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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/12/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 6.10.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note di udienza depositate dalle parti;
Ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1290/2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.06.1979, personalmente e in qualità di procuratore legale di se stesso, ivi residente in [...], fax 0941317756 – pec elettivamente domiciliato presso il proprio Email_1
studio professionale in Patti Via Sant'Antonino n. 34.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ) con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21, in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto, C.F.: fax 090 C.F._2
5724777, PEC t ed Email_2
elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, con il suo procuratore, in Messina via Armeria, 1, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' . CP_1
agente della riscossione- prov. di Controparte_2
Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via
Ugo Bassi 126, Messina
RESISTENTI
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 29.4.2024, conveniva in Parte_1
giudizio e proponendo Controparte_2 CP_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2024 90088259
62/000 emessa da e notificata a mezzo Controparte_3
servizio postale il 23/4/2024 per l'importo complessivo di € 4.490,12 sulla base dell'avviso di addebito n.59520180006098038000 per il mancato pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2011.
Sosteneva di non avere mai ricevuto l'avviso di addebito presupposto all'intimazione di pagamento.
Rilevava, inoltre, che il credito portato dall'odierna intimazione di pagamento, ovvero la contribuzione relativa all'anno 2011, è già stato dichiarata prescritto dalla sentenza n. 470/2023 R.G. emessa dal Tribunale di Patti ad esito del giudizio n. 2833/2020 r.g.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Pag. 2 di 5 L' si costituiva in giudizio con memoria del 25.11.2024, sostenendo la CP_1
correttezza del procedimento notificatorio dell'avviso di addebito su cui si fonda l'intimazione di pagamento e l'inopponibilità della sentenza n.
470/23 r.g. a fronte della mancata impugnazione nei termini.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
L , sebbene ritualmente citata, non si Controparte_2
costituiva in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Indi, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
L'intimazione di pagamento n. 295 2024 90088259 62/000 emessa da e notificata a mezzo servizio postale il Controparte_3
23/4/2024 per l'importo complessivo di € 4.490,12, è stata emessa sulla base dell'avviso di addebito n.59520180006098038000 relativo al mancato pagamento dei contributi previdenziali anno 2011.
In ragione del principio della ragione più liquida, deve osservarsi che l'eccezione di relativamente all'inopponibilità della sentenza n. CP_1
470/23 r.g. è infondata.
Deve, difatti, osservarsi che, come allegato da parte ricorrente, con il giudizio n. 2833/2020 r.g. conclusosi con sentenza passata in giudicato n.
470/23 r.g. del Tribunale di Patti notificata all' il 29.3.2023, è stato CP_1
definitivamente accertato che è prescritto il credito, relativo al mancato pagamento dei contributi previdenziali dell'anno 2011, portato dall'avviso di addebito su cui si fonda l'intimazione di pagamento oggi opposta.
Pag. 3 di 5 Orbene, deve osservarsi che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni (Cass.
18/01/2018, n. 1144).
Ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, il concessionario della riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essendo tenuto a notificare un atto contenente l'intimazione al debitore di provvedere al pagamento e la cui motivazione faccia esplicito riferimento alla cartella di pagamento presupposta e precedentemente notificata.
L'intimazione non costituisce, pertanto, il titolo della pretesa di pagamento ma è necessario che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale, che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria.
Ciò posto, nel caso in esame, non è controverso che il credito portato dall'avviso di addebito prodromico all'avviso di intimazione impugnato è stato dichiarato prescritto. L'intimazione di pagamento oggetto del ricorso,
a seguito di detta pronuncia, divenuta definitiva, non è più sorretta dagli atti che ne costituivano il legittimo presupposto, pertanto, non è più idonea a sorreggere la pretesa erariale.
A fronte della sussistenza di un giudicato che dichiara prescritto il credito portato dall'avviso di addebito presupposto all'intimazione di pagamento, a nulla rileva l'eccezione dell'ente impositore di mancata impugnazione dell'avviso di addebito stante la prova della tempestività e correttezza della notifica, in quanto tale rilevo avrebbe dovuto essere sollevato nel giudizio
Pag. 4 di 5 oramai conclusosi con la sentenza che ha accertato l'intervenuta prescrizione del credito da essa portato.
Conseguentemente, rilevato che la questione è coperta dal giudicato che ha dichiarato prescritto il credito contributivo, l'intimazione di pagamento deve essere annullata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto dei parametri del D.M. n. 147/22, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande come sopra proposte, così provvede:
- Dichiara la contumacia di . Controparte_4
- Annulla l'intimazione di pagamento n. 295 2024 90088259 62/000.
- Condanna e al pagamento delle spese di Controparte_2 CP_1
lite in favore del ricorrente, che si liquidano, in complessivi €
1.312,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%
I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Patti, 3.12.2025.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 5 di 5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 6.10.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note di udienza depositate dalle parti;
Ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1290/2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.06.1979, personalmente e in qualità di procuratore legale di se stesso, ivi residente in [...], fax 0941317756 – pec elettivamente domiciliato presso il proprio Email_1
studio professionale in Patti Via Sant'Antonino n. 34.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ) con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21, in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto, C.F.: fax 090 C.F._2
5724777, PEC t ed Email_2
elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, con il suo procuratore, in Messina via Armeria, 1, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' . CP_1
agente della riscossione- prov. di Controparte_2
Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via
Ugo Bassi 126, Messina
RESISTENTI
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 29.4.2024, conveniva in Parte_1
giudizio e proponendo Controparte_2 CP_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2024 90088259
62/000 emessa da e notificata a mezzo Controparte_3
servizio postale il 23/4/2024 per l'importo complessivo di € 4.490,12 sulla base dell'avviso di addebito n.59520180006098038000 per il mancato pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2011.
Sosteneva di non avere mai ricevuto l'avviso di addebito presupposto all'intimazione di pagamento.
Rilevava, inoltre, che il credito portato dall'odierna intimazione di pagamento, ovvero la contribuzione relativa all'anno 2011, è già stato dichiarata prescritto dalla sentenza n. 470/2023 R.G. emessa dal Tribunale di Patti ad esito del giudizio n. 2833/2020 r.g.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Pag. 2 di 5 L' si costituiva in giudizio con memoria del 25.11.2024, sostenendo la CP_1
correttezza del procedimento notificatorio dell'avviso di addebito su cui si fonda l'intimazione di pagamento e l'inopponibilità della sentenza n.
470/23 r.g. a fronte della mancata impugnazione nei termini.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
L , sebbene ritualmente citata, non si Controparte_2
costituiva in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Indi, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
L'intimazione di pagamento n. 295 2024 90088259 62/000 emessa da e notificata a mezzo servizio postale il Controparte_3
23/4/2024 per l'importo complessivo di € 4.490,12, è stata emessa sulla base dell'avviso di addebito n.59520180006098038000 relativo al mancato pagamento dei contributi previdenziali anno 2011.
In ragione del principio della ragione più liquida, deve osservarsi che l'eccezione di relativamente all'inopponibilità della sentenza n. CP_1
470/23 r.g. è infondata.
Deve, difatti, osservarsi che, come allegato da parte ricorrente, con il giudizio n. 2833/2020 r.g. conclusosi con sentenza passata in giudicato n.
470/23 r.g. del Tribunale di Patti notificata all' il 29.3.2023, è stato CP_1
definitivamente accertato che è prescritto il credito, relativo al mancato pagamento dei contributi previdenziali dell'anno 2011, portato dall'avviso di addebito su cui si fonda l'intimazione di pagamento oggi opposta.
Pag. 3 di 5 Orbene, deve osservarsi che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni (Cass.
18/01/2018, n. 1144).
Ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, il concessionario della riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essendo tenuto a notificare un atto contenente l'intimazione al debitore di provvedere al pagamento e la cui motivazione faccia esplicito riferimento alla cartella di pagamento presupposta e precedentemente notificata.
L'intimazione non costituisce, pertanto, il titolo della pretesa di pagamento ma è necessario che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale, che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria.
Ciò posto, nel caso in esame, non è controverso che il credito portato dall'avviso di addebito prodromico all'avviso di intimazione impugnato è stato dichiarato prescritto. L'intimazione di pagamento oggetto del ricorso,
a seguito di detta pronuncia, divenuta definitiva, non è più sorretta dagli atti che ne costituivano il legittimo presupposto, pertanto, non è più idonea a sorreggere la pretesa erariale.
A fronte della sussistenza di un giudicato che dichiara prescritto il credito portato dall'avviso di addebito presupposto all'intimazione di pagamento, a nulla rileva l'eccezione dell'ente impositore di mancata impugnazione dell'avviso di addebito stante la prova della tempestività e correttezza della notifica, in quanto tale rilevo avrebbe dovuto essere sollevato nel giudizio
Pag. 4 di 5 oramai conclusosi con la sentenza che ha accertato l'intervenuta prescrizione del credito da essa portato.
Conseguentemente, rilevato che la questione è coperta dal giudicato che ha dichiarato prescritto il credito contributivo, l'intimazione di pagamento deve essere annullata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto dei parametri del D.M. n. 147/22, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande come sopra proposte, così provvede:
- Dichiara la contumacia di . Controparte_4
- Annulla l'intimazione di pagamento n. 295 2024 90088259 62/000.
- Condanna e al pagamento delle spese di Controparte_2 CP_1
lite in favore del ricorrente, che si liquidano, in complessivi €
1.312,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%
I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Patti, 3.12.2025.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
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