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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/11/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico ER RO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2541/2022 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Francesco Micali che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Basile e Antonello Monoriti del ruolo professionale per procura in atti, resistente oggetto: assegno ordinario di invalidità – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 21 marzo 2017 , lamentando l'ingiusto Parte_1 rigetto della domanda di conferma, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 1631/2017 r.g.). Nella resistenza dell' CP_2 veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta ma dall'ottobre 2020. Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate in riferimento alla sola decorrenza e nei successivi trenta giorni, il 10 maggio 2022, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 27 novembre 2025 dal deposito CP_1 telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
2.1.- Quanto all'eccezione sollevata da parte ricorrente in merito al giudicato esterno valevole in questa sede in forza della precedente sentenza della Corte D'Appello di Messina del
14 giugno 2013 (n. 1591/2010 r.g.) che ha accertato la sussistenza del requisito per l'assegno ordinario di invalidità dal marzo 2010, è sufficiente rilevare che la definitività della sentenza va intesa rebus sic stantibus.
Invero è la legge ad imporre all'amministrazione, senza alcuna discrezionalità nella scelta, di operare verifiche periodiche sulla persistenza dei requisiti sanitari e reddituali necessari per beneficiare della prestazione assistenziale in godimento.
3.- Ciò posto, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase ha accertato che il ricorrente è affetto da “sindrome algico-disfunzionale con alterazione statico dinamica e posturale del rachide da scoliosi, spondilosi e pregressa frattura di L1, gonartrosi trattata a dx. con protesi, artroplastica cuffia rotatori spalla dx, esiti di frattura scafoide carpale a significativa incidenza organo disfunzionale diabete mellito tipo II° cardiopatia ipertensiva in IIa classe NYHA sindrome ansioso depressiva esiti di interventi x ernia inguinale edemorroidi … che si intersecano con vari distretti ad interessamento di più organo o apparati che per la loro correlazione e la loro severità comportano Un NOTEVOLE grado di invalidità . Le stesse sono capaci di compromettere l'autonomia della ricorrente pregiudicando compiti ed azioni della propria età, soprattutto legati alla sua attività lavorativa di ” Pt_2
In questa fase, tenuto conto dei motivi di opposizione, ha aggiunto che “… , si ritiene
Riconfermare che lo stato INVALIDANTE è da datarsi dalla data del 01 Ottobre 2020 tenendo conto delle certificazioni presenti agli atti che dimostrano in maniera chiara ed inequivocabile la presenza delle patologie invalidanti ed il loro progressivo ma sempre minimo aggravamento ….”.
2 Per_ L'accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante anche del requisito sanitario in questione, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
Ogni ulteriore domanda va respinta.
3.- Tenuto conto dell'esito della lite e della decorrenza, successiva all'istanza di ATP, è giusto compensare per intero le spese di entrambe le fasi processuali;
vanno quindi poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza d'ufficio, liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'assegno Parte_1 ordinario di invalidità dal 1 ottobre 2020;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu, compensando le altre spese processuali. CP_1
Messina, 28.11.2025
Il Giudice del lavoro
ER RO
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