Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00538/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00180/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 180 del 2025, proposto da
AR CU, rappresentata e difesa dagli avvocati Biagio Bertolone, Pietro Condorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione IL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RI SA LL, rappresentata e difesa dall'avvocato Donatello Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione della Regione IL, n. 11BB.2025/D.00180 del 31/03/2025, pubblicata nel S.O. del Bollettino Ufficiale della Regione, del 01/04/2025, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale da inquadrare nel ruolo dei dirigenti della Regione IL, bandito con D.R.R. n. 635 del 30.09.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione IL e di RI SA LL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. LO RIno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 3/6/2025, la deducente ha impugnato il provvedimento della Regione IL, specificato in epigrafe, recante l’approvazione della graduatoria relativa al “ Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 1 unità di personale dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nel ruolo Area Sanitaria (Medico) – Codice di concorso: RB – ASM ”, indetto con D.G.R. n. 635 del 30/9/2022, nella quale la deducente risulta seconda (e ultima) classificata con il punteggio complessivo di 77,70, a fronte di quello di 79,10 assegnato alla prima classificata e vincitrice (l’odierna controinteressata).
1.1. L’impugnazione è affidata a due motivi:
- “ Violazione ed erronea applicazione della lex specialis, in particolare degli artt. 2 e 8 del bando di concorso pubblico indetto dalla Regione IL con D.G.R. n. 635 del 30.9.2022 ”.
Viene contestata la valutazione dei titoli vantati dalla deducente, con specifico riferimento agli “ Incarichi di particolare competenza professionale ” e “ Altri titoli curriculari ” contemplati dall’art. 8 del bando di concorso (“ Saranno valutati dalla Commissione esclusivamente i titoli pertinenti rispetto alla posizione dirigenziale dell’Area di competenza per cui si concorre e, segnatamente: A) Votazione del titolo di studio (max 5 punti); B) Titoli di servizio (max 10 punti); C) Incarichi di particolare competenza professionale (max 10 punti); D) Altri titoli curriculari (max 5 punti) ”).
Più in particolare, in relazione agli “ Incarichi di particolare competenza professionale ”, la deducente avrebbe allegato quelli di “Coordinatrice per la gestione della Biobanca” (dal 16/7/2014 al 15/1/2017) e di “Referente di Attività Trasfusionale e Biobanca, di Controllo Qualità e Accreditamento Jacie” (dal 16/1/2017 al 16/1/2020), della durata complessiva di 5 anni e 6 mesi, i quali sarebbero stati erroneamente valutati con il punteggio di 2,50 (invece che con quello di 5,50, in ragione di un punto all’anno), in quanto, come attestato dalla commissione di concorso, “ (…) dal calcolo vanno sottratti n. 3 anni in quanto, ai sensi del bando, ai fini della valorizzazione degli incarichi di particolare competenza professionale, nel computo va considerato solo il periodo ulteriore rispetto a quello indicato come requisito di ammissione alla procedura concorsuale (cfr. art. 8, comma 4, lettera C) del bando di concorso) che, nel caso di specie, è propriamente pari a tre anni (…) ”.
L’operata decurtazione sarebbe in contrasto con le richiamate previsioni del bando di concorso, in quanto la deducente, ai fini dell’ammissione (avvenuta, ai sensi dell’art. 2 del bando, con la spendita della qualità di dipendente di ruolo di pubblica amministrazione in possesso di diploma di specializzazione, con almeno tre anni di servizio), avrebbe fatto valere un periodo di servizio precedente e diverso da quello a cui si riferiscono i richiamati “ Incarichi di particolare competenza professionale ” (la stessa risulta assunta dall’I.R.C.C.S. - C.R.O.B. di Rionero in Vulture con decorrenza 1/4/2011).
In relazione, invece, agli “ Altri titoli curriculari ”, la commissione di concorso avrebbe escluso dalla valutazione due dei tre corsi di perfezionamento universitario prodotti dalla deducente (“Qualità e sicurezza nella terapia con CSE” e “L'accreditamento ISO 20387:2018 delle Biobanche: i requisiti della norma e i regolamenti Accredia”), con ingiusta decurtazione di 0,2 punti, in quanto non “ rientranti in un percorso universitario di approfondimento specialistico strutturato nel tempo e non limitato ad una o poche giornate di formazione e/o aggiornamento professionale ”, così opponendo una condizione di valutabilità non prescritta dall’art. 8 del bando di concorso (che si limita, invece, a richiedere la mera pertinenza di detti titoli “ rispetto alla posizione dirigenziale dell’Area di competenza per cui si concorre ”).
In ottica di prova di resistenza, i richiamati errori valutativi sarebbero di entità tale da determinare il sovvertimento dell’ordine della graduatoria in favore della deducente.
- “ Eccesso di potere per mancato rispetto dei principi di trasparenza e d’imparzialità - Ingiustizia manifesta - Irragionevolezza – Contraddittorietà ”.
La commissione di concorso avrebbe determinato i criteri di valutazione dei titoli preferenziali dopo l’esame delle domande dei candidati contenenti la descrizione analitica dei titoli da essi vantati, in violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità.
2. Si sono costituite in giudizio, per resistere all’accoglimento del ricorso, la Regione IL e la controinteressata.
3. Quest’ultima ha altresì spiegato un ricorso incidentale affidato ai seguenti motivi:
- “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 11, del bando di concorso e degli artt. 46, 48, 71 e 76 del DPR 445/2000 ”.
La ricorrente principale sarebbe incorsa in una causa escludente, non rilevata dall’Amministrazione, avendo reso, nella domanda, dichiarazioni sostitutive non veritiere in merito alla data di conclusione dell’incarico di "Referente Attività Trasfusionale Biobanca, Controllo Qualità, Accreditamento Jacie" (da individuarsi non già il 16/1/2020, come dichiarato, bensì il 31/3/2019, come risultante dall’attestazione, prot. n. 2025-0001289 del 14/2/2025, rilasciata dall’I.R.C.C.S. – C.R.O.B. di Rionero in Vulture a richiesta della Regione, ai fini dei controlli della veridicità dei dati dichiarati) e all’omessa dichiarazione di un periodo di aspettativa (dall’1/11/2016 al 30/11/2016), risultante dalla richiamata attestazione e incidente sull’effettiva durata dell’incarico di “Coordinatrice per la Gestione della Biobanca” (decorrente dal 16/7/2014 al 15/1/2017).
- “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del bando di concorso. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, illogicità manifesta ”.
In ogni caso, per effetto delle rettifiche fattuali di cui al precedente motivo, il complessivo periodo di svolgimento dei due incarichi in questione sarebbe pari a 3 anni e 6 mesi, con conseguente rideterminazione (peggiorativa) del relativo punteggio a 0,50 (tenuto conto della corretta decurtazione di punti 3).
- “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, lett. C), del bando di concorso. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e del DPR 487/1994. Eccesso di potere per illogicità manifesta, ingiustizia manifesta e sviamento dall’interesse pubblico ”.
Sotto altro profilo, la procedura telematica per la presentazione della domanda, non avrebbe consentito alla ricorrente incidentale di dichiarare un incarico di titolarità di posizione organizzativa, rivestito dall’1/8/2001 fino alla data di presentazione della domanda (5/1/2023), in relazione al quale, tenuto conto della durata, le sarebbe spettato un punteggio aggiuntivo di 6,00, secondo quanto previsto dall’art. 8 del bando (“ Incarico di posizione organizzativa: max 1 punto per ogni anno per un max di 6 punti ”).
Il che consentirebbe all’interessata di preservare la propria posizione di prima graduata.
4. All’udienza pubblica del 19/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso principale è infondato e, pertanto, va respinto.
5.1. Ed invero, quanto al primo motivo, è indubitabile che il bando di concorso de quo stabilisca, con inoppugnata ed inequivoca previsione contenuta nell’art. 8, a pagina 13 (“ I singoli punteggi di cui alle lettere B) e C), nei limiti dei rispettivi punteggi massimi, sono cumulabili fino ad un massimo complessivo di 20 punti. Nel computo va considerato solo il periodo ulteriore rispetto a quello previsto come requisito di accesso al presente bando ”), una regola di neutralizzazione – ai fini della valutazione dei “ Titoli di servizio ” di cui alla lettera B) dell’art. 8 e, per quanto di specifico interesse, anche degli “ Incarichi di particolare competenza professionale ” di cui alla lettera C) del medesimo articolo - di un lasso temporale (una sorta di de minimis ) corrispondente (in termini di durata) al periodo di servizio fatto valere dal candidato in sede di partecipazione alla procedura (in specie, con riferimento alla posizione della ricorrente principale, pari a tre anni).
Sotto tale profilo, l’impostazione ricorsuale è affetta dall’erroneo convincimento che, invece, l’Amministrazione sia addivenuta ad una sovrapposizione - che, ove verificatasi, sarebbe effettivamente non giustificata - tra l’anzianità richiesta ai fini della partecipazione e quella rilevante ai fini della valutazione degli incarichi in evidenza. Invece, ritiene il Collegio che - contrariamente a quanto opinato nel ricorso principale - la commissione di concorso si è limitata alla doverosa conformazione della propria attività a detto criterio, riveniente direttamente dalla lex specialis , con conseguente applicazione della decurtazione de minimis in evidenza.
Quanto sopra consente di prescindere dalla disamina delle ulteriori censure esposte nel primo motivo del ricorso principale (relative a presunti vizi nella valutazione degli “ Altri titoli curriculari ”), tenuto conto della loro irrilevanza in ottica di prova di resistenza (il punteggio controverso di 0,2 sarebbe comunque inidoneo a modificare l’esito concorsuale, stante il divario di punteggio di 1,40 che separa le due candidate).
5.2. Egualmente infondato è il secondo motivo del ricorso principale, deducente la mancata predeterminazione, rispetto alla disamina dei titoli prodotti dai candidati, dei criteri valutativi ulteriori rispetto a quelli fissati nel bando, tenuto conto che detta censura non è assistita da alcun elemento di contestualizzazione della sua effettiva rilevanza ai fini di causa, se si tiene conto che – come dianzi evidenziato – l’attività valutativa della commissione di concorso investita dalle critiche ricorsuali si è sostanziata:
- per un verso, in relazione agli “ Incarichi di particolare competenza professionale ”, nella coerente applicazione, da parte della commissione di concorso, di un oggettivo criterio riveniente direttamente dalla lex specialis ;
- per altro verso, in relazione agli “ Altri titoli curriculari ”, in attribuzioni di punteggio del tutto inidonee, autonomamente intese, a condurre all’accoglimento del gravame e, dunque, a sostanziare un qualsivoglia interesse (personale e concreto) in tal senso.
6. La reiezione del ricorso principale conduce, secundum eventum litis , alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale.
7. In ragione della originalità delle questioni trattate e della natura della controversia, sussistono eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA ER, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
LO RIno, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO RIno | IA ER |
IL SEGRETARIO