Art. 19.
Per le esigenze aziendali connesse alla attuazione della presente legge, la tabella XII - quadro L, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e' integrata di sette posti per la qualifica di dirigente generale, di trentotto posti per la qualifica di dirigente superiore e di cinquantotto posti per la qualifica di primo dirigente.
Ai sensi dell' articolo 15 della legge 17 agosto 1974, n. 396 , il Ministro dei trasporti provvedera' con proprio decreto, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in relazione alle esigenze aziendali, all'individuazione della funzione dirigenziale per ognuno dei posti previsti dal primo comma del presente articolo per la qualifica di dirigente superiore e primo dirigente.
Per la copertura dei posti di primo dirigente vacanti in ciascun servizio e distintamente per specializzazione professionale alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riserva prevista dall' articolo 62, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , si provvede ai sensi dell' articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583 . ((3)) Alla copertura dei posti di primo dirigente derivanti dall'aumento di organico disposto dalla presente legge, nonche' di quelli che si renderanno successivamente vacanti, si provvede ai sensi dell' articolo 7 della legge 26 marzo 1958, n. 425 ed a norma dell' articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583 . Alla determinazione delle percentuali da coprire con le modalita' sopraindicate si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Agli scrutini per merito comparativo sono ammessi gli impiegati che alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di indizione rivestano la qualifica di ispettore capo aggiunto o una delle qualifiche ad esaurimento di cui all' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , o che alla stessa data abbiano maturato 4 anni di anzianita' nella qualifica di ispettore principale, ovvero almeno 5 anni nella carriera direttiva.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 10 luglio 1984, n. 292 , ha disposto (con l'art. 11) che: "Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 12 febbraio 1981, n. 17 , deve essere interpretato nel senso che, per le promozioni a primo dirigente gia' conferite o da conferire mediante scrutinio per merito comparativo a norma dell' articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583 , restano ferme, ai fini dell'attribuzione delle decorrenze e dell'utilizzazione delle graduatorie, le disposizioni dettate per tale tipo di promozioni dal titolo V dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni".
Per le esigenze aziendali connesse alla attuazione della presente legge, la tabella XII - quadro L, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e' integrata di sette posti per la qualifica di dirigente generale, di trentotto posti per la qualifica di dirigente superiore e di cinquantotto posti per la qualifica di primo dirigente.
Ai sensi dell' articolo 15 della legge 17 agosto 1974, n. 396 , il Ministro dei trasporti provvedera' con proprio decreto, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in relazione alle esigenze aziendali, all'individuazione della funzione dirigenziale per ognuno dei posti previsti dal primo comma del presente articolo per la qualifica di dirigente superiore e primo dirigente.
Per la copertura dei posti di primo dirigente vacanti in ciascun servizio e distintamente per specializzazione professionale alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riserva prevista dall' articolo 62, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , si provvede ai sensi dell' articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583 . ((3)) Alla copertura dei posti di primo dirigente derivanti dall'aumento di organico disposto dalla presente legge, nonche' di quelli che si renderanno successivamente vacanti, si provvede ai sensi dell' articolo 7 della legge 26 marzo 1958, n. 425 ed a norma dell' articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583 . Alla determinazione delle percentuali da coprire con le modalita' sopraindicate si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Agli scrutini per merito comparativo sono ammessi gli impiegati che alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di indizione rivestano la qualifica di ispettore capo aggiunto o una delle qualifiche ad esaurimento di cui all' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , o che alla stessa data abbiano maturato 4 anni di anzianita' nella qualifica di ispettore principale, ovvero almeno 5 anni nella carriera direttiva.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 10 luglio 1984, n. 292 , ha disposto (con l'art. 11) che: "Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 12 febbraio 1981, n. 17 , deve essere interpretato nel senso che, per le promozioni a primo dirigente gia' conferite o da conferire mediante scrutinio per merito comparativo a norma dell' articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583 , restano ferme, ai fini dell'attribuzione delle decorrenze e dell'utilizzazione delle graduatorie, le disposizioni dettate per tale tipo di promozioni dal titolo V dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni".