Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3767/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Gian Andrea MORBELLI PRESIDENTE
Dott. Ssa Elga BULGARELLI GIUDICE
Dott. ssa Sara POZZETTI GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3767/2024 Reg. Vol. G., promosso con ricorso depositato il
6.11.2024 da e entrambi assistiti e rappresentati, giusta procura in Parte_1 Parte_2 atti, dall'avv. Marco Raviola del Foro di Asti ed elettivamente domiciliati in Asti, Via Giobert n. 9 presso lo studio e la persona di quest'ultimo
RICORRENTE
elettivamente domiciliata in Asti via San Secondo 28 presso la Controparte_1 studio e la persona dell'avv. Sabrina Gonella (C.F. ) che la rappresenta e CodiceFiscale_1 difende in forza di procura speciale in atti
RESISTENTE
oggetto: Dichiarazione di adozione di , nata in [...], il Controparte_1
26.12.1980;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3
Assumevano di essere sposati dal 26/07/1980, di aver conosciuto l'adottanda 25 anni fa e di vivere da allora insieme a lei. Allegavano di non avere figli né naturali né adottati e di avere , un forte e risalente legame di affetto e solidarietà con l'adottanda, tipico del rapporto genitoriale. Esprimevano la volontà di dare veste legale a questo rapporto onde dare una destinazione al loro patrimonio, dopo la loro morte, e continuità al cognome.
Si costituiva confermando l'esistenza del solido e risalente lame Controparte_1 di affetto con i ricorrenti e aderendo alla domanda di adozione. Esponeva che il proprio padre,
, era deceduto in Tigliole (AT), in data 26 marzo 2018 Persona_1
e di avere sporadici rapporti con la madre, di non essere sposata né convivente e di non avere figli.
All'udienza di comparizione delle parti gli adottanti ribadivano la propria richiesta;
veniva raccolto il consenso alla adozione da parte di la quale confermava la Controparte_1 volontà di dare veste formale ad un rapporto affettivo importante nella sua vita.
La madre naturale dell'adottanda , rilasciava presso l'Ambasciata Persona_2
Italiana a Madrid, con firma autenticata dal Ministero degli Interni il 10/07/2024, procura speciale a favore dell'avv. Sara Gallo del Foro di Asti affinchè la stessa “ in nome e per conto della sottoscritta, manifesti e conceda l'assenso ex art. 297 e 311 2° comma Codice Civile, all'adozione della propria figlia , come sopra generalizzata, da parte dei coniugi Controparte_1 Pt_1
, codice fiscal , nato ad [...], il [...]
[...] CodiceFiscale_2 Parte_2
, codice fiscale , nata a [...], il [...] , entrambi
[...] CodiceFiscale_3 residenti in [...]. Tale assenso dovrà essere prestato avanti al
Tribunale di Asti, adito dai suddetti sigg.r con ricorso ex artt. Parte_1 Parte_2
291-311 Codice Civile al fine di adottare la suddetta figlia ” Controparte_1
(doc. 18 parte resistente). L'avv. Gallo all'udienza del 3.3.2025 ribadiva il consenso all'adozione per la quale è causa.
Le parti insistevano, quindi, nella domanda e chiedevano di anteporre il cognome dell'adottante
“ ” a quello dell'adottanda “ ”. Pt_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve trovare accoglimento nei limiti e per i motivi che seguono.
Risulta che e superano l'età dell'adottanda di più di Parte_1 Parte_2 diciotto anni (e, rispettivamente, di 24 e 22 anni) e che gli adottanti e l'adottanda hanno pagina 2 di 3 personalmente espresso il loro consenso alla adozione innanzi al Giudice Delegato in sede d'udienza del 3.3.2024.
Anche l'avv. Sara Gallo, procuratrice speciale di , madre naturale Persona_2 dell'adottanda, ha espresso il proprio assenso alla adozione.
Tutte le condizioni di legge previste per l'adozione sono state adempiute.
L'adozione è all'evidenza conveniente per l'adottanda alla luce del patrimonio, anche immobiliare, dei ricorrenti.
Relativamente alla richiesta dell'adottanda di anteporre il cognome dell'adottante al proprio, Pt_1 tale richiesta è conforme a quanto statuito dall'art. 299 c.c. ed è, pertanto, accoglibile.
Visti gli artt. 311 ss. C.c., 1 e 3 Legge 5.6.1967 n.431, e la Legge n.149/2001, deve essere decisa l'adozione richiesta.
Spese di lite irripetibili in virtù della natura della causa
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando nel procedimento civile iscritto al n. 3767/2024
Reg. Vol. G., promosso da e , con ricorso depositato in Parte_1 Parte_2 data 6.11.2024,
DISPONE farsi luogo alla adozione della sig.ra nata in [...], il [...] Controparte_1 da parte dei sigg.ri nato ad [...], il [...] e nata Parte_1 Parte_2
a BE (AT), il 07.06.1959.
Spese di lite compensate tra le parti stante la natura della causa e l'adesione alla domanda.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 314 c.c..
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Asti il 5.3.2025.
Il Giudice Estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente dr. Gian Andrea Morbelli
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