Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 8751/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 8751 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato Giacomo Aloigi in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Saverio Agostini in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza dell'08/04/2025):
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra i coniugi e in HI Parte_1 Controparte_1
1
Serie A;
2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di HI (AR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
3. Ai fini della risoluzione della crisi coniugale e a definizione dei reciproci rapporti familiari i signori e convengono che: Controparte_1 Parte_1
a- il signor si impegna a cedere e trasferire entro e non oltre il 30 Controparte_1
settembre 2025 a titolo gratuito in parti uguali ai propri figli , e Per_1 Per_2 [...]
che accettano, la quota di proprietà pari al 100% sul seguente bene immobile Per_3
sito in Comune di HI-Stia (AR) e precisamente:
- Immobile ubicato al piano terra, primo e secondo piano composto da ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno ed è contraddistinto al NCEU del Comune di HI-
Stia, al foglio 57, Piazza Paolo Uccello n. 46-47 piano T-1-2, particella n. 181, sub 10 graffata con la particella 182 subalterno 4, cat. A/3, classe 2, vani 6,5, superficie complessiva di mq 125 e rendita catastale di € 352,48;
b- il signor chiede sin d'ora l'applicazione delle agevolazioni fiscali di Controparte_1
cui alla legge 74/87 per gli atti di cui sopra;
4. Le condizioni di cui al punto n. 3, a- e b-, sono essenziali e non revocabili ed i coniugi dichiarano che le disposizioni negoziali in favore dei figli sopra riportate sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e l'impegno a trasferire il bene immobile è funzionale ad adempiere all'obbligo di mantenimento;
5. Le parti si impegnano a pagare al 50% per uno le relative spese tecniche, tasse, imposte, registrazioni e spese notarili necessarie a detti trasferimenti in favore dei figli;
6. Le parti sono economicamente autosufficienti e come tali provvederanno rispettivamente al proprio mantenimento vivendo ciascuno nella propria dimora. Le parti hanno altresì provveduto a dividere tra di loro i beni, i propri effetti personali nonché i doni nuziali. Alla luce di quanto esposto, non è richiesto alcun reciproco assegno divorzile.
7. I figli, tutti maggiorenni, vivono con la madre e manterranno la propria residenza presso di lei, la quale si farà carico del mantenimento ordinario dei figli e Per_1 Per_3
2 mentre i coniugi si divideranno al 50% tra di loro le spese straordinarie, come da linee guida CNF. , invece, è ormai economicamente autosufficiente. Per_2
8. Le spese legali sono compensate tra le parti e i difensori rinunciano alla solidarietà professionale.
9. Le parti dichiarano di rinunciare anticipatamente all'impugnazione della sentenza, ai fini del suo immediato passaggio in giudicato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , il Controparte_1 quale si è costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha omologato la separazione personale tra i coniugi con decreto n.
6718/19, pubblicato in data 17/10/2019.
3 Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(24/07/2024), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre cinque anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico, e in difetto di prole minorenne.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire ai figli , Per_1
nata il [...], e nato il [...], un adeguato mantenimento, tenuto conto Per_3
delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in HI
(AR) in data 19/07/1997 da , n. a FIRENZE (FI) il Parte_1
26/07/1966, e , n. a STIA (AR) il 11/12/1963, trascritto Controparte_1 dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di HI (AR) al n. 8, parte II, serie A, anno 1997;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
4 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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