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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 24/02/2026, n. 2792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2792 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2792/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica: PIZZA STEFANO, Giudice monocratico in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13818/2024 depositato il 22/08/2024
proposto da
Ricorrente 1 -
P.IVA_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Per Delega Del Rappresentante Legale - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48/50 00185 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240129132033000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9542/2025 depositato il 10/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 impugnava con ricorso, proposto contro l'Agenzia delle Entrate, la cartella di pagamento per le "tasse concessioni governative 2012" per € 140,55 di pretesa fiscale. La parte ricorrente deduceva di non avere ricevuto in notifica il presupposto avviso di accertamento e comunque la prescrizione del credito.
Pertanto, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, obiettando che l'avviso di accertamento era stato in realtà notificato alla contribuente in data 20.10.2014, allegando la relativa documentazione;
ed altresì contestando che il credito tributario fosse prescritto, atteso che l'annualità di riferimento era il 2012, con l'avviso che era stato notificato il 20.10.2014 e, quindi, entro il termine triennale di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 641/1972, mentre la cartella di pagamento opposta era stata notificata il successivo 30.5.2024, e dunque entro i dieci anni dalla notificazione dell'avviso di accertamento che in caso di definitività, come nella fattispecie in esame, faceva operare il termine decennale di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c.
Pertanto la parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, depositando la relativa nota.
All'odierna udienza il Giudice in composizione monocratica decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'avviso di accertamento è stato notificato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura in data 20.10.2014, come documentazione allegata alla memoria di controdeduzioni e non contestata.
Tale circostanza - che rende infondata la prima eccezione della ricorrente - determina altresì l'infondatezza della seconda eccezione.
Infatti, posto che l'annualità di riferimento era il 2012, l'avviso era stato notificato il 20.10.2014 e, quindi, tempestivamente, entro il termine triennale di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 641/1972.
Inoltre la cartella di pagamento opposta era stata notificata il successivo 30.5.2024, e dunque entro i dieci anni dalla notificazione dell'avviso di accertamento definitivo, che per l'appunto fa operare il termine decennale di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c.
Donde consegue il rigetto del ricorso.
Ogni altro motivo resta assorbito da quanto esposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, potendosi aderire alla nota spesa depositata dall'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle
Entrate di Roma che liquida in € 248,40 complessivi, come da nota spese depositata.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica: PIZZA STEFANO, Giudice monocratico in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13818/2024 depositato il 22/08/2024
proposto da
Ricorrente 1 -
P.IVA_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Per Delega Del Rappresentante Legale - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48/50 00185 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240129132033000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9542/2025 depositato il 10/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 impugnava con ricorso, proposto contro l'Agenzia delle Entrate, la cartella di pagamento per le "tasse concessioni governative 2012" per € 140,55 di pretesa fiscale. La parte ricorrente deduceva di non avere ricevuto in notifica il presupposto avviso di accertamento e comunque la prescrizione del credito.
Pertanto, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, obiettando che l'avviso di accertamento era stato in realtà notificato alla contribuente in data 20.10.2014, allegando la relativa documentazione;
ed altresì contestando che il credito tributario fosse prescritto, atteso che l'annualità di riferimento era il 2012, con l'avviso che era stato notificato il 20.10.2014 e, quindi, entro il termine triennale di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 641/1972, mentre la cartella di pagamento opposta era stata notificata il successivo 30.5.2024, e dunque entro i dieci anni dalla notificazione dell'avviso di accertamento che in caso di definitività, come nella fattispecie in esame, faceva operare il termine decennale di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c.
Pertanto la parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, depositando la relativa nota.
All'odierna udienza il Giudice in composizione monocratica decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'avviso di accertamento è stato notificato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura in data 20.10.2014, come documentazione allegata alla memoria di controdeduzioni e non contestata.
Tale circostanza - che rende infondata la prima eccezione della ricorrente - determina altresì l'infondatezza della seconda eccezione.
Infatti, posto che l'annualità di riferimento era il 2012, l'avviso era stato notificato il 20.10.2014 e, quindi, tempestivamente, entro il termine triennale di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 641/1972.
Inoltre la cartella di pagamento opposta era stata notificata il successivo 30.5.2024, e dunque entro i dieci anni dalla notificazione dell'avviso di accertamento definitivo, che per l'appunto fa operare il termine decennale di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c.
Donde consegue il rigetto del ricorso.
Ogni altro motivo resta assorbito da quanto esposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, potendosi aderire alla nota spesa depositata dall'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle
Entrate di Roma che liquida in € 248,40 complessivi, come da nota spese depositata.