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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1083/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati: dott. ssa Natalia Ceccarelli Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1083/2020
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Parte_1 C.F._1
Albero, c.f. , in virtù di procura allegata all'atto di citazione introduttivo del C.F._2 giudizio di primo grado, poi sostituito dall'avv.to Mariano Fergola, c.f. , in C.F._3
virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.03.2025, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, al viale dello Zodiaco n.4
APPELLANTE
E
p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. to Luigi Barbato, Controparte_1 P.IVA_1
c.f. presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, alla Galleria C.F._4
Vanvitelli n. 33, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATA
NONCHÉ
, c.f. , domiciliato in Leini (TO), alla via Camillo Controparte_2 C.F._5
Olivetti n.1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1027/2020, pubblicata il 30.01.2020.
Conclusioni per l'appellante : in accoglimento dell'appello e in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, accertare che il danno riportato dall'attore per le lesioni subite ammonta ad euro
52.000,00, e, conseguentemente, condannare gli appellati, in solido, al pagamento della somma di euro 24.500,00, pari alla differenza tra la somma già ricevuta di euro 27.500,00 e il suddetto importo di euro 52.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1 Conclusioni per l'appellata rigettare l'appello proposto, in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza di primo grado.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione convenne dinanzi al Tribunale di Napoli la Parte_1 [...]
e , deducendo che in data 2.08.2014, alle ore 00,05 circa, in Controparte_1 Controparte_2
Napoli, alla via Monte Rosa, all'altezza del civico n. 181, mentre era a bordo - in qualità di terzo trasportato - del motociclo Honda SH 125, tg EB62004, di proprietà di , assicurato Controparte_2
dalla e condotto da , veniva investito dal ciclomotore Controparte_1 Controparte_3
IA TY 50, tg.X6VR6B, con a bordo due passeggeri;
che il conducente del ciclomotore
IA TY, dopo aver compiuto un sorpasso a destra, effettuava un'improvvisa inversione di marcia ad "U", verso sinistra, tagliando la strada al motociclo Honda SH e causando la collisione;
che, dopo l'incidente, il ciclomotore TY si allontanava.
Tanto premesso il difensore dell'attore dedusse che quest'ultimo e il conducente dell'Honda SH riportavano gravi lesioni e, pertanto, venivano condotti, in ambulanza, al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli;
che, in particolare, a veniva Parte_1
diagnosticato "trauma cranico, trauma facciale, frattura ossa nasali, trauma toraco-polmonare con frattura costali".
L'attore concluse chiedendo la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno subito, quantificato nella misura di euro 24.500,00, pari alla differenza tra la somma già ricevuta dalla compagnia assicuratrice (in accettazione di un'offerta di ristoro di euro 27.500,00) ed il danno da quantificare complessivamente in euro 52.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
§ 1.2. Si costituì la e chiese il rigetto della domanda attorea. Controparte_1
rimase contumace. Controparte_2
§ 1.3. Espletata la prova testimoniale, il primo giudice, con la sentenza oggetto di gravame in epigrafe indicata, così statuì: “1) Rigetta la domanda;
2) Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta , che si liquidano in euro 50,00 per esborsi ed euro Controparte_4
7.254,00 per competenze di giudizio, oltre iva., cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%.”.
Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione le ragioni che di seguito si sintetizzano.
1) Il teste ha confermato la dinamica dell'incidente così come descritta nell'atto di Testimone_1
citazione ed ha riferito che il conducente ed il trasportato a bordo del motociclo Honda SH 125 indossavano un caso “a scodella”.
2) Considerata la dinamica dell'incidente, ovvero il sorpasso a destra effettuato dal ciclomotore
TY IA e l'inversione ad “U” effettuata dallo stesso (che in tal modo tagliava la strada al
2 ciclomotore Honda SH, urtandolo all'altezza della ruota anteriore e facendolo cadere a terra), deve ritenersi provata la responsabilità esclusiva del conducente del ciclomotore IA . CP_5
3) Tenuto conto delle lesioni riportate da al viso (frattura ossa nasali e trauma Parte_1 facciale), deve ritenersi la corresponsabilità di quest'ultimo nella misura del 30%, atteso che le suddette lesioni potevano essere evitate con l'uso del casco integrale.
4) A fronte della quantificazione del danno risarcibile, operata dal medico legale fiduciario della compagnia assicuratrice, pari ad euro di 38.891,00, e applicata la decurtazione del 30%, è congrua e pienamente satisfattiva la somma di euro 27.500,00, già corrisposta dalla compagnia di assicurazione.
Del resto l'attore non ha contestato la perizia medica della compagnia assicuratrice in ordine alla quantificazione della percentuale di invalidità permanente e temporanea del danneggiato.
5) Nulla è stato dedotto e provato dall'attore con riguardo al danno morale ed esistenziale che assume di aver patito. L'attore non ha allegato di aver subito “conseguenze straordinarie” derivanti dal tipo di menomazione subita.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha resistito, Parte_1
costituendosi, la Controparte_6
, regolarmente citato, è rimasto contumace.
[...]
Le parti costituite hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito della discussione, all'udienza del 22 aprile 2025 ha deciso la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c..
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta, preliminarmente, l'erronea applicazione dell'art. 141 del d.Lgs. n. 209/2005, sostenendo che, in virtù di tale articolo di legge, “il passeggero ha sempre diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, salvo il caso fortuito”, a prescindere dalla responsabilità del conducente o di terzi.
Il difensore dell'appellante censura, quindi, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente una corresponsabilità del - sul rilievo che, al momento del sinistro, indossava un Pt_1 casco non integrale, ma “a scodella” - con conseguente riduzione nella misura del 30% della somma spettante a quest'ultimo a titolo di indennizzo per le lesioni subite.
Argomenta che dalla testimonianza di non si evince con certezza che il casco “a Testimone_1 scodella” fosse indossato dai passeggeri dell'Honda SH, atteso che i “due ragazzi a bordo”, ai quali fa riferimento il teste, ben potevano essere quelli a bordo del ciclomotore TY.
Aggiunge che “non si evince alcuna rilevazione sul punto, considerato che dagli organi verbalizzanti, non fu elevato alcun verbale di violazione del codice dalla strada né al conducente, né al trasportato del motociclo Honda Sh 125”.
Lamenta, infine, che incerti sono i criteri in base ai quali il giudice di primo grado ha valutato l'entità della corresponsabilità del Pt_1
3 Il motivo di gravame è infondato.
L'art. 141, 1° comma, del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) dispone che: “Salva
l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
Non vi è dubbio che il citato articolo non esclude la valutazione di una corresponsabilità del terzo trasportato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., ai fini della quantificazione del danno da risarcire a quest'ultimo, ma consente di prescindere esclusivamente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Ciò posto, dalla testimonianza di , resa all'udienza dell'11.09.2018, si evince Testimone_1 univocamente che il teste, con la frase “Il trasportato ed il passeggero indossavano il casco a scodella”, intendesse riferirsi ai passeggeri dell'Honda SH 125 c.c., e ciò in quanto la frase è inserita nella descrizione della dinamica della caduta di Parte_1
Quanto alla mancanza della contestazione della violazione del codice della strada per il mancato utilizzo di un casco integrale da parte dei soggetti a bordo del motociclo Honda 125, si osserva che il verbale della polizia municipale di Napoli, relativo al sinistro, non è stato redatto nell'immediatezza dell'incidente, ma dopo circa un'ora, e, conseguentemente, nulla i verbalizzanti avrebbero potuto accertare al riguardo.
Condivisibile risulta la valutazione, effettuata dal primo giudice, del concorso colposo del Pt_1 sul rilievo che le lesioni riportate da quest'ultimo al viso (frattura ossa nasali e trauma facciale), potevano essere evitate con l'uso del casco integrale (tale rilievo del primo giudice non è stato specificamente censurato nell'atto di appello). Congrua è la riduzione nella misura del 30% della somma spettante al a titolo di indennizzo per le lesioni subite;
peraltro - posto l'indiscutibile Pt_1
concorso colposo del - il difensore dell'appellante censura genericamente l'entità della Pt_1
riduzione, ma non allega alcun elemento dal quale desumere che essa avrebbe dovuto essere effettuata in una misura inferiore al 30%.
§ 2.2. Il secondo motivo di gravame è rubricato “Sulla personalizzazione del danno non patrimoniale”.
L'appellante deduce: “il fatto che dalla cartella clinica prodotta agli atti sia evidenziato che dal
02.08.2014 il fosse in prognosi riservata ricoverato in rianimazione, con condizioni Pt_1
4 altamente critiche e che ci fosse rimasto per circa un mese;
che successivamente per un lungo lasso di tempo seguirono idonee cure e che il in tale periodo non potè attendere alla propria Pt_1
occupazione, considerata anche la giovane età dello stesso, non è di per sé una prova della sofferenza patita? Non sarebbe stata necessaria, anche in questo caso una CTU (chiesta e non concessa dal giudice di primo grado) che potesse attestare, in seguito al grave trauma subito dall'attore la maggiore fatica e disagio per lo svolgimento di qualsivoglia attività quotidiana e relazionale?”.
L'appellante sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto tener conto della personalizzazione del danno, in considerazione del patema d'animo, delle condizioni specifiche del soggetto danneggiato, delle sue pregresse abitudini di vita, dell'importanza delle lesioni subite e dei periodi di ospedalizzazione e di terapia.
Il motivo di gravame è inammissibile ai sensi dell'art. 342, n.2), c.p.c., atteso che non si confronta con la ragione che il primo giudice ha posto a fondamento del mancato riconoscimento di una maggiorazione del danno non patrimoniale subito dal a titolo di “personalizzazione”, Pt_1 rappresentata dal fatto che quest'ultimo non ha allegato, prima ancora che provato, quali siano state le sue condizioni e abitudini di vita che avrebbero giustificato, per la loro peculiarità, la liquidazione di un danno non patrimoniale in misura maggiore rispetto a quello liquidato in via ordinaria dal primo giudice (cioè nella misura che sarebbe stata liquidata ad un soggetto della stessa età del che Pt_1
avesse subito il medesimo incidente, con lo stesso danno alla salute). Pertanto non risulta scalfita la decisione del primo giudice nella parte in cui afferma che l'attore non ha allegato di aver subito
“conseguenze straordinarie” derivanti dal tipo di menomazione subita.
Peraltro il non ha dedotto come si sarebbe manifestato il suo danno morale, sotto il profilo Pt_1 della sofferenza e del dolore patito a seguito dell'incidente.
Infine si evidenzia che l'appellante non ha formulato alcuno specifico motivo di gravame con riguardo alla quantificazione della percentuale di invalidità permanente e temporanea riconosciutagli dal primo giudice.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 3. Con riguardo al rapporto processuale tra l'appellante e la le spese del Controparte_1
presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al DM
n. 147/2022 (scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00). I compensi vanno quantificati nella misura prossima ai minimi di tariffa, attesa la contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione ed il modello decisorio semplificato utilizzato per la definizione del gravame.
Nulla sulle spese con riguardo al rapporto processuale tra l'appellante e , rimasto Controparte_2
contumace.
5 In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore della spese che si liquidano in euro 3.200,00 per compensi, oltre al Controparte_1
rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3) nulla per le spese di lite del presente grado tra l'appellante e;
Controparte_2
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 22 aprile 2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. ssa Natalia Ceccarelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati: dott. ssa Natalia Ceccarelli Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1083/2020
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Parte_1 C.F._1
Albero, c.f. , in virtù di procura allegata all'atto di citazione introduttivo del C.F._2 giudizio di primo grado, poi sostituito dall'avv.to Mariano Fergola, c.f. , in C.F._3
virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.03.2025, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, al viale dello Zodiaco n.4
APPELLANTE
E
p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. to Luigi Barbato, Controparte_1 P.IVA_1
c.f. presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, alla Galleria C.F._4
Vanvitelli n. 33, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATA
NONCHÉ
, c.f. , domiciliato in Leini (TO), alla via Camillo Controparte_2 C.F._5
Olivetti n.1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1027/2020, pubblicata il 30.01.2020.
Conclusioni per l'appellante : in accoglimento dell'appello e in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, accertare che il danno riportato dall'attore per le lesioni subite ammonta ad euro
52.000,00, e, conseguentemente, condannare gli appellati, in solido, al pagamento della somma di euro 24.500,00, pari alla differenza tra la somma già ricevuta di euro 27.500,00 e il suddetto importo di euro 52.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1 Conclusioni per l'appellata rigettare l'appello proposto, in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza di primo grado.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione convenne dinanzi al Tribunale di Napoli la Parte_1 [...]
e , deducendo che in data 2.08.2014, alle ore 00,05 circa, in Controparte_1 Controparte_2
Napoli, alla via Monte Rosa, all'altezza del civico n. 181, mentre era a bordo - in qualità di terzo trasportato - del motociclo Honda SH 125, tg EB62004, di proprietà di , assicurato Controparte_2
dalla e condotto da , veniva investito dal ciclomotore Controparte_1 Controparte_3
IA TY 50, tg.X6VR6B, con a bordo due passeggeri;
che il conducente del ciclomotore
IA TY, dopo aver compiuto un sorpasso a destra, effettuava un'improvvisa inversione di marcia ad "U", verso sinistra, tagliando la strada al motociclo Honda SH e causando la collisione;
che, dopo l'incidente, il ciclomotore TY si allontanava.
Tanto premesso il difensore dell'attore dedusse che quest'ultimo e il conducente dell'Honda SH riportavano gravi lesioni e, pertanto, venivano condotti, in ambulanza, al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli;
che, in particolare, a veniva Parte_1
diagnosticato "trauma cranico, trauma facciale, frattura ossa nasali, trauma toraco-polmonare con frattura costali".
L'attore concluse chiedendo la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno subito, quantificato nella misura di euro 24.500,00, pari alla differenza tra la somma già ricevuta dalla compagnia assicuratrice (in accettazione di un'offerta di ristoro di euro 27.500,00) ed il danno da quantificare complessivamente in euro 52.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
§ 1.2. Si costituì la e chiese il rigetto della domanda attorea. Controparte_1
rimase contumace. Controparte_2
§ 1.3. Espletata la prova testimoniale, il primo giudice, con la sentenza oggetto di gravame in epigrafe indicata, così statuì: “1) Rigetta la domanda;
2) Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta , che si liquidano in euro 50,00 per esborsi ed euro Controparte_4
7.254,00 per competenze di giudizio, oltre iva., cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%.”.
Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione le ragioni che di seguito si sintetizzano.
1) Il teste ha confermato la dinamica dell'incidente così come descritta nell'atto di Testimone_1
citazione ed ha riferito che il conducente ed il trasportato a bordo del motociclo Honda SH 125 indossavano un caso “a scodella”.
2) Considerata la dinamica dell'incidente, ovvero il sorpasso a destra effettuato dal ciclomotore
TY IA e l'inversione ad “U” effettuata dallo stesso (che in tal modo tagliava la strada al
2 ciclomotore Honda SH, urtandolo all'altezza della ruota anteriore e facendolo cadere a terra), deve ritenersi provata la responsabilità esclusiva del conducente del ciclomotore IA . CP_5
3) Tenuto conto delle lesioni riportate da al viso (frattura ossa nasali e trauma Parte_1 facciale), deve ritenersi la corresponsabilità di quest'ultimo nella misura del 30%, atteso che le suddette lesioni potevano essere evitate con l'uso del casco integrale.
4) A fronte della quantificazione del danno risarcibile, operata dal medico legale fiduciario della compagnia assicuratrice, pari ad euro di 38.891,00, e applicata la decurtazione del 30%, è congrua e pienamente satisfattiva la somma di euro 27.500,00, già corrisposta dalla compagnia di assicurazione.
Del resto l'attore non ha contestato la perizia medica della compagnia assicuratrice in ordine alla quantificazione della percentuale di invalidità permanente e temporanea del danneggiato.
5) Nulla è stato dedotto e provato dall'attore con riguardo al danno morale ed esistenziale che assume di aver patito. L'attore non ha allegato di aver subito “conseguenze straordinarie” derivanti dal tipo di menomazione subita.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha resistito, Parte_1
costituendosi, la Controparte_6
, regolarmente citato, è rimasto contumace.
[...]
Le parti costituite hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito della discussione, all'udienza del 22 aprile 2025 ha deciso la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c..
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta, preliminarmente, l'erronea applicazione dell'art. 141 del d.Lgs. n. 209/2005, sostenendo che, in virtù di tale articolo di legge, “il passeggero ha sempre diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, salvo il caso fortuito”, a prescindere dalla responsabilità del conducente o di terzi.
Il difensore dell'appellante censura, quindi, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente una corresponsabilità del - sul rilievo che, al momento del sinistro, indossava un Pt_1 casco non integrale, ma “a scodella” - con conseguente riduzione nella misura del 30% della somma spettante a quest'ultimo a titolo di indennizzo per le lesioni subite.
Argomenta che dalla testimonianza di non si evince con certezza che il casco “a Testimone_1 scodella” fosse indossato dai passeggeri dell'Honda SH, atteso che i “due ragazzi a bordo”, ai quali fa riferimento il teste, ben potevano essere quelli a bordo del ciclomotore TY.
Aggiunge che “non si evince alcuna rilevazione sul punto, considerato che dagli organi verbalizzanti, non fu elevato alcun verbale di violazione del codice dalla strada né al conducente, né al trasportato del motociclo Honda Sh 125”.
Lamenta, infine, che incerti sono i criteri in base ai quali il giudice di primo grado ha valutato l'entità della corresponsabilità del Pt_1
3 Il motivo di gravame è infondato.
L'art. 141, 1° comma, del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) dispone che: “Salva
l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
Non vi è dubbio che il citato articolo non esclude la valutazione di una corresponsabilità del terzo trasportato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., ai fini della quantificazione del danno da risarcire a quest'ultimo, ma consente di prescindere esclusivamente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Ciò posto, dalla testimonianza di , resa all'udienza dell'11.09.2018, si evince Testimone_1 univocamente che il teste, con la frase “Il trasportato ed il passeggero indossavano il casco a scodella”, intendesse riferirsi ai passeggeri dell'Honda SH 125 c.c., e ciò in quanto la frase è inserita nella descrizione della dinamica della caduta di Parte_1
Quanto alla mancanza della contestazione della violazione del codice della strada per il mancato utilizzo di un casco integrale da parte dei soggetti a bordo del motociclo Honda 125, si osserva che il verbale della polizia municipale di Napoli, relativo al sinistro, non è stato redatto nell'immediatezza dell'incidente, ma dopo circa un'ora, e, conseguentemente, nulla i verbalizzanti avrebbero potuto accertare al riguardo.
Condivisibile risulta la valutazione, effettuata dal primo giudice, del concorso colposo del Pt_1 sul rilievo che le lesioni riportate da quest'ultimo al viso (frattura ossa nasali e trauma facciale), potevano essere evitate con l'uso del casco integrale (tale rilievo del primo giudice non è stato specificamente censurato nell'atto di appello). Congrua è la riduzione nella misura del 30% della somma spettante al a titolo di indennizzo per le lesioni subite;
peraltro - posto l'indiscutibile Pt_1
concorso colposo del - il difensore dell'appellante censura genericamente l'entità della Pt_1
riduzione, ma non allega alcun elemento dal quale desumere che essa avrebbe dovuto essere effettuata in una misura inferiore al 30%.
§ 2.2. Il secondo motivo di gravame è rubricato “Sulla personalizzazione del danno non patrimoniale”.
L'appellante deduce: “il fatto che dalla cartella clinica prodotta agli atti sia evidenziato che dal
02.08.2014 il fosse in prognosi riservata ricoverato in rianimazione, con condizioni Pt_1
4 altamente critiche e che ci fosse rimasto per circa un mese;
che successivamente per un lungo lasso di tempo seguirono idonee cure e che il in tale periodo non potè attendere alla propria Pt_1
occupazione, considerata anche la giovane età dello stesso, non è di per sé una prova della sofferenza patita? Non sarebbe stata necessaria, anche in questo caso una CTU (chiesta e non concessa dal giudice di primo grado) che potesse attestare, in seguito al grave trauma subito dall'attore la maggiore fatica e disagio per lo svolgimento di qualsivoglia attività quotidiana e relazionale?”.
L'appellante sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto tener conto della personalizzazione del danno, in considerazione del patema d'animo, delle condizioni specifiche del soggetto danneggiato, delle sue pregresse abitudini di vita, dell'importanza delle lesioni subite e dei periodi di ospedalizzazione e di terapia.
Il motivo di gravame è inammissibile ai sensi dell'art. 342, n.2), c.p.c., atteso che non si confronta con la ragione che il primo giudice ha posto a fondamento del mancato riconoscimento di una maggiorazione del danno non patrimoniale subito dal a titolo di “personalizzazione”, Pt_1 rappresentata dal fatto che quest'ultimo non ha allegato, prima ancora che provato, quali siano state le sue condizioni e abitudini di vita che avrebbero giustificato, per la loro peculiarità, la liquidazione di un danno non patrimoniale in misura maggiore rispetto a quello liquidato in via ordinaria dal primo giudice (cioè nella misura che sarebbe stata liquidata ad un soggetto della stessa età del che Pt_1
avesse subito il medesimo incidente, con lo stesso danno alla salute). Pertanto non risulta scalfita la decisione del primo giudice nella parte in cui afferma che l'attore non ha allegato di aver subito
“conseguenze straordinarie” derivanti dal tipo di menomazione subita.
Peraltro il non ha dedotto come si sarebbe manifestato il suo danno morale, sotto il profilo Pt_1 della sofferenza e del dolore patito a seguito dell'incidente.
Infine si evidenzia che l'appellante non ha formulato alcuno specifico motivo di gravame con riguardo alla quantificazione della percentuale di invalidità permanente e temporanea riconosciutagli dal primo giudice.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 3. Con riguardo al rapporto processuale tra l'appellante e la le spese del Controparte_1
presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al DM
n. 147/2022 (scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00). I compensi vanno quantificati nella misura prossima ai minimi di tariffa, attesa la contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione ed il modello decisorio semplificato utilizzato per la definizione del gravame.
Nulla sulle spese con riguardo al rapporto processuale tra l'appellante e , rimasto Controparte_2
contumace.
5 In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore della spese che si liquidano in euro 3.200,00 per compensi, oltre al Controparte_1
rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3) nulla per le spese di lite del presente grado tra l'appellante e;
Controparte_2
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 22 aprile 2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. ssa Natalia Ceccarelli
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