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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/10/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 5429/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 14 d. lgs. n. 150/2011 e degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 5429/2025 promossa da:
Avv. DONATO GIUSEPPE, in proprio,
- parte ricorrente contro
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1
, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Silena C.F._1
Marocco, che lo assiste e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- parte resistente
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“... accertare e dichiarare che l'avv. Giuseppe Donato ha svolto l'attività professionale demandatagli dall'arch. (C.F.: CP_1
; P.VA , residente in [...] P.VA_1
Ayroli 28/14 e con studio in Genova, Via Cesarea 11/7, presso il Giudice di
Pace di Genova (nel giudizio di cognizione Rg. 5534/2023) e presso il
Tribunale di Genova (nel giudizio di cognizione Rg. 590/2024) e che per
l'effetto condanni il convenuto al pagamento della somma di € 12.210.38 comprensivo di cpa 4% ed Iva 22%. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre VA e CPA come per legge per il presente procedimento.”
Per parte resistente:
“... in via principale, accertata la malpractice legale, respingere tutte le domande di saldo dei compensi avanzate dal ricorrente avv. Donato
Giuseppe; in via subordinata, comunque accertata la malpractice legale, riconoscere al ricorrente compensi per la causa davanti al Giudice di Pace
R.G. n. 5534/2023 non superiori a € 634,00, oneri inclusi, e per la causa davanti al Tribunale N. 590/2024 non superiori a € 1861,84”.
pagina 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 14 d. lgs. n. 150/2011 depositato in data 11.6.2025,
l'avv. Donato Giuseppe ha intimato in giudizio l'arch. per il CP_1 pagamento di € 12.210,38 (comprensivo di cpa 4% ed Iva 22%) a titolo di compensi professionali.
L'arch. si è costituito in giudizio chiedendo di accertare la malpractice CP_1
legale e contestando la quantificazione degli importi richiesti, in rapporto all'attività effettivamente espletata.
***
2. Deve premettersi che, a fronte della non contestazione circa il conferimento dell'incarico e l'avvenuto svolgimento dell'incarico professionale, è pacifico che non sia stato redatto preventivo scritto.
L'assenza di un preventivo scritto non preclude il diritto al compenso, che può essere determinato seguendo i parametri ministeriali in caso di mancato accordo tra le parti, basandosi quindi il diritto al compenso professionale per l'attività svolta dall'avvocato sull'importanza, natura, difficoltà e valore degli affari trattati, nonché sulle condizioni soggettive del cliente e sui risultati conseguiti.
I compensi per cui è causa devono dunque essere liquidati con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e valutate le contestazioni di malpractice di parte resistente.
La violazione del dovere di diligenza professionale ex art. 1176 c. 2 c.c. comporta infatti inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di pagina 3 di 7 problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 cod. civ., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile (Cass. Sez. 2, n. 3830/2023; cfr. Sez. 2, n.
3361/1981).
Nella specie, gli inadempimenti eccepiti da parte resistente -in assenza di prova circa il fatto che un corretto adempimento del legale avrebbe invece consentito all'odierno resistente di conseguire un risultato favorevole- non paiono valutabili ai fini della perdita del compenso, potendo essere invece valutati con riferimento ai criteri di quantificazione del compenso medesimo, in rapporto all'attività processuale effettivamente prestata.
***
3. L'importo di € 1.974,66 comprensivo di accessori ed VA (già dedotto l'acconto versato di € 500,00) viene richiesto in ricorso quale compenso per la costituzione e la proposizione di domanda riconvenzionale nel giudizio dinnanzi al Giudice di pace R.G. n. 5534/2023, conclusosi con declaratoria di incompetenza e senza successiva riassunzione della causa dinnanzi al
Tribunale.
Il giudizio era stato proposto dai signori , e Parte_1 Parte_2
nei confronti dell'arch. il quale (conferito mandato Parte_3 CP_1 all'avv. Donato) si era costituito, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo in via riconvenzionale (previa remissione della causa al
Tribunale) di condannare gli attori al pagamento in favore del convenuto della complessiva somma di € 26.000,00.
pagina 4 di 7 Come si evince dal pro forma sub doc. 11, il compenso è stato calcolato con riferimento alla fase di studio in € 919,00 e per la fase introduttiva in € 777,00, così per complessivi € 1.696,00 (oltre accessori ed VA, con successiva deduzione dell'acconto di € 500,00 versato).
Il compenso è quindi stato calcolato dal ricorrente mediante applicazione dei parametri medi con riferimento allo scaglione da 5.200,00 € a 26.000,00 €, previsto dalla tabella allegata al DM 55/2014 (aggiornata al DM 147/2022) per i giudizi dinnanzi al Tribunale.
Tuttavia, poiché la costituzione è avvenuta dinnanzi al Giudice di pace e -a seguito della declaratoria di incompetenza- la causa non è stata riassunta, il compenso deve essere calcolato con riferimento ai parametri medi previsti per i giudizi dinnanzi al Giudice di pace.
Risultano dunque liquidabili 425,00 € per la fase di studio e 352,00 € per la fase introduttiva, oltre accessori;
dall'importo dovuto dovrà poi essere detratto l'acconto versato (500,00 €).
***
4. L'importo di € 10.235,72, comprensivo di accessori ed VA, viene richiesto quale compenso per la costituzione e la proposizione di domanda riconvenzionale nel giudizio R.G. n. 590/2024 nanti il Tribunale di Genova, instaurato dai signori e nei confronti dell'arch. al fine di Pt_4 Pt_5 CP_1
ottenere la condanna al pagamento dell'importo di € 64.000,00; l'arch. CP_1
(conferito mandato all'avv. Donato) si era costituito, chiedendo il rigetto della domanda e chiedendo in via riconvenzionale di condannare gli attori al pagamento dei compensi maturati in suo favore in forza delle prestazioni svolte e secondo la tariffa professionale ingegneri e architetti pari a complessivi € 84.075,00. Successivamente allo scambio delle memorie ex art.
pagina 5 di 7 171 ter c.p.c., in data 15 ottobre 2024 il legale (odierno ricorrente) rinunciava al mandato.
Come si evince dal pro forma sub doc. 11, il compenso è stato calcolato con riferimento alla fase di studio in € 2.552,00; per la fase introduttiva in €
1.628,00 e per la fase di trattazione e istruttoria (al 50%) in € 2.835,00, così per complessivi € 7.015,00 (oltre accessori ed VA).
Il compenso è quindi stato calcolato dal ricorrente mediante applicazione dei parametri medi con riferimento allo scaglione da 52.000,00 € a 260.000,00 €, previsto dalla tabella allegata al DM 55/2014 (aggiornata al DM 147/2022) per i giudizi dinnanzi al Tribunale.
Per quanto concerne l'individuazione dello scaglione di riferimento, parte resistente ha però eccepito che -a causa della mancata produzione del preventivo dei lavori e dell'omesso deposito della memoria istruttoria- il c.t.u. aveva quantificato il compenso dell'arch. nel minore importo di circa CP_1
15.000,00 € (rispetto a quello di circa 84.000,00 € richiesto in via riconvenzionale).
Il giudizio è tuttora pendente.
Tenuto conto della formulazione dei petita e delle eccezioni formulate da parte resistente circa il corretto svolgimento della prestazione (che non sono state contestate da parte ricorrente all'udienza del 25.9.2025), il compenso spettante per il giudizio instaurato dinnanzi al Tribunale -valutata anche l'opera effettivamente prestata- può essere liquidato in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per la fase di trattazione ed istruttoria, con riferimento allo scaglione valore indeterminato – complessità media. Possono essere dunque calcolati i seguenti importi: 2.127,00 € per la pagina 6 di 7 fase di studio;
1.416,00 € per la fase introduttiva;
1.869,00 € per la fase di trattazione, così per complessivi 5.412,00 €, oltre spese generali, cpa ed VA.
Tenuto conto della formulazione dei petita contenuti nel ricorso introduttivo del presente giudizio, sugli importi così calcolati a titolo di compenso maturano gli interessi legali dalla presente sentenza.
***
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 (valutata la natura delle questioni trattate e l'attività processuale effettivamente svolta), con riferimento allo scaglione individuato in funzione del decisum (esclusa la fase di trattazione ed istruttoria).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna il resistente a corrispondere al ricorrente avv. CP_1
Donato, a titolo di compenso professionale, l'importo di 777,00 € oltre accessori di legge (previa deduzione dell'acconto versato per 500,00 €) e l'importo di 5.412,00 €, oltre accessori legge, con interessi legali dalla presente sentenza;
condanna il resistente a rifondere al ricorrente avv. Donato le CP_1 spese di lite, che liquida in € 237,000 per esborsi ed in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Genova, 7/10/2025 Il Giudice Valentina Cingano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 14 d. lgs. n. 150/2011 e degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 5429/2025 promossa da:
Avv. DONATO GIUSEPPE, in proprio,
- parte ricorrente contro
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1
, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Silena C.F._1
Marocco, che lo assiste e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- parte resistente
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“... accertare e dichiarare che l'avv. Giuseppe Donato ha svolto l'attività professionale demandatagli dall'arch. (C.F.: CP_1
; P.VA , residente in [...] P.VA_1
Ayroli 28/14 e con studio in Genova, Via Cesarea 11/7, presso il Giudice di
Pace di Genova (nel giudizio di cognizione Rg. 5534/2023) e presso il
Tribunale di Genova (nel giudizio di cognizione Rg. 590/2024) e che per
l'effetto condanni il convenuto al pagamento della somma di € 12.210.38 comprensivo di cpa 4% ed Iva 22%. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre VA e CPA come per legge per il presente procedimento.”
Per parte resistente:
“... in via principale, accertata la malpractice legale, respingere tutte le domande di saldo dei compensi avanzate dal ricorrente avv. Donato
Giuseppe; in via subordinata, comunque accertata la malpractice legale, riconoscere al ricorrente compensi per la causa davanti al Giudice di Pace
R.G. n. 5534/2023 non superiori a € 634,00, oneri inclusi, e per la causa davanti al Tribunale N. 590/2024 non superiori a € 1861,84”.
pagina 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 14 d. lgs. n. 150/2011 depositato in data 11.6.2025,
l'avv. Donato Giuseppe ha intimato in giudizio l'arch. per il CP_1 pagamento di € 12.210,38 (comprensivo di cpa 4% ed Iva 22%) a titolo di compensi professionali.
L'arch. si è costituito in giudizio chiedendo di accertare la malpractice CP_1
legale e contestando la quantificazione degli importi richiesti, in rapporto all'attività effettivamente espletata.
***
2. Deve premettersi che, a fronte della non contestazione circa il conferimento dell'incarico e l'avvenuto svolgimento dell'incarico professionale, è pacifico che non sia stato redatto preventivo scritto.
L'assenza di un preventivo scritto non preclude il diritto al compenso, che può essere determinato seguendo i parametri ministeriali in caso di mancato accordo tra le parti, basandosi quindi il diritto al compenso professionale per l'attività svolta dall'avvocato sull'importanza, natura, difficoltà e valore degli affari trattati, nonché sulle condizioni soggettive del cliente e sui risultati conseguiti.
I compensi per cui è causa devono dunque essere liquidati con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e valutate le contestazioni di malpractice di parte resistente.
La violazione del dovere di diligenza professionale ex art. 1176 c. 2 c.c. comporta infatti inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di pagina 3 di 7 problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 cod. civ., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile (Cass. Sez. 2, n. 3830/2023; cfr. Sez. 2, n.
3361/1981).
Nella specie, gli inadempimenti eccepiti da parte resistente -in assenza di prova circa il fatto che un corretto adempimento del legale avrebbe invece consentito all'odierno resistente di conseguire un risultato favorevole- non paiono valutabili ai fini della perdita del compenso, potendo essere invece valutati con riferimento ai criteri di quantificazione del compenso medesimo, in rapporto all'attività processuale effettivamente prestata.
***
3. L'importo di € 1.974,66 comprensivo di accessori ed VA (già dedotto l'acconto versato di € 500,00) viene richiesto in ricorso quale compenso per la costituzione e la proposizione di domanda riconvenzionale nel giudizio dinnanzi al Giudice di pace R.G. n. 5534/2023, conclusosi con declaratoria di incompetenza e senza successiva riassunzione della causa dinnanzi al
Tribunale.
Il giudizio era stato proposto dai signori , e Parte_1 Parte_2
nei confronti dell'arch. il quale (conferito mandato Parte_3 CP_1 all'avv. Donato) si era costituito, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo in via riconvenzionale (previa remissione della causa al
Tribunale) di condannare gli attori al pagamento in favore del convenuto della complessiva somma di € 26.000,00.
pagina 4 di 7 Come si evince dal pro forma sub doc. 11, il compenso è stato calcolato con riferimento alla fase di studio in € 919,00 e per la fase introduttiva in € 777,00, così per complessivi € 1.696,00 (oltre accessori ed VA, con successiva deduzione dell'acconto di € 500,00 versato).
Il compenso è quindi stato calcolato dal ricorrente mediante applicazione dei parametri medi con riferimento allo scaglione da 5.200,00 € a 26.000,00 €, previsto dalla tabella allegata al DM 55/2014 (aggiornata al DM 147/2022) per i giudizi dinnanzi al Tribunale.
Tuttavia, poiché la costituzione è avvenuta dinnanzi al Giudice di pace e -a seguito della declaratoria di incompetenza- la causa non è stata riassunta, il compenso deve essere calcolato con riferimento ai parametri medi previsti per i giudizi dinnanzi al Giudice di pace.
Risultano dunque liquidabili 425,00 € per la fase di studio e 352,00 € per la fase introduttiva, oltre accessori;
dall'importo dovuto dovrà poi essere detratto l'acconto versato (500,00 €).
***
4. L'importo di € 10.235,72, comprensivo di accessori ed VA, viene richiesto quale compenso per la costituzione e la proposizione di domanda riconvenzionale nel giudizio R.G. n. 590/2024 nanti il Tribunale di Genova, instaurato dai signori e nei confronti dell'arch. al fine di Pt_4 Pt_5 CP_1
ottenere la condanna al pagamento dell'importo di € 64.000,00; l'arch. CP_1
(conferito mandato all'avv. Donato) si era costituito, chiedendo il rigetto della domanda e chiedendo in via riconvenzionale di condannare gli attori al pagamento dei compensi maturati in suo favore in forza delle prestazioni svolte e secondo la tariffa professionale ingegneri e architetti pari a complessivi € 84.075,00. Successivamente allo scambio delle memorie ex art.
pagina 5 di 7 171 ter c.p.c., in data 15 ottobre 2024 il legale (odierno ricorrente) rinunciava al mandato.
Come si evince dal pro forma sub doc. 11, il compenso è stato calcolato con riferimento alla fase di studio in € 2.552,00; per la fase introduttiva in €
1.628,00 e per la fase di trattazione e istruttoria (al 50%) in € 2.835,00, così per complessivi € 7.015,00 (oltre accessori ed VA).
Il compenso è quindi stato calcolato dal ricorrente mediante applicazione dei parametri medi con riferimento allo scaglione da 52.000,00 € a 260.000,00 €, previsto dalla tabella allegata al DM 55/2014 (aggiornata al DM 147/2022) per i giudizi dinnanzi al Tribunale.
Per quanto concerne l'individuazione dello scaglione di riferimento, parte resistente ha però eccepito che -a causa della mancata produzione del preventivo dei lavori e dell'omesso deposito della memoria istruttoria- il c.t.u. aveva quantificato il compenso dell'arch. nel minore importo di circa CP_1
15.000,00 € (rispetto a quello di circa 84.000,00 € richiesto in via riconvenzionale).
Il giudizio è tuttora pendente.
Tenuto conto della formulazione dei petita e delle eccezioni formulate da parte resistente circa il corretto svolgimento della prestazione (che non sono state contestate da parte ricorrente all'udienza del 25.9.2025), il compenso spettante per il giudizio instaurato dinnanzi al Tribunale -valutata anche l'opera effettivamente prestata- può essere liquidato in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per la fase di trattazione ed istruttoria, con riferimento allo scaglione valore indeterminato – complessità media. Possono essere dunque calcolati i seguenti importi: 2.127,00 € per la pagina 6 di 7 fase di studio;
1.416,00 € per la fase introduttiva;
1.869,00 € per la fase di trattazione, così per complessivi 5.412,00 €, oltre spese generali, cpa ed VA.
Tenuto conto della formulazione dei petita contenuti nel ricorso introduttivo del presente giudizio, sugli importi così calcolati a titolo di compenso maturano gli interessi legali dalla presente sentenza.
***
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 (valutata la natura delle questioni trattate e l'attività processuale effettivamente svolta), con riferimento allo scaglione individuato in funzione del decisum (esclusa la fase di trattazione ed istruttoria).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna il resistente a corrispondere al ricorrente avv. CP_1
Donato, a titolo di compenso professionale, l'importo di 777,00 € oltre accessori di legge (previa deduzione dell'acconto versato per 500,00 €) e l'importo di 5.412,00 €, oltre accessori legge, con interessi legali dalla presente sentenza;
condanna il resistente a rifondere al ricorrente avv. Donato le CP_1 spese di lite, che liquida in € 237,000 per esborsi ed in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Genova, 7/10/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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