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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/09/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
RG 623/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Azara, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via
Asproni n. 10;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: contribuzione a percentuale gestione artigiani – socio s.r.l.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 27 aprile 2022, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l e proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_1 Controparte_2
402 2022 00000620 32 000, con cui l'Istituto ha intimato il pagamento del complessivo importo di € 11.560,53, a titolo di contributi eccedenti il minimale dovuti alla gestione artigiani per gli anni 2015, 2016 e 2017.
2. Il sig. ha contestato la pretesa contributiva avanzata dall' , che si Pt_1 CP_1 fonderebbe sulla partecipazione che il ricorrente aveva nella società Offshore Tour S.r.l., di cui era amministratore unico nel periodo di riferimento.
3. Quest'ultimo ha sostenuto che non svolgeva alcuna attività lavorativa in seno alla predetta società, essendosi occupato unicamente della gestione amministrativa in virtù della carica sociale ricoperta. Sul punto, non sarebbe rilevante che il ricorrente risultasse quale direttore tecnico presso la predetta società, trattandosi di un titolo professionale che comunque non implicava lo svolgimento di alcuna attività lavorativa.
4. Il sig. ha poi evidenziato di essere iscritto alla Gestione Artigiani sin dal Pt_1
18.7.1989 quale titolare di una ditta individuale, con svolgimento di attività con l'utilizzo di mezzi e attrezzature appartenenti allo stesso assicurato, senza alcuna riconducibilità alla
Offshore Tour S.r.l.
5. Pertanto, sarebbe illegittima la pretesa avanzata dall'Istituto, posto che la partecipazione del sig. n tale società, senza svolgimento di alcuna attività lavorativa e quindi Pt_1 con iscrizione alla sola Gestione Separata, darebbe luogo alla percezione di redditi di capitale e non d'impresa, irrilevanti ai fini del calcolo della base contributiva dovuta alla
Gestione Artigiani.
6. Peraltro, il ricorrente ha contestato la tesi sostenuta dall' , eccependo che ai fini del CP_1 calcolo della contribuzione eccedente il minimale non assumevano rilievo gli utili non distribuiti dalla società in cui il sig. eteneva la partecipazione. Pt_1
7. Per tali ragioni, l'assicurato ha proposto il presente ricorso e chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“A) Contrariis rejectis;
CP_ B) Accertarsi e dichiararsi l'insussistenza del credito contributivo dell di cui all'Avviso di Addebito N. 402 2022 00000620 32 000 formato il 24 Gennaio 2022, inviato dall sede di Sassari, notificato il 19.03.2022, e per l'effetto disporne CP_1
l'annullamento.
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
8. Si è ritualmente costituito in giudizio l , chiedendo l'integrale rigetto del ricorso CP_1 avversario.
9. L' ha ribadito la fondatezza della propria pretesa recuperatoria, posto che la CP_3 qualifica di direttore tecnico rivestita dal sig. n seno alla Offshore Tour S.r.l., Pt_1 unico tra i dipendenti, non poteva che comportare l'esercizio di attività lavorativa da parte
2 del socio, essendo l'unico soggetto in possesso di specifiche cognizioni, competenze ed abilità sotto il profilo tecnico, con le connesse responsabilità.
10. L' ha dunque sostenuto la legittimità dell'avviso di addebito con riferimento ai CP_1 contributi eccedenti il minimale dovuti alla Gestione Artigiani, essendo il ricorrente iscritto a tale gestione previdenziale su domanda, e posto che nel computo del reddito complessivo andava calcolato il reddito maturato dalla società di capitali, in proporzione alla partecipazione sociale, indipendentemente dalla circostanza che gli utili in discorso fossero stati o meno distribuiti al socio.
11. All'udienza del 19 settembre 2023 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda nei confronti di istruita la causa documentalmente, quest'ultima viene decisa Controparte_2 all'udienza del 30 settembre 2025 all'esito della discussione orale tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
13. Come già ritenuto dall'odierno giudicante in altra controversia analoga alla presente, è assorbente rilevare l'infondatezza della tesi dell' volta a parametrare la contribuzione CP_1 dovuta in eccedenza al minimale su tutti gli utili generati dalla società di capitale, invece che solamente su quelli effettivamente distribuiti al socio.
14. Si osserva che a livello normativo, l'art. 1, comma primo, della legge n. 233/1990 stabilisce che a decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente.
15. L'art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, convertito con modificazione dalla legge n. 438 del
1992, poi stabilisce che a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.
16. Ai fini esegetici, si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Firenze, n. 555 del 20/12/2023, ivi evidenziandosi che «entrambe le norme si occupano della determinazione del contributo annuo per gli esercenti il
3 commercio e l'artigianato, determinazione che va effettuata con riferimento ai redditi denunciati a fini Irpef: mentre la prima norma faceva riferimento al reddito annuo dell'impresa che aveva dato luogo all'iscrizione, la seconda norma, nell'ampliare i redditi da considerarsi al medesimo fine, si riferiva alla totalità dei redditi d'impresa, comprendendovi quindi anche redditi relativi a imprese diverse rispetto a quella che aveva dato luogo all'iscrizione.
In entrambi i casi, comunque, le norme si riferivano a “redditi d'impresa denunciati ai fini
IRPEF”, ossia a redditi che avevano un determinato regime fiscale, imponendo tale normativa una sua lettura alla luce delle disposizioni a carattere fiscale. CP_
Nella specie, l' aveva ritenuto dovuti i contributi eccedenti il minimale (e non distribuiti tra i soci), applicando alla società di capitali il principio di “trasparenza fiscale” vigente per le società di persone;
ciò, in considerazione di quanto previsto da circolari CP_ (Circ. n. 32/1999 – Circ. n. 102/2003, secondo cui il socio lavoratore di srl è tenuto:
i) fermo restando l'obbligo a versare i contributi in misura minimale, a versare anche i contributi sul reddito dichiarato dalla società di capitali imputato al socio per trasparenza in ragione delle quote sociali da questi detenute;
ii) a versare i contributi sugli emolumenti eventualmente percepiti come amministratore, così analogamente a quanto avviene per le società di persone).
Sul punto, deve osservarsi che il principio di “trasparenza fiscale” previsto all'art. 5 del
TUIR (in base al quale “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”), mentre costituisce una regola per le società di persone, trova applicazione per le società di capitali soltanto se viene esercitata un'opzione della società che può appunto imputare i redditi ai soci a prescindere o meno dalla percezione degli stessi (in tal senso l'art. 115 TUIR: 1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per
4 cento e non superiore al 50 per cento, è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”).
Quindi, qualora tale opzione non sia esercitata (come nella specie), i redditi prodotti e accantonati devono considerarsi imputati alla società non come redditi conseguiti effettivamente dal socio (ed invero, stante le vicende societarie, potrebbe avvenire che quei redditi accantonati in riserva siano successivamente distribuiti, venendo poi a spettare ad un socio diverso da quello interessato, laddove ad es. sia intervenuta una cessione di quote).
Pertanto, tali redditi vanno intesi come redditi da capitale, secondo la definizione datane dall'art. 44 TUIR “1. Sono redditi di capitale: … e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento”.
La situazione dei redditi accantonati in riserva sembra equiparabile alla situazione del reddito prodotto dalla società di capitale, laddove il socio non svolga attività lavorativa (in CP_ merito la circolare n. 84/2021 che recepiva le indicazioni fornite dal Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali in linea con l'orientamento recente della Corte di
Cassazione – sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n.
24097/2019 – secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestione speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa).
In particolare, Cass. n. 23790/2019 aveva evidenziato come per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo alla Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della “partecipazione personale al lavoro aziendale”, mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)”, conseguendone che gli utili derivanti
5 dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992.
Nello stesso senso, Cass. n. 24097/2019, secondo cui la suindicata impostazione sarebbe coerente con tutto il sistema come delineata dall'art. 38, comma 2 Cost., che prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitano ad investire i propri capitali a scopo di utile».
17. Tale impostazione è stata recentemente ribadita anche dalla Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 280 del 18/04/2025, che ha ulteriormente evidenziato che le ragioni che giustificano «l'imputazione per trasparenza ai singoli soci solo per i redditi delle società di persone, diversamente dai redditi delle società di capitali, che sono sottoposti all'aliquota d'imposta sui redditi delle società, trovano conferma nella decisione della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 354 del 6 novembre 2001, è stata chiamata a decidere della legittimità costituzionale del citato art. 3 bis della D.L. n. 384 del 1992, proprio sotto il profilo che la norma, comportando l'inclusione nella base contributiva soltanto degli utili derivanti dalla partecipazione a società di persone, e non anche degli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali, sarebbe stata contraria agli articoli 3, 38 e 53 della costituzione.
La Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione osservando, fra l'altro, che secondo la ricostruzione normativa dei redditi d'impresa e dei redditi di capitale di cui al
D.P.R. n. 917 del 1986, il reddito prodotto dalle società di persone è reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del precetto di cui al citato articolo 5 del D.P.R. n. 917 del
1986, sia pure agli specifici fini tributari, l'immedesimazione tra società partecipata e socio.
La Corte ha escluso che tale normativa determini una ingiustificata discriminazione tra soci di società di capitali e di persone, affermando che: “secondo il D.P.R. n. 917 del
1986, cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, all'imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle
6 stesse società, inclusi nella predetta categoria, come già visto, dall'art. 6 del medesimo
D.P.R. n. 917 del 1986, e, al tempo stesso, da imputare “a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione”, proporzionalmente alla “quota di partecipazione agli utili”, in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata). Ciò fa sì, appunto, che il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice sia reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del predetto art. 5, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, “l'immedesimazione” fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001).
Secondo la Corte di legittimità, quindi, mentre i soci di società di persone sono tenuti al versamento dei contributi corrispondenti alle somme spettanti seppure mai materialmente percepite, invece analoga disposizione non è prevista per i soci di società di capitali e tale differenziazione è conforme a Costituzione”.
18. Sulla base di quanto sopra riportato, che il giudicante condivide e fa proprio, deriva che il reddito prodotto dalla società di capitali, fino al momento della decisione di distribuzione degli utili, non rientra nella nozione di reddito d'impresa ai fini IRPEF dei singoli soci, diversamente da quanto accade per le società di persone, rimanendo attribuito per intero alla società quale distinto soggetto giuridico, che potrebbe invero deliberare di non distribuirlo in forma di utile di esercizio.
19. Di talché, posto che il fatto costitutivo della pretesa contributiva c.d. a percentuale è costituito dall'avvenuta percezione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, laddove quest'ultimo non sia stato distribuito e rimasto imputato al patrimonio della società, non vi è stata allora alcuna percezione effettiva da parte del socio di tale reddito.
20. Solo ove vi sia stata effettiva distribuzione degli utili ai soci, allora si dovranno seguire le regole stabilite dalla normativa rilevante (art. 89 TUIR).
21. In assenza di quanto sopra, alcuna pretesa contributiva può avanzare l' con CP_1 riferimento a quanto prodotto dalla società, non concorrendo tali somme alla formazione del reddito da parte del lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale.
22. Quanto al caso di specie, è pertanto infondata la tesi sostenuta dall' volta ad CP_3 imputare al sig. in proporzione alla partecipazione sociale, il reddito maturato Pt_1 dalla Offshore Tour S.r.l. che non sia stato distribuito ai soci.
7 23. In merito, il ricorrente ha allegato che gli utili non erano stati distribuiti dalla società, e tale circostanza non è stata contestata dall' , con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.; CP_1 peraltro, il resistente ha prodotto solamente il bilancio relativo all'esercizio 2021, irrilevante ai fini del giudizio (doc. 6). Né, si osserva, parte resistente rappresenta che la
Offshore Tour S.r.l. avesse scelto il regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116
TUIR, né tale circostanza emerge comunque dalle dichiarazioni fiscali presenti in atti, non essendoci prova della compilazione del relativo campo.
24. Ne deriva pertanto l'illegittimità dell'operato dell' , che ha vantato un recupero CP_1 contributivo valorizzando i redditi maturati dalla S.r.l. secondo il prospetto di cui al documento n. 14, e dunque calcolando i contributi a percentuale sulla base dell'80%
(quota di partecipazione del sig. l capitale sociale) dei redditi dichiarati dalla Pt_1 società (docs. 8, 9 e 10 fasc. convenuto), senza che vi sia stata distribuzione degli utili al socio.
25. A quanto rilevato consegue quindi l'accertamento in ordine all'insussistenza del credito azionato dall' . CP_3
26. Con riferimento alle spese del giudizio, appare equo disporne una compensazione integrale, attesa la novità della questione e l'assenza di pronunce di legittimità sul tema qui scrutinato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 402 2022 00000620 32 000 e, per l'effetto,
l'insussistenza del credito azionato dall' ; CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 30/09/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
8
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Azara, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via
Asproni n. 10;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: contribuzione a percentuale gestione artigiani – socio s.r.l.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 27 aprile 2022, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l e proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_1 Controparte_2
402 2022 00000620 32 000, con cui l'Istituto ha intimato il pagamento del complessivo importo di € 11.560,53, a titolo di contributi eccedenti il minimale dovuti alla gestione artigiani per gli anni 2015, 2016 e 2017.
2. Il sig. ha contestato la pretesa contributiva avanzata dall' , che si Pt_1 CP_1 fonderebbe sulla partecipazione che il ricorrente aveva nella società Offshore Tour S.r.l., di cui era amministratore unico nel periodo di riferimento.
3. Quest'ultimo ha sostenuto che non svolgeva alcuna attività lavorativa in seno alla predetta società, essendosi occupato unicamente della gestione amministrativa in virtù della carica sociale ricoperta. Sul punto, non sarebbe rilevante che il ricorrente risultasse quale direttore tecnico presso la predetta società, trattandosi di un titolo professionale che comunque non implicava lo svolgimento di alcuna attività lavorativa.
4. Il sig. ha poi evidenziato di essere iscritto alla Gestione Artigiani sin dal Pt_1
18.7.1989 quale titolare di una ditta individuale, con svolgimento di attività con l'utilizzo di mezzi e attrezzature appartenenti allo stesso assicurato, senza alcuna riconducibilità alla
Offshore Tour S.r.l.
5. Pertanto, sarebbe illegittima la pretesa avanzata dall'Istituto, posto che la partecipazione del sig. n tale società, senza svolgimento di alcuna attività lavorativa e quindi Pt_1 con iscrizione alla sola Gestione Separata, darebbe luogo alla percezione di redditi di capitale e non d'impresa, irrilevanti ai fini del calcolo della base contributiva dovuta alla
Gestione Artigiani.
6. Peraltro, il ricorrente ha contestato la tesi sostenuta dall' , eccependo che ai fini del CP_1 calcolo della contribuzione eccedente il minimale non assumevano rilievo gli utili non distribuiti dalla società in cui il sig. eteneva la partecipazione. Pt_1
7. Per tali ragioni, l'assicurato ha proposto il presente ricorso e chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“A) Contrariis rejectis;
CP_ B) Accertarsi e dichiararsi l'insussistenza del credito contributivo dell di cui all'Avviso di Addebito N. 402 2022 00000620 32 000 formato il 24 Gennaio 2022, inviato dall sede di Sassari, notificato il 19.03.2022, e per l'effetto disporne CP_1
l'annullamento.
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
8. Si è ritualmente costituito in giudizio l , chiedendo l'integrale rigetto del ricorso CP_1 avversario.
9. L' ha ribadito la fondatezza della propria pretesa recuperatoria, posto che la CP_3 qualifica di direttore tecnico rivestita dal sig. n seno alla Offshore Tour S.r.l., Pt_1 unico tra i dipendenti, non poteva che comportare l'esercizio di attività lavorativa da parte
2 del socio, essendo l'unico soggetto in possesso di specifiche cognizioni, competenze ed abilità sotto il profilo tecnico, con le connesse responsabilità.
10. L' ha dunque sostenuto la legittimità dell'avviso di addebito con riferimento ai CP_1 contributi eccedenti il minimale dovuti alla Gestione Artigiani, essendo il ricorrente iscritto a tale gestione previdenziale su domanda, e posto che nel computo del reddito complessivo andava calcolato il reddito maturato dalla società di capitali, in proporzione alla partecipazione sociale, indipendentemente dalla circostanza che gli utili in discorso fossero stati o meno distribuiti al socio.
11. All'udienza del 19 settembre 2023 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda nei confronti di istruita la causa documentalmente, quest'ultima viene decisa Controparte_2 all'udienza del 30 settembre 2025 all'esito della discussione orale tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
13. Come già ritenuto dall'odierno giudicante in altra controversia analoga alla presente, è assorbente rilevare l'infondatezza della tesi dell' volta a parametrare la contribuzione CP_1 dovuta in eccedenza al minimale su tutti gli utili generati dalla società di capitale, invece che solamente su quelli effettivamente distribuiti al socio.
14. Si osserva che a livello normativo, l'art. 1, comma primo, della legge n. 233/1990 stabilisce che a decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente.
15. L'art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, convertito con modificazione dalla legge n. 438 del
1992, poi stabilisce che a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.
16. Ai fini esegetici, si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Firenze, n. 555 del 20/12/2023, ivi evidenziandosi che «entrambe le norme si occupano della determinazione del contributo annuo per gli esercenti il
3 commercio e l'artigianato, determinazione che va effettuata con riferimento ai redditi denunciati a fini Irpef: mentre la prima norma faceva riferimento al reddito annuo dell'impresa che aveva dato luogo all'iscrizione, la seconda norma, nell'ampliare i redditi da considerarsi al medesimo fine, si riferiva alla totalità dei redditi d'impresa, comprendendovi quindi anche redditi relativi a imprese diverse rispetto a quella che aveva dato luogo all'iscrizione.
In entrambi i casi, comunque, le norme si riferivano a “redditi d'impresa denunciati ai fini
IRPEF”, ossia a redditi che avevano un determinato regime fiscale, imponendo tale normativa una sua lettura alla luce delle disposizioni a carattere fiscale. CP_
Nella specie, l' aveva ritenuto dovuti i contributi eccedenti il minimale (e non distribuiti tra i soci), applicando alla società di capitali il principio di “trasparenza fiscale” vigente per le società di persone;
ciò, in considerazione di quanto previsto da circolari CP_ (Circ. n. 32/1999 – Circ. n. 102/2003, secondo cui il socio lavoratore di srl è tenuto:
i) fermo restando l'obbligo a versare i contributi in misura minimale, a versare anche i contributi sul reddito dichiarato dalla società di capitali imputato al socio per trasparenza in ragione delle quote sociali da questi detenute;
ii) a versare i contributi sugli emolumenti eventualmente percepiti come amministratore, così analogamente a quanto avviene per le società di persone).
Sul punto, deve osservarsi che il principio di “trasparenza fiscale” previsto all'art. 5 del
TUIR (in base al quale “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”), mentre costituisce una regola per le società di persone, trova applicazione per le società di capitali soltanto se viene esercitata un'opzione della società che può appunto imputare i redditi ai soci a prescindere o meno dalla percezione degli stessi (in tal senso l'art. 115 TUIR: 1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per
4 cento e non superiore al 50 per cento, è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”).
Quindi, qualora tale opzione non sia esercitata (come nella specie), i redditi prodotti e accantonati devono considerarsi imputati alla società non come redditi conseguiti effettivamente dal socio (ed invero, stante le vicende societarie, potrebbe avvenire che quei redditi accantonati in riserva siano successivamente distribuiti, venendo poi a spettare ad un socio diverso da quello interessato, laddove ad es. sia intervenuta una cessione di quote).
Pertanto, tali redditi vanno intesi come redditi da capitale, secondo la definizione datane dall'art. 44 TUIR “1. Sono redditi di capitale: … e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento”.
La situazione dei redditi accantonati in riserva sembra equiparabile alla situazione del reddito prodotto dalla società di capitale, laddove il socio non svolga attività lavorativa (in CP_ merito la circolare n. 84/2021 che recepiva le indicazioni fornite dal Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali in linea con l'orientamento recente della Corte di
Cassazione – sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n.
24097/2019 – secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestione speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa).
In particolare, Cass. n. 23790/2019 aveva evidenziato come per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo alla Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della “partecipazione personale al lavoro aziendale”, mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)”, conseguendone che gli utili derivanti
5 dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992.
Nello stesso senso, Cass. n. 24097/2019, secondo cui la suindicata impostazione sarebbe coerente con tutto il sistema come delineata dall'art. 38, comma 2 Cost., che prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitano ad investire i propri capitali a scopo di utile».
17. Tale impostazione è stata recentemente ribadita anche dalla Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 280 del 18/04/2025, che ha ulteriormente evidenziato che le ragioni che giustificano «l'imputazione per trasparenza ai singoli soci solo per i redditi delle società di persone, diversamente dai redditi delle società di capitali, che sono sottoposti all'aliquota d'imposta sui redditi delle società, trovano conferma nella decisione della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 354 del 6 novembre 2001, è stata chiamata a decidere della legittimità costituzionale del citato art. 3 bis della D.L. n. 384 del 1992, proprio sotto il profilo che la norma, comportando l'inclusione nella base contributiva soltanto degli utili derivanti dalla partecipazione a società di persone, e non anche degli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali, sarebbe stata contraria agli articoli 3, 38 e 53 della costituzione.
La Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione osservando, fra l'altro, che secondo la ricostruzione normativa dei redditi d'impresa e dei redditi di capitale di cui al
D.P.R. n. 917 del 1986, il reddito prodotto dalle società di persone è reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del precetto di cui al citato articolo 5 del D.P.R. n. 917 del
1986, sia pure agli specifici fini tributari, l'immedesimazione tra società partecipata e socio.
La Corte ha escluso che tale normativa determini una ingiustificata discriminazione tra soci di società di capitali e di persone, affermando che: “secondo il D.P.R. n. 917 del
1986, cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, all'imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle
6 stesse società, inclusi nella predetta categoria, come già visto, dall'art. 6 del medesimo
D.P.R. n. 917 del 1986, e, al tempo stesso, da imputare “a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione”, proporzionalmente alla “quota di partecipazione agli utili”, in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata). Ciò fa sì, appunto, che il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice sia reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del predetto art. 5, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, “l'immedesimazione” fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001).
Secondo la Corte di legittimità, quindi, mentre i soci di società di persone sono tenuti al versamento dei contributi corrispondenti alle somme spettanti seppure mai materialmente percepite, invece analoga disposizione non è prevista per i soci di società di capitali e tale differenziazione è conforme a Costituzione”.
18. Sulla base di quanto sopra riportato, che il giudicante condivide e fa proprio, deriva che il reddito prodotto dalla società di capitali, fino al momento della decisione di distribuzione degli utili, non rientra nella nozione di reddito d'impresa ai fini IRPEF dei singoli soci, diversamente da quanto accade per le società di persone, rimanendo attribuito per intero alla società quale distinto soggetto giuridico, che potrebbe invero deliberare di non distribuirlo in forma di utile di esercizio.
19. Di talché, posto che il fatto costitutivo della pretesa contributiva c.d. a percentuale è costituito dall'avvenuta percezione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, laddove quest'ultimo non sia stato distribuito e rimasto imputato al patrimonio della società, non vi è stata allora alcuna percezione effettiva da parte del socio di tale reddito.
20. Solo ove vi sia stata effettiva distribuzione degli utili ai soci, allora si dovranno seguire le regole stabilite dalla normativa rilevante (art. 89 TUIR).
21. In assenza di quanto sopra, alcuna pretesa contributiva può avanzare l' con CP_1 riferimento a quanto prodotto dalla società, non concorrendo tali somme alla formazione del reddito da parte del lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale.
22. Quanto al caso di specie, è pertanto infondata la tesi sostenuta dall' volta ad CP_3 imputare al sig. in proporzione alla partecipazione sociale, il reddito maturato Pt_1 dalla Offshore Tour S.r.l. che non sia stato distribuito ai soci.
7 23. In merito, il ricorrente ha allegato che gli utili non erano stati distribuiti dalla società, e tale circostanza non è stata contestata dall' , con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.; CP_1 peraltro, il resistente ha prodotto solamente il bilancio relativo all'esercizio 2021, irrilevante ai fini del giudizio (doc. 6). Né, si osserva, parte resistente rappresenta che la
Offshore Tour S.r.l. avesse scelto il regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116
TUIR, né tale circostanza emerge comunque dalle dichiarazioni fiscali presenti in atti, non essendoci prova della compilazione del relativo campo.
24. Ne deriva pertanto l'illegittimità dell'operato dell' , che ha vantato un recupero CP_1 contributivo valorizzando i redditi maturati dalla S.r.l. secondo il prospetto di cui al documento n. 14, e dunque calcolando i contributi a percentuale sulla base dell'80%
(quota di partecipazione del sig. l capitale sociale) dei redditi dichiarati dalla Pt_1 società (docs. 8, 9 e 10 fasc. convenuto), senza che vi sia stata distribuzione degli utili al socio.
25. A quanto rilevato consegue quindi l'accertamento in ordine all'insussistenza del credito azionato dall' . CP_3
26. Con riferimento alle spese del giudizio, appare equo disporne una compensazione integrale, attesa la novità della questione e l'assenza di pronunce di legittimità sul tema qui scrutinato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 402 2022 00000620 32 000 e, per l'effetto,
l'insussistenza del credito azionato dall' ; CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 30/09/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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