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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/10/2025, n. 4358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4358 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11766 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Monica Mastrandrea ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 11766 / 2024 promossa da: nato in [...] il [...]; Parte_1 Controparte_1
, nata in [...] il [...]; , nata in
[...] Controparte_2
Argentina il 20.11.1991; , nata in [...] il [...]. , nato in CP_3 CP_4
Argentina il 30.9.2006; nato in [...] il [...]; Controparte_5 [...] nato in [...] il [...]; , nata in [...] il [...]; CP_6 CP_7 nata in [...] il [...]; Parte_2 [...] nato in [...] il [...]; Parte_3 Parte_4 nata in [...] l'[...]; nata in [...] Parte_5
l'1.2.2013, rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio Maragucci
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_8
Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 28.6.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_8 chiedendo di accertare e dichiarare loro lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_1 il 27.6.1879, come da certificato di nascita (cfr. doc. 1a).
emigrato in Argentina, in data 18.3.1902 contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_1
(cfr. doc. 1b) e dalla loro unione nasceva in Argentina in data 23.7.1907 il loro Persona_2 figlio (cfr. doc. 2a). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino argentino Parte_6 come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue “che nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui risultano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di 16 anni di età, e gli argentini naturalizzati dai 18 anni di età, non si trova registrato fino alla data il sig. o nato il [...] in [...] – Per_1 Per_1 Per_3
Cuneo – Bagnolo Piemonte. Deceduto.” (cfr. doc. 1d).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_8 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 18.6.2025, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 24.9.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e ne va dichiara la Controparte_8 contumacia.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...] che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve Parte_7 conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Parte_8 contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo cittadino italiano, è nato a [...] il Persona_1
27.6.1879 (cfr. doc. 1a) e contraeva matrimonio in Argentina in data 18.3.1902 con la sig.ra
(cfr. doc. 1b); Persona_2
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da Persona_1 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (cfr. doc. 1d); - che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in Persona_1 Persona_2
Argentina in data 23.7.1907 il sig. (cfr. doc. 2a); Parte_6
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 6.10.1931 tra il sig. e la Parte_6 sig.ra (cfr. doc. 2b) nascevano in Argentina: in data 12.5.1933 il sig. Persona_4 [...]
(cfr. doc. 3a), in data 22.12.1946 la sig.ra Persona_5 Parte_9
(cfr. doc. 4a) e in data 8.10.1950 la sig.ra (cfr. doc. 5a); Parte_10
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 20.4.1961 tra il sig. Persona_5
e la sig.ra (cfr. doc. 3b) nasceva in Argentina
[...] Per_6 Parte_11 in data 23.10.1962 la sig.ra (cfr. doc. 3a1); Parte_12
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 21.4.1988 tra la sig.ra Parte_12
e il sig. (cfr. doc. 3a2) nascevano in Argentina in data
[...] Parte_13
20.11.1991 la sig.ra (cfr. doc. 3a1a) e in data 15.5.1993 la sig.ra Controparte_2
(cfr. doc. 3a1b), odierne ricorrenti;
Controparte_1
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 27.1.1966 tra la sig.ra Parte_9
e il sig. (cfr. doc. 4b) nascevano in Argentina in data 19.7.1971 il sig. Controparte_9
(cfr. doc. 4a1) e in data 22.7.1980 la sig.ra Parte_1 Parte_2
(cfr. doc. 4a2), odierni ricorrenti;
[...]
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Parte_1 Persona_7 nascevano in Argentina in data 13.8.2001 il sig. (cfr. doc. 4a1a) e in data Controparte_5
5.10.2003 il sig. (cfr. doc. 4a1b), odierni ricorrenti;
Controparte_6
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 24.11.2007 tra la sig.ra Parte_2
e il sig. (cfr. doc. 4a3) nascevano in Argentina: in data
[...] Persona_8
29.12.2009 il minore (cfr. doc. 4a2a) e in data 1.2.2013 le Parte_3 minori (cfr. doc. 4a2b) e (cfr. doc. Parte_4 Parte_5
4a2c), odierni ricorrenti;
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 24.4.1969 tra la sig.ra Parte_10
e il sig. (cfr. doc. 5b) nasceva in Argentina in data 25.4.1970 il sig. Persona_9 [...]
(cfr. doc. 5a1); Per_10
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 21.5.1992 tra il sig. e Persona_10 la sig.ra (5a2) nascevano in Argentina: in data 13.7.1995 la sig.ra Persona_11 CP_3
(cfr. doc. 5a1a), in data 19.2.2002 la sig.ra (cfr. doc. 3a1b) e in data
[...] Parte_14
30.9.2006 il sig. (cfr. doc. 5a1c), odierni ricorrenti. Parte_15
5. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Inoltre, per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost”. Quindi, nel caso di specie, la sig.ra e la sig.ra Parte_9 Parte_10 hanno potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri figli: nato il Parte_1
19.7.1971, nata il [...] e nato il [...], i Parte_2 Persona_10 quali a loro volta hanno potuto trasmetterla ai propri figli.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_8
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti lo status di cittadini italiani iure sanguinis a nato in [...] il [...]; Parte_1 [...]
, nata in [...] il [...]; Controparte_1 Controparte_2
, nata in [...] il [...]; , nata in [...] il
[...] CP_3
13.7.1995. , nato in [...] il [...]; CP_4 Controparte_5 nato in [...] il [...]; nato in [...] il [...]; Controparte_6
, nata in [...] il [...]; CP_7 Parte_2 nata in [...] il [...]; nato in [...] Parte_3 il 29.12.2009; nata in [...] l'[...]; Parte_4 [...] nata in [...] l'[...], stante la sussistenza dei Parte_5 presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_8 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Torino, 7.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Monica Mastrandrea ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 11766 / 2024 promossa da: nato in [...] il [...]; Parte_1 Controparte_1
, nata in [...] il [...]; , nata in
[...] Controparte_2
Argentina il 20.11.1991; , nata in [...] il [...]. , nato in CP_3 CP_4
Argentina il 30.9.2006; nato in [...] il [...]; Controparte_5 [...] nato in [...] il [...]; , nata in [...] il [...]; CP_6 CP_7 nata in [...] il [...]; Parte_2 [...] nato in [...] il [...]; Parte_3 Parte_4 nata in [...] l'[...]; nata in [...] Parte_5
l'1.2.2013, rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio Maragucci
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_8
Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 28.6.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_8 chiedendo di accertare e dichiarare loro lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_1 il 27.6.1879, come da certificato di nascita (cfr. doc. 1a).
emigrato in Argentina, in data 18.3.1902 contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_1
(cfr. doc. 1b) e dalla loro unione nasceva in Argentina in data 23.7.1907 il loro Persona_2 figlio (cfr. doc. 2a). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino argentino Parte_6 come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue “che nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui risultano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di 16 anni di età, e gli argentini naturalizzati dai 18 anni di età, non si trova registrato fino alla data il sig. o nato il [...] in [...] – Per_1 Per_1 Per_3
Cuneo – Bagnolo Piemonte. Deceduto.” (cfr. doc. 1d).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_8 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 18.6.2025, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 24.9.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e ne va dichiara la Controparte_8 contumacia.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...] che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve Parte_7 conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Parte_8 contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo cittadino italiano, è nato a [...] il Persona_1
27.6.1879 (cfr. doc. 1a) e contraeva matrimonio in Argentina in data 18.3.1902 con la sig.ra
(cfr. doc. 1b); Persona_2
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da Persona_1 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (cfr. doc. 1d); - che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in Persona_1 Persona_2
Argentina in data 23.7.1907 il sig. (cfr. doc. 2a); Parte_6
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 6.10.1931 tra il sig. e la Parte_6 sig.ra (cfr. doc. 2b) nascevano in Argentina: in data 12.5.1933 il sig. Persona_4 [...]
(cfr. doc. 3a), in data 22.12.1946 la sig.ra Persona_5 Parte_9
(cfr. doc. 4a) e in data 8.10.1950 la sig.ra (cfr. doc. 5a); Parte_10
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 20.4.1961 tra il sig. Persona_5
e la sig.ra (cfr. doc. 3b) nasceva in Argentina
[...] Per_6 Parte_11 in data 23.10.1962 la sig.ra (cfr. doc. 3a1); Parte_12
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 21.4.1988 tra la sig.ra Parte_12
e il sig. (cfr. doc. 3a2) nascevano in Argentina in data
[...] Parte_13
20.11.1991 la sig.ra (cfr. doc. 3a1a) e in data 15.5.1993 la sig.ra Controparte_2
(cfr. doc. 3a1b), odierne ricorrenti;
Controparte_1
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 27.1.1966 tra la sig.ra Parte_9
e il sig. (cfr. doc. 4b) nascevano in Argentina in data 19.7.1971 il sig. Controparte_9
(cfr. doc. 4a1) e in data 22.7.1980 la sig.ra Parte_1 Parte_2
(cfr. doc. 4a2), odierni ricorrenti;
[...]
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Parte_1 Persona_7 nascevano in Argentina in data 13.8.2001 il sig. (cfr. doc. 4a1a) e in data Controparte_5
5.10.2003 il sig. (cfr. doc. 4a1b), odierni ricorrenti;
Controparte_6
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 24.11.2007 tra la sig.ra Parte_2
e il sig. (cfr. doc. 4a3) nascevano in Argentina: in data
[...] Persona_8
29.12.2009 il minore (cfr. doc. 4a2a) e in data 1.2.2013 le Parte_3 minori (cfr. doc. 4a2b) e (cfr. doc. Parte_4 Parte_5
4a2c), odierni ricorrenti;
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 24.4.1969 tra la sig.ra Parte_10
e il sig. (cfr. doc. 5b) nasceva in Argentina in data 25.4.1970 il sig. Persona_9 [...]
(cfr. doc. 5a1); Per_10
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 21.5.1992 tra il sig. e Persona_10 la sig.ra (5a2) nascevano in Argentina: in data 13.7.1995 la sig.ra Persona_11 CP_3
(cfr. doc. 5a1a), in data 19.2.2002 la sig.ra (cfr. doc. 3a1b) e in data
[...] Parte_14
30.9.2006 il sig. (cfr. doc. 5a1c), odierni ricorrenti. Parte_15
5. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Inoltre, per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost”. Quindi, nel caso di specie, la sig.ra e la sig.ra Parte_9 Parte_10 hanno potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri figli: nato il Parte_1
19.7.1971, nata il [...] e nato il [...], i Parte_2 Persona_10 quali a loro volta hanno potuto trasmetterla ai propri figli.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_8
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti lo status di cittadini italiani iure sanguinis a nato in [...] il [...]; Parte_1 [...]
, nata in [...] il [...]; Controparte_1 Controparte_2
, nata in [...] il [...]; , nata in [...] il
[...] CP_3
13.7.1995. , nato in [...] il [...]; CP_4 Controparte_5 nato in [...] il [...]; nato in [...] il [...]; Controparte_6
, nata in [...] il [...]; CP_7 Parte_2 nata in [...] il [...]; nato in [...] Parte_3 il 29.12.2009; nata in [...] l'[...]; Parte_4 [...] nata in [...] l'[...], stante la sussistenza dei Parte_5 presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_8 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Torino, 7.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Monica Mastrandrea