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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/06/2025, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3188/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3188/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. FIRPO ANDREA e dell'avv. ZAMPIERI MARIANGELA
ATTORI contro
C.F. ), CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CESARE ANDREA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
“nel merito come in memoria ex art. 183 VI° comma n. 1 cpc”:
“Nel merito: accertato il grave inadempimento della convenuta per la mancata e/o inesatta esecuzione del pacchetto turistico per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione e/o che verranno ritenuti di giustizia, dichiarare la risoluzione dei contratti di viaggio stipulati dai signori Parte_1
e con (pratica n. 20/000467 del 7.7.2020 per e
[...] Parte_2 CP_1 Parte_1 pratica n. 20/000468 per e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della Parte_2
pagina 1 di 9 somma corrisposta dagli attori per l'affitto della villa in Saint Tropez, Allees Des Oursins, pari ad
Euro 13.305,00, maggiorata di interessi di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 IV comma c.c.
e/o del maggior danno da svalutazione monetaria;
nonché al risarcimento delmaggior danno subito dagli attori per i costi sostenuti per l'alloggio presso l'Hotel De Paris pari alla differenza tra Euro
41.482,00 sborsati dagli attori per il soggiorno all'Hotel de Paris, ed Euro 13.305,00 corrisposti alla società per il mancato soggiorno presso la villa divenutaindisponibile, e quindi Euro CP_1
28.177,00, importo maggiorato di interessi di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 IV comma
c.c. e del maggior danno da svalutazione monetaria;
nonché al risarcimento del danno per vacanza rovinata e per i costi sostenuti per il mancato utilizzo dei servizi previsti dall'affitto della villa summenzionato da liquidarsi in via equitativa in complessivi Euro 12.000 o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e/o da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art.
1226 cc.
Con vittoria di spese e competenze legali, spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, oltre alle spese di mediazione.”
Per parte convenuta:
“come da propria comparsa costitutiva”:
“respingersi tutte le domande attoree perché infondate ed indimostrate;
con rifusione di spese e competenze di lite”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, il dott. e l'avv. convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 esponendo di avere concluso con lei, in data 7.7.2020, due contratti di vendita di CP_1 pacchetto turistico, aventi ad oggetto un viaggio e soggiorno nelle località della Costa Azzurra,
Provenza e Camargue, dal 31 luglio all'11 agosto 2020, per le rispettive famiglie, composte, rispettivamente: la famiglia , dal dott. , dalla moglie, avv. Nicoletta Monopoli, Pt_1 Parte_1
e dalla figlia minore, ; la famiglia dall'avv. dalla moglie, avv. Persona_1 Pt_2 Parte_2
Stefania Pattarello, e dai figli minori e . Persona_2 Persona_3
L'itinerario di viaggio avrebbe previsto, dal 31.7.2020 al 2.8.2020, un soggiorno a Montecarlo, quindi, dal 2 al 4.8.2020, un soggiorno in Provenza, e, successivamente, un soggiorno, dal 4 al 9.08.2020, presso una Villa ubicata a 7 km da Saint Tropez, nelle vicinanze della spiaggia di Pampelonne, con sette camere da letto, piscina, ampio scoperto e sevizio chef a colazione e cena. Il viaggio si sarebbe concluso, infine, con un soggiorno dal 9 all'11.8.2020, in Camargue. pagina 2 di 9 Gli attori deducevano di avere scelto la villa, nella località in Allés des Oursins, Saint Tropez, per svariati motivi tra cui, in particolare, la sua ubicazione fuori dal centro città, la sua vicinanza alla spiaggia di Pampelonne ed il servizio chef offerto, che avrebbe loro permesso di evitare bar e ristoranti, visto il periodo di emergenza sanitaria, nonché per la possibilità, infine, di ospitarvi un'ulteriore coppia di amici.
L'importo complessivo del pacchetto turistico sarebbe stato convenuto in euro 14.136.90, quanto alla famiglia e in euro 11.751,60, quanto alla famiglia . Pt_2 Pt_1
Il prezzo del soggiorno a Saint Tropez, in particolare, sarebbe ammontato ad euro 13.305,00, e sarebbe stato diviso in pari misura tra i due attori.
Con e-mail del 7.07.2020, un'incaricata di tale signora avrebbe dato CP_1 Persona_4 conferma della prenotazione di entrambi i pacchetti di viaggio e gli attori avrebbero versato interamente a i prezzi pattuiti. CP_1
Nel corso del loro soggiorno in Provenza, il giorno di 2.08.2020, gli attori avrebbero Per_5 ricevuto una telefonata, da parte della signora incaricata di che li avrebbe Persona_4 CP_1 informati del fatto che la villa prenotata nei pressi di Saint Tropez non sarebbe stata più disponibile.
Sarebbe seguita, pertanto, una serie di comunicazioni via e-mail tra le parti, prospettando alcune soluzioni, non accolte dagli attori perché non rispondenti alle esigenze inizialmente convenute.
Segnatamente, gli attori avrebbero rifiutato la soluzione prospettata, nello stesso giorno, da CP_1 relativa al soggiorno alternativo in una villa, sita nel centro di Saint Tropez, in quanto avrebbero necessitato di un alloggio nei pressi della spiaggia di Pampelonne.
Il giorno successivo, il 3.8.2020, onde evitare il rischio di omessa riprotezione da parte dell'agenzia, gli attori avrebbero individuato autonomamente l'unica soluzione che, secondo loro, avrebbe soddisfatto le loro esigenze: l'Hotel de Paris, sito a Saint Tropez, il quale avrebbe avuto a disposizione le ultime cinque camere, per un totale di dieci ospiti, al prezzo complessivo di €. 41.000,00.
Nella serata del 3 agosto 2020, quindi, vi sarebbe stato un colloquio telefonico tra il dott. ed il Pt_1 dott. legale rappresentate di nel corso del quale quest'ultimo non si sarebbe Tes_1 CP_1 opposto a tale ultima soluzione. A tale telefonata, eseguita in viva voce, avrebbero assistito tutti i partecipanti al viaggio.
Pertanto, il giorno successivo, gli attori avrebbero prenotato direttamente le ultime cinque camere disponibili presso l'Hotel de Paris, per cinque notti (dal 4 al 9 Agosto), anticipandone l'intero prezzo,
pagina 3 di 9 di € 41.000,00, mediante addebito sulla carta di credito dell'avv. Successivamente, il dott. Pt_2
avrebbe rimborsato la metà della somma all'avv. (ovvero Euro 20.500,00). Pt_1 Pt_2
Dopo aver ormai versato detto prezzo, dunque, gli attori dichiaravano di aver ricevuto un'e-mail, alle ore 14:25 dello stesso 4.08.2020, nella quale avrebbe offerto loro una villa alternativa a CP_1 quella resasi indisponibile, soluzione che, tuttavia, non sarebbe stata comunque corrispondente ai criteri originariamente convenuti (per tipologia costruttiva, numero di camere e bagni, localizzazione, dimensioni, vetustà), e sarebbe stata, ormai, impraticabile, atteso che l'eventuale disdetta all'Hotel de
Paris avrebbe comportato la perdita dell'intero prezzo pagato.
In pari data, dunque, la convenuta avrebbe comunicato agli attori di volere compensare il loro disagio con la refusione della somma complessiva di € 25.200,00, quale contributo al maggiore importo sborsato per il pernottamento presso l'Hotel de Paris.
Con e-mail del 5.8.2020, gli attori avrebbero rifiutato detta proposta, in quanto non avrebbe considerato la somma già pagata dagli attori, pari ad € 13.305,00, per l'alloggio nella villa resasi indisponibile.
In seguito, essendo emerso che, in merito alla villa resasi indisponibile, l'agenzia avrebbe subito una truffa, gli attori chiedevano la restituzione del prezzo versato per l'alloggio presso di essa, oltre al maggior danno patito. Ritenevano, difatti, che il difetto di conformità lamentato, del pacchetto turistico, desse luogo ad un inadempimento di non scarsa importanza, ai fini della risoluzione del contratto: ex art. 42, commi 3 e 4, del Codice del Turismo (d.lgs n. 79/2011), non avendo l'organizzatore rimediato al difetto di conformità entro un periodo ragionevole, i viaggiatori sarebbero stati autorizzati ad ovviarvi personalmente, in quanto, prima del pagamento, in data 4.8.2020 ad ore 13.59, delle ultime stanze disponibili presso l'Hotel de Paris, l'agenzia non avrebbe fornito alcuna valida soluzione alternativa.
Gli attori invocavano, in aggiunta, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per cd. vacanza rovinata, di cui all'art. 46 Cod. del Turismo, in combinato disposto con l'art. 9 del contratto di viaggio e con gli artt. 1453 e 1455 c.c., nonché con gli artt. 42, co. 5, e 50 del Cod. del Turismo, con riferimento alla diligenza specifica richiesta al venditore.
Pretendevano, quindi, il rimborso della differenza tra il prezzo versato all'Hotel de Paris e quello già versato, all'agenzia, per la villa non goduta, e, altresì, la restituzione, dalla medesima agenzia, di quest'ultima somma.
Il danno allegato, quanto ai servizi supplementari, rispetto al prezzo delle camere, veniva determinato dagli attori nel rimborso di euro 482,00 (241,00 per ciascun attore), per le spese di parcheggio pagina 4 di 9 sostenute durante il soggiorno, in ulteriori euro 6.000,00 (3.000,00 per ciascun attore), pagati per la ristorazione di tutti i partecipanti alla vacanza (computando forfettariamente euro 500,00 giornalieri, per sei giorni).
Infine, gli attori sostenevano di aver diritto all'ulteriore somma di euro 6.000,00 (3.000,00 per ciascun attore), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per cd. vacanza rovinata, liquidato in via equitativa, ex art. 1226 c.c..
Gli attori concludevano, pertanto, chiedendo la restituzione del prezzo pagato per la villa (euro
13.305,00), il rimborso della differenza (di euro 28.177,00) tra il prezzo versato all'Hotel de Paris e quello della villa già citata, oltre al risarcimento di un danno complessivo ulteriore, sia patrimoniale che non, per euro 12.000,00; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Con la comparsa di costituzione, la convenuta precisava di aver reperito, sul CP_1 portale Internet Booking.com, la villa in questione, versandone l'acconto in data 21.07.2020. Solo in data 1.08.2020, l'inserzionista si sarebbe reso irreperibile e la convenuta, in seguito ad indagini per il tramite di un corriere in loco, avrebbe scoperto che l'alloggio risultasse avere una diversa denominazione ed essere stato già locato a terzi, nel periodo in questione (dal 4 al 9 Agosto 2020).
In data 14.8.2020, quindi, la convenuta avrebbe sporto querela per truffa.
Eccepiva, quindi, che si fosse trattato di un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, tale da escludere qualsivoglia sua responsabilità. L'inadempimento, invero, non le sarebbe stato imputabile, per essersi rivolta, per la prenotazione, ad un sito Internet di rinomata fama mondiale.
Inoltre, eccepiva l'infondatezza della pretesa avversaria di risoluzione contrattuale, a mente dell'art. 42, co. 5, del Codice del Turismo, sostenendo che difettasse il requisito della non scarsa importanza dell'inadempimento, per avere l'episodio riguardato solo una parte minoritaria del pacchetto turistico acquistato dagli attori e, in ogni caso, perché vi avrebbe prontamente posto rimedio, proponendo agli attori una soluzione alternativa immediata.
Con e-mail del 2.08.2020, infatti, la convenuta avrebbe offerto agli attori una dimora di lusso, Maison du Clocher, ubicata nel centro di Saint Tropez, con camere per ogni partecipante, dotate ognuna di un bagno, con il servizio di delivery della colazione, due parcheggi gratuiti per tutto il soggiorno, nonché dotata di terrazza solarium e Jacuzzi interna. Detta soluzione non sarebbe stata accettata dagli odierni attori, che, con e-mail del 02.08.2020, ad ore 19.58, avrebbero risposto: “abbiamo bisogno di una casa vicino alla spiaggia Pampelone, escluso il centro”.
Con e-mail del 02.08, ad ore 20.11, la convenuta avrebbe, quindi, avvisato gli attori che si sarebbe stata pagina 5 di 9 attivando per una ricerca, in linea con le loro esigenze.
L'ulteriore soluzione alternativa sarebbe stata comunicata in data 4 agosto, alle ore 14.25: la villa sarebbe stata disponibile dalle ore 16.00 di detto giorno e sarebbe stata analoga a quella originariamente prenotata dagli attori, nonché coerente con la volontà degli stessi di esser vicino alla spiaggia.
Tuttavia, gli attori, secondo la tesi della convenuta, avrebbero arbitrariamente optato per una soluzione esageratamente cara, prenotando direttamente delle camere presso l'Hotel de Paris, al Parte_3 costo complessivo di euro 41.000,00, per 5 notti. Detta soluzione, peraltro, non sarebbe stata rispondente neppure alle esigenze che avrebbero precedentemente indotto gli attori a rifiutare la riprotezione offerta da l'Hotel de Paris si sarebbe trovato proprio nel centro del paese. CP_1
A fronte, poi, di tale unilaterale decisione, l'agenzia avrebbe, comunque, senza nulla riconoscere, offerto ai clienti la somma di euro 25.200,00, a copertura dei costi dell'hotel, confermando, quindi, la propria diligenza.
eccepiva, quindi, l'assenza delle condizioni di cui all'art. 42, co. 4, del Cod. del Turismo CP_1 ed invocava la fattispecie di cui all'art. 42, co. 8, anche in relazione alla previsione che legittimerebbe l'organizzatore ad offrire una soluzione alternativa di qualità inferiore a quella specificata nel contratto, previa riduzione del prezzo.
Evidenziava, altresì, l'erroneità del calcolo del risarcimento effettuato dagli attori, in quanto comprensivo anche di quanto pagato per il pernottamento dei loro ospiti (una coppia di amici ed il loro figlio), mentre il contratto inerente il pacchetto turistico avrebbe riguardato esclusivamente i sig.ri e e famiglie, per il numero di 7 partecipanti. Pt_2 Pt_1
Contestava, infine, la richiesta di ristoro del danno non patrimoniale asseritamente patito dagli attori, in quanto non vi sarebbe stato inadempimento, avendo trovato immediatamente un alloggio CP_1 alternativo, e, in ogni caso, poiché esso non sarebbe stato rilevante, in quanto la vacanza degli attori e delle loro famiglie sarebbe proseguita in totale tranquillità. Ciò, anche alla luce del fatto che l'episodio avrebbe interessato solo una parte della vacanza goduta dagli attori e che, in ogni caso, questi sarebbero stati messi da nella condizione di soggiornare, comunque, a Saint Tropez, in un'ottima CP_1 struttura ed in totale serenità.
La convenuta, pertanto, chiedeva il rigetto di tutte le domande avversarie.
***
pagina 6 di 9 Dopo la prima udienza, l'esperimento della procedura di mediazione demandata dal GI e la concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c, le istanze testimoniali delle parti venivano rigettate, per superfluità o inammissibilità, e la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di p.c., sostituita con note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti concludevano, nel merito, come già riportato nelle premesse del presente provvedimento.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata l'8.11.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
***
Decorsi detti termini, si rileva, in via pregiudiziale di merito, che sono pacifici sia la conclusione dei contratti di compravendita dei pacchetti di viaggio, comprensivi del soggiorno (dal 4 al
9 Agosto 2020) in una villa nei pressi di Saint Tropez, vicino alla spiaggia di Pampelonne, sia l'indisponibilità di detto alloggio e la tempestiva offerta, da parte della convenuta, di un alloggio alternativo, rappresentato dalla villa “Maison du Clocher” sita nel centro di Saint Tropez, comprensiva del servizio delivery della colazione, descritta nell'e-mail inviata da agli attori in data CP_1
2.08.2020, ore 18.16 (cfr. docc. della convenuta nn. 2, e-mail di offerta agli attori, e 3, ulteriori foto descrittive della villa offerta in alternativa).
Per stessa ammissione degli attori, essi avrebbero rifiutato tale modalità di riprotezione offerta dalla convenuta, in quanto da loro ritenuta non conforme al contratto, poiché posta in centro a Saint Tropez, anziché nelle vicinanze della spiaggia (cfr. doc. 4 della convenuta).
Tuttavia, gli stessi attori pretendono, nel presente giudizio, il riconoscimento in loro favore del rimborso della differenza tra il prezzo da loro versato direttamente, in data 4.08.2020, all'Hotel de Paris
e quello già pagato all'agenzia, per la villa originariamente prenotata, dichiarando espressamente che le stanze dell'Hotel de Paris fossero l'unica soluzione adeguata a sostituire il godimento di detta villa, nonostante sia pacifico che detto hotel non si trovasse affatto nelle vicinanze della spiaggia, bensì nel centro di Saint Tropez, proprio come la villa “Maison du Clocher”, oggetto dell'offerta di riprotezione da loro rifiutata.
Appare evidente, dunque, che il rifiuto manifestato dagli attori alla riprotezione tempestivamente offerta, sin dal 2.08.2020, dall'odierna convenuta, senza neanche manifestare interesse ad approfondire le caratteristiche della villa o a visionarla, sulla mera base della sua collocazione in centro al paese, sia stato contrario a buona fede e che le conseguenti pretese di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni siano manifestamente infondate.
pagina 7 di 9 Nonostante la convenuta abbia correttamente adempiuto al suo obbligo di riprotezione, fornendo subito un alloggio alternativo agli attori, invero, questi, asserendo che l'alloggio alternativo non fosse adeguato alle loro esigenze, poiché posto in centro al paese, hanno preferito alloggiare in un hotel, posto anch'esso in centro al paese, pretendendo di addebitare alla convenuta il maggior costo sostenuto.
In aggiunta, gli attori vorrebbero ottenere anche il rimborso del prezzo versato all'agenzia, per la villa originariamente prenotata, venendo così ad ottenere sia il rimborso del quantum già pagato sia il rimborso del maggior costo versato all'hotel: perverrebbero, così, al risultato di aver soggiornato all'Hotel de Paris al prezzo originariamente concordato per la villa, lasciando a carico dell'agenzia ogni spesa ulteriore, sia per la villa da lei offerta in via alternativa sia per il maggior prezzo applicato dall'hotel sia per pasti e parcheggio.
E' pacifico, persino, che simili istanze siano state avanzate dagli attori nonostante la convenuta avesse offerto loro una somma, a titolo transattivo, di euro 25.200,00, molto vicina al quantum (euro
28.177,00) dagli stessi determinato quale maggior prezzo pagato all'hotel, rispetto al costo versato, inizialmente, per la villa.
Appare evidente, dunque, che la riprotezione offerta dalla convenuta, con l'e-mail del 2.08.2020, abbia escluso la verificazione a suo carico di alcuna condotta inadempiente, quantomeno di non scarsa importanza, con conseguente infondatezza della risoluzione contrattuale invocata dagli attori e di qualsiasi loro istanza risarcitoria, sia ex artt. 42, co. 5, e 50 del Cod. del Turismo sia ex artt. 1453 e
1455 c.c..
La tesi attorea secondo cui la prenotazione ed il pagamento immediato dell'intero soggiorno presso l'Hotel de Paris sarebbero stati determinati dalla garanzia offerta telefonicamente dal legale rappresentate della convenuta, d'altro canto, non è idonea a superare il pacifico quadro fattuale sopradescritto.
Innanzitutto, perché proprio nell'atto di citazione è stato riferito solamente che il legale rappresentante di non avrebbe manifestato alcuna “opposizione” alla prenotazione diretta dell'Hotel de CP_1
Paris prospettata dagli attori e ciò, anche in astratto, integrerebbe, comunque, un contegno insufficiente ad ingenerare negli attori, secondo buona fede, il legittimo affidamento sull'avvenuta conclusione di un accordo, circa il fatto che l'agenzia si sarebbe assunta l'obbligo di integrale copertura di detta spesa
(cfr. anche doc. 9 della convenuta: e-mail datata 13.08.2020, dell'attore dott. alla convenuta, Pt_1 nella quale l'attore riepiloga la vicenda e fa riferimento alla telefonata in questione, confermando che, in detta sede, il sig. si sarebbe limitato a non opporsi all'ipotesi di rimborso dell'hotel Tes_1 formulata dagli attori, fatto ben diverso dall'esprimere una promessa di rimborso). pagina 8 di 9 Secondariamente, poiché appare del tutto inverosimile che gli attori, uno dei quali è, peraltro, avvocato, possano aver ritenuto sufficiente, per procedere con un esborso di euro 41.000,00, alle ore 13.59 del
4.08.2020, una mera conversazione telefonica della sera prima, in cui l'interlocutore, nella loro stessa ricostruzione iniziale dei fatti, si sarebbe limitato a non opporsi alle loro pretese, nonostante le loro precedenti trattative con l'agenzia fossero sempre state confermate tramite lo scambio di e-mail. Da ciò, l'inammissibilità delle testimonianze richieste in argomento, ex art. 2721 cc..
Il tutto, peraltro, alla luce della situazione di fatto descritta e, in particolare, in presenza di una tempestiva messa a disposizione, per iscritto, da parte dell'agenzia, di un alloggio alternativo, collocato in posizione geografica omologa a quella dell'Hotel de Paris e, quindi, successivamente riconosciuta, per fatti concludenti, come conforme dagli stessi attori, con conseguente esclusione delle condizioni di applicabilità dell'art. 42, co. 3, Cod. del Turismo.
Ne conseguono il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori e la loro condanna alle spese di lite, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro
260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) rigetta integralmente, per infondatezza, tutte le domande attoree;
2) condanna altresì gli attori, in solido, a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi del presente giudizio, in ulteriori euro 3.024,00 per compensi di mediazione stragiudiziale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A..
Venezia, 26 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3188/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. FIRPO ANDREA e dell'avv. ZAMPIERI MARIANGELA
ATTORI contro
C.F. ), CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CESARE ANDREA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
“nel merito come in memoria ex art. 183 VI° comma n. 1 cpc”:
“Nel merito: accertato il grave inadempimento della convenuta per la mancata e/o inesatta esecuzione del pacchetto turistico per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione e/o che verranno ritenuti di giustizia, dichiarare la risoluzione dei contratti di viaggio stipulati dai signori Parte_1
e con (pratica n. 20/000467 del 7.7.2020 per e
[...] Parte_2 CP_1 Parte_1 pratica n. 20/000468 per e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della Parte_2
pagina 1 di 9 somma corrisposta dagli attori per l'affitto della villa in Saint Tropez, Allees Des Oursins, pari ad
Euro 13.305,00, maggiorata di interessi di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 IV comma c.c.
e/o del maggior danno da svalutazione monetaria;
nonché al risarcimento delmaggior danno subito dagli attori per i costi sostenuti per l'alloggio presso l'Hotel De Paris pari alla differenza tra Euro
41.482,00 sborsati dagli attori per il soggiorno all'Hotel de Paris, ed Euro 13.305,00 corrisposti alla società per il mancato soggiorno presso la villa divenutaindisponibile, e quindi Euro CP_1
28.177,00, importo maggiorato di interessi di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 IV comma
c.c. e del maggior danno da svalutazione monetaria;
nonché al risarcimento del danno per vacanza rovinata e per i costi sostenuti per il mancato utilizzo dei servizi previsti dall'affitto della villa summenzionato da liquidarsi in via equitativa in complessivi Euro 12.000 o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e/o da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art.
1226 cc.
Con vittoria di spese e competenze legali, spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, oltre alle spese di mediazione.”
Per parte convenuta:
“come da propria comparsa costitutiva”:
“respingersi tutte le domande attoree perché infondate ed indimostrate;
con rifusione di spese e competenze di lite”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, il dott. e l'avv. convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 esponendo di avere concluso con lei, in data 7.7.2020, due contratti di vendita di CP_1 pacchetto turistico, aventi ad oggetto un viaggio e soggiorno nelle località della Costa Azzurra,
Provenza e Camargue, dal 31 luglio all'11 agosto 2020, per le rispettive famiglie, composte, rispettivamente: la famiglia , dal dott. , dalla moglie, avv. Nicoletta Monopoli, Pt_1 Parte_1
e dalla figlia minore, ; la famiglia dall'avv. dalla moglie, avv. Persona_1 Pt_2 Parte_2
Stefania Pattarello, e dai figli minori e . Persona_2 Persona_3
L'itinerario di viaggio avrebbe previsto, dal 31.7.2020 al 2.8.2020, un soggiorno a Montecarlo, quindi, dal 2 al 4.8.2020, un soggiorno in Provenza, e, successivamente, un soggiorno, dal 4 al 9.08.2020, presso una Villa ubicata a 7 km da Saint Tropez, nelle vicinanze della spiaggia di Pampelonne, con sette camere da letto, piscina, ampio scoperto e sevizio chef a colazione e cena. Il viaggio si sarebbe concluso, infine, con un soggiorno dal 9 all'11.8.2020, in Camargue. pagina 2 di 9 Gli attori deducevano di avere scelto la villa, nella località in Allés des Oursins, Saint Tropez, per svariati motivi tra cui, in particolare, la sua ubicazione fuori dal centro città, la sua vicinanza alla spiaggia di Pampelonne ed il servizio chef offerto, che avrebbe loro permesso di evitare bar e ristoranti, visto il periodo di emergenza sanitaria, nonché per la possibilità, infine, di ospitarvi un'ulteriore coppia di amici.
L'importo complessivo del pacchetto turistico sarebbe stato convenuto in euro 14.136.90, quanto alla famiglia e in euro 11.751,60, quanto alla famiglia . Pt_2 Pt_1
Il prezzo del soggiorno a Saint Tropez, in particolare, sarebbe ammontato ad euro 13.305,00, e sarebbe stato diviso in pari misura tra i due attori.
Con e-mail del 7.07.2020, un'incaricata di tale signora avrebbe dato CP_1 Persona_4 conferma della prenotazione di entrambi i pacchetti di viaggio e gli attori avrebbero versato interamente a i prezzi pattuiti. CP_1
Nel corso del loro soggiorno in Provenza, il giorno di 2.08.2020, gli attori avrebbero Per_5 ricevuto una telefonata, da parte della signora incaricata di che li avrebbe Persona_4 CP_1 informati del fatto che la villa prenotata nei pressi di Saint Tropez non sarebbe stata più disponibile.
Sarebbe seguita, pertanto, una serie di comunicazioni via e-mail tra le parti, prospettando alcune soluzioni, non accolte dagli attori perché non rispondenti alle esigenze inizialmente convenute.
Segnatamente, gli attori avrebbero rifiutato la soluzione prospettata, nello stesso giorno, da CP_1 relativa al soggiorno alternativo in una villa, sita nel centro di Saint Tropez, in quanto avrebbero necessitato di un alloggio nei pressi della spiaggia di Pampelonne.
Il giorno successivo, il 3.8.2020, onde evitare il rischio di omessa riprotezione da parte dell'agenzia, gli attori avrebbero individuato autonomamente l'unica soluzione che, secondo loro, avrebbe soddisfatto le loro esigenze: l'Hotel de Paris, sito a Saint Tropez, il quale avrebbe avuto a disposizione le ultime cinque camere, per un totale di dieci ospiti, al prezzo complessivo di €. 41.000,00.
Nella serata del 3 agosto 2020, quindi, vi sarebbe stato un colloquio telefonico tra il dott. ed il Pt_1 dott. legale rappresentate di nel corso del quale quest'ultimo non si sarebbe Tes_1 CP_1 opposto a tale ultima soluzione. A tale telefonata, eseguita in viva voce, avrebbero assistito tutti i partecipanti al viaggio.
Pertanto, il giorno successivo, gli attori avrebbero prenotato direttamente le ultime cinque camere disponibili presso l'Hotel de Paris, per cinque notti (dal 4 al 9 Agosto), anticipandone l'intero prezzo,
pagina 3 di 9 di € 41.000,00, mediante addebito sulla carta di credito dell'avv. Successivamente, il dott. Pt_2
avrebbe rimborsato la metà della somma all'avv. (ovvero Euro 20.500,00). Pt_1 Pt_2
Dopo aver ormai versato detto prezzo, dunque, gli attori dichiaravano di aver ricevuto un'e-mail, alle ore 14:25 dello stesso 4.08.2020, nella quale avrebbe offerto loro una villa alternativa a CP_1 quella resasi indisponibile, soluzione che, tuttavia, non sarebbe stata comunque corrispondente ai criteri originariamente convenuti (per tipologia costruttiva, numero di camere e bagni, localizzazione, dimensioni, vetustà), e sarebbe stata, ormai, impraticabile, atteso che l'eventuale disdetta all'Hotel de
Paris avrebbe comportato la perdita dell'intero prezzo pagato.
In pari data, dunque, la convenuta avrebbe comunicato agli attori di volere compensare il loro disagio con la refusione della somma complessiva di € 25.200,00, quale contributo al maggiore importo sborsato per il pernottamento presso l'Hotel de Paris.
Con e-mail del 5.8.2020, gli attori avrebbero rifiutato detta proposta, in quanto non avrebbe considerato la somma già pagata dagli attori, pari ad € 13.305,00, per l'alloggio nella villa resasi indisponibile.
In seguito, essendo emerso che, in merito alla villa resasi indisponibile, l'agenzia avrebbe subito una truffa, gli attori chiedevano la restituzione del prezzo versato per l'alloggio presso di essa, oltre al maggior danno patito. Ritenevano, difatti, che il difetto di conformità lamentato, del pacchetto turistico, desse luogo ad un inadempimento di non scarsa importanza, ai fini della risoluzione del contratto: ex art. 42, commi 3 e 4, del Codice del Turismo (d.lgs n. 79/2011), non avendo l'organizzatore rimediato al difetto di conformità entro un periodo ragionevole, i viaggiatori sarebbero stati autorizzati ad ovviarvi personalmente, in quanto, prima del pagamento, in data 4.8.2020 ad ore 13.59, delle ultime stanze disponibili presso l'Hotel de Paris, l'agenzia non avrebbe fornito alcuna valida soluzione alternativa.
Gli attori invocavano, in aggiunta, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per cd. vacanza rovinata, di cui all'art. 46 Cod. del Turismo, in combinato disposto con l'art. 9 del contratto di viaggio e con gli artt. 1453 e 1455 c.c., nonché con gli artt. 42, co. 5, e 50 del Cod. del Turismo, con riferimento alla diligenza specifica richiesta al venditore.
Pretendevano, quindi, il rimborso della differenza tra il prezzo versato all'Hotel de Paris e quello già versato, all'agenzia, per la villa non goduta, e, altresì, la restituzione, dalla medesima agenzia, di quest'ultima somma.
Il danno allegato, quanto ai servizi supplementari, rispetto al prezzo delle camere, veniva determinato dagli attori nel rimborso di euro 482,00 (241,00 per ciascun attore), per le spese di parcheggio pagina 4 di 9 sostenute durante il soggiorno, in ulteriori euro 6.000,00 (3.000,00 per ciascun attore), pagati per la ristorazione di tutti i partecipanti alla vacanza (computando forfettariamente euro 500,00 giornalieri, per sei giorni).
Infine, gli attori sostenevano di aver diritto all'ulteriore somma di euro 6.000,00 (3.000,00 per ciascun attore), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per cd. vacanza rovinata, liquidato in via equitativa, ex art. 1226 c.c..
Gli attori concludevano, pertanto, chiedendo la restituzione del prezzo pagato per la villa (euro
13.305,00), il rimborso della differenza (di euro 28.177,00) tra il prezzo versato all'Hotel de Paris e quello della villa già citata, oltre al risarcimento di un danno complessivo ulteriore, sia patrimoniale che non, per euro 12.000,00; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Con la comparsa di costituzione, la convenuta precisava di aver reperito, sul CP_1 portale Internet Booking.com, la villa in questione, versandone l'acconto in data 21.07.2020. Solo in data 1.08.2020, l'inserzionista si sarebbe reso irreperibile e la convenuta, in seguito ad indagini per il tramite di un corriere in loco, avrebbe scoperto che l'alloggio risultasse avere una diversa denominazione ed essere stato già locato a terzi, nel periodo in questione (dal 4 al 9 Agosto 2020).
In data 14.8.2020, quindi, la convenuta avrebbe sporto querela per truffa.
Eccepiva, quindi, che si fosse trattato di un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, tale da escludere qualsivoglia sua responsabilità. L'inadempimento, invero, non le sarebbe stato imputabile, per essersi rivolta, per la prenotazione, ad un sito Internet di rinomata fama mondiale.
Inoltre, eccepiva l'infondatezza della pretesa avversaria di risoluzione contrattuale, a mente dell'art. 42, co. 5, del Codice del Turismo, sostenendo che difettasse il requisito della non scarsa importanza dell'inadempimento, per avere l'episodio riguardato solo una parte minoritaria del pacchetto turistico acquistato dagli attori e, in ogni caso, perché vi avrebbe prontamente posto rimedio, proponendo agli attori una soluzione alternativa immediata.
Con e-mail del 2.08.2020, infatti, la convenuta avrebbe offerto agli attori una dimora di lusso, Maison du Clocher, ubicata nel centro di Saint Tropez, con camere per ogni partecipante, dotate ognuna di un bagno, con il servizio di delivery della colazione, due parcheggi gratuiti per tutto il soggiorno, nonché dotata di terrazza solarium e Jacuzzi interna. Detta soluzione non sarebbe stata accettata dagli odierni attori, che, con e-mail del 02.08.2020, ad ore 19.58, avrebbero risposto: “abbiamo bisogno di una casa vicino alla spiaggia Pampelone, escluso il centro”.
Con e-mail del 02.08, ad ore 20.11, la convenuta avrebbe, quindi, avvisato gli attori che si sarebbe stata pagina 5 di 9 attivando per una ricerca, in linea con le loro esigenze.
L'ulteriore soluzione alternativa sarebbe stata comunicata in data 4 agosto, alle ore 14.25: la villa sarebbe stata disponibile dalle ore 16.00 di detto giorno e sarebbe stata analoga a quella originariamente prenotata dagli attori, nonché coerente con la volontà degli stessi di esser vicino alla spiaggia.
Tuttavia, gli attori, secondo la tesi della convenuta, avrebbero arbitrariamente optato per una soluzione esageratamente cara, prenotando direttamente delle camere presso l'Hotel de Paris, al Parte_3 costo complessivo di euro 41.000,00, per 5 notti. Detta soluzione, peraltro, non sarebbe stata rispondente neppure alle esigenze che avrebbero precedentemente indotto gli attori a rifiutare la riprotezione offerta da l'Hotel de Paris si sarebbe trovato proprio nel centro del paese. CP_1
A fronte, poi, di tale unilaterale decisione, l'agenzia avrebbe, comunque, senza nulla riconoscere, offerto ai clienti la somma di euro 25.200,00, a copertura dei costi dell'hotel, confermando, quindi, la propria diligenza.
eccepiva, quindi, l'assenza delle condizioni di cui all'art. 42, co. 4, del Cod. del Turismo CP_1 ed invocava la fattispecie di cui all'art. 42, co. 8, anche in relazione alla previsione che legittimerebbe l'organizzatore ad offrire una soluzione alternativa di qualità inferiore a quella specificata nel contratto, previa riduzione del prezzo.
Evidenziava, altresì, l'erroneità del calcolo del risarcimento effettuato dagli attori, in quanto comprensivo anche di quanto pagato per il pernottamento dei loro ospiti (una coppia di amici ed il loro figlio), mentre il contratto inerente il pacchetto turistico avrebbe riguardato esclusivamente i sig.ri e e famiglie, per il numero di 7 partecipanti. Pt_2 Pt_1
Contestava, infine, la richiesta di ristoro del danno non patrimoniale asseritamente patito dagli attori, in quanto non vi sarebbe stato inadempimento, avendo trovato immediatamente un alloggio CP_1 alternativo, e, in ogni caso, poiché esso non sarebbe stato rilevante, in quanto la vacanza degli attori e delle loro famiglie sarebbe proseguita in totale tranquillità. Ciò, anche alla luce del fatto che l'episodio avrebbe interessato solo una parte della vacanza goduta dagli attori e che, in ogni caso, questi sarebbero stati messi da nella condizione di soggiornare, comunque, a Saint Tropez, in un'ottima CP_1 struttura ed in totale serenità.
La convenuta, pertanto, chiedeva il rigetto di tutte le domande avversarie.
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pagina 6 di 9 Dopo la prima udienza, l'esperimento della procedura di mediazione demandata dal GI e la concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c, le istanze testimoniali delle parti venivano rigettate, per superfluità o inammissibilità, e la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di p.c., sostituita con note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti concludevano, nel merito, come già riportato nelle premesse del presente provvedimento.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata l'8.11.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
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Decorsi detti termini, si rileva, in via pregiudiziale di merito, che sono pacifici sia la conclusione dei contratti di compravendita dei pacchetti di viaggio, comprensivi del soggiorno (dal 4 al
9 Agosto 2020) in una villa nei pressi di Saint Tropez, vicino alla spiaggia di Pampelonne, sia l'indisponibilità di detto alloggio e la tempestiva offerta, da parte della convenuta, di un alloggio alternativo, rappresentato dalla villa “Maison du Clocher” sita nel centro di Saint Tropez, comprensiva del servizio delivery della colazione, descritta nell'e-mail inviata da agli attori in data CP_1
2.08.2020, ore 18.16 (cfr. docc. della convenuta nn. 2, e-mail di offerta agli attori, e 3, ulteriori foto descrittive della villa offerta in alternativa).
Per stessa ammissione degli attori, essi avrebbero rifiutato tale modalità di riprotezione offerta dalla convenuta, in quanto da loro ritenuta non conforme al contratto, poiché posta in centro a Saint Tropez, anziché nelle vicinanze della spiaggia (cfr. doc. 4 della convenuta).
Tuttavia, gli stessi attori pretendono, nel presente giudizio, il riconoscimento in loro favore del rimborso della differenza tra il prezzo da loro versato direttamente, in data 4.08.2020, all'Hotel de Paris
e quello già pagato all'agenzia, per la villa originariamente prenotata, dichiarando espressamente che le stanze dell'Hotel de Paris fossero l'unica soluzione adeguata a sostituire il godimento di detta villa, nonostante sia pacifico che detto hotel non si trovasse affatto nelle vicinanze della spiaggia, bensì nel centro di Saint Tropez, proprio come la villa “Maison du Clocher”, oggetto dell'offerta di riprotezione da loro rifiutata.
Appare evidente, dunque, che il rifiuto manifestato dagli attori alla riprotezione tempestivamente offerta, sin dal 2.08.2020, dall'odierna convenuta, senza neanche manifestare interesse ad approfondire le caratteristiche della villa o a visionarla, sulla mera base della sua collocazione in centro al paese, sia stato contrario a buona fede e che le conseguenti pretese di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni siano manifestamente infondate.
pagina 7 di 9 Nonostante la convenuta abbia correttamente adempiuto al suo obbligo di riprotezione, fornendo subito un alloggio alternativo agli attori, invero, questi, asserendo che l'alloggio alternativo non fosse adeguato alle loro esigenze, poiché posto in centro al paese, hanno preferito alloggiare in un hotel, posto anch'esso in centro al paese, pretendendo di addebitare alla convenuta il maggior costo sostenuto.
In aggiunta, gli attori vorrebbero ottenere anche il rimborso del prezzo versato all'agenzia, per la villa originariamente prenotata, venendo così ad ottenere sia il rimborso del quantum già pagato sia il rimborso del maggior costo versato all'hotel: perverrebbero, così, al risultato di aver soggiornato all'Hotel de Paris al prezzo originariamente concordato per la villa, lasciando a carico dell'agenzia ogni spesa ulteriore, sia per la villa da lei offerta in via alternativa sia per il maggior prezzo applicato dall'hotel sia per pasti e parcheggio.
E' pacifico, persino, che simili istanze siano state avanzate dagli attori nonostante la convenuta avesse offerto loro una somma, a titolo transattivo, di euro 25.200,00, molto vicina al quantum (euro
28.177,00) dagli stessi determinato quale maggior prezzo pagato all'hotel, rispetto al costo versato, inizialmente, per la villa.
Appare evidente, dunque, che la riprotezione offerta dalla convenuta, con l'e-mail del 2.08.2020, abbia escluso la verificazione a suo carico di alcuna condotta inadempiente, quantomeno di non scarsa importanza, con conseguente infondatezza della risoluzione contrattuale invocata dagli attori e di qualsiasi loro istanza risarcitoria, sia ex artt. 42, co. 5, e 50 del Cod. del Turismo sia ex artt. 1453 e
1455 c.c..
La tesi attorea secondo cui la prenotazione ed il pagamento immediato dell'intero soggiorno presso l'Hotel de Paris sarebbero stati determinati dalla garanzia offerta telefonicamente dal legale rappresentate della convenuta, d'altro canto, non è idonea a superare il pacifico quadro fattuale sopradescritto.
Innanzitutto, perché proprio nell'atto di citazione è stato riferito solamente che il legale rappresentante di non avrebbe manifestato alcuna “opposizione” alla prenotazione diretta dell'Hotel de CP_1
Paris prospettata dagli attori e ciò, anche in astratto, integrerebbe, comunque, un contegno insufficiente ad ingenerare negli attori, secondo buona fede, il legittimo affidamento sull'avvenuta conclusione di un accordo, circa il fatto che l'agenzia si sarebbe assunta l'obbligo di integrale copertura di detta spesa
(cfr. anche doc. 9 della convenuta: e-mail datata 13.08.2020, dell'attore dott. alla convenuta, Pt_1 nella quale l'attore riepiloga la vicenda e fa riferimento alla telefonata in questione, confermando che, in detta sede, il sig. si sarebbe limitato a non opporsi all'ipotesi di rimborso dell'hotel Tes_1 formulata dagli attori, fatto ben diverso dall'esprimere una promessa di rimborso). pagina 8 di 9 Secondariamente, poiché appare del tutto inverosimile che gli attori, uno dei quali è, peraltro, avvocato, possano aver ritenuto sufficiente, per procedere con un esborso di euro 41.000,00, alle ore 13.59 del
4.08.2020, una mera conversazione telefonica della sera prima, in cui l'interlocutore, nella loro stessa ricostruzione iniziale dei fatti, si sarebbe limitato a non opporsi alle loro pretese, nonostante le loro precedenti trattative con l'agenzia fossero sempre state confermate tramite lo scambio di e-mail. Da ciò, l'inammissibilità delle testimonianze richieste in argomento, ex art. 2721 cc..
Il tutto, peraltro, alla luce della situazione di fatto descritta e, in particolare, in presenza di una tempestiva messa a disposizione, per iscritto, da parte dell'agenzia, di un alloggio alternativo, collocato in posizione geografica omologa a quella dell'Hotel de Paris e, quindi, successivamente riconosciuta, per fatti concludenti, come conforme dagli stessi attori, con conseguente esclusione delle condizioni di applicabilità dell'art. 42, co. 3, Cod. del Turismo.
Ne conseguono il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori e la loro condanna alle spese di lite, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro
260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) rigetta integralmente, per infondatezza, tutte le domande attoree;
2) condanna altresì gli attori, in solido, a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi del presente giudizio, in ulteriori euro 3.024,00 per compensi di mediazione stragiudiziale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A..
Venezia, 26 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
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