Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva, adottato a Ginevra il 7 marzo 1969.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva, adottato a Ginevra il 7 marzo 1969.