Sentenza 6 febbraio 1999
Massime • 1
La "scientia damni" dell'alienante e del terzo può esser desunta anche da presunzioni gravi, precise e concordanti diverse dalla sperequazione tra prezzo e valore di mercato del bene, perché "l'eventus damni" consiste anche nell'incertezza o maggiore difficoltà di realizzazione del credito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/1999, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
U.A.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore AZ AM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI OLIVI, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO NATALE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO TORINO S.p.A., in persona del suo Presidente Zandano Gianni e per lui del Capo Area "Roma" dott. Ricordi Carlo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 362, presso lo studio dell'avvocato DE BENEDETTI BONAIUTI PIERO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
ROLO BANCA 1473 S.p.A. (per fusione del CREDITO ROMAGNLO S.p.A. e la CARIMONTE BANCA S.p.A.) in persona dei legali rappresentanti Valignani Marcello e Taruffi Graziella, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE MAZZINI 132, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO MIELE, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
LA NEVE ROSARIO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 253/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 23/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/05/98 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
uditi gli Avvocati MIELE Alessandro e DE BENEDETTI BONAIUTO Piero, difensori dei resistenti, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 21 e il 28 novembre 1984 il Credito Romagnolo SPA, creditore di IO La NE in virtù di due decreti ingiuntivi emessi dal Presidente del Tribunale di Roma in data 2 maggio 1984, conveniva in giudizio, dinanzi a quel Tribunale, lo stesso La NE e la società U.A.P. a r.l., rispettivamente venditore ed acquirente dei 4/6 di un appartamento da cielo e terra sito in Roma, località Casalpalocco, con accesso da via Focilide n.ri 68 e 70 e di tutti i beni mobili che lo arredavano, al fine di sentir dichiarare inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di vendita a rogito del notaio Cerini di Roma in data 6
gennaio 1984.
Interveniva in giudizio l'Istituto NCrio San Paolo di Torino, creditore del La NE in forza di altri due decreti ingiuntivi emessi dallo stesso giudice il 14 gennaio 1984 al fine di sentir dichiarare l'inefficacia del suddetto atto di vendita anche nei propri confronti.
Il Tribunale, con sentenza del 4 giugno - 15 luglio 1991, pronunciata nella contumacia del La NE, dichiarava la nullità della costituzione in giudizio della società U.A.P., accoglieva la domanda di entrambi gli istituti bancari e condannava i convenuti in via solidale al pagamento delle spese del giudizio.
Proposti gravami, (principale) dal La NE e (incidentale) dalla società U.A.P. la Corte d'appello di Roma, con sentenza 20.12.95- 23.1.96, li rigettava entrambi condannando gli appellanti, in solido, al pagamento delle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la S.R.L. U.A.P. sulla base di tre motivi.
Resistono con distinti controricorsi la OL NC 1473 spa (derivante dalla fusione del credito Romagnolo spa con la RI NC spa) e l'Istituto San Paolo di Torino.
Non ha spiegato attività difensiva in questa sede il La NE IO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art.360 n. 5 c.p.c., insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Osserva la ricorrente che erroneamente la gravata sentenza ha valutato il bene in contestazione con riguardo non al momento del negozio (1984) ma al momento della stima (1.1.1991), presupponendo l'invalidità del relativo contratto di compravendita sulla base di meri indizi costituiti per l'appunto da un elaborato peritale riferentesi ad un momento successivo a quello negoziale. Rileva che erroneamente nelle due sentenze di primo e di secondo grado il La NE è stato considerato non quale fidejussore, ma quale debitore solidale.
La doglianza non può essere accolta.
Premesso che, trattandosi nel caso di specie di atto a titolo oneroso, occorre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., anche la prova della consapevolezza, da parte del terzo, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore, con la necessaria avvertenza che, conformemente a quanto già osservato dal primo giudice, tali prove possono essere raggiunte anche mediante ricorso a presunzioni semplici, ha ritenuto la Corte romana come nella fattispecie in esame, da un attento esame della documentazione ritualmente prodotta in sede d'appello, gli elementi presuntivi fossero molteplici e particolarmente gravi, tanto da rendere ininfluente l'accertamento peritale sul valore di mercato dell'immobile "de quo" alla data del rogito di compravendita e sulla conseguente congruità del prezzo.
Invero:
1) Erano stati ceduti soltanto i 4/6 della proprietà di un appartamento destinato ad abitazione ad una società commerciale, senza alcun riguardo alla facoltà degli altri comproprietari (figli minori del venditore) di esercitare il diritto di prelazione limitatamente ad un altro sesto, con tutti i rischi che poteva comportare l'esercizio di tale facoltà, compreso quello di mettere in discussione il diritto della società acquirente di disporre liberamente dell'intero immobile, in una situazione caratterizzata da una comproprietà, nella misura del 50%, in favore di due gruppi di soggetti: la società U.A.P., da una parte, e i due figli del venditore, dall'altra (e su tale presupposto ben a ragione il Tribunale, ad avviso dei giudici del gravame, aveva messo in luce l'eccezionalità di una vendita siffatta, del tutto inusuale per una società che normalmente agisce a scopo di lucro e che deve prediligere situazioni ben definite o facilmente definibili. 2) L'immobile, subito dopo il contratto di compravendita, era stato locato in regime di equo canone, pur essendo notoria, al momento della stipulazione, la scarsa convenienza economica di un investimento del genere, come risultava anche dalle considerazioni del perito nominato dal giudice delle esecuzioni immobiliari, architetto Alessandro Tognoloni, nella relazione in data 1.1.1991 (pur tenuto conto che il diritto della società investiva i 4/6 della proprietà dell'intero immobile e che la perizia dell'architetto era stata redatta nel gennaio 1991, la differenza tra il canone percepito dalla società - £. 815.000 mensili e quello di mercato suggerito dal perito (£.
4.500.000 mensili) era tale da rendere evidente la scarsa convenienza economica della vendita, avuto riguardo all'interesse della società acquirente). 3) Le enunciate considerazioni apparivano tanto più significative in quanto il locatario era lo stesso venditore il quale, per giunta, con il medesimo atto di vendita, si era spogliato della proprietà di tutti i beni mobili che arredavano l'appartamento, rimanendo così efficacemente protetto da qualsiasi azione esecutiva dei suoi creditori, nel momento stesso in cui era rimasto nella pacifica detenzione sia dell'immobile, che dei mobili, dai quali era legittimato a trarre tutte le utilità inerenti al loro godimento. E tanto era sufficiente, secondo quei giudici, per ritenere integrato l'elemento soggettivo della "scientia damni" non solo per il venditore, ma anche per la società acquirente, la quale non poteva non considerare che un atto di disposizione in tal modo perfezionato non poteva non produrre, per i creditori del La NE, quanto meno il pericolo o l'incertezza per la realizzazione del loro diritto, tanto più che il requisito della conoscenza, da, parte del terzo, del pregiudizio arrecato dall'atto stesso non richiedeva la consapevolezza della specifica ragione creditoria dell'attore, essendo sufficiente che tale consapevolezza investisse la riduzione della consistenza del patrimonio di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (hanno citata in proposito Cass. n. 5824/85). Non era superfluo aggiungere, ad avviso dei giudici d'appello, che pur non essendo aprioristicamente escluso dall'oggetto sociale della U.A.P. un contratto di compravendita come quello in realtà stipulato, si doveva convenire che esso esulasse dalla normale attività dalla stessa svolta, tanto più che non era stato nemmeno asserito in che modo tale operazione commerciale, così inusuale e visibilmente diretta a tutelare gli interessi del venditore, permettesse in concreto la realizzazione dello scopo sociale di un ente, precostituito al perseguimento di un fine di lucro. Ebbene, come ognun vede, avendo la Corte romana dimostrato, attraverso indiscutibili presunzioni, che la vendita "de qua" era stata posta in essere in frode delle ragioni dei creditori, siffatto accertamento operato dai giudici del gravame, in particolare circa la sussistenza nel caso di specie del requisito soggettivo dell'azione revocatoria ex art. 2901 primo comma n. 2 c.c., comporta una indagine di fatto di competenza del giudice del merito insindacabile in sede di legittimità ove, come nella fattispecie in esame, congruamente e non contraddittoriamente motivata (v. tra le altre Cass. n. 5095/95). Mentre, d'altro canto, può ben rilevarsi che la veste di fideiussore che aveva il La NE non lo autorizzava di certo a porre in essere atti pregiudizievoli alle ragioni degli Istituti bancari, ai quali aveva prestato garanzia.
Con il secondo mezzo si deduce, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e omessa applicazione dell'art. 1957 c.c.,
essendo stato il La NE costretto a sottoscrivere un modello prestampato di rinuncia preventiva a far valere la decadenza ai sensi della citata norma, senza l'adempimento delle norme di legge in tema di clausole vessatorie.
La censura non ha pregio.
Nel disattendere le doglianze con cui, in sede di appello, il La NE e la U.A.P., premesso che il primo era obbligato soltanto in qualità di fideiussore, lamentavano la mancata dimostrazione, da parte dei due istituti bancari, del promovimento delle iniziative necessarie alla realizzazione del loro credito nei confronti dei debitori principali ai sensi dell'art. 1957 c.c., ha osservato la Corte territoriale che a tale eccezione si poteva facilmente controbattere, per quanto concerneva l'Istituto S. Paolo di Torino, considerato che le lettere di fideiussione, prodotte in giudizio dal suddetto Istituto di credito e recanti in calce la sottoscrizione del La NE, contenevano al punto 6 la dispensa del creditore dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c.. Hanno richiamato a tal proposito i giudici del gravame la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui il fideiussore può validamente rinunziare, anche in via preventiva, ad eccepire la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria per il decorso del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, come previsto dalla prima parte della norma suindicata, trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. n. 2545/90, n. 4208/92, n. 6897/93). Hanno poi rilevato quei giudici, per ciò che si riferisce al Credito Romagnolo, come pur non risultando acquisite agli atti analoghe lettere di fideiussione, l'eccezione come sopra sollevata doveva ugualmente essere disattesa, sia perché il credito di Lire 4.445.303, nei confronti del La NE, risultava riconosciuto con un decreto ingiuntivo divenuto ormai esecutivo a norma dell'art. 647 c.p.c. (come da apposita attestazione in data 10.11.1984), sia perché, l'altro decreto ingiuntivo, emesso per la somma di Lire 30.823.547, anche se non accompagnato da analogo decreto di esecutorietà, non risultava, nemmeno secondo la prospettazione degli appellanti, essere stato oggetto di opposizione nei termini di legge e riguardava rapporti caratterizzati da avallo cambiario, al quale non si applicava la norma di cui all'art. 1957 c.c. (vedi Cass. n. 2782/94), sia infine perché, anche a prescindere da siffatti rilievi, tale secondo decreto ingiuntivo, emesso nei confronti del debitore principale società Iset a r.l. e dei sui avallanti, aveva accolto un ricorso depositato in cancelleria il 10 aprile 1984, nel pieno rispetto del termine di sei mesi dalla scadenza di alcuni degli effetti azionati e con osservanza quindi, per i relativi crediti, delle disposizioni della più volte citata norma del codice civile.
Tal che, ad avviso dei giudici d'appello, ogni contestazione circa la mancata osservanza del suddetto termine di sei mesi poteva aver rilievo, a tutto concedere, ai fini dell'accertamento dell'ammontare dei crediti che eventualmente avrebbero potuto esser fatti valere dal Credito Romagnolo nei confronti del La NE, ma non poteva in alcun modo escludere l'interesse dell'Istituto bancario a proporre l'azione revocatoria, interesse sussistente anche nel caso di un credito che, nella sede competente, possa esser riconosciuto in misura inferiore.
Ebbene, siffatte considerazioni, condotte nel-l'ambito della corretta applicazione della norma invocata dalla società ricorrente, costituiscono, anche su tale punto, apprezzamento di fatto in ordine alla inapplicabilità al caso di specie di siffatta normativa, non solo completo ed esauriente, ma altresì sorretto da motivazione adeguata, immune da lacune o distorsioni, oltre che da vizi sul piano logico, e pertanto insindacabile nella attuale sede. Mentre d'altro canto va rilevato che la questione del carattere vessatorio della riferita clausola di rinuncia preventiva, da parte del fideiussore, a far valere la decadenza ex art. 1957 c.c., non risultando sottoposta al vaglio della Corte del merito, costituisce questione nuova, inammissibile in questa sede di legittimità. E in ogni caso questa Suprema Corte ha al riguardo osservato che tale clausola di rinuncia preventiva non rientra tra quelle particolarmente onerose di cui l'art. 1341 c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (v. Cass. n. 2034/74). Con il terzo motivo si deduce, infine, la violazione da parte della Corte del merito delle tariffe forensi in occasione della condanna di essa ricorrente alle spese di lite a seguito del rigetto dell'appello incidentale da essa proposto.
Anche tale ultima doglianza non può sottrarsi alla sorte delle precedenti, vuoi perché la ricorrente non ha indicato le voci di tariffa che assume violate, vuoi perché essa è rivolta contro l'esercizio del potere discrezionale del giudice del merito in tema di compensazione delle spese giudiziali.
Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va rigettato nella sua integralità con la condanna della ricorrente alle spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in £. 179.850 oltre a £.
5.000.000 per onorari, in favore della OL NC SPA (derivante dalla fusione del Credito Romagnolo spa con la RI banca spa) ed in lire 126.550 oltre a £.
5.000.000 per onorari, in favore dell'Istituto NCrio S. Paolo di Torino.
Roma 8 maggio 1988.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 1999.