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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/06/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di ConIGlio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Anna BONFILIO PRESIDENTE dott.ssa Paola FERRARI BRAVO CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 606/2024, rimessa in decisione all'udienza del 06.02.2025, promossa da:
(C.F. che agisce a mezzo del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1
(C.F. in persona dell'amministratore e legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Mancini Parte_2
(C.F. – pec: ) e Vittorio CodiceFiscale_1 Email_1
Maria Corelli (C.F. – pec: ed elettivamente CodiceFiscale_2 Email_2
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 73, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in CP_2 CodiceFiscale_3
Colleretto Giacosa (TO) via Giacomo Giacosa n. 3, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
1 Antonella Delaurenti (C.F. – pec: e CodiceFiscale_4 Email_3
Pierpaolo Piolatto (C.F. – pec: ed CodiceFiscale_5 Email_4
elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Torino, Via Monteginevro n.
86, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita riformare ed annullare la sentenza n. 528 del
2024 emessa dal Tribunale di Ivrea e, per l'effetto voglia: dichiarare procedibile il giudizio di opposizione e rigettare tutte le domande proposte dalla IG.ra
[...]
confermando il decreto emesso;
in subordine voglia condannare CP_2 [...]
al pagamento di euro 10.650,94 oltre interessi. CP_2
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado;
per parte appellata, : CP_2
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
Rigettare l'appello principale proposto da in persona del l.r.p.t., in Parte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
Accogliere l'appello incidentale ex art. 343 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa,
e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata e condannare in Parte_1
persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore della IG.ra , delle spese e dei CP_2
compensi di causa, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, accogliere i motivi di opposizione formulati dalla IG.ra e, pertanto, revocare il decreto CP_2
ingiuntivo opposto n. 734/2022, rubricato con R.G. 1799/2022, emesso in data
27/06/2022, dal Giudice, dott. Alessandro Scialabba, e notificato in data 28/07/2022, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
IN VIA ISTRUTTORIA
2 Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, per l'appellata (già attrice in opposizione) IG.ra , si chiede l'ammissione delle seguenti prove CP_2
testimoniali, sui capitoli infra formulati, premessa la locuzione “Vero che”, indicando i seguenti testi: 1) residente in [...]; 2) Tes_1 [...]
, residente in [...], 3) , residente in CP_3 CP_4
Colleretto Giacosa (TO).
1. Nell'ottobre 2020, la IG.ra stipulava con un CP_2 Parte_1
contratto, per utenza gas e telefonica, denominato “Tutto in uno”, in favore del nucleo famigliare composto da e , residenti Tes_1 Controparte_3 CP_4
in Colleretto Giacosa (TO), via Giacosa n. 3, poiché era legata sentimentalmente al IG.
, figlio dei coniugi e . CP_4 Tes_1 Controparte_3
2. Nel periodo dall'ottobre 2020 alla primavera del 2022, l'immobile, sito in Colleretto
Giacosa, alla via Giacosa n. 3, era abitato unicamente dalla famiglia e Persona_1
saltuariamente si recava in visita la IG.ra . CP_2
3. La famiglia – , che disponeva di scarse risorse economiche, era molto Tes_1 CP_3
attenta ai consumi e regolava il riscaldamento al minimo, onde tenere il più basso possibile il consumo di gas ed utilizzava il camino a legna, per riscaldare alcuni ambienti.
4. L'immobile sito in Colleretto Giacosa, alla via Giacosa n. 3 è composto da 4 stanze, oltre il bagno ed ha una superficie pari a mq 100 circa.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi di causa di 1° e 2° grado di giudizio, nonché della fase di mediazione, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a., nonché rifusione degli esposti anticipati, da distrarsi tutti in favore dei procuratori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 734/2022, emesso in data
27.06.2022 a suo carico, conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Ivrea, CP_2
al fine di vedere revocato detto decreto e riconosciute le spese di Parte_1
lite.
3 Esponeva l'opponente di aver ricevuto in data 28.07.2022 dalla società Parte_1
la notifica dell'ingiunzione di pagamento della somma di € 10.650,94=, oltre
[...]
interessi e spese, riferita a contratto, concluso nell'ottobre 2020, di somministrazione di beni e/o servizi, in relazione alle fatture non pagate, datate rispettivamente 10.11.2021
(€. 579,68) 15.12.2021 (€. 8.435,86) 11.01.2022 (€. 1.442,55) e 09.03.2022 (€. 192,85).
Nell'atto di opposizione la IG.ra lamentava la mancata/insufficiente prova CP_2
del credito, non essendo indicate le modalità di calcolo delle poste debitorie, né i mc consumati, né le tariffe applicate e i costi aggiuntivi, dovendosi inoltre considerare che Cont nel periodo di vigenza contrattuale la IG.ra aveva effettuato pagamenti per quasi €.
4.000,00=, come documentato dalle ricevute prodotte sub doc. 2.
Si costituiva la società contestando la fondatezza dell'opposizione e Parte_1
deducendo che tra le parti era intercorso un contratto di fornitura di gas, denominato
“tutto in uno” nel quale era inserita anche una linea telefonica mobile.
Per quanto riguardava le modalità di calcolo degli importi dovuti, replicava Parte_1
alle contestazioni della opponente affermando di aver provveduto all'emissione delle fatture in conformità alle disposizioni vigenti e, in particolare, all'art. 5 dell'allegato A del
TIF, delibera Arera n. 463/2016/R.
Il Giudice, all'esito dell'udienza di prima comparizione, disponeva procedersi a mediazione delegata, assegnando all'opposta il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda, rinviando la causa all'udienza del 14.06.2023 per la verifica dell'adempimento.
All'udienza del 14.06.2023 le parti davano atto a verbale di aver esperito con esito negativo la mediazione, riservandosi, la parte opposta, di depositare in PCT il verbale.
Venivano concessi i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c. e la causa rinviata all'udienza del
18.10.2023.
Indi, disposta la precisazione delle conclusioni, il Tribunale di Ivrea con sentenza n.
528/2024, pubblicata il 24.04.2024, dichiarava improcedibile il giudizio, revocando il decreto opposto e compensando tra le parti le spese di lite.
Il Giudice di prime cure riteneva fondata l'eccezione, sollevata dall'opponente nella comparsa conclusionale, che aveva dedotto l'improcedibilità della domanda monitoria,
4 poiché l'opposta non aveva documentato tempestivamente l'esperimento della mediazione delegata.
Esaminando la questione della rilevanza della prova del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità, il Giudice di prime cure osservava che la parte onerata avrebbe dovuto depositare il verbale negativo di mediazione entro l'udienza successiva a quella fissata per la verifica della condizione di procedibilità.
Nel caso in esame, invece, l'opposta, pur avendo radicato la mediazione tempestivamente, non l'aveva documentato all'udienza di verifica, provvedendo al deposito del verbale tardivamente, non solo oltre il termine concesso, ma addirittura dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ne conseguiva che, essendo stato documentato tardivamente l'adempimento, il Giudice non poteva tenere conto del deposito (avvenuto dopo la comparsa conclusionale) senza dare luogo a una sostanziale disapplicazione, sia delle preclusioni istruttorie, sia dei termini assegnati per il processo.
Ritenendo la sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea viziata da profili di invalidità, la società proponeva appello, avanti a questa Corte, con atto di Parte_1
citazione notificato in data 21.05.2024, chiedendone la riforma integrale.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere che la dimostrazione dell'avvenuta mediazione potesse essere fornita in via esclusiva con il deposito del verbale, poiché tale onere documentale non era previsto da alcuna disposizione normativa e la prova dell'instaurazione tempestiva del procedimento di mediazione poteva essere fornita con qualsiasi mezzo, anche attraverso le dichiarazioni rese in udienza dai procuratori delle parti.
Nella fattispecie l'assolvimento dell'adempimento era stato acquisito al processo sulla base delle dichiarazioni delle parti rese all'udienza del 14.06.2023, nelle quali entrambe avevano affermato: “Le parti danno atto di aver esperito con esito negativo la mediazione”.
L'ammissione concorde delle parti in causa circa il compimento della mediazione costituiva, secondo l'appellante, prova sufficiente dell'assolvimento della condizione di procedibilità, con la conseguenza che la sentenza del Tribunale doveva ritenersi errata
5 e doveva essere riformata, disponendosi la prosecuzione della causa in sede di appello per la valutazione del merito della domanda.
Nel merito, l'appellante chiedeva il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento della domanda di condanna della appellata per l'importo corrispondente a quello ingiunto, richiamando le difese e le argomentazioni rese in primo grado.
Nel giudizio d'appello si costituiva , con comparsa di costituzione CP_2
depositata il 10.09.2024, contenente appello incidentale.
L'appellata chiedeva il rigetto dell'appello, richiamando l'art. 5 D. Lgs. 28/2010 ove era previsto: “il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”, ponendo, dunque, a carico del Giudice l'onere di verificare che la condizione fosse soddisfatta, onere che non poteva essere assolto sulla base della sola dichiarazione delle parti.
In ordine al motivo di appello incidentale, chiedeva la riforma della CP_2
sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva statuito la compensazione delle spese di lite sul presupposto che la questione fosse controvertibile e che la pronuncia avesse investito questioni di rito.
Argomentava l'appellata che l'art. 92, comma 2, c.p.c. prevedeva l'istituto della compensazione delle spese di lite solo in tre precise ipotesi: reciproca soccombenza, mutamento giurisprudenziale e novità della questione trattata.
Ad avviso dell'appellata nessuna delle tre ipotesi ricorreva nella fattispecie e, quindi, la statuizione sulle spese si appalesava erronea. Cont Nel merito, la IG.ra insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni motivate negli atti difensivi di primo grado che richiamava.
Secondo l'appellata, la società somministrante non aveva fornito la prova che le somme ingiunte fossero imputabili a consumi e/o prestazioni erogate a suo favore, contestando, nello specifico, le somme di:
€. 776,99=, per addebito fine anno Gas dilazionato relativo alla fattura sub 1);
€. 7.769,96=, per addebito fine anno Gas dilazionato relativo alla fattura sub 2);
€. 1.442,55=, per rettifica saldo anno precedente sulla fattura sub 3);
€. 192,85=, per IVA sulla fattura sub 4).
6 L'appellata richiamava, sempre a motivazione della opposizione, il provvedimento dell'AGCM del 12.03.2019 n. 27599, con il quale tale Autorità aveva sanzionato l'appellante per pratica commerciale scorretta, deducendo che i profili di illegittimità censurati dall'AGCM sarebbero stati riscontrati anche nella fattispecie contrattuale per cui era causa.
Ancora, l'appellata deduceva l'inattendibilità delle fatture emesse da che non Pt_1
erano riferite singolarmente a “finestre temporali specifiche”, ma presentavano sovrapposizioni.
In ultimo, l'appellata rimarcava che non appariva esservi trasparenza tra i consumi stimati e quelli effettivi e reiterava le istanze istruttorie (prova testimoniale) dedotte in primo grado.
Tali essendo le argomentazioni delle parti contenute nei rispettivi atti, in data
17.10.2024 si teneva l'udienza di prima comparizione ex art. 127 ter c.p.c. ove il
ConIGliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, viste le note depositate dalle parti, disponeva la rimessione della causa in decisione per l'udienza del 06.02.2025, con assegnazione dei termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
Preso atto di tali adempimenti, all'udienza del 06.02.2025, sulla base delle note scritte dalle parti, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti delle parti, esaminata la sentenza impugnata, valutati i documenti allegati dalle parti, osserva quanto segue.
La causa è stata decisa in primo grado con l'applicazione del criterio della “ragione più liquida”, ritenendo il Tribunale dirimente la questione della prova dell'assolvimento dell'onere di dare luogo al procedimento di mediazione.
Occorre premettere che l'esperimento della mediazione era stato disposto dal Giudice di prime cure in via delegata, ritenendo opportuna una definizione conciliativa della controversia, onde evitare il maturare di ulteriori spese di lite, a danno della parte soccombente.
7 All'udienza del 14.06.2023 le parti avevano dichiarato congiuntamente, a verbale, che il procedimento di mediazione era stato esperito e si era concluso con esito negativo;
l'opposta, ora appellante, si era riservata il deposito del verbale, incombente al quale non aveva provveduto se non dopo l'eccezione di parte avversa contenuta nella comparsa conclusionale.
La valutazione di improcedibilità del giudizio (con revoca dell'ingiunzione) per difetto di prova del procedimento di mediazione, non appare alla Corte condivisibile sulla base di plurimi rilievi.
In primo luogo il legislatore ha previsto specifici limiti temporali alla rilevabilità dell'improcedibilità in materia di mediazione, al fine di evitare un abuso strumentale dell'eccezione.
In secondo luogo, all'udienza del 14.06.2023 entrambe le parti, compresa l'opponente ora appellata, avevano attestato l'esperimento del procedimento di mediazione e non era stata sollevata alcuna questione sulla tempestività della domanda;
pertanto, a parere della Corte, non sussiste alcuna necessità di ulteriore accertamento, con conseguente piena procedibilità della domanda.
Il motivo di gravame proposto da sul punto si palesa, quindi, fondato Parte_1
e, di conseguenza, la Corte procede all'esame del merito della controversia sulla base degli atti e delle allegazioni delle parti dedotte nel primo grado.
Come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quello di convenuto, perché il creditore mantiene la veste sostanziale di attore e soggiace ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto, cui compete addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Più specificatamente: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, spettando invece al debitore convenuto di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.” (ex plurimis Cass. civ.
Sez. II, n. 13685/2019).
8 Con riferimento al tipo di contratto dedotto in giudizio, riconducibile alla somministrazione, la Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha affermato, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova, che la bolletta o fattura è idonea, in via presuntiva, a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi della somministrazione in assenza di contestazioni dell'utente, mentre, in caso di contestazione (dei consumi o dei corrispettivi) da parte dell'utente, spetta al somministrante provare l'entità del prodotto o servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati.
La medesima giurisprudenza, tuttavia, ha chiarito la necessità di coordinare i criteri probatori sopra richiamati “con il principio dell'onere di contestazione specifica”, codificato nell'art. 115 c.p.c. in forza del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (Cass. civ. 14594/2012).
Sempre la Corte di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI, n. 297/2020 e Cass. civ.
Sez. III, n. 34701/2021) ha statuito che nell'ipotesi in cui venga contestata l'effettività dei consumi, l'utente ha l'onere:
a) di allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento di misurazione dei consumi;
b) di dimostrare, almeno in modo indicativo, quali consumi aveva nel periodo;
c) di dimostrare che il sovraconsumo non è a lui imputabile;
questo al fine di evitare che condotte negligenti dell'utente abbiano agevolato la condotta anche illecita di eventuali terzi;
con la conseguenza che, ai fini della opposizione, il fruitore del servizio non può semplicemente limitarsi ad addurre una probabile irregolarità della fatturazione.
Nel caso di specie, essendo pacifico inter partes il rapporto di somministrazione e l'erogazione del servizio, le difese della IGnora svolte nel primo grado si CP_2
appalesano inammissibili, essendo generiche, non articolate in contestazioni specifiche ed essendo espresse in forma interrogativa/dubitativa.
Esaminato l'atto di citazione in opposizione dell'odierna appellata, infatti, si rileva che in esso la parte opponente si era limitata a prospettare in forma interrogativa il carattere
9 potenzialmente abnorme dei costi, senza specificare se la contestazione aveva come riferimento il costo applicato o i consumi effettivi o entrambi i parametri.
Né migliore specificazione risultava compiuta dalla appellata nella memoria ex art. 183,
6° comma c.p.c. 1° termine, sebbene il Giudice di prime cure, già all'udienza di prima comparizione del 10.02.2023, avesse svolto alcuni precisi rilievi nell'ambito l'ordinanza con la quale veniva disposta la mediazione delegata (Rilevato che i consumi di gas per cui l'opposta ha domandato il pagamento sono testualmente e univocamente indicati all'interno delle singole fatture oggetto del monitorio;
Rilevato che i singoli conteggi inerenti alle varie voci fatturate in danno dell'opponente sono univocamente indicati all'interno delle singole fatture;
Rilevato che l'opponente si duole dell'applicazione di un interesse contrattuale pari a quello oggetto di rilievo da parte della BCE aumentato del 3,5%, che non è mai stato applicato ai conteggi per cui è causa, di talché la questione è del tutto avulsa dal contenzioso del presente giudizio;
Rilevato le fatture oggetto del presente contenzioso sono le seguenti: n. 9009170 del 11 gennaio 2022, n. 9117907 del 9 marzo 2022, n. 9632610 del 10 novembre 2021 e n.
9699176 del 15 dicembre 2021 mentre i pagamenti effettuati dall'opponente, come emergenti dalla stessa documentazione depositata in atti dall'attrice, non solo sono riferibili a differenti e pregresse fatture ben indicate nei pagamenti effettuati a comprova dell'imputabilità di tali somme a differente consumi, ma addirittura sono tutti antecedenti alle fatture per cui è causa con l'unica eccezione di due pagamenti rateali del 15 dicembre 2021 per €.85,88 e del 16 dicembre 2021 per €.193,23).
L'erroneità del dato dei consumi riportato nelle fatture, delle quali non è stato negato il ricevimento, non è stato contestato nella fase antecedente l'azione giudiziale di Pt_1
ed è ipotizzato, per la prima volta, solo nella memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c.
[...]
1° termine, in termini ambigui anche per quanto riguarda la questione dell'autolettura, negata, invece, nelle difese introduttive.
Anche per quanto riguarda l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in capo ad
Cont
la IGnora pur richiamando il provvedimento n. 27599 dell'Autorità Pt_1
10 Garante della Concorrenza e del Mercato, non ha indicato in concreto i comportamenti censurati che sarebbero stati compiuti a suo danno.
Non soccorrono a supporto delle deduzioni dell'appellata neppure le istanze istruttorie, in quanto tali istanze (rappresentate da prova testi) appaiono inconferenti rispetto alle Cont difese della o implicanti valutazioni rimesse, oltretutto, ai soggetti in favore dei quali la parte appellata aveva stipulato il contratto di somministrazione per cui è causa.
Pertanto, sulla scorta dei principi di diritto richiamati e delle emergenze di fatto risultanti dagli atti di causa, i motivi di opposizione dedotti da risultano infondati. CP_2
Ne consegue la riforma della sentenza appellata anche nel merito, con conseguente conferma della domanda creditoria azionata da in sede monitoria Parte_1
risultando provata l'esistenza del contratto per cui è causa, provata, perché non negata,
l'erogazione della fornitura, e corretti i consumi rilevati e fatturati, in assenza di specifica contestazione.
In carenza di specifica pattuizione in merito tra le parti, trattandosi di obbligazione contrattuale, il saggio degli interessi viene disciplinato dall'art. 1284, 4° comma c.c.
Le spese di giudizio vengono liquidate in ossequio al principio della soccombenza e liquidate secondo i valori minimi, attesa la modesta complessità e la ripetitività delle argomentazioni e delle difese.
Il prospetto riassuntivo che segue, illustra i criteri adottati nella liquidazione delle spese.
Primo grado
Valore della causa compreso tra euro 5.201,00.= ed euro 26.000,00.=:
fase di studio della controversia 460,00
fase introduttiva del giudizio 389,00
fase istruttoria 840,00
fase decisionale 851,00
TOTALE 2.540,00 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
Secondo grado
Valore della causa compreso tra euro 5.201,00.= ed euro 26.000,00.=: fase di studio della controversia 567,00
11 fase introduttiva del giudizio 461,00 fase decisionale 956,00
TOTALE 1.984,00 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, ogni contraria istanza, eccezione e domanda respinta, definitivamente pronunciando:
1) in accoglimento del gravame proposto da e in riforma della Parte_1
sentenza n. 528/2024 del Tribunale di Ivrea, pubblicata il 24.04.2024, condanna
[...]
, al pagamento a favore dell'appellante dell'importo di €. 10.650,94.=, oltre CP_2
interessi dalla data della proposizione della domanda monitoria al saldo ex art. 1284,
4° comma c.c.;
2) condanna al pagamento a favore di delle spese legali CP_2 Parte_1
del primo grado di giudizio, pari a €. 2.540,00.= oltre al 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge;
3) condanna al pagamento a favore di delle spese legali CP_2 Parte_1
del presente grado di giudizio, pari a € 1.984,00.= oltre al rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di ConIGlio tenuta il 10.06.2025, in videoconferenza, mediante applicativo Teams.
IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott.ssa Anna BONFILIO
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