal teste CE
“Ricordo che mentre l'autovettura del è rimasta ferma al punto dell'impatto l'altra Per_2 autovettura si è fermata dopo circa 60 metri”, con quanto accertato dai Carabinieri a seguito dei rilievi effettuati che con le dichiarazioni rese dal agli stessi Carabinieri. Controparte_1
Tutto ciò a riprova dell'inattendibilità ed inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali. Diversamente da quanto asserito dall'appellante, alcuna illogica, immotivata ed errata valutazione delle risultanze probatorie può attribuirsi al giudice di prime cure, che ha, invece, correttamente fondato il proprio convincimento sulla base del compendio probatorio offerto alla sua attenzione, da R.G. n.° 3487/2018 - Pag. 6 di 7
cui non può che evincersi che l'urto è avvenuto a causa della condotta di guida tenuta dall'odierno appellante, il quale, provenendo dall'opposto senso di marcia rispetto al , al fine di CP_1 effettuare manovra di svolta a sinistra (svolta in un tratto di strada caratterizzato da un rettilineo a piena visibilità) ha omesso di concedere la dovuta precedenza, con conseguente invasione della corsia di marcia di pertinenza del;
nessun elemento di segno contrario è stato offerto da CP_1 parte appellante nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente applicazione nella fattispecie in esame dell'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cass., sez. L., n. 4773/2015; Cass. n.16917/2012).
Dalle risultanze istruttorie, inoltre, non sono neanche emersi elementi tali da poter evidenziare, anche solo parzialmente, una condotta imprudente del convenuto . Come già rilevato è CP_1 rimasta indimostrata l'affermazione dell'attore relativa all'eccessiva velocità alla quale asseritamente viaggiava il in occasione del sinistro in oggetto, in assenza di CP_1 determinazioni oggettive e quantificative della velocità assunta dal e considerata CP_1
l'assenza di valore probatorio, per quanto già detto, della dichiarazione resa dal teste tra Pt_1
l'altro del tutto generica ed implicante una mera valutazione soggettiva ( “preciso di aver visto l'auto di mio fratello che svoltava a sinistra e il carro funebre che come “una freccia” lo ha colpito…”). Inconfutate sono rimaste, poi, le dichiarazioni, innanzi menzionate, rese dal CP_1 ai Carabinieri.
Il giudice di prime cure, quindi, ha giustamente proseguito nel proprio ragionamento logico giuridico asserendo “È appena il caso di osservare che da alcuna acquisizione probatoria risulta che il veicolo condotto dal procedesse ad una velocità eccessiva o, comunque, Controparte_1 non commisurata allo stato dei luoghi, di talché è da arguire che la detta manovra di svolta veniva attuata senza che il conducente del veicolo svoltante, targato DT468RE, si avvedesse del sopravvenire del veicolo antagonista, risultando, in tal modo, integrata una circostanza che depone per ritenere lo stesso responsabile esclusivo della causazione del sinistro occorso”. Da quanto detto non può che essere del tutto pretestuoso l'ulteriore motivo di gravame relativo all'asserita insufficiente/omessa motivazione nella sentenza gravata, per non avere il giudice di pace motivato con riferimento alla mancata considerazione delle prove testimoniali, all'attendibilità e alle dichiarazioni dei testi escussi, con riguardo al perché l'assenza di frenata della vettura condotta dal dovesse essere considerata prova della responsabilità del e per avere lo stesso CP_1 Pt_1 giudice dedotto dalla condotta del la sussistenza di una colpa generica e di una colpa Pt_1 specifica. Alcuna omissione o carenza di motivazione può ravvisarsi in ordine alle prove testimoniali.
Sul punto si sottolinea che il giudice non è tenuto a riportare in sentenza tutte le deposizioni dei testi ed a commentarle parola per parola, ma è libero di menzionare in sentenza solo gli argomenti che ritiene rilevanti per fondare la propria decisione, senza che per questo possa configurarsi il vizio di omessa motivazione. D'altra parte, il giudice è libero di determinare il proprio convincimento sulla base delle prove considerate più attendibili, come accaduto nel caso di specie, senza aver, tuttavia, alcun obbligo di contestare esplicitamente gli altri elementi di prova non accolti che necessariamente devono ritenersi disattesi, pur se non indicati nello specifico, se si rilevano discordanti con la decisione presa (Corte Appello Torino Sent. n. 1985/2016).
Nessuna lacuna motivazionale può, altresì, ravvisarsi nella sentenza gravata con riferimento all'attribuzione al comportamento di guida del di una colpa generica nonché di una colpa Pt_1 specifica (“…il comportamento di guida del si è appalesato improntato a colpa Persona_2 generica, emergente dalla mancanza di diligenza mostrata dall'incapacità di avere una visuale completa della lineare strada percorsa (che nel concreto comportava la mancata percezione del sopravvenire, dal senso di marcia opposto, di un'altra autovettura), nonché a colpa specifica, derivante dalla violazione della norma di comportamento di cui all'articolo 154, comma 1, C.d.S.), in quanto tali assunti rappresentano la logica conclusione di un ragionamento giuridico privo di vizi formulato dal giudice di pace nella parte motiva della sentenza gravata, basato su un attento esame R.G. n.° 3487/2018 - Pag. 7 di 7
del compendio probatorio offertogli, le cui carenze, di certo, non possono essere imputabili al giudice adito ma all'odierno appellante, su cui ricadeva il relativo onere probatorio ai sensi dell'art.2697 c.c..
Lo stesso dicasi con riguardo alla valutazione operata dal giudice di primo grado, il quale, dalla circostanza relativa all'assenza di frenata da parte del veicolo condotto dal , ha tratto CP_1
l'ulteriore elemento a riprova della condotta di guida incauta del (“… la mancanza di tracce Pt_1 di frenata sulla sede stradale depone a favore della tesi secondo cui il effettuava la Persona_2 svolta in modo repentino e improvviso, tale da non permettere al veicolo antagonista di approntare ogni utile manovra tesa ad evitare l'impatto …”); tale affermazione altro non è che un'ulteriore motivo posto a fondamento della responsabilità esclusiva dell'odierno appellante nella causazione del sinistro de quo, anch'essa conseguenza logica di una accorta analisi delle risultanze istruttorie sopra esaminate. In definitiva l'appello deve essere rigettato.
Ogni altro motivo rimane assorbito.
3. Le spese di lite.
La soccombenza dell'appellante ne comporta la condanna al rimborso, in favore degli appellati, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo - tenuto conto del valore della controversia, secondo il criterio del cd. disputatum, e delle attività effettivamente svolte, in base ai parametri di cui alla normativa vigente.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma1- quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, atteso che tale disposizione è applicabile dal 31 gennaio 2013 (infatti, le nuove disposizioni, ex art 1 c. 18 della l. 228/2012, «si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge» (Art. 1, comma 18) e si provvede come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1021/2018, resa dal Giudice di Pace di Trebisacce il 22.10.2018 e depositata in pari data;
➢ CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 2.500,00, per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A., se Controparte_3 dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
➢ CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1 che si liquidano € 2.500,00, per compenso, oltre CPA ed IVA, se dovute come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Francesco Chiaradia, dichiaratasi antistatario.
➢ DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Castrovillari in data 16 aprile 2025.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Vittoria Paiano