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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 3739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3739 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2423/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
- SEZIONE II CIVILE - nella persona del Giudice Monocratico dott. AU FE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2423 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto “Usucapione”, riservata in decisione ex art. 429 c.p.c. all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 28-10-2025 e promossa
DA
( ) rappresentata e difesa giusta procura resa in Parte_1 C.F._1 calce allo sfratto per morosità dall'avv. Sergio della Volpe e con lui elettivamente domiciliata in Aversa alla via Cicerone n. 48;
RICORRENTE
CONTRO
(codice fiscale e partita IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata per questo solo atto in Napoli, alla via
Chiatamone 53/c presso lo Studio dell'avv. Jlenia Criscuolo che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti già agli atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come da nota scritta depositata per l'udienza a trattazione scritta del 28-10-2025 che espressamente si richiama, richiedendo la cessazione della materia del contendere per l'avvenuto rilascio dell'immobile con compensazione delle spese di lite;
parte resistente non ha rassegnato le conclusioni e quindi come da atti, verbale e documenti di causa. Il giudice decideva la causa mediante deposito del dispositivo e della motivazione che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Mediante atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra nel Parte_1 premettere di aver concesso in locazione l'immobile sito in Aversa (CE) alla via S.
Dott. AU FE 1 R.G. n. 2423/2025
Giacomo n. 26, al piano terra in Catasto all'ex foglio 2 p.lla 5117 cat. C/1 cl 5 sub 6 mq
57 e C/1 cl 5 sub 7 mq. 36 - ora foglio 2 p.lla 5117 sub. 8 cat C/1 cl. 5 mq 107,04 R.C.
1597,04 alla , per il canone di euro 1.000,00 mensili da pagarsi a mezzo di CP_1 bonifico entro il dieci di ogni mese e che, in forza dell'atto di donazione del 9-5-2018 dell'immobile era subentrata alla madre nel rapporto locativo sopra richiamato, deduceva come la conduttrice, dopo aver concordato un piano di rientro di canoni non versati dal mese di maggio 2018, rimaneva inadempiente dei canoni mensili dal mese di ottobre a dicembre 2024.
Intimava, pertanto, lo sfratto per morosità con diffida al rilascio del cespite immobiliare libero da persone e cose.
Per la prima udienza di comparizione del 16-1-2025 (rinviata d'ufficio al 17-1-2025), si costituiva la società resistente richiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto nonché, in rito, la nullità della domanda per violazione dell'art. 660 c.p.c.
e l'improcedibilità della domanda a fronte dell'affitto della propria azienda alla Gofal
CO srls la quale, ai sensi dell'art. 2558 c.c. era subentrata a far data dall'1-6-2024 nel contratto di locazione.
A fronte della richiesta congiunta di rinvio per bonario componimento, alla successiva udienza dell'11-3-2025 le parti si riportavano alle rispettive richieste e, all'esito di riserva, veniva emessa ordinanza del 15-3-2025 con la quale, a fronte dell'opposizione espressa allo sfratto da parte resistente, veniva ordinato il rilascio dell'immobile con mutamento del rito e fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c. al giorno 30-9-2025; era inoltre assegnato il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione in forza dell'art. 5 del D.lgs n. 28/2010.
Senonché, mediante memoria integrativa del 17-9-2025, parte resistente eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione con rigetto della domanda e vittoria di spese di lite mentre parte ricorrente, nel confermare la sussistenza del grave inadempimento da parte della , CP_1 evidenziava come quest'ultima avesse liberato l'immobile una settimana dopo la data indicata nel provvedimento di rilascio senza, tuttavia, consegnare le chiavi dello stesso.
Fissata udienza a trattazione scritta per la decisione ex art. 429 c.p.c. per il giorno 28-10-
2025, pervenivano solo le note scritte di parte ricorrente con cui, nel richiedere la cessazione della materia del contendere a fronte dell'avvenuto rilascio dell'immobile locato, si evidenziava come effettivamente non fosse stato esperito la mediazione ex lege disposta.
Dott. AU FE 2 R.G. n. 2423/2025
2. La domanda va quindi dichiarata improcedibile.
Premesso che l'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 individua expressis verbis il previo procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità di domande giudiziali aventi ad oggetto controversie in materia di locazione quale è quella che rileva nel caso qui in esame), va evidenziato che le parti, alle quali era stato assegnato il termine per proporre domanda di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, non hanno esperito l'obbligatorio tentativo della media-conciliazione.
La domanda di mediazione non è stata proposta (nulla è stato contestato in merito da parte ricorrente), ne è stata chiesta proroga del termine prima della sua scadenza.
Deve pertanto concludersi nel senso che al mancato esperimento del relativo incombente consegue l'applicazione della sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti per la natura formale della decisione, per la posizione delle parti e sulla scorta del fatto che non risulta la comparizione della parte resistente alla citata udienza di discussione a trattazione scritta e la circostanza che, comunque, l'immobile è stato liberato dopo la scadenza del termine di rilascio indicato nell'ordinanza di rilascio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Dichiara improcedibile la domanda;
• Dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Aversa, addì 29-10-2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. AU FE
Dott. AU FE 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
- SEZIONE II CIVILE - nella persona del Giudice Monocratico dott. AU FE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2423 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto “Usucapione”, riservata in decisione ex art. 429 c.p.c. all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 28-10-2025 e promossa
DA
( ) rappresentata e difesa giusta procura resa in Parte_1 C.F._1 calce allo sfratto per morosità dall'avv. Sergio della Volpe e con lui elettivamente domiciliata in Aversa alla via Cicerone n. 48;
RICORRENTE
CONTRO
(codice fiscale e partita IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata per questo solo atto in Napoli, alla via
Chiatamone 53/c presso lo Studio dell'avv. Jlenia Criscuolo che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti già agli atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come da nota scritta depositata per l'udienza a trattazione scritta del 28-10-2025 che espressamente si richiama, richiedendo la cessazione della materia del contendere per l'avvenuto rilascio dell'immobile con compensazione delle spese di lite;
parte resistente non ha rassegnato le conclusioni e quindi come da atti, verbale e documenti di causa. Il giudice decideva la causa mediante deposito del dispositivo e della motivazione che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Mediante atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra nel Parte_1 premettere di aver concesso in locazione l'immobile sito in Aversa (CE) alla via S.
Dott. AU FE 1 R.G. n. 2423/2025
Giacomo n. 26, al piano terra in Catasto all'ex foglio 2 p.lla 5117 cat. C/1 cl 5 sub 6 mq
57 e C/1 cl 5 sub 7 mq. 36 - ora foglio 2 p.lla 5117 sub. 8 cat C/1 cl. 5 mq 107,04 R.C.
1597,04 alla , per il canone di euro 1.000,00 mensili da pagarsi a mezzo di CP_1 bonifico entro il dieci di ogni mese e che, in forza dell'atto di donazione del 9-5-2018 dell'immobile era subentrata alla madre nel rapporto locativo sopra richiamato, deduceva come la conduttrice, dopo aver concordato un piano di rientro di canoni non versati dal mese di maggio 2018, rimaneva inadempiente dei canoni mensili dal mese di ottobre a dicembre 2024.
Intimava, pertanto, lo sfratto per morosità con diffida al rilascio del cespite immobiliare libero da persone e cose.
Per la prima udienza di comparizione del 16-1-2025 (rinviata d'ufficio al 17-1-2025), si costituiva la società resistente richiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto nonché, in rito, la nullità della domanda per violazione dell'art. 660 c.p.c.
e l'improcedibilità della domanda a fronte dell'affitto della propria azienda alla Gofal
CO srls la quale, ai sensi dell'art. 2558 c.c. era subentrata a far data dall'1-6-2024 nel contratto di locazione.
A fronte della richiesta congiunta di rinvio per bonario componimento, alla successiva udienza dell'11-3-2025 le parti si riportavano alle rispettive richieste e, all'esito di riserva, veniva emessa ordinanza del 15-3-2025 con la quale, a fronte dell'opposizione espressa allo sfratto da parte resistente, veniva ordinato il rilascio dell'immobile con mutamento del rito e fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c. al giorno 30-9-2025; era inoltre assegnato il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione in forza dell'art. 5 del D.lgs n. 28/2010.
Senonché, mediante memoria integrativa del 17-9-2025, parte resistente eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione con rigetto della domanda e vittoria di spese di lite mentre parte ricorrente, nel confermare la sussistenza del grave inadempimento da parte della , CP_1 evidenziava come quest'ultima avesse liberato l'immobile una settimana dopo la data indicata nel provvedimento di rilascio senza, tuttavia, consegnare le chiavi dello stesso.
Fissata udienza a trattazione scritta per la decisione ex art. 429 c.p.c. per il giorno 28-10-
2025, pervenivano solo le note scritte di parte ricorrente con cui, nel richiedere la cessazione della materia del contendere a fronte dell'avvenuto rilascio dell'immobile locato, si evidenziava come effettivamente non fosse stato esperito la mediazione ex lege disposta.
Dott. AU FE 2 R.G. n. 2423/2025
2. La domanda va quindi dichiarata improcedibile.
Premesso che l'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 individua expressis verbis il previo procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità di domande giudiziali aventi ad oggetto controversie in materia di locazione quale è quella che rileva nel caso qui in esame), va evidenziato che le parti, alle quali era stato assegnato il termine per proporre domanda di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, non hanno esperito l'obbligatorio tentativo della media-conciliazione.
La domanda di mediazione non è stata proposta (nulla è stato contestato in merito da parte ricorrente), ne è stata chiesta proroga del termine prima della sua scadenza.
Deve pertanto concludersi nel senso che al mancato esperimento del relativo incombente consegue l'applicazione della sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti per la natura formale della decisione, per la posizione delle parti e sulla scorta del fatto che non risulta la comparizione della parte resistente alla citata udienza di discussione a trattazione scritta e la circostanza che, comunque, l'immobile è stato liberato dopo la scadenza del termine di rilascio indicato nell'ordinanza di rilascio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Dichiara improcedibile la domanda;
• Dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Aversa, addì 29-10-2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. AU FE
Dott. AU FE 3