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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3279 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 609/2023 resa dal Tribunale di
Napoli il 19.01.2023, iscritto al n. 1142/2023 del ruolo generale degli affari civili
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 18.2.2025 e pendente
TRA
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente , rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in Parte_2
calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Licciardi Valentino (C.F.
) e dall'avv. Angela Cavalletti (C.F. , pec C.F._1 C.F._2
e/o Email_1 Email_2
-APPELLANTE-
E
(P. IVA , in persona del suo amministratore dele- Controparte_1 P.IVA_2
gato, dott. rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Federici, C.F. Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
PEC: , in virtù di pro- C.F._3 Email_3
cura speciale alle liti posta in calce all'atto di costituzione in appello
, CP_3
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. La , con citazione notificata il Parte_1
20.2.23 proponeva appello per la riforma della sentenza indicata in epigrafe, di rigetto della domanda promossa dall'attuale appellante nei confronti di Controparte_1
per la revoca del decreto ingiuntivo n. 3591/2021 ottenuto dall'opposto dal Tribunale di
Napoli per il pagamento di €.10.792,44 a titolo di adempimento dell'obbligazione sorta a seguito del contratto perfezionato tra le parti in causa per la fornitura di servizi tele-
matici.
2. Con l'opposizione, rubricata con il n. 17158/2021 di R.G., la
[...]
eccepiva l'invalidità della procura alle liti allegata nel proce- Parte_1
dimento per decreto ingiuntivo, l'apocrifia delle sottoscrizioni degli atti contrattuali, la mancata esecuzione delle prestazioni, la sussistenza del diritto ad ottenere la restitu-
zione delle somme versate in virtù dei contratti nulli perché con sottoscrizioni apocrife.
si costituiva nel grado del giudizio contestando la fondatezza delle ecce- CP_1
zioni proposte dall'opponente ed insistendo nella domanda di pagamento ed il giudice addiveniva all'impugnata decisione ritenendo rituale la procura alle liti, inammissibile per genericità il disconoscimento delle sottoscrizioni dei contratti, raggiunta la prova dell'avvenuto perfezionamento del contratto e dell'esecuzione della prestazione pattui-
ta.
3. la proponeva appello per i se- Parte_1
guenti motivi:
1) erronea dichiarazione di inammissibilità del disconoscimento ex dell'art. 214
c.p.c. riferito alla sottoscrizione dei contratti, perché detto disconoscimento era ritual-
mente avvenuto con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ove
Rg 1142/23 est. Sandro Figliozzi
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Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
l'opponente affermava che: “… vengono riportate sia delle aggiunte a penna di cui non
è dato sapere l'appartenenza sia sottoscrizioni chiaramente apocrife non appartenente al Presidente di …”. Parte_1
, nel costituirsi nel primo grado del giudizio, aveva specificato che i con- CP_1
trati erano stati sottoscritti da , quale direttore dell'ente appellante e Persona_1 [...]
aveva ribattuto come il nome contraffatto, indicato nei documenti, fosse Parte_3
quello di , presidente della federazione. L'atto era quindi non veritiero Parte_2
perché sottoscritto da persona diversa da quella indicata e, comunque, non munita del potere di rappresentare l'azienda verso i terzi.
2) Mancato espletamento, da parte dell'opposta, della prestazione indicata in con-
tratto. si avvaleva di una diversa azienda per la fornitura dei prodotti Parte_1
informatici ed eccepiva come i pregressi pagamenti intervenuti in favore della
, pari a circa €.13.000,00, non costituissero riconoscimento del credito o CP_1
prova della effettiva esecuzione del servizio ma un indebito oggettivo, conseguenza della modalità automatica dei sistemi di corresponsione delle somme, R.I.D., e delle grandi dimensioni dell'Ente che impediva il controllo in tempo reale delle esecuzioni dei pagamenti. L'ente aveva contestato le pretese dell'opposta con note del
07.12.2016 e del 26.01.2017, in atti, e non aveva provato di aver adem- CP_1
piuto perché la documentazione allegata nel giudizio di primo grado nulla dimostrava.
Non era stato perfezionato alcun contratto orale, come affermato in sentenza, circo-
stanza che d'altra parte la non aveva neppure allegato, con la conse- CP_1
guenza che il giudice, nell'affermarne l'esistenza, non aveva rispettato i confini dell'oggetto del contenzioso.
, nel costituirsi in giudizio aveva tempestivamente proposto l'eccezione Parte_1
di inadempimento così onerando l'opposto di dimostrare il contrario. , se- CP_1
condo l'appellante, non aveva dimostrato alcunché perché i c. d. “rapportini di inter-
Rg 1142/23 est. Sandro Figliozzi
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Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
vento” allegati costituivano atti unilaterali privi di accettazione o sottoscrizione da par-
te dell'Ente appellante.
L'appellante concludeva per sentir:
“• revocare il decreto ingiuntivo impugnato in quanto nullo, annullabile, inammissibile,
illegittimo, inefficace, infondato e comunque reso in violazione delle norme di legge;
• dichiarare in ogni caso che nulla è dovuto dalla Parte_1
a
[...] Controparte_1
• condannare la società appellata – opposta al risarcimento del danno ex articolo 96
c.p.c. in favore della;
Parte_1
• condannare altresì la società appellata – opposta al pagamento di tutti gli onorari e spese di giudizio, sia del primo che del secondo grado, da corrispondere in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
4. si costituiva nel gravame perorando la correttezza della Controparte_1
sentenza impugnata ed eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e,
nel merito, la sua infondatezza.
Il disconoscimento operato dall'opponente era stato generico e comunque tardivo per-
ché effettuato successivamente alla prima difesa utile dopo la produzione del docu-
mento stesso.
Le fatture azionate erano conferenti con le prestazioni oggetto del contratto e con i rapportini degli interventi effettuati dai tecnici e si riferiscono agli ordini depositati con il fascicolo monitorio sottoscritti dal precedente direttore di , Parte_1 Parte_4
[..
, e sono munite del timbro di . Parte_1
L'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente del 08.03.2016 in favore di indicava come debitrice e recava la sottoscrizione di CP_1 Parte_1
. Parte_2
L'appellata concludeva per:
Rg 1142/23 est. Sandro Figliozzi
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Nona Sezione Civile
“- in via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello avverso la sen-
tenza di primo grado, n. 609/2023 resa dal Tribunale Ordinario di Napoli, depositata in data 19/01/2023, all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, identi-
ficato con n. R.G. 17158/2021, presentato dalla Parte_5
(P. IVA per tutti i motivi come sopra
[...] P.IVA_3
esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
- in via principale
-respingere l'appello avverso la sentenza di primo grado, n. 609/2023, resa dal Tribu-
nale Ordinario di Napoli, pubblicata in data 19/01/2023, all'esito della causa identifica-
ta con n. R.G. 17158/2021, in quanto illegittimo, generico, non provato, pretestuoso nonché infondato in fatto ed in diritto, proposto da Parte_5
(p.iva ) e, per l'effetto, confermare
[...] P.IVA_3
l'appellata sentenza. Con condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
4. La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 18.2.2025, tenuta a trattazione scritta, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese fina-
li.
Motivi della decisione
5. La Corte giudica infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, alla luce del disposto della Sentenza 16 novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di affermazione dell'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugna-
zione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle que-
stioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative do-
glianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sa-
Rg 1142/23 est. Sandro Figliozzi
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cramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instan-
tiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazio-
ni a critica vincolata. Le questioni poste, nella fattispecie in esame, sono del tutto evi-
denti, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia della decisione.
6. In punto di fatto la Corte rileva come risulti pacifico in giudizio che Parte_4
[..
fosse stato titolare dell'ufficio di Direttore di posto che tale circo- Parte_1
stanza era allegata dall'opposto nella costituzione in giudizio in primo grado, nella par-
te in cui affermava come il contratto oggetto del contenzioso fosse stato dal
[...]
nella spiegata qualità, e confermata dall'opponente che, con le memorie Parte_6
redatte ex art 183 VI co n. 3) c.p.c. chiedeva a prova contraria di essere ammesso a provare che “successivamente alla morte del Direttore di , sig. Parte_1
….”. Il dott. era indicato dall'opposto come sottoscrittore dei con- Persona_1 Pt_4
tratti sin dal primo atto difensivo con la conseguenza di dover ritenere come entrambe le parti in causa pacificamente ritenessero che i contratti in questione non erano stati sottoscritti dal presidente dell'ente, così rendendo del tutto irrilevante la questione dell'ammissibilità o meno del disconoscimento proposto in primo grado. Confagricoltu-
P
dichiarava che i contratti non erano stati sottoscritti dal presidente, munito del pote-
re di rappresentanza dell'ente e confermava dichiarando che chi aveva CP_1
firmato era il direttore. Nulla muta nel giudizio, ad ogni buon conto, stante l'evidente chiara ratifica del contratto da parte di , tale da rendere irrilevante an- Parte_1
che la verifica dell'esistenza di poteri di rappresentanza anche da parte del direttore.
L'eventuale qualifica di come falsus procurator non incide in giudizio Persona_1
perché la ratifica del contratto comunque interveniva da parte di in vir- Parte_1
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tù dalle seguenti circostanze:
a) Il direttore aveva la disponibilità del timbro dell'ente, che apponeva sui contratti,
così manifestando nei confronti dei terzi in buona fede, che si presume, l'esistenza del potere di rappresentanza, almeno apparente;
b) Il R.I.D. per il pagamento delle somme pattuite in contratto comunque era frutto della compilazione e sottoscrizione del relativo modulo da parte del rappresentante le-
gale di;
Parte_1
c) Con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Confagricoltura men-
zionava una comunicazione del 07.6.2016 del presidente con la quale dava atto del pagamento “per i vostri programmi … e di pianificarsi il da farsi per metterci in condi-
zione di rendere operativi i vostri programmi” e ancora “ di volere recedere da qualsi-
voglia eventuale impegno da noi preso”.
d) I pagamenti pregressi erano certo indice della consapevolezza di una pregres-
sa intesa negoziale.
ratificava e faceva proprio l'impegno contrattuale e la Corte ben può Parte_1
rilevare tale circostanza essendo chiamata a giudicare della sussistenza del vincolo negoziale, appunto, oltre che dell'adempimento da parte del fornitore. Il vincolo con-
trattuale era indubbiamente esistente.
9. Il secondo motivo di gravame concerne il riscontro delle prestazioni contrattua-
li, l'esistenza o meno dell'adempimento da parte del fornitore del servizio. L'appellante opponeva che i software ed i servizi oggetto della pretesa di pagamento non erano stati forniti e che riceveva gli stessi servizi da un'azienda terza. Il giu- Parte_1
dice, con l'impugnata sentenza, motivava che l'adempimento era dimostrato dai rap-
porti di intervento sottoscritti, dal periodico rinnovo del contratto di assistenza e dall'assenza di contestazioni. La Corte è in sintonia con il primo giudice. La giuri-
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sprudenza delle S.C., dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 13533/2001 in poi, precisa come in caso di proposizione di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., come avvenuto nella fattispecie in esame, il debitore eccipiente possa limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento mentre sul creditore graverà l'onere di dimostrare il proprio. Co-
glie quindi nel segno l'appellante a precisare che era la a dover fornire CP_1
riscontro dell'avvenuta fornitura dei software e dell'assistenza, quanto meno offerta,
alla cliente. Erra successivamente nell'affermare che detta prova non Parte_1
sussista. La prestazione, nello specifico, era in contratto indicata come costituita dal rilascio licenza d'uso di software, configurazione infrastruttura cloud con server virtuale per 5 utenti ed assistenza. Le fatture sono coerenti con i contratti, il mancato paga-
mento comportava l'invio di una diffida ad adempiere ed i rapportini di intervento di-
mostravano l'espletamento della prestazione. Da tali ultimi documenti, anche limitando l'esame a quelli sottoscritti dal fruitore (alcuni non sono firmati e quindi risultano non idonei alla prova), comunque si evince l'espletamento dell'attività fatturata di adde-
stramento “su procedura Lynfa Multi”, come indicato nel rapporto del 28.4.2016.
L'attività di addestramento logicamente e certamente presupponeva la previa fornitura ed installazione del software e medesima consecutio logica si evince dal rapportino del 07.4.2016, di addestramento “su procedura Lynfa contabilità”. La Corte condivide la statuizione del primo giudice con riguardo al riscontro dell'avvenuta prestazione da parte dell'opposto evincibile dall'esistenza del contratto, dalle fatture, dai pagamenti precedenti e dalle schede di intervento. Il complesso probatorio, unitariamente consi-
derato, è coerente ed univoco nel fornire riscontro dell'intervenuto adempimento dell'opposto, risultando di contro del tutto irrilevante che avesse deciso Parte_1
di rivolgersi anche a società terze.
10. L'appello va quindi rigettato e l'appellante soccombente va condannato al pa-
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gamento delle spese di lite, quantificate con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del contenzioso, ed applicazione dei minimi tariffari, stante la contenuta com-
plessità della questioni esaminare poste a sostegno della decisione.
11. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per l'appellante.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_8
avverso la sentenza n. 609/2023 resa dal Tribunale di Napoli il
[...]
19.01.2023, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna la al pagamento, in favore Parte_1
di delle spese di lite del grado, liquidate in €.2.906,00 oltre spese Controparte_1
generali al 15%, iva e cpa come per legge.
C) Dichiara la sussistenza, per la dei re- Parte_1
quisiti previsti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovu-
to.
Così deciso il 20.06.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 609/2023 resa dal Tribunale di
Napoli il 19.01.2023, iscritto al n. 1142/2023 del ruolo generale degli affari civili
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 18.2.2025 e pendente
TRA
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente , rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in Parte_2
calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Licciardi Valentino (C.F.
) e dall'avv. Angela Cavalletti (C.F. , pec C.F._1 C.F._2
e/o Email_1 Email_2
-APPELLANTE-
E
(P. IVA , in persona del suo amministratore dele- Controparte_1 P.IVA_2
gato, dott. rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Federici, C.F. Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
PEC: , in virtù di pro- C.F._3 Email_3
cura speciale alle liti posta in calce all'atto di costituzione in appello
, CP_3
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. La , con citazione notificata il Parte_1
20.2.23 proponeva appello per la riforma della sentenza indicata in epigrafe, di rigetto della domanda promossa dall'attuale appellante nei confronti di Controparte_1
per la revoca del decreto ingiuntivo n. 3591/2021 ottenuto dall'opposto dal Tribunale di
Napoli per il pagamento di €.10.792,44 a titolo di adempimento dell'obbligazione sorta a seguito del contratto perfezionato tra le parti in causa per la fornitura di servizi tele-
matici.
2. Con l'opposizione, rubricata con il n. 17158/2021 di R.G., la
[...]
eccepiva l'invalidità della procura alle liti allegata nel proce- Parte_1
dimento per decreto ingiuntivo, l'apocrifia delle sottoscrizioni degli atti contrattuali, la mancata esecuzione delle prestazioni, la sussistenza del diritto ad ottenere la restitu-
zione delle somme versate in virtù dei contratti nulli perché con sottoscrizioni apocrife.
si costituiva nel grado del giudizio contestando la fondatezza delle ecce- CP_1
zioni proposte dall'opponente ed insistendo nella domanda di pagamento ed il giudice addiveniva all'impugnata decisione ritenendo rituale la procura alle liti, inammissibile per genericità il disconoscimento delle sottoscrizioni dei contratti, raggiunta la prova dell'avvenuto perfezionamento del contratto e dell'esecuzione della prestazione pattui-
ta.
3. la proponeva appello per i se- Parte_1
guenti motivi:
1) erronea dichiarazione di inammissibilità del disconoscimento ex dell'art. 214
c.p.c. riferito alla sottoscrizione dei contratti, perché detto disconoscimento era ritual-
mente avvenuto con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ove
Rg 1142/23 est. Sandro Figliozzi
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l'opponente affermava che: “… vengono riportate sia delle aggiunte a penna di cui non
è dato sapere l'appartenenza sia sottoscrizioni chiaramente apocrife non appartenente al Presidente di …”. Parte_1
, nel costituirsi nel primo grado del giudizio, aveva specificato che i con- CP_1
trati erano stati sottoscritti da , quale direttore dell'ente appellante e Persona_1 [...]
aveva ribattuto come il nome contraffatto, indicato nei documenti, fosse Parte_3
quello di , presidente della federazione. L'atto era quindi non veritiero Parte_2
perché sottoscritto da persona diversa da quella indicata e, comunque, non munita del potere di rappresentare l'azienda verso i terzi.
2) Mancato espletamento, da parte dell'opposta, della prestazione indicata in con-
tratto. si avvaleva di una diversa azienda per la fornitura dei prodotti Parte_1
informatici ed eccepiva come i pregressi pagamenti intervenuti in favore della
, pari a circa €.13.000,00, non costituissero riconoscimento del credito o CP_1
prova della effettiva esecuzione del servizio ma un indebito oggettivo, conseguenza della modalità automatica dei sistemi di corresponsione delle somme, R.I.D., e delle grandi dimensioni dell'Ente che impediva il controllo in tempo reale delle esecuzioni dei pagamenti. L'ente aveva contestato le pretese dell'opposta con note del
07.12.2016 e del 26.01.2017, in atti, e non aveva provato di aver adem- CP_1
piuto perché la documentazione allegata nel giudizio di primo grado nulla dimostrava.
Non era stato perfezionato alcun contratto orale, come affermato in sentenza, circo-
stanza che d'altra parte la non aveva neppure allegato, con la conse- CP_1
guenza che il giudice, nell'affermarne l'esistenza, non aveva rispettato i confini dell'oggetto del contenzioso.
, nel costituirsi in giudizio aveva tempestivamente proposto l'eccezione Parte_1
di inadempimento così onerando l'opposto di dimostrare il contrario. , se- CP_1
condo l'appellante, non aveva dimostrato alcunché perché i c. d. “rapportini di inter-
Rg 1142/23 est. Sandro Figliozzi
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Corte di Appello di Napoli
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vento” allegati costituivano atti unilaterali privi di accettazione o sottoscrizione da par-
te dell'Ente appellante.
L'appellante concludeva per sentir:
“• revocare il decreto ingiuntivo impugnato in quanto nullo, annullabile, inammissibile,
illegittimo, inefficace, infondato e comunque reso in violazione delle norme di legge;
• dichiarare in ogni caso che nulla è dovuto dalla Parte_1
a
[...] Controparte_1
• condannare la società appellata – opposta al risarcimento del danno ex articolo 96
c.p.c. in favore della;
Parte_1
• condannare altresì la società appellata – opposta al pagamento di tutti gli onorari e spese di giudizio, sia del primo che del secondo grado, da corrispondere in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
4. si costituiva nel gravame perorando la correttezza della Controparte_1
sentenza impugnata ed eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e,
nel merito, la sua infondatezza.
Il disconoscimento operato dall'opponente era stato generico e comunque tardivo per-
ché effettuato successivamente alla prima difesa utile dopo la produzione del docu-
mento stesso.
Le fatture azionate erano conferenti con le prestazioni oggetto del contratto e con i rapportini degli interventi effettuati dai tecnici e si riferiscono agli ordini depositati con il fascicolo monitorio sottoscritti dal precedente direttore di , Parte_1 Parte_4
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, e sono munite del timbro di . Parte_1
L'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente del 08.03.2016 in favore di indicava come debitrice e recava la sottoscrizione di CP_1 Parte_1
. Parte_2
L'appellata concludeva per:
Rg 1142/23 est. Sandro Figliozzi
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Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
“- in via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello avverso la sen-
tenza di primo grado, n. 609/2023 resa dal Tribunale Ordinario di Napoli, depositata in data 19/01/2023, all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, identi-
ficato con n. R.G. 17158/2021, presentato dalla Parte_5
(P. IVA per tutti i motivi come sopra
[...] P.IVA_3
esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
- in via principale
-respingere l'appello avverso la sentenza di primo grado, n. 609/2023, resa dal Tribu-
nale Ordinario di Napoli, pubblicata in data 19/01/2023, all'esito della causa identifica-
ta con n. R.G. 17158/2021, in quanto illegittimo, generico, non provato, pretestuoso nonché infondato in fatto ed in diritto, proposto da Parte_5
(p.iva ) e, per l'effetto, confermare
[...] P.IVA_3
l'appellata sentenza. Con condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
4. La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 18.2.2025, tenuta a trattazione scritta, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese fina-
li.
Motivi della decisione
5. La Corte giudica infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, alla luce del disposto della Sentenza 16 novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di affermazione dell'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugna-
zione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle que-
stioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative do-
glianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sa-
Rg 1142/23 est. Sandro Figliozzi
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cramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instan-
tiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazio-
ni a critica vincolata. Le questioni poste, nella fattispecie in esame, sono del tutto evi-
denti, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia della decisione.
6. In punto di fatto la Corte rileva come risulti pacifico in giudizio che Parte_4
[..
fosse stato titolare dell'ufficio di Direttore di posto che tale circo- Parte_1
stanza era allegata dall'opposto nella costituzione in giudizio in primo grado, nella par-
te in cui affermava come il contratto oggetto del contenzioso fosse stato dal
[...]
nella spiegata qualità, e confermata dall'opponente che, con le memorie Parte_6
redatte ex art 183 VI co n. 3) c.p.c. chiedeva a prova contraria di essere ammesso a provare che “successivamente alla morte del Direttore di , sig. Parte_1
….”. Il dott. era indicato dall'opposto come sottoscrittore dei con- Persona_1 Pt_4
tratti sin dal primo atto difensivo con la conseguenza di dover ritenere come entrambe le parti in causa pacificamente ritenessero che i contratti in questione non erano stati sottoscritti dal presidente dell'ente, così rendendo del tutto irrilevante la questione dell'ammissibilità o meno del disconoscimento proposto in primo grado. Confagricoltu-
P
dichiarava che i contratti non erano stati sottoscritti dal presidente, munito del pote-
re di rappresentanza dell'ente e confermava dichiarando che chi aveva CP_1
firmato era il direttore. Nulla muta nel giudizio, ad ogni buon conto, stante l'evidente chiara ratifica del contratto da parte di , tale da rendere irrilevante an- Parte_1
che la verifica dell'esistenza di poteri di rappresentanza anche da parte del direttore.
L'eventuale qualifica di come falsus procurator non incide in giudizio Persona_1
perché la ratifica del contratto comunque interveniva da parte di in vir- Parte_1
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tù dalle seguenti circostanze:
a) Il direttore aveva la disponibilità del timbro dell'ente, che apponeva sui contratti,
così manifestando nei confronti dei terzi in buona fede, che si presume, l'esistenza del potere di rappresentanza, almeno apparente;
b) Il R.I.D. per il pagamento delle somme pattuite in contratto comunque era frutto della compilazione e sottoscrizione del relativo modulo da parte del rappresentante le-
gale di;
Parte_1
c) Con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Confagricoltura men-
zionava una comunicazione del 07.6.2016 del presidente con la quale dava atto del pagamento “per i vostri programmi … e di pianificarsi il da farsi per metterci in condi-
zione di rendere operativi i vostri programmi” e ancora “ di volere recedere da qualsi-
voglia eventuale impegno da noi preso”.
d) I pagamenti pregressi erano certo indice della consapevolezza di una pregres-
sa intesa negoziale.
ratificava e faceva proprio l'impegno contrattuale e la Corte ben può Parte_1
rilevare tale circostanza essendo chiamata a giudicare della sussistenza del vincolo negoziale, appunto, oltre che dell'adempimento da parte del fornitore. Il vincolo con-
trattuale era indubbiamente esistente.
9. Il secondo motivo di gravame concerne il riscontro delle prestazioni contrattua-
li, l'esistenza o meno dell'adempimento da parte del fornitore del servizio. L'appellante opponeva che i software ed i servizi oggetto della pretesa di pagamento non erano stati forniti e che riceveva gli stessi servizi da un'azienda terza. Il giu- Parte_1
dice, con l'impugnata sentenza, motivava che l'adempimento era dimostrato dai rap-
porti di intervento sottoscritti, dal periodico rinnovo del contratto di assistenza e dall'assenza di contestazioni. La Corte è in sintonia con il primo giudice. La giuri-
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sprudenza delle S.C., dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 13533/2001 in poi, precisa come in caso di proposizione di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., come avvenuto nella fattispecie in esame, il debitore eccipiente possa limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento mentre sul creditore graverà l'onere di dimostrare il proprio. Co-
glie quindi nel segno l'appellante a precisare che era la a dover fornire CP_1
riscontro dell'avvenuta fornitura dei software e dell'assistenza, quanto meno offerta,
alla cliente. Erra successivamente nell'affermare che detta prova non Parte_1
sussista. La prestazione, nello specifico, era in contratto indicata come costituita dal rilascio licenza d'uso di software, configurazione infrastruttura cloud con server virtuale per 5 utenti ed assistenza. Le fatture sono coerenti con i contratti, il mancato paga-
mento comportava l'invio di una diffida ad adempiere ed i rapportini di intervento di-
mostravano l'espletamento della prestazione. Da tali ultimi documenti, anche limitando l'esame a quelli sottoscritti dal fruitore (alcuni non sono firmati e quindi risultano non idonei alla prova), comunque si evince l'espletamento dell'attività fatturata di adde-
stramento “su procedura Lynfa Multi”, come indicato nel rapporto del 28.4.2016.
L'attività di addestramento logicamente e certamente presupponeva la previa fornitura ed installazione del software e medesima consecutio logica si evince dal rapportino del 07.4.2016, di addestramento “su procedura Lynfa contabilità”. La Corte condivide la statuizione del primo giudice con riguardo al riscontro dell'avvenuta prestazione da parte dell'opposto evincibile dall'esistenza del contratto, dalle fatture, dai pagamenti precedenti e dalle schede di intervento. Il complesso probatorio, unitariamente consi-
derato, è coerente ed univoco nel fornire riscontro dell'intervenuto adempimento dell'opposto, risultando di contro del tutto irrilevante che avesse deciso Parte_1
di rivolgersi anche a società terze.
10. L'appello va quindi rigettato e l'appellante soccombente va condannato al pa-
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gamento delle spese di lite, quantificate con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del contenzioso, ed applicazione dei minimi tariffari, stante la contenuta com-
plessità della questioni esaminare poste a sostegno della decisione.
11. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per l'appellante.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_8
avverso la sentenza n. 609/2023 resa dal Tribunale di Napoli il
[...]
19.01.2023, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna la al pagamento, in favore Parte_1
di delle spese di lite del grado, liquidate in €.2.906,00 oltre spese Controparte_1
generali al 15%, iva e cpa come per legge.
C) Dichiara la sussistenza, per la dei re- Parte_1
quisiti previsti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovu-
to.
Così deciso il 20.06.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
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