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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/07/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 763/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 763/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Marica Parte_1 C.F._1
Martinelli
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale contratto dai coniugi in Italia in data 24.11.2001”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 16.3.2025 e regolarmente notificato, ha Parte_1 dedotto di aver contratto matrimonio il 24.11.2001 con Controparte_1
, unione dalla quale non sono nati figli. Ha aggiunto che il Tribunale, con decreto
[...] del 23.10.2008, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare. Ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile, nient'altro domandando.
All'udienza del 27.6.2025, fissata dal Presidente del Collegio per la comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore, , ancorché ritualmente evocata in CP_1 Controparte_1 giudizio, non è comparsa né si è costituita, di talché il Giudice relatore preso atto della ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ne ha dichiarato la contumacia.
Nel corso di tale udienza si è proceduto all'ascolto del ricorrente, all'esito della quale, precisate le conclusioni e discussa la causa, non essendo necessario assumere mezzi di prova, la decisione è stata rimessa al Collegio.
***
Il Collegio ritiene che la domanda di scioglimento del matrimonio sia fondata e debba essere accolta.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dal D.Lgs. 149/2022 lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto n. 565 depositato in data 23.10.2008, il Tribunale di Lucca ha omologato l'accordo di separazione personale dei coniugi.
Le parti sono comparse dinanzi al Presidente all'udienza in data 8.10.2008, sicché alla data del deposito del ricorso (15.3.2025) è certamente trascorso il tempo previsto per legge.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile. L'esito del giudizio e la mancata costituzione della resistente rende opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Lucca, il
24.11.2001 da nato a [...], il [...], e Parte_1 Controparte_1
, nata a [...], Rio De Janeiro (Brasile), il 7.3.1972, e trascritto nei
[...]
Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001 al n. 139 parte I,
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 763/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Marica Parte_1 C.F._1
Martinelli
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale contratto dai coniugi in Italia in data 24.11.2001”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 16.3.2025 e regolarmente notificato, ha Parte_1 dedotto di aver contratto matrimonio il 24.11.2001 con Controparte_1
, unione dalla quale non sono nati figli. Ha aggiunto che il Tribunale, con decreto
[...] del 23.10.2008, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare. Ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile, nient'altro domandando.
All'udienza del 27.6.2025, fissata dal Presidente del Collegio per la comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore, , ancorché ritualmente evocata in CP_1 Controparte_1 giudizio, non è comparsa né si è costituita, di talché il Giudice relatore preso atto della ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ne ha dichiarato la contumacia.
Nel corso di tale udienza si è proceduto all'ascolto del ricorrente, all'esito della quale, precisate le conclusioni e discussa la causa, non essendo necessario assumere mezzi di prova, la decisione è stata rimessa al Collegio.
***
Il Collegio ritiene che la domanda di scioglimento del matrimonio sia fondata e debba essere accolta.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dal D.Lgs. 149/2022 lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto n. 565 depositato in data 23.10.2008, il Tribunale di Lucca ha omologato l'accordo di separazione personale dei coniugi.
Le parti sono comparse dinanzi al Presidente all'udienza in data 8.10.2008, sicché alla data del deposito del ricorso (15.3.2025) è certamente trascorso il tempo previsto per legge.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile. L'esito del giudizio e la mancata costituzione della resistente rende opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Lucca, il
24.11.2001 da nato a [...], il [...], e Parte_1 Controparte_1
, nata a [...], Rio De Janeiro (Brasile), il 7.3.1972, e trascritto nei
[...]
Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001 al n. 139 parte I,
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari