Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice avv. Carmela Barbaro, in funzione di Giudice Onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 81/2016 R.G.A.C.,
PROMOSSA DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Emanuele Calderone (pec: e dall'avv. Venera Cosima Email_1
NI (pec: ; Email_1
- ATTRICE -
(già - Controparte_1 Controparte_2 [...]
(c.f.: ), rappresentata e difesa per Controparte_3 P.IVA_1
mandato in atti dall'avv. Calogero Lo Re (pec: ; Email_2
- CONVENUTO -
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione avverso atto di pignoramento esattoriale ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso (qualificato) in opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma,
c.p.c. depositato avanti al Giudice del Lavoro di questo Tribunale in data 19/2/2015
(con iscrizione al n. 902/2015 R.G.L.), contestava la legittimità sia del Parte_1
pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 (cron. n. 145 del
5/12/2014) notificatole in data 22/12/2014, che del provvedimento di rigetto
n. 95929 del 27/11/2014), chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare da concedersi anche inaudita altera parte.
Instauratosi il contradditorio si costituiva in giudizio la società di riscossione con comparsa di risposta depositata in data 17/7/2015, a mezzo della quale difendeva la legittimità degli atti impugnati dalla , chiedendo il rigetto delle domande Pt_1
sia cautelare che di merito, con vittoria delle spese processuali.
A seguito di ordinanza resa in data 18/12/2015 dall'adito Giudice del Lavoro - con la quale si segnalava che l'esecuzione era già iniziata, e si disponeva la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per le determinazioni di competenza - la causa veniva iscritta al Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi di questo Tribunale in data 8/1/2016 con il n. 81/2016 R.G.; dopo vari differimenti, la causa - una volta precisate le conclusioni - veniva introitata a sentenza all'esito dell'udienza del 26/4/2024, con assegnazione alle parti dei termini di rito previsti dall'art. 190 c.p.c. (ridotti a venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ad ulteriori venti giorni dalla scadenza del primo per il deposito di eventuali memorie di replica), che tuttavia nessuna delle parti contendenti riteneva di sfruttare.
La causa viene quindi oggi definita sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudicante che debba essere preliminarmente ben definita l'effettiva portata giuridica della domanda avanzata dalla;
in tale ottica Pt_1
appare evidente che essa debba rettamente qualificarsi - diversamente da quanto affermato dalla parte privata - come opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., posto che con la domanda medesima si chiede in buona sostanza che sia giudizialmente dichiarata l'inesistenza del diritto della a procedere ad esecuzione forzata in danno Controparte_1
dell'attrice, e quindi si verte proprio nell'ipotesi tipica di opposizione post esecutiva, essendo già avviata l'azione espropriativa con la notifica dell'atto di pignoramento esattoriale in data 22/12/2024; non risulta idonea a mutare tale natura giuridica la circostanza che risulti anche formalmente opposto il provvedimento di reiezione dell'istanza di rateizzazione antecedentemente presentata dalla medesima in data 27/11/2024, e ciò in quanto tale Pt_1
opposizione deve semplicemente intendersi come rappresentazione ed esposizione di un fatto logicamente e cronologicamente narrato finalizzato ad assumere le vesti di mera chiave di lettura della tutela giurisdizionale effettivamente invocata, che - ripetesi - afferisce proprio l'invocata declaratoria di inesistenza del diritto dell'esecutante ad avviare l'espropriazione forzata.
Che questo sia il corretto inquadramento logico-giuridico della domanda è
d'altronde avvalorato dalla decisiva circostanza che la stessa attrice riferisce di aver ottenuto avanti al competente giudice tributario l'annullamento del provvedimento di rigetto della ridetta istanza di rateizzazione con sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 5020/2019 del 24/9/2019
(confermata in appello con sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la
Sicilia - Sezione Staccata di Messina n. 3393/2022 del 19/4/2022).
Ciò debitamente precisato, deve risolutivamente dichiararsi l'improponibilità della domanda di merito svolta dall'opponente e, come conseguenza di ciò,
l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena per le seguenti ragioni.
Come emerge pacificamente dall'esame dagli atti processuali, l'opposizione all'esecuzione proposta da avverso l'atto di pignoramento Parte_1
notificatole nel dicembre 2014 è stata avanzata direttamente al giudice della cognizione, senza dar corso al preventivo svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione prevista dal secondo comma dell'art. 615 c.p.c., che tuttavia costituisce un presupposto non meramente facoltativo, ma al contrario assolutamente inderogabile per poter (successivamente) accedere alla tutela a cognizione piena una volta esauritasi la ridetta fase interinale (con l'adozione o con la negazione degli eventuali provvedimenti cautelari chiesti dalla parte espropriata); l'opposizione andava quindi nella fattispecie introdotta non con ricorso diretto al Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, ma piuttosto rivolto al giudice dell'esecuzione di questo stesso Tribunale perché ne fosse curata l'iscrizione nel relativo registro;
trattasi della piana applicazione del ben noto principio dell'inderogabile necessarietà della struttura c.d. “bifasica” delle opposizioni esecutive ripetutamente sancito e definitivamente fissato dalla giurisprudenza di legittimità sin da Cass. Civ. Sez. III 11/10/2018 n. 25170 (e quindi confermato da numerosissime decisioni del medesimo tenore), che ha concluso nel senso che l'omesso svolgimento della fase sommaria determina appunto la già anticipata improponibilità della domanda di merito svolta e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.
Vi è pure da precisare che nessuna sanatoria può riconnettersi alla circostanza che il Giudice del Lavoro di questo Tribunale avesse, con l'ordinanza del 18/12/2015, correttamente inquadrato la causa come opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615, secondo comma, c.p.c., dato che - ad onta di tale corretta qualificazione - il fascicolo non pervenne mai di fatto all'esame del competente giudice dell'esecuzione, perché non vi provvide l'Ufficio e neanche venne mossa dalla parte interessata alcuna tempestiva sollecitazione o istanza nel medesimo senso
(in particolare perché venisse assicurato l'immediato svolgimento della fase preliminare sommaria dell'opposizione davanti al giudice competente); la richiamata statuizione di legittimità, di indubbia portata nomofilattica, ha infatti precisato su tale specifico aspetto che “…In considerazione delle finalità per le quali la legge ha imposto il peculiare regime di introduzione delle opposizioni successive all'inizio dell'esecuzione (e cioè la forma del ricorso rivolto direttamente al giudice dell'esecuzione), la sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto introduttivo che non rispetti il modello legale richiede che il giudice dell'esecuzione sia comunque effettivamente messo in condizione di esaminare l'atto di opposizione tempestivamente, in relazione alla natura e ai motivi dell'opposizione: poichè lo scopo della forma legale ha la finalità di consentire al giudice dell'esecuzione di valutare immediatamente il contenuto dell'opposizione, onde eventualmente adottare tempestivamente i provvedimenti di sua competenza relativi al successivo corso del processo esecutivo, i quali potrebbero determinare il venir meno dell'interesse delle parti di dar luogo alla fase di merito dell'opposizione, il mancato rispetto della forma dell'atto introduttivo imposta dalla legge, laddove impedisca al giudice dell'esecuzione di averne immediata conoscenza, è causa di nullità per inidoneità dell'atto al raggiungimento del suo scopo (ex art. 156 c.p.c., comma 2) e la sanatoria di tale nullità per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 3, richiede che oggettivamente e concretamente l'atto stesso pervenga di fatto nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, sia cioè inserito nel fascicolo dell'esecuzione, restando altrimenti di fatto comunque frustrata la finalità della previsione legislativa…”.
In conclusione “…laddove il giudizio di merito prosegua senza lo svolgimento della fase sommaria, questa non potrà più avere luogo, e il giudice dovrà limitarsi a dichiarare l'improponibilità della domanda di merito dell'opposizione, ovvero l'improcedibilità del relativo giudizio a cognizione piena…” (Cass. Civ. Sez. III
n. 25170/2018 cit., in motivazione).
Traslando i superiori principi alla presente fattispecie, appare evidente che il mancato svolgimento dell'indefettibile fase sommaria dell'opposizione esecutiva sia derivata dall'erronea qualificazione della domanda introduttiva e dall'erronea individuazione del giudice cui essa era rivolta (giudice del lavoro anziché giudice dell'esecuzione), e che alcuna sanatoria si sia verificata per carenza del necessario impulso a cura della parte interessata.
Rimane da statuire in ordine alle spese processuali;
di esse, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni da rinvenirsi nel consolidarsi della giurisprudenza nel senso suindicato solo in epoca posteriore alla presentazione della domanda introduttiva risalente al 2015, si dispone la compensazione integrale tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, sentiti i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio contenzioso iscritto al n. 81/2016 R.G.A.C. promosso da nei confronti di Parte_1
con ricorso al Giudice del Lavoro depositato in data Controparte_1
19/2/2015 (successivamente iscritto al Registro Generali Affari Contenziosi in data
8/1/2016), disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara per le ragioni di cui in motivazione l'improponibilità della domanda di merito svolta dall'opponente e l'improcedibilità del giudizio di opposizione all'esecuzione a cognizione piena;
b) compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Messina il 31/1/2025
Il Giudice Onorario
avv. Carmela Barbaro