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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 20/03/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 11161/2024, promossa da: nata in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BIAGGIO MARA RICORRENTE contro
nato in [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. CORBETTA FRANCESCO e DALAIDI MARIAVITTORIA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A di separazione personale dei coniugi
Con ricorso depositato il 18/09/2024, ha chiesto la separazione personale dal Parte_1 coniuge Controparte_1
1. Le parti contraevano matrimonio civile il 27/03/2004 a Poggio Rusco-MN (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Poggio Rusco al numero 1 parte I dell'anno 2004), scegliendo il regime patrimoniale di comunione legale dei beni.
Dall'unione nascevano:
− a Brescia il 17.6.2008; Persona_1
− a Brescia il 21.8.2014. Persona_2
Con decreto del 20.9.2024 è stata fissata la prima udienza di separazione con contestuale incarico di monitoraggio del nucleo familiare ai Servizi Sociali.
Il resistente si è costituito in giudizio il 3.1.2025.
Il 15.1.2025 è stata depositata la relazione dei Servizi Sociali.
Pag. 1 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
È seguito lo scambio delle ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 4.2.2025 le parti hanno raggiunto un accordo di massima e hanno chiesto un rinvio per poterlo formalizzare, includendovi ulteriori questioni.
Con note scritte del 20.2.2025 le parti hanno pertanto precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
«- dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzare gli stessi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
- affidamento condiviso delle figlie minori e con residenza Persona_3 Persona_4 delle stesse presso l'abitazione materna sita in via San Giacomo n. 13, Ospitaletto (BS) e per l'effetto assegnazione della casa coniugale alla madre;
- disporre che il signor frequenti e tenga con sé le minori di norma secondo il seguente calendario: il martedì e il CP_1 venerdì dall'uscita da scuola a dopo cena e a finesettimana alternati il sabato dall'uscita dal catechismo alla domenica prima di cena, con pernottamento delle minori presso il padre;
- durante le vacanze estive le minori trascorreranno almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, concordando i relativi periodi entro il 31 maggio di ogni anno;
- le minori trascorreranno con il padre ogni anno alternativamente le festività di Natale, S. Stefano, allo stesso modo Pasqua e Pasquetta;
- disporre che il signor versi alla signora a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma mensile CP_1 Pt_1 di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuna) entro il giorno 10 di ogni mese oltre adeguamento istat;
- disporre che la signora percepisca integralmente l'assegno unico per le minori;
Pt_1
- le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori, come da protocollo del Tribunale di Brescia;
- le parti si impegnano a intraprendere un percorso di sostegno alla c.d. bigenitorialità;
- la signora si impegna a rimettere l'atto di querela presentato nei confronti del signor in Parte_1 Controparte_1 data 11.12.2024 avanti i Carabinieri della stazione di Ospitaletto (BS)».
All'udienza del 25.2.2025 la causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 20.9.2024, si è limitato a prenderne visione.
2. La domanda di separazione personale può trovare accoglimento sul consenso dei coniugi.
L'accordo raggiunto tra le parti appare conforme alla legge e agli interessi della famiglia: merita quindi di essere recepito nella sentenza del Tribunale.
3. Spese di lite compensate stante l'accordo raggiunto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi: nata in [...] il [...] e Parte_1
nato in [...] il [...], Controparte_1
unitisi in matrimonio il 27/03/2004 a Poggio Rusco-MN (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Poggio Rusco al numero 1 parte I dell'anno 2004);
− dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni riportate in motivazione;
− compensa per intero le spese processuali;
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− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 20/03/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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