Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/02/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 78/2023 R.g.a.c
TRA
con sede in Paternò nella Piazza Vittorio Veneto, n.32, P.iva Parte_1
in persona del proprio legale rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Aleksander Fortini, per procura in atti
-appellante-
E nato a [...] il [...],c.f , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Valentini, Annachiara Landolfi e Andrea
Testuzza, per procura in atti
-appellato- appellante incidentale-
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 19.11.2019 proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiunto n. 4434/ 2019, emesso dal Tribunale di Catania su istanza dell' dell'importo di € 25.205,20 oltre interessi e spese, Parte_1 contestando l'esecuzione da parte dell'opposta delle prestazioni e delle forniture poste a base dell'ingiunzione di pagamento, che avevano ad oggetto l'allestimento e la sistemazione dell'area verde della villa di proprietà dell Il Tribunale di Catania CP_1
decidendo il giudizio iscritto al n. 1732/2019 r.g.a.c. con la sentenza n. 4916/2022 resa
1
Avverso la menzionata sentenza ha proposto appello l' con atto di Parte_1
citazione notificato il 14.1.2023 , insistendo per l'espletamento della c.t.u.
Si è costituito che ha resistito all'appello, si è opposto all'ammissione Controparte_1
della c.t.u.; ha riproposto la domanda rimasta assorbita dalla decisione;
ha proposto appello incidentale per la riforma parziale della sentenza;
ha domandato la condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96 comma III c.p.c.
La causa è stata decisa dalla Corte di Appello di Catania -seconda sezione civile- con la sentenza non definitiva n. 1320/2024 pubblicata il 31.7.2024 che ha rigettato l'appellato incidentale ed in parziale accoglimento dell' appello principale ha rimesso la causa in istruttoria con separata ordinanza per la nomina del ctu al quale è stato conferito l'incarico di verificare suoi luoghi la rispondenza delle lavorazioni e delle prestazioni (trasporto e forniture ) dedotte dall'ingiungente eseguite e rimaste non pagate determinandone il relativo valore ed ha rinviato all'udienza del 10 febbraio
2025 per il prosieguo.
Attraverso i rispettivi procuratori le parti hanno depositato in data 17.10.2024 la loro congiunta richiesta, sottoscritta digitalmente, di rinuncia agli atti del giudizio ex art
306 cpc dando altresì atto di accettare le reciproche rinunce, con richiesta di estinzione del giudizio e piena compensazione delle spese di lite fra loro.
All'udienza di rinvio del 10 febbraio 2025 nessuno è comparso in rappresentanza delle parti e la Corte ha dato atto a verbale che le parti, con atto depositato in Cancelleria, munito di reciproca accettazione, hanno rinunciato agli atti del giudizio ed ha posto la causa in decisione.
Posto quanto esposto, la Corte rileva che il ctu nominato, dott. , con la nota depositata il 21.11.2024 Persona_1
ha dato atto di non aver iniziato le operazioni peritali demandate, per la congiunta determinazione delle parti di non continuare il giudizio, come da comunicazione ricevuta del 30.9.2024; che deve dichiararsi valida la rinuncia agli atti, in quanto firmata digitalmente personalmente dalle parti in causa e reciprocamente accettata;
2 che le parti hanno anche regolato le spese processuali procedendo alla loro compensazione reciproca e poiché nessun compenso è dovuto al ctu nominato nel grado, in quanto, come sopra detto, non ha avviato le operazioni peritali, nulla osta all'accoglimento della citata richiesta congiunta.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
L'art. 307, ultimo comma c.p.c., prevede che l'estinzione del giudizio venga dichiarata con sentenza del Collegio e considerato che il giudizio di primo grado è stato instaurato dopo il 25.6.2008, va altresì ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, stante l'esito della lite, trattandosi di sanzione che si reputa non possa trovare applicazione nel caso in esame in quanto la norma, disciplinando i soli casi (tipici) del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità ha natura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, ed è quindi di stretta interpretazione e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica (Cass.n.19071/2018;Cass..n.
23175/2015)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio iscritto in grado di appello al n 78/2023 R.g.a.c., ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla per le spese.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del'11 febbraio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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