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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/10/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 114/2023 (+ 130/2023 R.G.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 114/2023 promossa da:
(cf/PI: , con il patrocinio dell'Avv. LUCA BERBEGLIA;
Parte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf/PI: ) con il patrocinio dell'Avv. PIER PAOLO Controparte_1 P.IVA_2
POGGIONI;
PARTE APPELLATA
alla quale è riunita la causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 130/2023 promossa da:
(cf/PI: ) con il patrocinio dell'Avv. PIER PAOLO Controparte_1 P.IVA_2
POGGIONI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf/PI: , con il patrocinio dell'Avv. LUCA BERBEGLIA;
Parte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
la sentenza n. 695/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 14/06/2022.
CONCLUSIONI pagina 1 di 13 In data 18.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 695/2022, pronunciata in data 14/06/2022 dal Tribunale di Arezzo, in persona del Giudice Dott.ssa Carmela Labella, nella causa R.G. n. 581/2019, pubblicata il 14/06/2022, non notificata:
- condannare al pagamento in favore della società attrice della somma di Controparte_2
€. 17.791,52 o quella maggiore o minore somma che risulterà accertata all'esito dell'istruttoria, in subordine anche mediante valutazione equitativa, oltre interessi ex dlgs 231/2002 dal dovuto al saldo;
- rideterminare i compensi per il giudizio di primo grado includendo nella liquidazione degli stessi a carico di nche quelli relativi alla fase di trattazione della controversia;
CP_2
- confermare per il resto le statuizioni della sentenza di primo grado.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA insiste per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti in memoria ex art. 183.6 n. 2 e Parte_1 non ammessi e, in particolare, la prova per testi formulata in memoria ex art. 183.6 n. 2 cpc sui capitoli da 1 a 22 con i testi sig.ra c/o e il sig. Testimone_1 Parte_1 Tes_2
c/o su tutti i capitoli;
sig. c/o sui capitoli da 11 a 14, sig. Parte_1 Testimone_3 Parte_1
c/o sui capitoli da 4 a 6. Testimone_4 Parte_1
Insiste, altresì, la società attrice nella richiesta di CTU, articolata sempre nella memoria istruttoria, diretta ad accertare sulla base dei dati acquisiti o comunque acquisibili dal gestionale in uso alla società attrice ovvero, in denegata ipotesi, sulla base dei quantitativi minimi che si era impegnata contrattualmente a consumare, il mancato CP_2 guadagno p uente alla anticipata cessazione del contratto di vending per il Pt_1 periodo dal ritiro dei distributori automatici (05/12/2018) alla data di naturale scadenza del contratto (08/10/2021).
Con riferimento al giudizio n. 130/2023 RG, riunito al procedimento in epigrafe indicato, si riporta al contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta insistendo Parte_1 per il rigetto dell'appello di controparte.
Per la parte appellata:
L'Avv. Poggioni, per essa appellata (nella causa rubricata al n. Controparte_2
114/2023), attesa la mancata conciliazione, si oppone alle richieste istruttorie formulate da controparte, precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione con richiesta di concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ovvero – se ritenuto dalle SS.VV. - chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
L'Avv. Poggioni, per essa appellante (nella causa rubricata al n. Controparte_2
130/2023), attesa la mancata concilia sioni come in atto di appello con richiesta di concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ovvero – se ritenuto dalle SS.VV. - chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 13 [comparsa di costituzione causa 114/2023 rg]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere l'appello di avverso la Sentenza n. 695/2022 Parte_1 pubblicata il 14/06/2022 RG n. 581/2019 Repert. n. 1104/2022 del 14/06/2022 emessa dal Tribunale Civile di Arezzo in persona del Giudice Carmela Labella.
Con vittoria di spese e onorari.”
[atto di appello causa 130/2023 rg]
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza n. 695/2022 pubblicata il 14/06/2022 RG n. 581/2019 Repert. n. 1104/2022 del 14/06/2022 emessa dal Tribunale Civile di Arezzo:
In tesi:
- 1) condannare la alle spese di lite in Primo Grado;
Parte_1
In ipotesi:
- compensare integralmente le spese di lite in Primo Grado
In ulteriore ipotesi:
- compensare parzialmente le spese di lite in Primo Grado.
Con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CAP, come per legge. “
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 695/2022 pubblicata il 14/06/2022, ha così deciso:
1. rigetta l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Arezzo;
2. dichiara l'inefficacia della disdetta esercitata dalla società convenuta, tramite la comunicazione del 29.10.2018 e, pertanto, l'inadempimento, da parte di Controparte_2
a quanto previsto nell'art. 5 del contratto concluso in data 09.10.2018;
3. rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice;
4. rigetta la domanda riconvenzionale di annullamento del contratto, ex art. 1439 c.c., proposta dalla parte convenuta;
5. ogni altra domanda ed eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
6. condanna a rimborsare a . le spese di lite che si Controparte_2 Parte_1 liquidano in euro 264,00 per spese ed euro 3.235,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa se dovute;
1.1 aveva agito contro (anche solo e, sostenendo che Parte_1 Controparte_1 CP_2
n data 29.10.2018 era receduta (con decorrenza dal 30.11.2018), senza averne diritto, CP_2 pagina 3 di 13 dal contratto stipulato il 9.10.2018 (ultimo di una serie via via succedutisi negli anni), avente a oggetto la istallazione di distributori automatici di alimenti e bevande presso la sede della convenuta, aveva chiesto che, dichiarata l'efficacia della disdetta, osse condannata a CP_2 pagarle, a titolo di risarcimento del danno per mancato guadagno sino alla naturale scadenza del contratto (prevista per l'8.10.2021), la somma di € 17.791,52, oltre accessori e spese, salva la diversa quantificazione di giustizia.
1.2 i era costituita per resistere, anche in via pregiudiziale di rito eccependo CP_2
l'incompetenza territoriale del giudice adito, nonché, nel merito, disconoscendo la firma sul contratto, siccome non apposta dal legale rappresentante e per chiedere in Parte_2 via riconvenzionale l'annullamento del contratto per dolo, dal momento che l'addetto che aveva sottoscritto il contratto era stato indotto in errore sulla natura del negozio.
1.3 Il Tribunale, negato accesso all'istruttoria orale e per c.t.u. chiesta dall'attrice e sulla sola scorta dei documenti, ha, disattesa l'eccezione di incompetenza, rigettato la domanda d'annullamento e reputato valido il contratto;
dichiarato inefficace il recesso, ma rigettato la domanda risarcitoria di perché priva di prova. Pt_1
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante), ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, CP_1
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza, al fine
[...] di riproporre la domanda risarcitoria, per i seguenti motivi di appello:
2.1 In primo luogo, l'appellante si duole del mancato accesso alla prova, avendo indebitamente il Tribunale, peraltro senza motivazione, disatteso le prove orali, salvo poi farne discendere il rigetto della domanda risarcitoria;
e respinto la richiesta di c.t.u., che avrebbe potuto indicare le somme perdute da per effetto dell'anticipato e illegittimo Pt_1 recesso.
2.2 In secondo luogo, si duole che il primo giudice abbia reputato rilevante Pt_1
l'avvenuta restituzione, pressoché contestuale al recesso, dei macchinari.
Infatti, non era onere di dimostrare di non avere riutilizzato i macchinari, ma era Pt_1 onere di ai sensi dell'art. 1227 co. 2^ c.c., dimostrare che l'aveva fatto (o non CP_2 Pt_1
l'aveva fatto, pur potendolo fare).
A tal fine, in particolare, l'appellante richiama giurisprudenza di legittimità formatasi sul pagina 4 di 13 contratto di locazione, ma a suo avviso estensibile alla materia qui trattata, in base alla quale il locatore, dinanzi al recesso anticipato e ingiustificato dal conduttore, è legittimato a chiedere,
a titolo di risarcimento, il pagamento dei canoni che avrebbe dovuto percepire sino alla fine del rapporto;
e ciò a prescindere dall'avvenuto rilascio dell'immobile, salvo il caso, appunto, che il conduttore avesse dedotto e provato che l'immobile era stato rimesso sul mercato o avrebbe potuto esserlo se il locatore avesse usato la ordinaria diligenza (è invocata sul punto
Cass. 8482/2020).
2.3 Infine, ci si duole che non siano stati liquidati i compensi per la fase di trattazione.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma sul punto appellato, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. Peraltro, con atto di citazione ritualmente notificato, ha a Controparte_1 sua volta proposto appello principale, instaurando la causa n. 130/2023 r.g.- al fine di ottenere la revisione del regime delle spese, aveva dedotto il seguente CP_2 unico motivo:
4.1 Si duole che il Tribunale abbia formulato un giudizio di prevalente sua CP_2 soccombenza, senza però motivarlo.
Forse, opina l'appellante, il primo giudice aveva dato prevalenza al dato quantitativo
(ossia al rigetto dell'eccezione di incompetenza e al rigetto domanda d'annullamento), ma, così facendo, aveva omesso di considerare che la domanda principale, sotto ogni profilo, era quella risarcitoria proposta dalla controparte e respinta.
Per di più, il primo giudice, nel rigettare la domanda ex art. 1439 c.c., era andato ultra petita, poiché essa era stata proposta in subordine al rigetto dell'avversa domanda;
di ciò doveva tenere conto la Corte d'Appello, per escludere in radice profili di sua soccombenza.
pagina 5 di 13 5. Si è costituita , resistendo al gravame. Parte_1
6. Le cause sono state riunite, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., con ordinanza collegiale del
28.2.2024, che ha altresì disposto mediazione delegata, svoltasi con esito negativo.
Indi, la causa è stata trattenuta in decisione in data 18/12/2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Entrambi gli appelli sono solo in minima parte fondati.
7. I primi due motivi dell'appello principale di , da esaminarsi Pt_1 congiuntamente per l'intima loro connessione, sono infondati.
7.1 Si conviene con che la pressoché immediata restituzione dei macchinari non Pt_1 esclude di per sé il danno risarcibile consistente nei mancati guadagni perduti da per il Pt_1 periodo in cui il contratto avrebbe dovuto avere regolare attuazione, e non l'ha avuta per via dell'inadempimento (i.e. dall'illegittimo recesso) di CP_2
infatti, aveva diritto, in forza del contratto, di far propri i guadagni che Pt_1
l'istallazione delle macchinette presso la sede di vrebbero prodotto sino alla scadenza CP_2 naturale del rapporto nel 2021, ciò che il recesso illegittimo nel 2018 ha impedito. In sostanza,
è stato frustrato l'interesse positivo di ossia l'interesse alla esecuzione del contratto per Pt_1 tutta la sua durata, e quel nocumento, pertanto, non viene meno solo perché le macchinette sono state restituite al momento del recesso, appunto perché l'interesse positivo di Pt_1 assicurato dal contratto, non era certo quello di ritirare gli apparecchi anticipatamente, ma di mantenerli in loco sino al 2021, continuando a fruire dei relativi guadagni.
7.2 Nondimeno, proprio l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità invocata dall'appellante – che concerne il contratto di locazione, ma che, come condivisibilmente osservato da è di certo estensibile al caso presente, il cui meccanismo economico di Pt_1 pagina 6 di 13 scambio è, sul punto che interessa, in sostanza sovrapponibile – depone in senso contrario alle pretese dell'appellante.
7.2.a La S.C., infatti, è pervenuta a un definitivo assetto della materia, affermando, con sentenza delle sezioni unite (Cass. SSUU civ. 25.2.2025 n. 4892), che, se certo, da un lato, la restituzione del bene locato non esclude di per sé l'esistenza del danno da mancato guadagno, neppure è vero il contrario, ossia che quel danno sia una automatica conseguenza dell'inadempimento, contrastabile dal conduttore esclusivamente con l'eccezione dell'art. 1227 co. 2^ c.c.-
Ha osservato la S.C., in motivazione (§§ 18 e 19, sottolineature di chi scrive), che, premessa la inderogabile necessità di una valutazione attenta delle circostanze peculiari di ciascun singolo caso, deve «[…] rammentarsi come l'operazione di liquidazione del danno si fondi necessariamente sulla preliminare distinzione fra danno-evento (qui coincidente con
l'inadempimento e identificato dalla mancata percezione dei canoni di locazione concordati fino alla scadenza del contratto o al reperimento di un nuovo conduttore) e danno- conseguenza disciplinato dall'art. 1223 c.c., ai sensi del quale - varrà ribadire e sottolineare - il 'mancato guadagno' del locatore, in tanto potrà ritenersi risarcibile, in quanto appaia configurabile alla stregua di una «conseguenza immediata e diretta» dell'inadempimento.
Tale nesso di 'causalità giuridica' tra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (alias il carattere di derivazione immediata e diretta di queste ultime dal primo) costituisce materia di un onere probatorio (necessariamente) incombente sul locatore ai sensi dell'art. 2697 c.c.; e tanto, a prescindere da quanto il conduttore potrà eventualmente opporre ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
Da questa prospettiva, la circostanza dell'avvenuta restituzione anticipata dell'immobile da parte del conduttore inadempiente a seguito della risoluzione del contratto se, da un lato, non esclude di principio la risarcibilità delle possibili conseguenze dannose correlate alla mancata percezione dei canoni dovuti fino alla naturale scadenza del contratto (o alla conclusione di un'eventuale nuova locazione), dall'altro, non potrà non offrire al giudice del merito elementi utili (sul piano del ragionamento probatorio d'indole critica) ai fini della più corretta ricostruzione in fatto delle conseguenze dannose effettivamente ricollegabili all'inadempimento, normalmente identificabili con la perdita dei canoni previsti fino alla naturale scadenza del contratto.
pagina 7 di 13 È in questo quadro che si colloca la giustificazione dell'attribuzione di un carattere ragionevolmente dirimente alla dimostrazione, da parte del locatore, d'essersi convenientemente attivato, non appena ottenuta la riconsegna del proprio immobile, al fine di rendere conoscibile con i mezzi ordinari la disponibilità dell'immobile per una nuova locazione.
Un atteggiamento di persistente ingiustificata inerzia del locatore nel riattivare le possibilità di recupero della redditività del proprio bene a seguito della sua riacquistata disponibilità (in tesi confidando sul diritto a conseguire, a titolo risarcitorio, tutti i canoni convenuti fino alla naturale scadenza del contratto), non potrà non legittimare, secondo l'id quod plerumque accidit, la prospettazione dell'eventuale riconducibilità della cessata redditività del bene alla responsabilità dello stesso locatore;
una responsabilità nella specie assumibile anche ex fide bona, in coerenza a un criterio valutativo generale del comportamento delle parti contraenti riferibile, oltre che alla relazione prenegoziale (ex art.
1337 c.c.), all'interpretazione del contratto (ex art. 1366 c.c.) e alla sua esecuzione (ex art.
1375 c.c.), anche alla fase che segue la formale risoluzione degli effetti del negozio (arg. altresì ex art. 1175 c.c., nella prospettiva della determinazione del credito risarcitorio, là dove impone al creditore di «comportarsi secondo le regole della correttezza»).
19. Deve pertanto ritenersi gravante sul locatore l'onere di comprovare che, nonostante la restituzione dell'immobile prima della scadenza del contratto da parte del conduttore inadempiente, il danno costituito dalla mancata percezione del canone fino a detta scadenza,
o fino alla stipulazione di una nuova locazione, si è ugualmente verificato. […]».
7.2.b Non è, dunque, che, come pretende l'appellante, la mancata prosecuzione del contratto sino alla sua naturale scadenza, provocata dall'illegittimo recesso di abbia CP_2 automaticamente prodotto un danno da mancato guadagno (per il mancato sfruttamento delle macchinette sino al 2021) e che esso sia tout court insensibile alla avvenuta riconsegna degli apparecchi;
sì che l'unica difesa utile per arebbe solo l'eccezione dell'art. 1227 co. 2^ CP_2
c.c., con onere a suo carico, non adempiuto;
ed erroneamente attribuito a da parte del Pt_1
Tribunale.
Piuttosto, in aderenza ai principî appena passati in rassegna, traslati alla presente fattispecie:
pagina 8 di 13 (-) l'immediata riconsegna non esclude tout court il danno, ma neppure, all'inverso, costituisce circostanza irrilevante a tal fine, essendo stata reintegrata nella possibilità di Pt_1 trarre dal bene un guadagno sostitutivo di quello del contratto con CP_2
(-) il comportamento di dopo la restituzione, dunque, va valutato - anche alla luce Pt_1 dei principî di buona fede - non già solo, a valle, sotto la specie dell'eccezione ex art. 1227 co.
2^ c.c. (se il creditore danneggiato avrebbe potuto impedire o limitare il danno); ma, a monte, per la verifica del nesso di 'causalità giuridica' tra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (alias il carattere di derivazione immediata e diretta di queste ultime dal primo), ossia su di un tema che rientra ancora nell'onere di allegazione e prova del danneggiato.
7.3 Poiché, dunque, la stessa S.C. invita esplicitamente il giudice di merito a valorizzare, per l'applicazione dei principî affermati, le concrete circostanze del singolo caso, assume rilievo prioritario l'oggetto del contratto de quo, il quale, a ben vedere, anziché concernere un bene immobile, riguardava macchinette distributrici di alimenti e bevande, agevolmente collocabili presso altri enti o società.
Può considerarsi fatto notorio che nella moderna società simili dispositivi hanno larghissima diffusione, persino al di fuori del circuito strettamente privato, e anche in luoghi aperti al pubblico, come stazioni, ecc., così che la loro riallocazione (da parte di una impresa che di tali apparecchi fa commercio) è operazione piuttosto facile.
E, del resto, non v'è certo necessità di approfondimenti ulteriori per stabilire che ricollocare sul mercato una macchinetta distributrice di alimenti e vivande è assai più agevole e veloce che non riaffittare un bene immobile.
Pertanto, a prescindere dall'attività d'eccezione (ex art. 1227 co. 2^ c.c.) di CP_2 competeva a nell'ambito dell'onere di allegare e dimostrare il nesso di causalità Pt_1 giuridica tra la frustrazione del suo buon diritto a concludere il rapporto nei tempi pattuiti e il danno conseguenza (i.e., il mancato guadagno di quel periodo), allegare e dimostrare, quanto meno, di avere tentato una riallocazione delle macchinette restituite sul mercato;
non potendo bastare il mero rilievo che la restituzione di esse non ha eliso di per sé sola l'esistenza del danno;
né potendosi accedere a una ricostruzione che, come la S.C. ha ben chiarito, potrebbe legittimare una inerzia interessata e contraria a buona fede del creditore, in vista di un più agevole risarcimento.
pagina 9 di 13 7.4 Questo onere non è stato adempiuto da (che non ha neppure allegato quale sia Pt_1 stata la destinazione delle macchinette anticipatamente riconsegnate), né potrebbe esserlo ammettendo le prove che ha dedotto.
Nessuna di quelle orali (capitoli nn. da 1 a 22 della 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.), infatti, men che meno la c.t.u., attengono alle condotte poste in essere da al momento in Pt_1 cui le macchinette le sono state restituite;
per contro, esse concernono tutte e solo quali siano i guadagni che erano stati ottenuti negli anni precedenti (e anche per effetto di altri contratti similari) o quale possa essere la redditività degli apparecchi, così che, quand'anche l'istruttoria fosse assunta, resterebbe per forza di cose ignoto se abbia tentato di Pt_1 riallocare le macchinette oppure no.
Ne discende, nei termini già chiariti, la mancata prova del nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c. fra l'evento e la conseguenza dannosa costituita dal mancato guadagno;
con conseguente conferma, pur alla luce della integrazione di motivazione qui spesa, della decisione del Tribunale.
8. Va ora esaminato, in ordine logico, l'appello principale di che è CP_2 parzialmente fondato.
8.1 ha chiesto, ai fini delle spese, una delibazione sull'extrapetizione a suo dire CP_2 consumata dal primo giudice nel rigettare la sua domanda d'annullamento, anziché reputarla assorbita dal rigetto della principale di (appello, pag. 4: «[…] Pertanto, sul punto, la Pt_1 sentenza è ultra petita in quanto la domanda di annullamento del contratto era subordinata alla domanda principale e si chiede la relativa delibazione da parte della Corte adita. (cfr
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 33361 del 21/12/2018). […]»; il concetto è ribadito anche in seguito).
Per contro, non essendovi appello incidentale sul rigetto, in luogo dell'assorbimento, della riconvenzionale (e che non ci sia impugnazione è reso definitivamente chiaro dalle conclusioni, dove una richiesta di modifica della sentenza in tal senso manca), quel rigetto è coperto da giudicato interno ed è inibito alla Corte effettuare un apprezzamento, per così dire, virtuale o, secondo la terminologia dell'impugnante incidentale, delibativo della questione, che è resta immodificabile.
pagina 10 di 13 All'esito del giudizio, dunque, è incontestabile che la domanda riconvenzionale di annullamento è stata respinta e che, ai fini che interessano, ne derivi un profilo di soccombenza a carico di CP_2
8.2 Per il resto, il Tribunale ha così motivato, sul presupposto, evidentemente, di un valore di causa di 17mila euro:
Quanto alle spese del presente procedimento, atteso l'esito dello stesso – nel quale la società convenuta è stata maggiormente soccombente – tenuto conto delle tabelle di cui al
d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, e del valore della controversia, , devono porsi a carico della convenuta e si liquidano come segue: in euro 875,00 per la fase di studio;
euro 740,00 per la fase introduttiva euro 1.620,00 per la fase decisionale.
È allora vero che il bilanciamento della reciproca soccombenza, ai fini dell'esercizio del potere discrezionale dell'art. 92 co. 2^ c.p.c., non è stato motivato dal Tribunale (essendo meramente apparente la frase «[…] atteso l'esito dello stesso – nel quale la società convenuta
è stata maggiormente soccombente […]») e che esso, effettuato in via sostitutiva dalla Corte, induce a reputare congrua una compensazione della metà degli oneri, ponendo solo la residua metà a carico di CP_2
A tal fine, una prevalenza di Coiba c'è ed essa non è meramente quantitativa, dispiegandosi prima di tutto sul piano di causalità della lite: è stato l'illegittimo recesso di ormai coperto da giudicato, che ha determinato la lite, costituendo quel CP_2 comportamento contra ius non semplicemente l'antecedente temporale della serie che ha portato al processo, ma quello più strettamente causale, perché è ovvio che quella brusca rottura della lex contractus è la scaturigine di qualsiasi comprensibile reazione di Pt_1
Il rigetto della domanda risarcitoria, a quel punto, è sicuramente un profilo di soccombenza (di che, per l'impatto patrimoniale, non può essere relegato nell'ambito Pt_1 della marginalità, ragion per cui s'è quantificato nel 50%; ma, come ovvio, non esclude che avesse ogni diritto di rivolgersi al giudice per far dichiarare, quanto meno, la Pt_1 illegittimità dell'avverso recesso, che on s'è limitata sino all'ultimo a negare, ma che CP_2 ha tentato di avversare persino contrapponendo una, altrettanto respinta, domanda riconvenzionale.
Ritiene dunque la Corte che le spese, in parziale riforma della sentenza, debbano essere compensate per metà e per metà lasciate a carico di CP_2
pagina 11 di 13 9. Il terzo motivo dell'appello principale di , infine, è fondato. Pt_1
La fase della trattazione non è stata del tutto omessa, essendovi stato scambio di memorie ex art. 183 co. 6^ c.p.c.-
Pertanto, è stato erroneo da parte del primo giudice escluderne la refusione;
essa è dovuta, quantunque il parametro medio debba essere dimezzato, per tener conto della minore attività conseguente alla mancata ammissione delle prove.
Così, in definitiva, si ridetermina l'intero delle spese processuali di primo grado, da ridurre per la compensazione stabilita al precedente paragrafo: € 875,00 fase 1, € 740,00 fase
2, € 800,00 fase 3 ed € 1.620,00 fase 4, in tutto € 4.035,00, oltre accessori e spese vive per €
264,00.
10. Le spese del grado vanno integralmente compensate per reciproca soccombenza in appello.
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da nella causa n. Parte_1
11472023 r.g. e dell'appello principale promosso da nella causa n. Controparte_1
13072023 r.g. avverso la sentenza n. 695/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
14/06/2022, in sua corrispondente parziale riforma e con conferma nel resto, condanna rimborsare a la metà delle spese processuali di primo Controparte_1 Parte_1 grado e compensa la residua metà, liquidando l'intero, sul quale calcolare la metà dovuta, in complessivi € 4.299,00, di cui € 264,00 per esborsi ed € 4.035,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali del grado. pagina 12 di 13 Firenze, camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 114/2023 promossa da:
(cf/PI: , con il patrocinio dell'Avv. LUCA BERBEGLIA;
Parte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf/PI: ) con il patrocinio dell'Avv. PIER PAOLO Controparte_1 P.IVA_2
POGGIONI;
PARTE APPELLATA
alla quale è riunita la causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 130/2023 promossa da:
(cf/PI: ) con il patrocinio dell'Avv. PIER PAOLO Controparte_1 P.IVA_2
POGGIONI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf/PI: , con il patrocinio dell'Avv. LUCA BERBEGLIA;
Parte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
la sentenza n. 695/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 14/06/2022.
CONCLUSIONI pagina 1 di 13 In data 18.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 695/2022, pronunciata in data 14/06/2022 dal Tribunale di Arezzo, in persona del Giudice Dott.ssa Carmela Labella, nella causa R.G. n. 581/2019, pubblicata il 14/06/2022, non notificata:
- condannare al pagamento in favore della società attrice della somma di Controparte_2
€. 17.791,52 o quella maggiore o minore somma che risulterà accertata all'esito dell'istruttoria, in subordine anche mediante valutazione equitativa, oltre interessi ex dlgs 231/2002 dal dovuto al saldo;
- rideterminare i compensi per il giudizio di primo grado includendo nella liquidazione degli stessi a carico di nche quelli relativi alla fase di trattazione della controversia;
CP_2
- confermare per il resto le statuizioni della sentenza di primo grado.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA insiste per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti in memoria ex art. 183.6 n. 2 e Parte_1 non ammessi e, in particolare, la prova per testi formulata in memoria ex art. 183.6 n. 2 cpc sui capitoli da 1 a 22 con i testi sig.ra c/o e il sig. Testimone_1 Parte_1 Tes_2
c/o su tutti i capitoli;
sig. c/o sui capitoli da 11 a 14, sig. Parte_1 Testimone_3 Parte_1
c/o sui capitoli da 4 a 6. Testimone_4 Parte_1
Insiste, altresì, la società attrice nella richiesta di CTU, articolata sempre nella memoria istruttoria, diretta ad accertare sulla base dei dati acquisiti o comunque acquisibili dal gestionale in uso alla società attrice ovvero, in denegata ipotesi, sulla base dei quantitativi minimi che si era impegnata contrattualmente a consumare, il mancato CP_2 guadagno p uente alla anticipata cessazione del contratto di vending per il Pt_1 periodo dal ritiro dei distributori automatici (05/12/2018) alla data di naturale scadenza del contratto (08/10/2021).
Con riferimento al giudizio n. 130/2023 RG, riunito al procedimento in epigrafe indicato, si riporta al contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta insistendo Parte_1 per il rigetto dell'appello di controparte.
Per la parte appellata:
L'Avv. Poggioni, per essa appellata (nella causa rubricata al n. Controparte_2
114/2023), attesa la mancata conciliazione, si oppone alle richieste istruttorie formulate da controparte, precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione con richiesta di concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ovvero – se ritenuto dalle SS.VV. - chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
L'Avv. Poggioni, per essa appellante (nella causa rubricata al n. Controparte_2
130/2023), attesa la mancata concilia sioni come in atto di appello con richiesta di concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ovvero – se ritenuto dalle SS.VV. - chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 13 [comparsa di costituzione causa 114/2023 rg]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere l'appello di avverso la Sentenza n. 695/2022 Parte_1 pubblicata il 14/06/2022 RG n. 581/2019 Repert. n. 1104/2022 del 14/06/2022 emessa dal Tribunale Civile di Arezzo in persona del Giudice Carmela Labella.
Con vittoria di spese e onorari.”
[atto di appello causa 130/2023 rg]
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza n. 695/2022 pubblicata il 14/06/2022 RG n. 581/2019 Repert. n. 1104/2022 del 14/06/2022 emessa dal Tribunale Civile di Arezzo:
In tesi:
- 1) condannare la alle spese di lite in Primo Grado;
Parte_1
In ipotesi:
- compensare integralmente le spese di lite in Primo Grado
In ulteriore ipotesi:
- compensare parzialmente le spese di lite in Primo Grado.
Con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CAP, come per legge. “
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 695/2022 pubblicata il 14/06/2022, ha così deciso:
1. rigetta l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Arezzo;
2. dichiara l'inefficacia della disdetta esercitata dalla società convenuta, tramite la comunicazione del 29.10.2018 e, pertanto, l'inadempimento, da parte di Controparte_2
a quanto previsto nell'art. 5 del contratto concluso in data 09.10.2018;
3. rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice;
4. rigetta la domanda riconvenzionale di annullamento del contratto, ex art. 1439 c.c., proposta dalla parte convenuta;
5. ogni altra domanda ed eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
6. condanna a rimborsare a . le spese di lite che si Controparte_2 Parte_1 liquidano in euro 264,00 per spese ed euro 3.235,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa se dovute;
1.1 aveva agito contro (anche solo e, sostenendo che Parte_1 Controparte_1 CP_2
n data 29.10.2018 era receduta (con decorrenza dal 30.11.2018), senza averne diritto, CP_2 pagina 3 di 13 dal contratto stipulato il 9.10.2018 (ultimo di una serie via via succedutisi negli anni), avente a oggetto la istallazione di distributori automatici di alimenti e bevande presso la sede della convenuta, aveva chiesto che, dichiarata l'efficacia della disdetta, osse condannata a CP_2 pagarle, a titolo di risarcimento del danno per mancato guadagno sino alla naturale scadenza del contratto (prevista per l'8.10.2021), la somma di € 17.791,52, oltre accessori e spese, salva la diversa quantificazione di giustizia.
1.2 i era costituita per resistere, anche in via pregiudiziale di rito eccependo CP_2
l'incompetenza territoriale del giudice adito, nonché, nel merito, disconoscendo la firma sul contratto, siccome non apposta dal legale rappresentante e per chiedere in Parte_2 via riconvenzionale l'annullamento del contratto per dolo, dal momento che l'addetto che aveva sottoscritto il contratto era stato indotto in errore sulla natura del negozio.
1.3 Il Tribunale, negato accesso all'istruttoria orale e per c.t.u. chiesta dall'attrice e sulla sola scorta dei documenti, ha, disattesa l'eccezione di incompetenza, rigettato la domanda d'annullamento e reputato valido il contratto;
dichiarato inefficace il recesso, ma rigettato la domanda risarcitoria di perché priva di prova. Pt_1
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante), ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, CP_1
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza, al fine
[...] di riproporre la domanda risarcitoria, per i seguenti motivi di appello:
2.1 In primo luogo, l'appellante si duole del mancato accesso alla prova, avendo indebitamente il Tribunale, peraltro senza motivazione, disatteso le prove orali, salvo poi farne discendere il rigetto della domanda risarcitoria;
e respinto la richiesta di c.t.u., che avrebbe potuto indicare le somme perdute da per effetto dell'anticipato e illegittimo Pt_1 recesso.
2.2 In secondo luogo, si duole che il primo giudice abbia reputato rilevante Pt_1
l'avvenuta restituzione, pressoché contestuale al recesso, dei macchinari.
Infatti, non era onere di dimostrare di non avere riutilizzato i macchinari, ma era Pt_1 onere di ai sensi dell'art. 1227 co. 2^ c.c., dimostrare che l'aveva fatto (o non CP_2 Pt_1
l'aveva fatto, pur potendolo fare).
A tal fine, in particolare, l'appellante richiama giurisprudenza di legittimità formatasi sul pagina 4 di 13 contratto di locazione, ma a suo avviso estensibile alla materia qui trattata, in base alla quale il locatore, dinanzi al recesso anticipato e ingiustificato dal conduttore, è legittimato a chiedere,
a titolo di risarcimento, il pagamento dei canoni che avrebbe dovuto percepire sino alla fine del rapporto;
e ciò a prescindere dall'avvenuto rilascio dell'immobile, salvo il caso, appunto, che il conduttore avesse dedotto e provato che l'immobile era stato rimesso sul mercato o avrebbe potuto esserlo se il locatore avesse usato la ordinaria diligenza (è invocata sul punto
Cass. 8482/2020).
2.3 Infine, ci si duole che non siano stati liquidati i compensi per la fase di trattazione.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma sul punto appellato, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. Peraltro, con atto di citazione ritualmente notificato, ha a Controparte_1 sua volta proposto appello principale, instaurando la causa n. 130/2023 r.g.- al fine di ottenere la revisione del regime delle spese, aveva dedotto il seguente CP_2 unico motivo:
4.1 Si duole che il Tribunale abbia formulato un giudizio di prevalente sua CP_2 soccombenza, senza però motivarlo.
Forse, opina l'appellante, il primo giudice aveva dato prevalenza al dato quantitativo
(ossia al rigetto dell'eccezione di incompetenza e al rigetto domanda d'annullamento), ma, così facendo, aveva omesso di considerare che la domanda principale, sotto ogni profilo, era quella risarcitoria proposta dalla controparte e respinta.
Per di più, il primo giudice, nel rigettare la domanda ex art. 1439 c.c., era andato ultra petita, poiché essa era stata proposta in subordine al rigetto dell'avversa domanda;
di ciò doveva tenere conto la Corte d'Appello, per escludere in radice profili di sua soccombenza.
pagina 5 di 13 5. Si è costituita , resistendo al gravame. Parte_1
6. Le cause sono state riunite, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., con ordinanza collegiale del
28.2.2024, che ha altresì disposto mediazione delegata, svoltasi con esito negativo.
Indi, la causa è stata trattenuta in decisione in data 18/12/2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Entrambi gli appelli sono solo in minima parte fondati.
7. I primi due motivi dell'appello principale di , da esaminarsi Pt_1 congiuntamente per l'intima loro connessione, sono infondati.
7.1 Si conviene con che la pressoché immediata restituzione dei macchinari non Pt_1 esclude di per sé il danno risarcibile consistente nei mancati guadagni perduti da per il Pt_1 periodo in cui il contratto avrebbe dovuto avere regolare attuazione, e non l'ha avuta per via dell'inadempimento (i.e. dall'illegittimo recesso) di CP_2
infatti, aveva diritto, in forza del contratto, di far propri i guadagni che Pt_1
l'istallazione delle macchinette presso la sede di vrebbero prodotto sino alla scadenza CP_2 naturale del rapporto nel 2021, ciò che il recesso illegittimo nel 2018 ha impedito. In sostanza,
è stato frustrato l'interesse positivo di ossia l'interesse alla esecuzione del contratto per Pt_1 tutta la sua durata, e quel nocumento, pertanto, non viene meno solo perché le macchinette sono state restituite al momento del recesso, appunto perché l'interesse positivo di Pt_1 assicurato dal contratto, non era certo quello di ritirare gli apparecchi anticipatamente, ma di mantenerli in loco sino al 2021, continuando a fruire dei relativi guadagni.
7.2 Nondimeno, proprio l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità invocata dall'appellante – che concerne il contratto di locazione, ma che, come condivisibilmente osservato da è di certo estensibile al caso presente, il cui meccanismo economico di Pt_1 pagina 6 di 13 scambio è, sul punto che interessa, in sostanza sovrapponibile – depone in senso contrario alle pretese dell'appellante.
7.2.a La S.C., infatti, è pervenuta a un definitivo assetto della materia, affermando, con sentenza delle sezioni unite (Cass. SSUU civ. 25.2.2025 n. 4892), che, se certo, da un lato, la restituzione del bene locato non esclude di per sé l'esistenza del danno da mancato guadagno, neppure è vero il contrario, ossia che quel danno sia una automatica conseguenza dell'inadempimento, contrastabile dal conduttore esclusivamente con l'eccezione dell'art. 1227 co. 2^ c.c.-
Ha osservato la S.C., in motivazione (§§ 18 e 19, sottolineature di chi scrive), che, premessa la inderogabile necessità di una valutazione attenta delle circostanze peculiari di ciascun singolo caso, deve «[…] rammentarsi come l'operazione di liquidazione del danno si fondi necessariamente sulla preliminare distinzione fra danno-evento (qui coincidente con
l'inadempimento e identificato dalla mancata percezione dei canoni di locazione concordati fino alla scadenza del contratto o al reperimento di un nuovo conduttore) e danno- conseguenza disciplinato dall'art. 1223 c.c., ai sensi del quale - varrà ribadire e sottolineare - il 'mancato guadagno' del locatore, in tanto potrà ritenersi risarcibile, in quanto appaia configurabile alla stregua di una «conseguenza immediata e diretta» dell'inadempimento.
Tale nesso di 'causalità giuridica' tra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (alias il carattere di derivazione immediata e diretta di queste ultime dal primo) costituisce materia di un onere probatorio (necessariamente) incombente sul locatore ai sensi dell'art. 2697 c.c.; e tanto, a prescindere da quanto il conduttore potrà eventualmente opporre ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
Da questa prospettiva, la circostanza dell'avvenuta restituzione anticipata dell'immobile da parte del conduttore inadempiente a seguito della risoluzione del contratto se, da un lato, non esclude di principio la risarcibilità delle possibili conseguenze dannose correlate alla mancata percezione dei canoni dovuti fino alla naturale scadenza del contratto (o alla conclusione di un'eventuale nuova locazione), dall'altro, non potrà non offrire al giudice del merito elementi utili (sul piano del ragionamento probatorio d'indole critica) ai fini della più corretta ricostruzione in fatto delle conseguenze dannose effettivamente ricollegabili all'inadempimento, normalmente identificabili con la perdita dei canoni previsti fino alla naturale scadenza del contratto.
pagina 7 di 13 È in questo quadro che si colloca la giustificazione dell'attribuzione di un carattere ragionevolmente dirimente alla dimostrazione, da parte del locatore, d'essersi convenientemente attivato, non appena ottenuta la riconsegna del proprio immobile, al fine di rendere conoscibile con i mezzi ordinari la disponibilità dell'immobile per una nuova locazione.
Un atteggiamento di persistente ingiustificata inerzia del locatore nel riattivare le possibilità di recupero della redditività del proprio bene a seguito della sua riacquistata disponibilità (in tesi confidando sul diritto a conseguire, a titolo risarcitorio, tutti i canoni convenuti fino alla naturale scadenza del contratto), non potrà non legittimare, secondo l'id quod plerumque accidit, la prospettazione dell'eventuale riconducibilità della cessata redditività del bene alla responsabilità dello stesso locatore;
una responsabilità nella specie assumibile anche ex fide bona, in coerenza a un criterio valutativo generale del comportamento delle parti contraenti riferibile, oltre che alla relazione prenegoziale (ex art.
1337 c.c.), all'interpretazione del contratto (ex art. 1366 c.c.) e alla sua esecuzione (ex art.
1375 c.c.), anche alla fase che segue la formale risoluzione degli effetti del negozio (arg. altresì ex art. 1175 c.c., nella prospettiva della determinazione del credito risarcitorio, là dove impone al creditore di «comportarsi secondo le regole della correttezza»).
19. Deve pertanto ritenersi gravante sul locatore l'onere di comprovare che, nonostante la restituzione dell'immobile prima della scadenza del contratto da parte del conduttore inadempiente, il danno costituito dalla mancata percezione del canone fino a detta scadenza,
o fino alla stipulazione di una nuova locazione, si è ugualmente verificato. […]».
7.2.b Non è, dunque, che, come pretende l'appellante, la mancata prosecuzione del contratto sino alla sua naturale scadenza, provocata dall'illegittimo recesso di abbia CP_2 automaticamente prodotto un danno da mancato guadagno (per il mancato sfruttamento delle macchinette sino al 2021) e che esso sia tout court insensibile alla avvenuta riconsegna degli apparecchi;
sì che l'unica difesa utile per arebbe solo l'eccezione dell'art. 1227 co. 2^ CP_2
c.c., con onere a suo carico, non adempiuto;
ed erroneamente attribuito a da parte del Pt_1
Tribunale.
Piuttosto, in aderenza ai principî appena passati in rassegna, traslati alla presente fattispecie:
pagina 8 di 13 (-) l'immediata riconsegna non esclude tout court il danno, ma neppure, all'inverso, costituisce circostanza irrilevante a tal fine, essendo stata reintegrata nella possibilità di Pt_1 trarre dal bene un guadagno sostitutivo di quello del contratto con CP_2
(-) il comportamento di dopo la restituzione, dunque, va valutato - anche alla luce Pt_1 dei principî di buona fede - non già solo, a valle, sotto la specie dell'eccezione ex art. 1227 co.
2^ c.c. (se il creditore danneggiato avrebbe potuto impedire o limitare il danno); ma, a monte, per la verifica del nesso di 'causalità giuridica' tra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (alias il carattere di derivazione immediata e diretta di queste ultime dal primo), ossia su di un tema che rientra ancora nell'onere di allegazione e prova del danneggiato.
7.3 Poiché, dunque, la stessa S.C. invita esplicitamente il giudice di merito a valorizzare, per l'applicazione dei principî affermati, le concrete circostanze del singolo caso, assume rilievo prioritario l'oggetto del contratto de quo, il quale, a ben vedere, anziché concernere un bene immobile, riguardava macchinette distributrici di alimenti e bevande, agevolmente collocabili presso altri enti o società.
Può considerarsi fatto notorio che nella moderna società simili dispositivi hanno larghissima diffusione, persino al di fuori del circuito strettamente privato, e anche in luoghi aperti al pubblico, come stazioni, ecc., così che la loro riallocazione (da parte di una impresa che di tali apparecchi fa commercio) è operazione piuttosto facile.
E, del resto, non v'è certo necessità di approfondimenti ulteriori per stabilire che ricollocare sul mercato una macchinetta distributrice di alimenti e vivande è assai più agevole e veloce che non riaffittare un bene immobile.
Pertanto, a prescindere dall'attività d'eccezione (ex art. 1227 co. 2^ c.c.) di CP_2 competeva a nell'ambito dell'onere di allegare e dimostrare il nesso di causalità Pt_1 giuridica tra la frustrazione del suo buon diritto a concludere il rapporto nei tempi pattuiti e il danno conseguenza (i.e., il mancato guadagno di quel periodo), allegare e dimostrare, quanto meno, di avere tentato una riallocazione delle macchinette restituite sul mercato;
non potendo bastare il mero rilievo che la restituzione di esse non ha eliso di per sé sola l'esistenza del danno;
né potendosi accedere a una ricostruzione che, come la S.C. ha ben chiarito, potrebbe legittimare una inerzia interessata e contraria a buona fede del creditore, in vista di un più agevole risarcimento.
pagina 9 di 13 7.4 Questo onere non è stato adempiuto da (che non ha neppure allegato quale sia Pt_1 stata la destinazione delle macchinette anticipatamente riconsegnate), né potrebbe esserlo ammettendo le prove che ha dedotto.
Nessuna di quelle orali (capitoli nn. da 1 a 22 della 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.), infatti, men che meno la c.t.u., attengono alle condotte poste in essere da al momento in Pt_1 cui le macchinette le sono state restituite;
per contro, esse concernono tutte e solo quali siano i guadagni che erano stati ottenuti negli anni precedenti (e anche per effetto di altri contratti similari) o quale possa essere la redditività degli apparecchi, così che, quand'anche l'istruttoria fosse assunta, resterebbe per forza di cose ignoto se abbia tentato di Pt_1 riallocare le macchinette oppure no.
Ne discende, nei termini già chiariti, la mancata prova del nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c. fra l'evento e la conseguenza dannosa costituita dal mancato guadagno;
con conseguente conferma, pur alla luce della integrazione di motivazione qui spesa, della decisione del Tribunale.
8. Va ora esaminato, in ordine logico, l'appello principale di che è CP_2 parzialmente fondato.
8.1 ha chiesto, ai fini delle spese, una delibazione sull'extrapetizione a suo dire CP_2 consumata dal primo giudice nel rigettare la sua domanda d'annullamento, anziché reputarla assorbita dal rigetto della principale di (appello, pag. 4: «[…] Pertanto, sul punto, la Pt_1 sentenza è ultra petita in quanto la domanda di annullamento del contratto era subordinata alla domanda principale e si chiede la relativa delibazione da parte della Corte adita. (cfr
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 33361 del 21/12/2018). […]»; il concetto è ribadito anche in seguito).
Per contro, non essendovi appello incidentale sul rigetto, in luogo dell'assorbimento, della riconvenzionale (e che non ci sia impugnazione è reso definitivamente chiaro dalle conclusioni, dove una richiesta di modifica della sentenza in tal senso manca), quel rigetto è coperto da giudicato interno ed è inibito alla Corte effettuare un apprezzamento, per così dire, virtuale o, secondo la terminologia dell'impugnante incidentale, delibativo della questione, che è resta immodificabile.
pagina 10 di 13 All'esito del giudizio, dunque, è incontestabile che la domanda riconvenzionale di annullamento è stata respinta e che, ai fini che interessano, ne derivi un profilo di soccombenza a carico di CP_2
8.2 Per il resto, il Tribunale ha così motivato, sul presupposto, evidentemente, di un valore di causa di 17mila euro:
Quanto alle spese del presente procedimento, atteso l'esito dello stesso – nel quale la società convenuta è stata maggiormente soccombente – tenuto conto delle tabelle di cui al
d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, e del valore della controversia, , devono porsi a carico della convenuta e si liquidano come segue: in euro 875,00 per la fase di studio;
euro 740,00 per la fase introduttiva euro 1.620,00 per la fase decisionale.
È allora vero che il bilanciamento della reciproca soccombenza, ai fini dell'esercizio del potere discrezionale dell'art. 92 co. 2^ c.p.c., non è stato motivato dal Tribunale (essendo meramente apparente la frase «[…] atteso l'esito dello stesso – nel quale la società convenuta
è stata maggiormente soccombente […]») e che esso, effettuato in via sostitutiva dalla Corte, induce a reputare congrua una compensazione della metà degli oneri, ponendo solo la residua metà a carico di CP_2
A tal fine, una prevalenza di Coiba c'è ed essa non è meramente quantitativa, dispiegandosi prima di tutto sul piano di causalità della lite: è stato l'illegittimo recesso di ormai coperto da giudicato, che ha determinato la lite, costituendo quel CP_2 comportamento contra ius non semplicemente l'antecedente temporale della serie che ha portato al processo, ma quello più strettamente causale, perché è ovvio che quella brusca rottura della lex contractus è la scaturigine di qualsiasi comprensibile reazione di Pt_1
Il rigetto della domanda risarcitoria, a quel punto, è sicuramente un profilo di soccombenza (di che, per l'impatto patrimoniale, non può essere relegato nell'ambito Pt_1 della marginalità, ragion per cui s'è quantificato nel 50%; ma, come ovvio, non esclude che avesse ogni diritto di rivolgersi al giudice per far dichiarare, quanto meno, la Pt_1 illegittimità dell'avverso recesso, che on s'è limitata sino all'ultimo a negare, ma che CP_2 ha tentato di avversare persino contrapponendo una, altrettanto respinta, domanda riconvenzionale.
Ritiene dunque la Corte che le spese, in parziale riforma della sentenza, debbano essere compensate per metà e per metà lasciate a carico di CP_2
pagina 11 di 13 9. Il terzo motivo dell'appello principale di , infine, è fondato. Pt_1
La fase della trattazione non è stata del tutto omessa, essendovi stato scambio di memorie ex art. 183 co. 6^ c.p.c.-
Pertanto, è stato erroneo da parte del primo giudice escluderne la refusione;
essa è dovuta, quantunque il parametro medio debba essere dimezzato, per tener conto della minore attività conseguente alla mancata ammissione delle prove.
Così, in definitiva, si ridetermina l'intero delle spese processuali di primo grado, da ridurre per la compensazione stabilita al precedente paragrafo: € 875,00 fase 1, € 740,00 fase
2, € 800,00 fase 3 ed € 1.620,00 fase 4, in tutto € 4.035,00, oltre accessori e spese vive per €
264,00.
10. Le spese del grado vanno integralmente compensate per reciproca soccombenza in appello.
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da nella causa n. Parte_1
11472023 r.g. e dell'appello principale promosso da nella causa n. Controparte_1
13072023 r.g. avverso la sentenza n. 695/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
14/06/2022, in sua corrispondente parziale riforma e con conferma nel resto, condanna rimborsare a la metà delle spese processuali di primo Controparte_1 Parte_1 grado e compensa la residua metà, liquidando l'intero, sul quale calcolare la metà dovuta, in complessivi € 4.299,00, di cui € 264,00 per esborsi ed € 4.035,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali del grado. pagina 12 di 13 Firenze, camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13