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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione prima civile
In camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore dott.ssa Angela Casalini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1355/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso, giusta delega in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Parte_1
Cathy La Torre, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bologna, Via Cairoli n. 9.
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
- Attore - contro
presso il Tribunale di Parma Controparte_1
- Convenuto - in punto a: “mutamento di sesso e rettifica dati anagrafici”
Conclusioni
All'udienza del 29 gennaio 2025, celebrata mediante trattazione scritta, le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti del PM in sede, ha Parte_1
chiesto di essere autorizzato a sottoporsi agli interventi chirurgici di affermazione di genere da maschile a femminile. Ha altresì chiesto disporsi la rettificazione del proprio atto di nascita e degli altri atti anagrafici e di stato civile a lui stesso riferibili, con conseguente ordine all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Parma di procedere alla rettifica del genere anagrafico da maschile a femminile e del prenome da a ”. Pt_1 Per_1
A sostegno delle domande svolte, l'attore ha esposto di aver sempre evidenziato una psicosessualità
1 nettamente femminile, risultante da una sua naturale inclinazione ad assumere comportamenti femminili, manifestando di volersi riconoscere nel nome di ”. Per tale ragione, ha allegato Per_1
di aver sempre provato una profonda insofferenza nell'identificarsi nel proprio genere biologico, accompagnata dal desiderio di cambiare la propria identità. Nel 2018, in considerazione della perdurante insofferenza provocata dall'incongruenza tra il genere assegnato alla nascita e quello percepito e vissuto, ha deciso di rivolgersi ai Servizi Psichiatrici Ospedalieri di Parma, che formulavano la diagnosi di Disforia di Genere. In questa prima fase, veniva seguito anche dal
SL di Parma, che escludeva la Controparte_2 presenza nel paziente di tratti psicopatologici significativi. L'equipe di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dell' confermava la diagnosi di disforia di genere e attestava Parte_2
l'assenza di elementi ostativi alla continuazione dell'iter terapeutico.
L'attore ha dedotto di aver intrapreso, all'inizio dell'anno 2021, una terapia ormonale femminilizzante e anti-androgenica, sotto la guida dell' Controparte_3
. Durante l'assunzione della terapia ormonale, subiva un'armonica
[...]
e consistente modificazione dei tratti fenotipici (da maschili a prettamente femminilizzati). Nel frattempo, proseguiva la “prova di vita reale” (real life experience), vestendo gli abiti della voluta sessualità femminile. Tale periodo non determinava in lui ripensamenti e paure ma, al contrario, confermava il suo desiderio di rendere “reale” l'identità del genere psicologico.
Inoltre, a dire dell'attore - come emerge dal certificato rilasciato il 27 marzo 2024 dall'AUSL di
Parma del UOC Servizi Psichiatrici Ospedalieri – l'incongruenza anagrafica era per lui fonte quotidiana di stress, tanto da rendere necessario l'intervento chirurgico, al fine di alleviare il disagio legato alla disforia di genere e di consentire un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica.
Tanto esposto in fatto, l'attore ha argomento in diritto, assumendo che, in linea con il dettato costituzionale (artt. 2, 3 e 32 Cost.), è suo interesse tutelare il proprio diritto all'identità personale e all'integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra identità fisica e dati anagrafici, con la rettifica del nome da a ” e del genere anagrafico da maschile a Pt_1 Per_1
femminile, oltre che mediante gli interventi chirurgici di affermazione di genere.
Il PM, ritualmente evocato in giudizio, si è costituito.
Istruita la causa documentalmente, è stata fissata l'udienza del 29 gennaio 2025 per la rimessione della causa in decisione, con conseguente assegnazione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
Con note di precisazione delle conclusioni depositate in data 27 novembre 2024, l'attore ha chiesto, in via principale, che fosse disposta la rettificazione del proprio atto di nascita e degli altri atti anagrafici e di stato civile a lui riferibili e che conseguentemente fosse ordinata all'Ufficiale dello
2 Stato Civile del Comune di Parma la rettifica del genere anagrafico da maschile a femminile e del prenome da a ”. Ha altresì domandato di essere autorizzato a sottoporsi agli Pt_1 Per_1
interventi chirurgici di affermazione di genere da maschile a femminile e, solo in subordine, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.143/2024, ha chiesto che fosse quantomeno accertato il proprio diritto di accedere ai suddetti interventi chirurgici, nulla ostando all'esecuzione degli stessi.
All'udienza del 29 gennaio 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti
*****
Ciò premesso in fatto, le domande attoree sono in parte fondate e devono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
E' univocamente emersa dalla documentazione allegata la netta consapevolezza maturata dall' circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza Pt_1
che gli impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la sua serenità. La coscienza e volontà della scelta, nonché la capacità dell'attore di assumere in piena consapevolezza la decisione di ottenere l'attribuzione del sesso femminile e di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di conversione da sesso maschile a femminile, risultano confermate dagli esiti degli accertamenti medici e psicodiagnostici cui il medesimo si è sottoposto prima del processo.
Dal certificato rilasciato in data 12 novembre 2018 dalla dott.ssa psichiatra presso l'ASL di Per_2
Parma, e dal dott. specialista in formazione presso l'ASL di Parma, emerge la diagnosi di Per_3
Disforia di Genere. Nel predetto certificato si legge la sussistenza di una <marcata incongruenza tra genere esperito/espresso e il genere assegnato ormai da diversi anni con desiderio di appartenere al genere opposto, già in infanzia/adolescenza. A tal proposito il paziente si mostra intenzionato a intraprendere il percorso di riassegnazione di genere sia tramite psicoterapia individuale che eventualmente intervento chirurgico>> (v. doc. 5).
La presenza di un “Disturbo di Identità di Genere” è stata diagnosticata anche in data 25 febbraio
2019 dal dott. responsabile del Famiglie e di Comunità Per_4 CP_2 Controparte_2 dell'ASL di Parma (v. doc. 6), nonché confermata dalla dott.ssa e dalla dott.ssa Per_5 Per_6 dell' le quali, nel corso della visita di controllo tenutasi il 27 luglio 2020, hanno Parte_3 riscontrato la forte motivazione e la decisione del paziente <nell'affrontare il percorso>>, concordando così sulla prosecuzione dello stesso (v. doc. 5).
La valutazione diagnostica effettuata il 1° settembre 2020 dalla dott.ssa psichiatra Persona_7 dell'ASL di Parma, ha evidenziato l'assenza di elementi ostativi sul piano psicopatologico alla
3 continuazione dell'iter terapeutico da parte dell' (v. doc. 7). Pt_1
Dal mese di gennaio 2021, inoltre, l'attore assume una terapia ormonale di affermazione di genere femminilizzante, come risulta dai certificati endocrinologici della dott.ssa e della dott.ssa Per_8
specialiste in endocrinologia (v. doc. 8) e come dal medesimo confermato all'udienza del Per_9
16 ottobre 2024 (v. verbale di udienza del 16 ottobre 2024).
Infine, dalla relazione in data 27 marzo 2024 della dott.ssa si evince che l' si è Persona_7 Pt_1
sottoposto a numerose visite psichiatriche e a valutazioni psicodiagnostiche presso il Dipartimento
Assistenziale Integrato Salute Mentale dell'ASL di Parma, all'esito delle quali ha trovato piena conferma la diagnosi di “Disforia di Genere”. In particolare, nel corso delle visite di controllo non è stata accertata la sussistenza di elementi psicopatologici di rilievo. Sono emersi, invece, <vissuti di disagio e sofferenza inerenti alla percepita incongruenza tra genere assegnato e genere esperito e alle influenze in ambito interpersonale e burocratico>>. L'attore, soddisfatto del percorso di riaffermazione di genere e motivato nella prosecuzione dello stesso, ha inoltre manifestato
<l'intenzione di sottoporsi agli interventi di mastoplastica additiva e vaginoplastica, al fine di alleviare il disagio legato alla disforia di genere e permettere un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica>> (v. doc. 9).
Ciò precisato, si ricorda in via generale che, alla luce di ormai risalenti arresti della giurisprudenza costituzionale, l'identità sessuale rientra nell'alveo dei diritti fondamentali della persona ed è concetto che va ricostruito non solo sulla base delle caratteristiche “fisiche” (maschili o femminili) ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale (v. Corte Costituzionale n.
161/1985).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della Legge n. 164/1982 che <…il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della L. n. 164 del 1982, articoli 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo
4 dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale>> (così Cass. civ. n. 15138/2015).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 221/2015, ha, a sua volta, affermato il principio secondo cui <il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico>>.
Anche nel 2017, la Corte ha ribadito che ai fini della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'<intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata>>. Tale percorso può essere compiuto anche unicamente mediante trattamenti ormonali e un sostegno psicopatologico-comportamentale (v. Corte
Costituzionale n. 180/2017).
Alla stregua dei persuasivi elementi raccolti, va riconosciuto che ha effettivamente Parte_1 acquisito l'identità di genere femminile in modo definitivo, tenuto conto che il concetto di identità sessuale attiene al dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori fisici, psicologici e sociali in tendenziale equilibrio.
A norma della L. 14 aprile 1982, n. 164, art. 1, va quindi attribuito ad Parte_1
sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, anche prima (o senza) che siano intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, sul rilievo di sistema che <alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, della L. n. 164 del 1982, art. 1, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nel D. lgs. n. 150 del 2011, art. 31, comma 4, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari;
invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove
5 necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale>> (v. Cass. civ. n. 15138/2015).
Va altresì accolta anche la domanda di rettifica del prenome, dovendo ritenersi ammissibile tale rettifica a fronte della rilevanza che il nome assume ai fini dell'attribuzione dell'identità di genere.
Deve essere quindi ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di rettificare l'atto di nascita, nel senso che ove viene indicato il sesso “maschile” deve intendersi “femminile” ed ove
è indicato il prenome deve, invece, riportarsi il prenome ”, provvedendo alle Pt_1 Per_1
relative annotazioni.
Quanto poi alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico di riassegnazione del genere, occorre rilevare che la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n.
143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La
Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio appare in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis», non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico. In altri termini, l'autorizzazione del Tribunale perde ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato. In tal caso, l'accesso ai trattamenti chirurgici è rimesso esclusivamente alla libera autodeterminazione della parte.
Nella fattispecie concreta, si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'attore ha adeguatamente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione relativa ai trattamenti medici (terapia ormonale) e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione. Il processo di femminilizzazione dell' che dura da ormai sei Pt_1
anni, deve infatti ritenersi de facto irreversibile, in quanto frutto di una scelta seria, stabile e definitiva.
Pertanto, alla luce del mutato quadro giurisprudenziale e in particolare dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità della norma di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri al sesso anagrafico non necessita più dell'autorizzazione giudiziale. In conclusione, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda avanzata dall'attore volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei
6 caratteri sessuali primari all'effettiva personalità psico-sessuale di tipo femminile. In questa sede, il
Collegio deve limitarsi ad accertare il diritto di ad accedere agli interventi Parte_1
chirurgici di affermazione di genere.
Nulla sulle spese, irripetibili, attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così decide:
1) DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di nato a [...] il 6 marzo Parte_1
1976, nel senso che ove viene indicato il sesso “maschile” deve intendersi “femminile” ed ove è indicato il prenome deve intendersi “ ”; Pt_1 Per_1
2) ORDINA All'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di provvedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di nascita e in ogni altro atto di stato civile relativo ad;
Parte_1
3) DICHIARA l'inammissibilità della domanda avanzata dall'attore volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari all'effettiva personalità psico-sessuale di tipo femminile;
4) ACCERTA il diritto di ad accedere agli interventi chirurgici di affermazione di Parte_1
genere;
5) NULLA sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Parma, il 29 gennaio 2025
Il Giudice relatore-estensore
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(dott. Simone Medioli Devoto)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione prima civile
In camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore dott.ssa Angela Casalini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1355/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso, giusta delega in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Parte_1
Cathy La Torre, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bologna, Via Cairoli n. 9.
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
- Attore - contro
presso il Tribunale di Parma Controparte_1
- Convenuto - in punto a: “mutamento di sesso e rettifica dati anagrafici”
Conclusioni
All'udienza del 29 gennaio 2025, celebrata mediante trattazione scritta, le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti del PM in sede, ha Parte_1
chiesto di essere autorizzato a sottoporsi agli interventi chirurgici di affermazione di genere da maschile a femminile. Ha altresì chiesto disporsi la rettificazione del proprio atto di nascita e degli altri atti anagrafici e di stato civile a lui stesso riferibili, con conseguente ordine all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Parma di procedere alla rettifica del genere anagrafico da maschile a femminile e del prenome da a ”. Pt_1 Per_1
A sostegno delle domande svolte, l'attore ha esposto di aver sempre evidenziato una psicosessualità
1 nettamente femminile, risultante da una sua naturale inclinazione ad assumere comportamenti femminili, manifestando di volersi riconoscere nel nome di ”. Per tale ragione, ha allegato Per_1
di aver sempre provato una profonda insofferenza nell'identificarsi nel proprio genere biologico, accompagnata dal desiderio di cambiare la propria identità. Nel 2018, in considerazione della perdurante insofferenza provocata dall'incongruenza tra il genere assegnato alla nascita e quello percepito e vissuto, ha deciso di rivolgersi ai Servizi Psichiatrici Ospedalieri di Parma, che formulavano la diagnosi di Disforia di Genere. In questa prima fase, veniva seguito anche dal
SL di Parma, che escludeva la Controparte_2 presenza nel paziente di tratti psicopatologici significativi. L'equipe di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dell' confermava la diagnosi di disforia di genere e attestava Parte_2
l'assenza di elementi ostativi alla continuazione dell'iter terapeutico.
L'attore ha dedotto di aver intrapreso, all'inizio dell'anno 2021, una terapia ormonale femminilizzante e anti-androgenica, sotto la guida dell' Controparte_3
. Durante l'assunzione della terapia ormonale, subiva un'armonica
[...]
e consistente modificazione dei tratti fenotipici (da maschili a prettamente femminilizzati). Nel frattempo, proseguiva la “prova di vita reale” (real life experience), vestendo gli abiti della voluta sessualità femminile. Tale periodo non determinava in lui ripensamenti e paure ma, al contrario, confermava il suo desiderio di rendere “reale” l'identità del genere psicologico.
Inoltre, a dire dell'attore - come emerge dal certificato rilasciato il 27 marzo 2024 dall'AUSL di
Parma del UOC Servizi Psichiatrici Ospedalieri – l'incongruenza anagrafica era per lui fonte quotidiana di stress, tanto da rendere necessario l'intervento chirurgico, al fine di alleviare il disagio legato alla disforia di genere e di consentire un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica.
Tanto esposto in fatto, l'attore ha argomento in diritto, assumendo che, in linea con il dettato costituzionale (artt. 2, 3 e 32 Cost.), è suo interesse tutelare il proprio diritto all'identità personale e all'integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra identità fisica e dati anagrafici, con la rettifica del nome da a ” e del genere anagrafico da maschile a Pt_1 Per_1
femminile, oltre che mediante gli interventi chirurgici di affermazione di genere.
Il PM, ritualmente evocato in giudizio, si è costituito.
Istruita la causa documentalmente, è stata fissata l'udienza del 29 gennaio 2025 per la rimessione della causa in decisione, con conseguente assegnazione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
Con note di precisazione delle conclusioni depositate in data 27 novembre 2024, l'attore ha chiesto, in via principale, che fosse disposta la rettificazione del proprio atto di nascita e degli altri atti anagrafici e di stato civile a lui riferibili e che conseguentemente fosse ordinata all'Ufficiale dello
2 Stato Civile del Comune di Parma la rettifica del genere anagrafico da maschile a femminile e del prenome da a ”. Ha altresì domandato di essere autorizzato a sottoporsi agli Pt_1 Per_1
interventi chirurgici di affermazione di genere da maschile a femminile e, solo in subordine, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.143/2024, ha chiesto che fosse quantomeno accertato il proprio diritto di accedere ai suddetti interventi chirurgici, nulla ostando all'esecuzione degli stessi.
All'udienza del 29 gennaio 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti
*****
Ciò premesso in fatto, le domande attoree sono in parte fondate e devono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
E' univocamente emersa dalla documentazione allegata la netta consapevolezza maturata dall' circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza Pt_1
che gli impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la sua serenità. La coscienza e volontà della scelta, nonché la capacità dell'attore di assumere in piena consapevolezza la decisione di ottenere l'attribuzione del sesso femminile e di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di conversione da sesso maschile a femminile, risultano confermate dagli esiti degli accertamenti medici e psicodiagnostici cui il medesimo si è sottoposto prima del processo.
Dal certificato rilasciato in data 12 novembre 2018 dalla dott.ssa psichiatra presso l'ASL di Per_2
Parma, e dal dott. specialista in formazione presso l'ASL di Parma, emerge la diagnosi di Per_3
Disforia di Genere. Nel predetto certificato si legge la sussistenza di una <marcata incongruenza tra genere esperito/espresso e il genere assegnato ormai da diversi anni con desiderio di appartenere al genere opposto, già in infanzia/adolescenza. A tal proposito il paziente si mostra intenzionato a intraprendere il percorso di riassegnazione di genere sia tramite psicoterapia individuale che eventualmente intervento chirurgico>> (v. doc. 5).
La presenza di un “Disturbo di Identità di Genere” è stata diagnosticata anche in data 25 febbraio
2019 dal dott. responsabile del Famiglie e di Comunità Per_4 CP_2 Controparte_2 dell'ASL di Parma (v. doc. 6), nonché confermata dalla dott.ssa e dalla dott.ssa Per_5 Per_6 dell' le quali, nel corso della visita di controllo tenutasi il 27 luglio 2020, hanno Parte_3 riscontrato la forte motivazione e la decisione del paziente <nell'affrontare il percorso>>, concordando così sulla prosecuzione dello stesso (v. doc. 5).
La valutazione diagnostica effettuata il 1° settembre 2020 dalla dott.ssa psichiatra Persona_7 dell'ASL di Parma, ha evidenziato l'assenza di elementi ostativi sul piano psicopatologico alla
3 continuazione dell'iter terapeutico da parte dell' (v. doc. 7). Pt_1
Dal mese di gennaio 2021, inoltre, l'attore assume una terapia ormonale di affermazione di genere femminilizzante, come risulta dai certificati endocrinologici della dott.ssa e della dott.ssa Per_8
specialiste in endocrinologia (v. doc. 8) e come dal medesimo confermato all'udienza del Per_9
16 ottobre 2024 (v. verbale di udienza del 16 ottobre 2024).
Infine, dalla relazione in data 27 marzo 2024 della dott.ssa si evince che l' si è Persona_7 Pt_1
sottoposto a numerose visite psichiatriche e a valutazioni psicodiagnostiche presso il Dipartimento
Assistenziale Integrato Salute Mentale dell'ASL di Parma, all'esito delle quali ha trovato piena conferma la diagnosi di “Disforia di Genere”. In particolare, nel corso delle visite di controllo non è stata accertata la sussistenza di elementi psicopatologici di rilievo. Sono emersi, invece, <vissuti di disagio e sofferenza inerenti alla percepita incongruenza tra genere assegnato e genere esperito e alle influenze in ambito interpersonale e burocratico>>. L'attore, soddisfatto del percorso di riaffermazione di genere e motivato nella prosecuzione dello stesso, ha inoltre manifestato
<l'intenzione di sottoporsi agli interventi di mastoplastica additiva e vaginoplastica, al fine di alleviare il disagio legato alla disforia di genere e permettere un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica>> (v. doc. 9).
Ciò precisato, si ricorda in via generale che, alla luce di ormai risalenti arresti della giurisprudenza costituzionale, l'identità sessuale rientra nell'alveo dei diritti fondamentali della persona ed è concetto che va ricostruito non solo sulla base delle caratteristiche “fisiche” (maschili o femminili) ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale (v. Corte Costituzionale n.
161/1985).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della Legge n. 164/1982 che <…il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della L. n. 164 del 1982, articoli 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo
4 dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale>> (così Cass. civ. n. 15138/2015).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 221/2015, ha, a sua volta, affermato il principio secondo cui <il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico>>.
Anche nel 2017, la Corte ha ribadito che ai fini della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'<intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata>>. Tale percorso può essere compiuto anche unicamente mediante trattamenti ormonali e un sostegno psicopatologico-comportamentale (v. Corte
Costituzionale n. 180/2017).
Alla stregua dei persuasivi elementi raccolti, va riconosciuto che ha effettivamente Parte_1 acquisito l'identità di genere femminile in modo definitivo, tenuto conto che il concetto di identità sessuale attiene al dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori fisici, psicologici e sociali in tendenziale equilibrio.
A norma della L. 14 aprile 1982, n. 164, art. 1, va quindi attribuito ad Parte_1
sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, anche prima (o senza) che siano intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, sul rilievo di sistema che <alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, della L. n. 164 del 1982, art. 1, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nel D. lgs. n. 150 del 2011, art. 31, comma 4, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari;
invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove
5 necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale>> (v. Cass. civ. n. 15138/2015).
Va altresì accolta anche la domanda di rettifica del prenome, dovendo ritenersi ammissibile tale rettifica a fronte della rilevanza che il nome assume ai fini dell'attribuzione dell'identità di genere.
Deve essere quindi ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di rettificare l'atto di nascita, nel senso che ove viene indicato il sesso “maschile” deve intendersi “femminile” ed ove
è indicato il prenome deve, invece, riportarsi il prenome ”, provvedendo alle Pt_1 Per_1
relative annotazioni.
Quanto poi alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico di riassegnazione del genere, occorre rilevare che la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n.
143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La
Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio appare in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis», non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico. In altri termini, l'autorizzazione del Tribunale perde ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato. In tal caso, l'accesso ai trattamenti chirurgici è rimesso esclusivamente alla libera autodeterminazione della parte.
Nella fattispecie concreta, si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'attore ha adeguatamente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione relativa ai trattamenti medici (terapia ormonale) e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione. Il processo di femminilizzazione dell' che dura da ormai sei Pt_1
anni, deve infatti ritenersi de facto irreversibile, in quanto frutto di una scelta seria, stabile e definitiva.
Pertanto, alla luce del mutato quadro giurisprudenziale e in particolare dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità della norma di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri al sesso anagrafico non necessita più dell'autorizzazione giudiziale. In conclusione, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda avanzata dall'attore volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei
6 caratteri sessuali primari all'effettiva personalità psico-sessuale di tipo femminile. In questa sede, il
Collegio deve limitarsi ad accertare il diritto di ad accedere agli interventi Parte_1
chirurgici di affermazione di genere.
Nulla sulle spese, irripetibili, attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così decide:
1) DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di nato a [...] il 6 marzo Parte_1
1976, nel senso che ove viene indicato il sesso “maschile” deve intendersi “femminile” ed ove è indicato il prenome deve intendersi “ ”; Pt_1 Per_1
2) ORDINA All'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di provvedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di nascita e in ogni altro atto di stato civile relativo ad;
Parte_1
3) DICHIARA l'inammissibilità della domanda avanzata dall'attore volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari all'effettiva personalità psico-sessuale di tipo femminile;
4) ACCERTA il diritto di ad accedere agli interventi chirurgici di affermazione di Parte_1
genere;
5) NULLA sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Parma, il 29 gennaio 2025
Il Giudice relatore-estensore
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(dott. Simone Medioli Devoto)
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