TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 16/09/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della Dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 483 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Caltagirone (CT), Piazza Rinascita n. 13, presso lo studio professionale dell'avv. Vincenzo Tinto ( , che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti.
- OPPONENTE -
CONTRO
, nata a [...] il [...], CF. , P_ C.F._2 elettivamente domiciliata a Caltagirone (CT), Via A. Manzoni n. 24, presso lo studio professionale dell'avv. Angelina Bevilacqua ( , dalla quale Email_2
è rappresentata e difesa, giusta procura in atti.
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, comma I, c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 24.10.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte opponente ha precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente controversia, introdotta con atto di citazione con domanda riconvenzionale del
09.04.2015, ha ad oggetto l'opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. proposta da Parte_1
avverso l'atto di precetto notificatogli da in data 01.04.2015, con cui era stato allo
[...] P_ stesso intimato il pagamento della somma di € 3.202,13, di cui € 2.520,76, quali differenze dovute a titolo di contributo per il proprio mantenimento e per quello dei figli per il periodo intercorrente dal maggio 2014 al marzo 2015, pretese in forza della sentenza n. 274/13 resa dal Tribunale di
Caltagirone in data 28.06.2013 nel corso del procedimento di separazione iscritto al n. 1088/2010
R.G., munita di formula esecutiva in data 28.02.2014; ed € 515,06, a titolo di differenza residuante a seguito della procedura esecutiva n. 355/2014 R.G.E. presso l'intestato Tribunale.
A fondamento dell'opposizione proposta, ha, in primo luogo, eccepito il Parte_1 difetto di legittimazione attiva di riguardo alle somme richieste per il figlio P_ maggiorenne;
nel merito, ha eccepito la non debenza delle somme precettate, Persona_1 deducendo di aver versato un importo minore di quello stabilito, poiché aveva P_ trattenuto per intero le somme pari all'assegno per il nucleo familiare (ANF), direttamente versate alla medesima dal datore di lavoro dell'opponente, senza alcuna statuizione o concorde volontà dei coniugi sul punto.
Parte opponente ha, altresì, dedotto di essere invero creditore della somma di € 3.560,50 nei confronti della opposta, rilevando di aver erroneamente operato la compensazione tra l'importo per il mantenimento della prole e del coniuge e l'ammontare dell'Anf nella misura del 50% e non invece del 100%.
ha quindi chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di Parte_1 dichiarare l'inefficacia del precetto opposto, stante la non debenza delle somme precettate e, in via riconvenzionale, ha chiesto accertarsi la sussistenza del proprio credito, pari ad € 3.560,50, con conseguente condanna di al pagamento della suddetta somma;
e, in subordine, ha P_ chiesto di dichiarare che il suo credito nei confronti dell'opposta ammonta ad € 401,60.
Con comparsa del 21.07.2015, si è costituita in giudizio , che ha contestato tutto P_ quanto dedotto ed eccepito da parte opponente e ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione, rivendicando la correttezza delle somme precettate ed eccependo l'inapplicabilità, nella fattispecie di cui si tratta, della compensazione ex adverso invocata, sia per la natura alimentare dell'assegno di mantenimento sia per l'erronea interpretazione della normativa in materia di ANF.
Con memoria ex art. 183, sesto comma, primo termine, c.p.c. ha rassegnato, Parte_1 per quanto qui rileva, che la sentenza azionata con il precetto opposto è stata parzialmente riformata con la sentenza n. 930 pubblicata il 29.05.2015 dalla Corte di Appello di Catania, che ha revocato l'obbligo di corresponsione del mantenimento in favore della coniuge con decorrenza P_ dal febbraio del 2014; e ha dunque chiesto il ricalcolo delle somme eventualmente dovute.
La causa – istruita mediante produzione documentale – è stata posta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate da parte opponente.
*********
Preliminarmente deve essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a relativamente alle somme spettanti al figlio , divenuto P_ Persona_1 maggiorenne prima della notifica dell'atto di precetto.
Si osserva in proposito che, come pure confermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, con il compimento della maggiore età non muta la legittimazione concorrente del genitore convivente con il figlio, titolare dell'assegno di mantenimento, ad agire in giudizio per ottenere il pagamento dello stesso.
E' stato sostenuto, difatti, che “il genitore, separato o divorziato, a cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, è legittimato iure proprio ad ottenere dall'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio, quale titolare di un diritto autonomo (e concorrente con quello del minore) a ricevere il contributo alle spese necessario a detto mantenimento;
e, pur dopo che il figlio è divenuto maggiorenne (ma non ancora autosufficiente), in assenza di un'autonoma richiesta di quest'ultimo, mantiene tale legittimazione, salvo il venir meno del rapporto di coabitazione” (cfr, tra le tante, Cass. civ. n. 12972 del 2017, Tribunale di Lecce, n. 1325 del 2024).
Ciò trova fondamento nella “titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi derivanti dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva” (cfr. Cass. civ., n. 17380 del 2020).
Nel caso di specie, parte opponente ha proposto tale eccezione sulla base del mero raggiungimento della maggiore età del figlio, nulla deducendo in ordine al requisito essenziale della convivenza con il genitore.
Orbene, applicando i suesposti principi – considerato che tale circostanza risulta pacifica, in ragione dell'omessa contestazione da parte dell'opponente, oltre che documentata, giusta certificato di residenza allegato dall'opposta (cfr. documentazione in atti) – deve ritenersi sussistente la legittimazione concorrente di ad ottenere dall'altro coniuge il contributo al P_ mantenimento del figlio , seppur divenuto maggiorenne prima della notifica Persona_1 dell'atto di precetto.
********* Nel merito, la presente opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Giova preliminarmente rammentare, in punto di diritto, che nei giudizi di opposizione all'esecuzione il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, secondo cui l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (ex multis Cass. civ., n. 438020 del 2012).
È l'opponente dunque che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.
L'opposto assume, invece, la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Con specifico riferimento all'ipotesi, sussistente nella fattispecie in esame, di esecuzione avviata in forza di un titolo esecutivo di natura giudiziale, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “spetta all'opposto, creditore procedente, la prova che esso esiste ed è efficace, mentre è onere dell'esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti” (cfr. Cass. civ., n. 15376 del 2022).
Ed infatti, “in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinano l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso” (cfr. tra le tante,
Cass. civ., n. 2742 del 1999; Cass. civ. n. 2870 del 1997; Trib., Modena, n. 729 del 2011).
Con specifico riferimento all'esecuzione delle statuizioni delle sentenze di separazione e divorzio, è stato ulteriormente precisato che “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c.” (Cass. civ., n. 27602 del 2020; Cass. civ., n. 17689 del 2019;
Cass. civ., n. 20303 del 2014; Cass. civ., n. 13184 del 2011; Cass. civ., n. 13872 del 2001). Nel caso di specie, il precetto opposto è fondato sulla sentenza di separazione n. 274/13 resa dal Tribunale di Caltagirone in data 28.06.2013, munita di formula esecutiva in data 28.02.2014.
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati, posta la sussistenza incontestata del fatto costitutivo del credito azionato dalla opposta, grava sull'opponente l'onere di dimostrare di aver puntualmente eseguito le prestazioni cui era tenuto, ovvero della sussistenza di altro fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti.
Ebbene, nel caso in esame, l'opponente ha contestato la pretesa creditoria sostenendo che le somme precettate non sarebbero dovute, in quanto già corrisposte nella misura corretta, essendo stata operata dallo stesso la compensazione con l'ammontare (pari alla quota del 50%) degli assegni familiari al medesimo spettanti.
Con riguardo invece alla somma di € 515,06, pretesa a titolo di differenza residuante a seguito della procedura esecutiva n. 355/2014 R.G.E. presso il Tribunale di Caltagirone, nulla è stato contestato.
L'opponente, rilevando che allo stesso spetta l'intero importo della suddetta debenza assistenziale, ha inoltre spiegato domanda riconvenzionale, ritenendosi creditore nei confronti dell'opposta della somma di € 3.560,50, ed in subordine, della minore somma di € 401,60.
A tal proposito, giova rammentare l'ormai consolidato principio secondo cui “il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi della L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 211, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione". (ex multis Cass. civ., n. 12770 del 2013).
Ed ancora “ai sensi dell'art. 211 l. 19 maggio 1975 n. 151, la convivenza dei figli con l'uno o con l'altro genitore è stabilita nell'atto di separazione (separazione giudiziale o separazione consensuale omologata) e al coniuge ivi identificato, cui è attribuita la qualifica di affidatario, compete il diritto di percepire gli assegni familiari in funzione di un rapporto di lavoro di cui egli stesso sia parte ovvero in funzione del rapporto di lavoro di cui sia parte l'altro coniuge” ( cfr. Cons.
St., n. 6401 del 2002, Tribunale di Palermo, ordinanza del 27.07.2020).
Nella presente fattispecie, non essendovi diverse intese fra i coniugi e non avendo la sentenza di separazione disposto in ordine agli assegni familiari né valutato gli stessi al fine di determinare l'importo del mantenimento, il genitore non collocatario, ma percipiente gli assegni familiari, è tenuto a corrisponderli all'altro genitore collocatario, e ciò in aggiunta all'assegno di mantenimento e a prescindere dal suo importo (cfr. Tribunale di Napoli, n. 2281 del 2022).
Ed infatti, “in materia di determinazione del contributo a mantenimento del figlio minore ove gli accordi tra i coniugi o le statuizioni del giudice nei processi di separazione e divorzio non abbiano espressamente tenuto conto dell'ammontare degli assegni familiari corrisposti per i figli dal datore di lavoro al coniuge non affidatario, siffatte voci non compongono la base delle entrate su cui calcolare il concorso dei coniugi al mantenimento dei figli, restando nella facoltà del giudice e nella disponibilità delle parti la scelta di ricomprenderle o meno al fine di stabilire eque modalità di contributo al mantenimento” (cfr. Cass. n. 12012 del 2019, Tribunale di Caltagirone, ord. del
14.07.2022).
Pertanto, gli assegni familiari per i figli vanno versati interamente al coniuge separato con il quale gli stessi coabitano, anche quando, come nella presente fattispecie, i figli minori sono stati affidati congiuntamente ad entrambi i genitori.
Ne consegue l'infondatezza dell'opposizione in ordine a tale profilo.
Ne discende, altresì, il conseguenziale rigetto della domanda riconvenzionale proposta da
. Parte_1
Vale in ogni caso rilevare che la stessa deve considerarsi rinunciata, atteso che la parte non l'ha reiterata nel corso del giudizio, non avendone fatto menzione nelle proprie conclusioni, e avendo limitato la propria richiesta alla dichiarazione di non debenza delle somme precettate e, in subordine, alla rideterminazione in melius del proprio debito.
*********
In ultimo, deve essere valutata la circostanza – dedotta da parte opponente in seno alla prima memoria depositata ex art. 183, sesto comma, c.p.c. – per cui, con sentenza n. 930 pubblicata il
26.05.2015, la Corte di Appello di Catania ha riformato la sentenza azionata con l'atto di precetto opposto.
In particolare, la Corte di Appello ha riformato la parte relativa al riconoscimento di assegno di mantenimento di euro 100,00 in favore del coniuge, revocando l'obbligo di P_ corresponsione a partire dal mese di febbraio del 2014 (cfr. sentenza Corte di Appello di Catania, n.
930 del 29.05.2015, in atti).
Orbene, tale pacifica circostanza comporta delle refluenze nel presente giudizio, atteso che, com'è noto, “quando il processo esecutivo sia iniziato o minacciato in forza di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, la sentenza di riforma resa in grado d'appello si sostituisce sin dalla pubblicazione alla pronuncia riformata, privando quest'ultima dell'idoneità a legittimare l'instaurazione o la prosecuzione della procedura esecutiva” (Cass. civ., n. 6173 del 2020; Cass. civ.,
n. 13249 del 2014).
Orbene, considerato che le somme precettate anche per il mantenimento del coniuge, pari ad €
100,00 mensili, afferiscono al periodo (maggio 2014-marzo 2015) in relazione al quale è stata disposta la revoca, occorre ridurne l'ammontare.
Ne consegue che risulta essere creditrice nei confronti di della P_ Parte_1 somma di € 2.102,13, a fronte delle maggiori somme precettate pari ad € 3.202,13, dovendosi detrarre dalle stesse l'importo del mantenimento revocato pari ad € 1.100,00 (€ 100,00 per le 11 mensilità intimate).
Vale appena rammentare a tal proposito che, come confermato dalla giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità, “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per
l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (ex multis Cass. Civ. n. 27032 del 2014), e ancora, “il precetto non è sanzionabile con la nullità qualora tale atto intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta” (cfr. Tribunale di Bari, 03.02.2017).
In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da va Parte_1 parzialmente accolta, dovendosi dichiarare la parziale nullità del precetto relativamente alla somma di € 1.100,00, in forza del provvedimento di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, disposto dalla Corte di Appello di Catania successivamente alla notifica dell'atto di precetto,
*********
Tenuto conto dell'esito della lite, appare equo a questo Giudice compensare le spese del presente giudizio in ragione di un terzo, e condannare parte opponente al pagamento dei restanti due terzi, che si liquidano – ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n.
147/2022, in applicazione dei parametri minimi stante la non complessità delle questioni trattate e tenuto conto della natura, del valore della causa, oltre che dell'attività concretamente svolta dalle parti
– in tale ridotta misura, nella somma di € 568,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Angelina Bevilacqua, dichiaratosi procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede: - ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
ACCERTA E DICHIARA che il credito vantato da nei confronti di , P_ Parte_1 alla data della notifica del precetto (01.04.2015), è pari alla somma di € 2.102,13;
- COMPENSA tra le parti le spese di lite in ragione di un terzo;
- CONDANNA a rifondere in favore di i restanti due terzi che Parte_1 P_ si liquidano in € 568,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, e si distraggono in favore dell'avv. Angelina Bevilacqua, dichiaratosi procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.
Caltagirone, 16.9.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore