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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14283/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 15 ottobre
2025 celebrata con modalità cartolare e discussione con scambi di note, lette le note e visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14283/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELLAI Parte_1 C.F._1 ON elettivamente domiciliato in VIA 24 MAGGIO 7 MONTEVARCHI presso il difensore avv. CELLAI ON PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAFRICI MARIA Controparte_1 P.IVA_1 RI elettivamente domiciliato in CAMPI BISENZIO (FI) presso il difensore avv. MAFRICI MARIA RI PARTE CONVENUTA
Oggetto: appalto
Conclusioni
Parte ricorrente ha così concluso “Voglia l'ecc.mo Tribunale, in via istruttoria: Insiste sulla ammissione di tutte le istanze istruttorie come richieste nella memoria ex art.lo 281 duodecies nr. 1 e nr. 2; In particolare insiste perchè venga disposta un supplemento di CTU per chiarire e motivar i seguenti punti in particolare un supplemento di perizia sui seguenti quesiti dell'osservazioni dell'attrice deliberatamente evitati nella risposta dal CTU: OSSERVAZIONI E DOMANDA AL CTU 1)
Dica il CTU in base a quanto descritto alla pagina 2 del preventivo oggetto di causa (impianto pagina 1 di 7 antintrusione) e alla pag.3 (videosorveglianza) se i materiali proposti sono idonei e sufficienti per qualificare l'opera realizzata quale impianto antintrusione e/o videosorveglianza secondo la normativa tecnica vigente oppure se si riscontrano assenza di materiali idonei all'intrusione e dunque la presenza di un grave vizio e/o grave difformità? 2) Considerati i punti oggetto di preventivo dica il
CTU se l'opera realizzata sia rispondente alla normativa tecnica (e cioè per potersi posizionare ad un livello minimo accettabile ( I° livello norme Tecniche ) l'attuale impianto necessita dell'installazione di contatti magnetici per il controllo dell'apertura di tutte le “luci” presenti nell'edificio (finestre
/persiane per il piano terra ed il piano superiore) e per l'uso commissionato e se non ritenga necessario approntare opere di manutenzione straordinaria, superiori a € 5.000,00 per far si che
l'impianto realizzato si rispondente alle normative minime previste per legge quale impianto antintrusione e videosorveglianza? 3) Dica il CTU, nel caso in cui parte attrice debba procedere a nuove spese per manutenzione straordinaria, se è vero che gli importi suddetti non potranno avere il beneficio fiscale dello sconto in fattura in quanto tale beneficio fiscale è terminato nel dicembre 2024 (
A tale domanda non ha mai risposto neanche in via sintetica sebbene quesito specifico del Giudice all'udienza del 11/6/24)? 4) Dice il CTU se ha rinvenuto il certificato di collaudo dell'impianto ed in quale data è stato perfezionato, da quale tecnico ed in che modo e se tale eventuale mancanza del collaudo dell'impianto antintrusione e di videosorveglianza sia un grave vizio e/o difformità rispetto la normativa vigente? Nel merito 1) In tesi principale: accertare che l'opera realizzata dalla
a favore della Sig.ra ha notevoli vizi e difformità tali da Controparte_1 Parte_1 renderla del tutto inadatta alla sua destinazione considerato il preventivo concordato fra le parti in quanto la predetta opera non ha le caratteristiche di impianto antintrusione e videosorveglianza nonché difetta totalmente del certificato di collaudo di impianto antiintrusione e videosorveglianza e pertanto dichiarare la risoluzione del contratto fra le stesse con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo di euro 11.512,13; 2) in ipotesi ed in via subordinata, qualora il Giudice valuti non esistenti i presupposti della risoluzione, ex art. 1668 cc primo comma, voglia disporre la riduzione del prezzo per una somma non inferiore di €1.200,00 e comunque somma maggiore o minore da determinarsi in relazione alle risultanze processuali, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione del predetto importo oltre risarcimento del danno non inferiore come abbiamo detto ad euro 1.200,00 e comunque in una somma maggiore e/o minore da determinarsi in corso di causa in relazione alla perizia di parte depositata di cui al doc. 5 ovvero in relazione di ulteriore CTU disposta in corso di causa;
3) vittoria di spese e competenze di giudizio.”
pagina 2 di 7 Parte convenuta ha così concluso: “Voglia l'll.mo Tribunale adito, per tutti i motivi formulati in atti, respingere integralmente le domande tutte come formulate dalla sig.ra perché Parte_1 tardive, inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, anche con riferimento alle spese di CTU. Con ogni consequenziale pronuncia di Legge. In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi le prove testimoniali formulate in atti e respinte o non ammesse. Ci si oppone alla richiesta di controparte di chiarimenti al CTU o supplementi di perizia, perché del tutto ingiustificata.”.
****
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione della convenuta, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con libello introduttivo regolarmente notificato la signora conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Firenze la ditta deducendo che: “riceveva in Controparte_1 data 05/08/2021 proposta di appalto per realizzare impianto di sicurezza dalla società per l'importo totale di euro 11.512,13 di cui euro 5.225,00 con agevolazione Controparte_1 fiscale da indicare con sconto in fattura inviata con il nr. 001248 in data 17/12/2021 e relative bolle 247 e 248 del 16/12/2021 ( doc. 1). 2) La sig.ra comunicava alla Parte_1 appaltatrice che erano in corso lavori di ristrutturazione dell'abitazione e che quindi la messa in opera dell'impianto di sicurezza con le relative opere primarie dedicate a suo carico, doveva essere posticipato a dopo Pasqua 2022. La società confermava la possibilità in Controparte_1 tal senso a condizione che la fattura venisse saldata entro dicembre 2021 con impegno della pagina 3 di 7 committente di avvertire, una volta finiti i lavori di predisposizione per l'installazione dell'impianto. La signora eseguiva il bonifico bancario a pagamento della predetta Pt_1 fattura in data 27/12/2021 (doc. 2). 3) La società eseguiva la messa in opera Controparte_1 degli impianti preventivati entro l'estate del 2022. 4) Subito insorgevano questioni attinenti alla fornitura dei materiali in conformità al preventivo e numerosi erano i vizi che si riscontravano nelle prime messe in opera dell'appalto. Inoltre ai vizi relativi al non corretto funzionamento del sistema, si aggiungeva il fatto che l'impianto non veniva collaudato ne corredato della relativa
Dichiarazione di Conformità (DM 37/08) e le continue richieste della committente, inerenti alle necessarie verifiche in contraddittorio, rimanevano inevase. 5) La sig.ra non riuscendo a Pt_1 chiudere la questione in bonario accordo faceva inviare lettere dal proprio legale in data
27/2/2023 ed 08/03/2023 ove, previa contestazione dei vizi, si riservava di conferire incarico per una perizia ad un professionista abilitato (doc. 3). 6) In data 06/12/2023 il perito Persona_1 inviava la Sua relazione tecnica (doc.4) nella quale si evidenziavano gravi vizi dell'appalto,
[...] numerose difformità relative al preventivo e soprattutto la messa in opera di impianti non a regola
d'arte.”
La sig.ra chiedeva, pertanto, al Giudicante di voler pronunciare la risoluzione del contratto Pt_1 intercorso con per la fornitura e posa in opera dell'impianto antintrusione e Controparte_1 videosorveglianza o, in subordine, la riduzione del prezzo oltre al risarcimento dei danni subiti.
La fattispecie prospettata dalla ricorrente costituisce dunque un'ipotesi di inadempimento contrattuale, e precisamente, la domanda appare fondata su un presupposto in fatto, assunto dall'attrice quale fonte dei danni lamentati, cioè difformità relative al preventivo e soprattutto la messa in opera di impianti non a regola d'arte da parte della convenuta, alla quale sarebbe, pertanto, da imputare la responsabilità.
Orbene, l'art. 1218 c.c. pone a carico del debitore da un lato l'obbligo di eseguire esattamente la prestazione dovuta e dall'altro l'obbligo del risarcimento dei danni ove non provi che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. La riportata disposizione fissa una presunzione di responsabilità a carico del debitore, superabile attraverso la dimostrazione dell'avvenuto adempimento ovvero della dipendenza dell'inadempimento da un fatto al medesimo non imputabile, e postula in ogni caso che da parte del creditore sia stata fornita la prova dell'esistenza del vincolo contrattuale e del diritto destinato ad essere soddisfatto (Cass. SS. UU. 6 aprile – 4 ottobre 2001 n. 13533).
Tali principi valgono sia nel caso in cui il creditore agisca per l'adempimento contrattuale, sia pagina 4 di 7 qualora egli intenda conseguire una pronunzia di risoluzione del contratto ovvero di condanna al risarcimento del danno.
Sul punto, occorre ricordare che secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle
Sezioni Unite, Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446)– in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ebbene in applicazione degli esposti principi di diritto, la domanda di parte attrice è solo parzialmente fondata, per i motivi che di seguito si vanno ad esplicitare.
Preliminarmente deve essere valutata l'eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata dalla società convenuta per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1667 c.c.
L'eccezione non è accoglibile. Sul punto va rilevato che è onere della parte attrice provare la tempestiva denuncia del vizio secondo i termini previsti dall'art. 1667 c.c., il quale prevede che il committente “deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta”. Deve tuttavia ritenersi, come sancito di recente dalla Cassazione
(Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18409 Anno 2025), che nessun termine, di decadenza o prescrizione, può decorrere in assenza dei certificati di collaudo e conformità, che, nel caso di specie, come risulta dalla documentazione versata in atti dalla stessa parte convenuta, sono stati rilasciati nel mese di giugno del 2023.
Ciò posto, premesso che le prove per testi richieste dalle parti sono risultate inammissibili e/o irrilevanti, in parte perché riguardanti circostanze pacifiche o già provate documentalmente, in parte poiché contenenti valutazioni non demandabili ai testi e comunque irrilevanti ai fini della decisione, la causa può essere decisa sulla scorta della CTU alle cui risultanze questo Giudice intende aderire poiché ampiamente motivata, anche con riferimento ai rilievi critici mossi dal perito di parte attrice, ed all'esito di verifiche ed accertamenti tecnici espletati in contraddittorio con le parti, oltre che immune da vizi logico- giuridico- scientifici. pagina 5 di 7 In particolare, non risultano fondate le richieste di parte attrice relativamente alla CTu e ad una eventuale chiamata del consulente a rendere chiarimenti o a fornire supplemento/integrazione di
CTU posto che, in primis, l'ausiliario ha risposto ampiamente ai quesiti posti dal Giudice anche sulla scorta della documentazione prodotta in atti dalle parti e che i quesiti posti sono gli stessi richiesti dalla stessa parte attrice;
inoltre il geometra dichiara espressamente nella relazione Tes_1 di avere eseguito le verifiche e gli accertamenti tecnici in contraddittorio tecnico con le parti, senza che alcuna contestazione sia stata sollevata dai consulenti delle stesse nel corso delle operazioni peritali.
Orbene, rispondendo ai quesiti, il CTU, relativamente alla corrispondenza dei beni preventivati a quelli messi in opera, sia con riferimento all'impianto antintrusione che di videosorveglianza, ne evidenzia la totale corrispondenza, specificando ulteriormente che, riguardo l'impianto di videosorveglianza, ha installato un ripetitore di segnale “per aumentare il segnale al CP_1
Modem…” e ancora che risultano installate n. 5 telecamere termiche per cui lo stesso “CTP attrice riconosce che le telecamere installate hanno specifiche migliori rispetto a quelle in preventivo”.
Riguardo la domanda sui vizi e difformità dell'opera, il CTU non rileva vizi né difformità; con riferimento alla contestazione di parte attrice relativa al “declassamento” dell'impianto, il CTU precisa che l'oggetto dell'offerta riguarda “ammodernamento ed ampliamento impianti”, come emerge dal doc. 1 allegato dalla medesima parte attrice e conclude che “non si reputa un vizio”, circostanza che appare anche documentalmente provata.
Sulla congruità dei prezzi, il CTU esprime parere favorevole e infine riguardo l'idoneità dell'opera all'uso commissionato, il CTU dichiara che “gli impianti corrispondono a quanto commissionato per materiali forniti e caratteristiche tecniche”, ferma restando la necessità di effettuare opere di manutenzione ordinaria per complessivi Euro 1.200,00, somma che il Ctu ritiene corrispondente ai danni lamentati da parte attrice.
Dunque, alla luce di quanto sinora esposto, ritiene questo giudicante che la domanda di risoluzione proposta da parte attrice sia infondata posto che non si ravvisa il grave inadempimento richiesto dalla norma mentre la domanda di risarcimento danni può essere solo parzialmente accolta nei limiti di Euro 1.200,00, oltre interessi dalla sentenza.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola. pagina 6 di 7 Le spese di lite, comprese quelle di CTU, come già liquidate, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, vanno compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice di risoluzione del contratto intercorso tra le parti in causa;
b) accoglie la domanda di risarcimento dei danni e per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma complessiva di Euro 1.200,00 oltre Parte_1 interessi come in parte motiva;
c) spese di lite compensate, comprese quelle di CTU, come già liquidate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, ad esito dell'udienza del 15 ottobre 2025, celebrata con modalità cartolare e discussione con scambio di note,
Firenze, 24 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenza Ruggiero
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 15 ottobre
2025 celebrata con modalità cartolare e discussione con scambi di note, lette le note e visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14283/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELLAI Parte_1 C.F._1 ON elettivamente domiciliato in VIA 24 MAGGIO 7 MONTEVARCHI presso il difensore avv. CELLAI ON PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAFRICI MARIA Controparte_1 P.IVA_1 RI elettivamente domiciliato in CAMPI BISENZIO (FI) presso il difensore avv. MAFRICI MARIA RI PARTE CONVENUTA
Oggetto: appalto
Conclusioni
Parte ricorrente ha così concluso “Voglia l'ecc.mo Tribunale, in via istruttoria: Insiste sulla ammissione di tutte le istanze istruttorie come richieste nella memoria ex art.lo 281 duodecies nr. 1 e nr. 2; In particolare insiste perchè venga disposta un supplemento di CTU per chiarire e motivar i seguenti punti in particolare un supplemento di perizia sui seguenti quesiti dell'osservazioni dell'attrice deliberatamente evitati nella risposta dal CTU: OSSERVAZIONI E DOMANDA AL CTU 1)
Dica il CTU in base a quanto descritto alla pagina 2 del preventivo oggetto di causa (impianto pagina 1 di 7 antintrusione) e alla pag.3 (videosorveglianza) se i materiali proposti sono idonei e sufficienti per qualificare l'opera realizzata quale impianto antintrusione e/o videosorveglianza secondo la normativa tecnica vigente oppure se si riscontrano assenza di materiali idonei all'intrusione e dunque la presenza di un grave vizio e/o grave difformità? 2) Considerati i punti oggetto di preventivo dica il
CTU se l'opera realizzata sia rispondente alla normativa tecnica (e cioè per potersi posizionare ad un livello minimo accettabile ( I° livello norme Tecniche ) l'attuale impianto necessita dell'installazione di contatti magnetici per il controllo dell'apertura di tutte le “luci” presenti nell'edificio (finestre
/persiane per il piano terra ed il piano superiore) e per l'uso commissionato e se non ritenga necessario approntare opere di manutenzione straordinaria, superiori a € 5.000,00 per far si che
l'impianto realizzato si rispondente alle normative minime previste per legge quale impianto antintrusione e videosorveglianza? 3) Dica il CTU, nel caso in cui parte attrice debba procedere a nuove spese per manutenzione straordinaria, se è vero che gli importi suddetti non potranno avere il beneficio fiscale dello sconto in fattura in quanto tale beneficio fiscale è terminato nel dicembre 2024 (
A tale domanda non ha mai risposto neanche in via sintetica sebbene quesito specifico del Giudice all'udienza del 11/6/24)? 4) Dice il CTU se ha rinvenuto il certificato di collaudo dell'impianto ed in quale data è stato perfezionato, da quale tecnico ed in che modo e se tale eventuale mancanza del collaudo dell'impianto antintrusione e di videosorveglianza sia un grave vizio e/o difformità rispetto la normativa vigente? Nel merito 1) In tesi principale: accertare che l'opera realizzata dalla
a favore della Sig.ra ha notevoli vizi e difformità tali da Controparte_1 Parte_1 renderla del tutto inadatta alla sua destinazione considerato il preventivo concordato fra le parti in quanto la predetta opera non ha le caratteristiche di impianto antintrusione e videosorveglianza nonché difetta totalmente del certificato di collaudo di impianto antiintrusione e videosorveglianza e pertanto dichiarare la risoluzione del contratto fra le stesse con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo di euro 11.512,13; 2) in ipotesi ed in via subordinata, qualora il Giudice valuti non esistenti i presupposti della risoluzione, ex art. 1668 cc primo comma, voglia disporre la riduzione del prezzo per una somma non inferiore di €1.200,00 e comunque somma maggiore o minore da determinarsi in relazione alle risultanze processuali, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione del predetto importo oltre risarcimento del danno non inferiore come abbiamo detto ad euro 1.200,00 e comunque in una somma maggiore e/o minore da determinarsi in corso di causa in relazione alla perizia di parte depositata di cui al doc. 5 ovvero in relazione di ulteriore CTU disposta in corso di causa;
3) vittoria di spese e competenze di giudizio.”
pagina 2 di 7 Parte convenuta ha così concluso: “Voglia l'll.mo Tribunale adito, per tutti i motivi formulati in atti, respingere integralmente le domande tutte come formulate dalla sig.ra perché Parte_1 tardive, inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, anche con riferimento alle spese di CTU. Con ogni consequenziale pronuncia di Legge. In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi le prove testimoniali formulate in atti e respinte o non ammesse. Ci si oppone alla richiesta di controparte di chiarimenti al CTU o supplementi di perizia, perché del tutto ingiustificata.”.
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Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione della convenuta, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con libello introduttivo regolarmente notificato la signora conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Firenze la ditta deducendo che: “riceveva in Controparte_1 data 05/08/2021 proposta di appalto per realizzare impianto di sicurezza dalla società per l'importo totale di euro 11.512,13 di cui euro 5.225,00 con agevolazione Controparte_1 fiscale da indicare con sconto in fattura inviata con il nr. 001248 in data 17/12/2021 e relative bolle 247 e 248 del 16/12/2021 ( doc. 1). 2) La sig.ra comunicava alla Parte_1 appaltatrice che erano in corso lavori di ristrutturazione dell'abitazione e che quindi la messa in opera dell'impianto di sicurezza con le relative opere primarie dedicate a suo carico, doveva essere posticipato a dopo Pasqua 2022. La società confermava la possibilità in Controparte_1 tal senso a condizione che la fattura venisse saldata entro dicembre 2021 con impegno della pagina 3 di 7 committente di avvertire, una volta finiti i lavori di predisposizione per l'installazione dell'impianto. La signora eseguiva il bonifico bancario a pagamento della predetta Pt_1 fattura in data 27/12/2021 (doc. 2). 3) La società eseguiva la messa in opera Controparte_1 degli impianti preventivati entro l'estate del 2022. 4) Subito insorgevano questioni attinenti alla fornitura dei materiali in conformità al preventivo e numerosi erano i vizi che si riscontravano nelle prime messe in opera dell'appalto. Inoltre ai vizi relativi al non corretto funzionamento del sistema, si aggiungeva il fatto che l'impianto non veniva collaudato ne corredato della relativa
Dichiarazione di Conformità (DM 37/08) e le continue richieste della committente, inerenti alle necessarie verifiche in contraddittorio, rimanevano inevase. 5) La sig.ra non riuscendo a Pt_1 chiudere la questione in bonario accordo faceva inviare lettere dal proprio legale in data
27/2/2023 ed 08/03/2023 ove, previa contestazione dei vizi, si riservava di conferire incarico per una perizia ad un professionista abilitato (doc. 3). 6) In data 06/12/2023 il perito Persona_1 inviava la Sua relazione tecnica (doc.4) nella quale si evidenziavano gravi vizi dell'appalto,
[...] numerose difformità relative al preventivo e soprattutto la messa in opera di impianti non a regola
d'arte.”
La sig.ra chiedeva, pertanto, al Giudicante di voler pronunciare la risoluzione del contratto Pt_1 intercorso con per la fornitura e posa in opera dell'impianto antintrusione e Controparte_1 videosorveglianza o, in subordine, la riduzione del prezzo oltre al risarcimento dei danni subiti.
La fattispecie prospettata dalla ricorrente costituisce dunque un'ipotesi di inadempimento contrattuale, e precisamente, la domanda appare fondata su un presupposto in fatto, assunto dall'attrice quale fonte dei danni lamentati, cioè difformità relative al preventivo e soprattutto la messa in opera di impianti non a regola d'arte da parte della convenuta, alla quale sarebbe, pertanto, da imputare la responsabilità.
Orbene, l'art. 1218 c.c. pone a carico del debitore da un lato l'obbligo di eseguire esattamente la prestazione dovuta e dall'altro l'obbligo del risarcimento dei danni ove non provi che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. La riportata disposizione fissa una presunzione di responsabilità a carico del debitore, superabile attraverso la dimostrazione dell'avvenuto adempimento ovvero della dipendenza dell'inadempimento da un fatto al medesimo non imputabile, e postula in ogni caso che da parte del creditore sia stata fornita la prova dell'esistenza del vincolo contrattuale e del diritto destinato ad essere soddisfatto (Cass. SS. UU. 6 aprile – 4 ottobre 2001 n. 13533).
Tali principi valgono sia nel caso in cui il creditore agisca per l'adempimento contrattuale, sia pagina 4 di 7 qualora egli intenda conseguire una pronunzia di risoluzione del contratto ovvero di condanna al risarcimento del danno.
Sul punto, occorre ricordare che secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle
Sezioni Unite, Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446)– in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ebbene in applicazione degli esposti principi di diritto, la domanda di parte attrice è solo parzialmente fondata, per i motivi che di seguito si vanno ad esplicitare.
Preliminarmente deve essere valutata l'eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata dalla società convenuta per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1667 c.c.
L'eccezione non è accoglibile. Sul punto va rilevato che è onere della parte attrice provare la tempestiva denuncia del vizio secondo i termini previsti dall'art. 1667 c.c., il quale prevede che il committente “deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta”. Deve tuttavia ritenersi, come sancito di recente dalla Cassazione
(Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18409 Anno 2025), che nessun termine, di decadenza o prescrizione, può decorrere in assenza dei certificati di collaudo e conformità, che, nel caso di specie, come risulta dalla documentazione versata in atti dalla stessa parte convenuta, sono stati rilasciati nel mese di giugno del 2023.
Ciò posto, premesso che le prove per testi richieste dalle parti sono risultate inammissibili e/o irrilevanti, in parte perché riguardanti circostanze pacifiche o già provate documentalmente, in parte poiché contenenti valutazioni non demandabili ai testi e comunque irrilevanti ai fini della decisione, la causa può essere decisa sulla scorta della CTU alle cui risultanze questo Giudice intende aderire poiché ampiamente motivata, anche con riferimento ai rilievi critici mossi dal perito di parte attrice, ed all'esito di verifiche ed accertamenti tecnici espletati in contraddittorio con le parti, oltre che immune da vizi logico- giuridico- scientifici. pagina 5 di 7 In particolare, non risultano fondate le richieste di parte attrice relativamente alla CTu e ad una eventuale chiamata del consulente a rendere chiarimenti o a fornire supplemento/integrazione di
CTU posto che, in primis, l'ausiliario ha risposto ampiamente ai quesiti posti dal Giudice anche sulla scorta della documentazione prodotta in atti dalle parti e che i quesiti posti sono gli stessi richiesti dalla stessa parte attrice;
inoltre il geometra dichiara espressamente nella relazione Tes_1 di avere eseguito le verifiche e gli accertamenti tecnici in contraddittorio tecnico con le parti, senza che alcuna contestazione sia stata sollevata dai consulenti delle stesse nel corso delle operazioni peritali.
Orbene, rispondendo ai quesiti, il CTU, relativamente alla corrispondenza dei beni preventivati a quelli messi in opera, sia con riferimento all'impianto antintrusione che di videosorveglianza, ne evidenzia la totale corrispondenza, specificando ulteriormente che, riguardo l'impianto di videosorveglianza, ha installato un ripetitore di segnale “per aumentare il segnale al CP_1
Modem…” e ancora che risultano installate n. 5 telecamere termiche per cui lo stesso “CTP attrice riconosce che le telecamere installate hanno specifiche migliori rispetto a quelle in preventivo”.
Riguardo la domanda sui vizi e difformità dell'opera, il CTU non rileva vizi né difformità; con riferimento alla contestazione di parte attrice relativa al “declassamento” dell'impianto, il CTU precisa che l'oggetto dell'offerta riguarda “ammodernamento ed ampliamento impianti”, come emerge dal doc. 1 allegato dalla medesima parte attrice e conclude che “non si reputa un vizio”, circostanza che appare anche documentalmente provata.
Sulla congruità dei prezzi, il CTU esprime parere favorevole e infine riguardo l'idoneità dell'opera all'uso commissionato, il CTU dichiara che “gli impianti corrispondono a quanto commissionato per materiali forniti e caratteristiche tecniche”, ferma restando la necessità di effettuare opere di manutenzione ordinaria per complessivi Euro 1.200,00, somma che il Ctu ritiene corrispondente ai danni lamentati da parte attrice.
Dunque, alla luce di quanto sinora esposto, ritiene questo giudicante che la domanda di risoluzione proposta da parte attrice sia infondata posto che non si ravvisa il grave inadempimento richiesto dalla norma mentre la domanda di risarcimento danni può essere solo parzialmente accolta nei limiti di Euro 1.200,00, oltre interessi dalla sentenza.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola. pagina 6 di 7 Le spese di lite, comprese quelle di CTU, come già liquidate, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, vanno compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice di risoluzione del contratto intercorso tra le parti in causa;
b) accoglie la domanda di risarcimento dei danni e per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma complessiva di Euro 1.200,00 oltre Parte_1 interessi come in parte motiva;
c) spese di lite compensate, comprese quelle di CTU, come già liquidate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, ad esito dell'udienza del 15 ottobre 2025, celebrata con modalità cartolare e discussione con scambio di note,
Firenze, 24 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenza Ruggiero
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