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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/05/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 1661/2022
Il Giudice, dott.ssa Francesca Caselli, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1661/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bianco, via Magna Grecia n. 2, presso lo studio legale degli avv.ti Elisabetta Strangio e
Teresa Nirta che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti ricorrente
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t. – che agisce in proprio e, ai sensi dell'art. 13 legge n. 448/98, nonché della procura a rogito della dott.ssa Notaio in Persona_1
Roma, quale mandatario della Controparte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2
corrente in Roma, elettivamente domiciliati in Locri (RC), Via Matteotti, 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Capurso, in virtù di mandato generale alle liti 21 luglio 2015 a rogito del dott. notaio in Persona_2
Roma resistente E
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
l.r.p.t., giusta procura speciale a rogito Notaio di Roma repertorio nr Persona_3
179856 raccolta nr 12275 del 20/04/2023, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via
Milelli, n. 66, presso lo studio dell'avv. Francesca Mosciaro, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione scritta depositate e nel verbale dell'udienza odierna.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.05.2022, deduceva: - di aver ricevuto Parte_1
notifica a mezzo PEC, in data 20.02.2022, dell'intimazione n. 09420229001803729/000, con la quale veniva richiesto, tra gli altri, il pagamento dei seguenti avvisi di addebito: n.
39420140000827471000 di importo pari ad € 1.255,32, n. 39420140002359244000 di importo pari ad € 2.467,20, n. 39420160000857357000 di importo pari ad e 2.199,93 e n.
39420160003332369000 di importo pari ad € 2.148,59 per un totale complessivo di €
8.071,04; - che tale intimazione era da considerarsi nulla poiché notificata da un indirizzo
PEC non inserito nei pubblici registri in violazione di quanto previsto dall'art.
3-bis della
L. 53/1994; - che gli avvisi di addebito contenuti nell'intimazione erano stati oggetto di definizione agevolata presentata in data 28.04.2019; - che erano state pagate tutte le rate previste dal piano di definizione;
- che in ogni caso gli avvisi di addebito dovevano essere annullati e/o dichiarati nulli per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi della L.
335/1995.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « … Preliminarmente accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione n. 09420229001803729/000 atteso il vizio denunciato che comporta l'inesistenza giuridica della notifica eseguita da indirizzo
Pag. 2 di 7 PEC non presente nei pubblici registri;
2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare nulla l'intimazione n. 09420229001803729/000 in relazione agli avvisi di addebito nn. 39420140000827471000, 39420140002359244000,
39420160000857357000 e 39420160003332369000 stante l'intervenuto pagamento a seguito dell'ammissione alla definizione agevolata dei debiti sopra specificata;
3) In via gradata, senza rinuncia alle superiore domande, dichiarare nulli e/o annullare e/o dichiarare inefficaci, con qualsiasi statuizione, gli avvisi di addebito nn.
39420140000827471000, 39420140002359244000, 39420160000857357000 e
39420160003332369000 per intervenuta prescrizione e per tutti i motivi sopra specificati;
4) Accertare e dichiarare che l' non ha più Controparte_3
titolo per procedere alla riscossione delle somme portate dagli avvisi di addebito nn.
39420140000827471000, 39420140002359244000, 39420160000857357000 e
39420160003332369000 portati dall'intimazione n. 09420229001803729/000; 5)
Condannare l' per responsabilità aggravata ai sensi Controparte_3 dell'art. 96 c.p.c. e liquidare a favore del ricorrente, in via equitativa, una somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno;
6) Con vittoria di spese e compensi difensivi da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , anche CP_2 nell'interesse della eccependo: - preliminarmente l'inammissibilità del CP_4
ricorso in quanto proposto oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica;
- il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione alla legittimità o meno dell'attività CP_1
esecutiva; - la regolarità della notifica dell'intimazione impugnata secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte;
- il parziale pagamento di parte ricorrente delle rate previste dalla definizione agevolata.
Concludeva, pertanto, affinché venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso ovvero il rigetto della domanda con conferma degli atti opposti o nella diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta con vittoria di spese.
Si costituiva altresì, l' eccependo: - la regolarità Controparte_3 della notifica dell'intimazione impugnata secondo il pacifico orientamento della Suprema
Pag. 3 di 7 Corte;
- il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla definizione agevolata;
- il mancato decorso del termine prescrizionale.
Concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, il giudice ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste sia la legittimazione passiva dell' in quanto ente che ha emesso l'intimazione di Controparte_3 pagamento impugnata, sia dell' quale ente creditore per i crediti contributivi di CP_2
cui agli avvisi di addebito sottesi all'atto opposto.
Ancora in via preliminare, deve anche evidenziarsi che rispetto all'ammissibilità della presente procedura sono sorti taluni problemi. Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata non costituisca un atto autonomamente impugnabile anche in considerazione della mancata inclusione dello stesso nell'elenco di cui all'art.16 del D.P.R. 636/72. In particolare, occorre rilevare che l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria. Inoltre, lo stesso concessionario della riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, quando i vizi riguardino proprio l'intimazione in questione.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla
Pag. 4 di 7 regolare notifica dell'avviso.
Premesso quanto sopra, occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in ragione della ritenuta CP_2
tardività dell'opposizione proposta.
La suddetta eccezione non può trovare accoglimento, in quanto nel caso di specie le doglianze del ricorrente non attengono alla regolarità formale del titolo esecutivo né alla mera notificazione dello stesso, in quanto viene eccepita altresì l'illegittimità della dell'attività recuperatoria portata avanti dell'ente delegato alla riscossione nonostante l'adesione del ricorrente alla definizione agevolata con stralcio degli avvisi di addebito in contestazione e nonostante la ritenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito richiamati maturata successivamente alla notifica della cartella.
Fermo quanto sopra, il primo motivo di doglianza di parte ricorrente scaturisce dal mancato inserimento nei pubblici registri dell'indirizzo PEC dal quale è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata.
L'eccezione in questione è infondata in quanto, alla luce di quanto previsto dall'art. 26
DPR 602/73 rif. all'art. 60 ter DPR 600/73, l'inserimento in pubblici registri dell'indirizzo dell'ente pubblico notificante, non è prevista come requisito necessario ai fini della validità della notificazione, essendo detto requisito previsto solo con riferimento al soggetto destinatario (v. sul punto Tribunale di Venezia, sez. lav.01.03.2022 n. 140 -
Tribunale di Venezia, sez. lav. n. 106/2023).
In particolare, nel caso in esame, la notifica non può ritenersi nulla in quanto ha consentito al destinatario di avere conoscenza della provenienza e dell'oggetto dell'intimazione consentendo la predisposizione di eventuali difese (v. SS.UU. n. 15979/2022).
Parte ricorrente lamenta poi l'illegittimità dell'intimazione di pagamento in relazione ai seguenti avvisi di addebito: n. 39420140000827471000 di importo pari ad € 1.255,32, n.
39420140002359244000 di importo pari ad € 2.467,20, n. 39420160000857357000 di importo pari ad e 2.199,93 e n. 39420160003332369000 di importo pari ad € 2.148,59, in quanto detti avvisi sono stati oggetto di provvedimento di totale sgravio da parte dell resistente a seguito di adesione del ricorrente alla definizione agevolata con CP_3
pagamento integrale avvenuto per tutte le rate programmate (v. comunicazione relativa alla definizione agevolata del 28.04.2019 e le ricevute di pagamento allegate al ricorso e
Pag. 5 di 7 documenti allegati con nota del ricorrente del 15.06.2023).
Le parti resistenti, con riferimento a questo specifico punto, contestano il pagamento parziale degli importi dovuti ed il mancato rispetto dei termini fissati per il versamento degli importi previsti.
Le suddette contestazioni non possono essere accolte in quanto. alla luce della documentazione complessivamente versata in atti da parte ricorrente, ha trovato riscontro quanto dedotto dalla stessa negli scritti difensivi in quanto risulta effettivamente avviata e conclusa la procedura di definizione agevolata avente ad oggetto gli avvisi di addebito per cui è causa. Versamenti che nell'an e nel quantum non sono contestati da la CP_5
quale eccepisce esclusivamente la tardività dei versamenti e quindi l'inefficacia dell'adesione proposta.
Tale assunto difensivo non po' essere condiviso in quanto parte ricorrente ha provveduto asl versamento di tutti gli importi previsti dalla procedura nel rispetto dei termini fissati, dovendosi sul punto tener conto delle posticipazioni previste per i suddetti versamenti in considerazione dell'emergenza pandemica Covid 2019.
Merita in particolare evidenziare che dall'esame dell'estratto di ruolo allegato in data
22.02.2024 dal ricorrente, si evince che gli avvisi di addebito per cui è causa non sono più presenti tra le pendenze riferibili allo stesso.
A tal proposito, preme anche evidenziare che l'ente della riscossione, successivamente alla costituzione in giudizio non risulta più aver depositato note, non presenziando neppure all'udienza odierna, con ciò dimostrando il venir meno dell'interesse a coltivare le eccezioni inizialmente sollevate.
Alla luce di quanto sin qui esposto le doglianze espresse dalla ricorrente risultano fondate ed il ricorso deve pertanto trovare accoglimento nei termini precisati.
Ogni ulteriore questione e/o eccezione e/o domanda deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono porsi a carico delle parti resistenti in solido tra loro, venendo liquidate secondo i valori tariffari minimi stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. , R.G. n. Parte_1 C.F._1
1661/2022, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso, così provvede:
- annulla intimazione di pagamento n. 09420229001803729/000 in relazione agli avvisi di addebito n. 39420140000827471000, n. 39420140002359244000, n.
39420160000857357000 e n. 39420160003332369000, con ogni conseguenza di legge;
- pone a carico delle parti resistenti, in solido tra loro, le spese di lite che si liquidano
€ 2.697,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
importo da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Locri, 21.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 1661/2022
Il Giudice, dott.ssa Francesca Caselli, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1661/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bianco, via Magna Grecia n. 2, presso lo studio legale degli avv.ti Elisabetta Strangio e
Teresa Nirta che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti ricorrente
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t. – che agisce in proprio e, ai sensi dell'art. 13 legge n. 448/98, nonché della procura a rogito della dott.ssa Notaio in Persona_1
Roma, quale mandatario della Controparte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2
corrente in Roma, elettivamente domiciliati in Locri (RC), Via Matteotti, 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Capurso, in virtù di mandato generale alle liti 21 luglio 2015 a rogito del dott. notaio in Persona_2
Roma resistente E
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
l.r.p.t., giusta procura speciale a rogito Notaio di Roma repertorio nr Persona_3
179856 raccolta nr 12275 del 20/04/2023, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via
Milelli, n. 66, presso lo studio dell'avv. Francesca Mosciaro, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione scritta depositate e nel verbale dell'udienza odierna.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.05.2022, deduceva: - di aver ricevuto Parte_1
notifica a mezzo PEC, in data 20.02.2022, dell'intimazione n. 09420229001803729/000, con la quale veniva richiesto, tra gli altri, il pagamento dei seguenti avvisi di addebito: n.
39420140000827471000 di importo pari ad € 1.255,32, n. 39420140002359244000 di importo pari ad € 2.467,20, n. 39420160000857357000 di importo pari ad e 2.199,93 e n.
39420160003332369000 di importo pari ad € 2.148,59 per un totale complessivo di €
8.071,04; - che tale intimazione era da considerarsi nulla poiché notificata da un indirizzo
PEC non inserito nei pubblici registri in violazione di quanto previsto dall'art.
3-bis della
L. 53/1994; - che gli avvisi di addebito contenuti nell'intimazione erano stati oggetto di definizione agevolata presentata in data 28.04.2019; - che erano state pagate tutte le rate previste dal piano di definizione;
- che in ogni caso gli avvisi di addebito dovevano essere annullati e/o dichiarati nulli per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi della L.
335/1995.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « … Preliminarmente accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione n. 09420229001803729/000 atteso il vizio denunciato che comporta l'inesistenza giuridica della notifica eseguita da indirizzo
Pag. 2 di 7 PEC non presente nei pubblici registri;
2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare nulla l'intimazione n. 09420229001803729/000 in relazione agli avvisi di addebito nn. 39420140000827471000, 39420140002359244000,
39420160000857357000 e 39420160003332369000 stante l'intervenuto pagamento a seguito dell'ammissione alla definizione agevolata dei debiti sopra specificata;
3) In via gradata, senza rinuncia alle superiore domande, dichiarare nulli e/o annullare e/o dichiarare inefficaci, con qualsiasi statuizione, gli avvisi di addebito nn.
39420140000827471000, 39420140002359244000, 39420160000857357000 e
39420160003332369000 per intervenuta prescrizione e per tutti i motivi sopra specificati;
4) Accertare e dichiarare che l' non ha più Controparte_3
titolo per procedere alla riscossione delle somme portate dagli avvisi di addebito nn.
39420140000827471000, 39420140002359244000, 39420160000857357000 e
39420160003332369000 portati dall'intimazione n. 09420229001803729/000; 5)
Condannare l' per responsabilità aggravata ai sensi Controparte_3 dell'art. 96 c.p.c. e liquidare a favore del ricorrente, in via equitativa, una somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno;
6) Con vittoria di spese e compensi difensivi da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , anche CP_2 nell'interesse della eccependo: - preliminarmente l'inammissibilità del CP_4
ricorso in quanto proposto oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica;
- il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione alla legittimità o meno dell'attività CP_1
esecutiva; - la regolarità della notifica dell'intimazione impugnata secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte;
- il parziale pagamento di parte ricorrente delle rate previste dalla definizione agevolata.
Concludeva, pertanto, affinché venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso ovvero il rigetto della domanda con conferma degli atti opposti o nella diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta con vittoria di spese.
Si costituiva altresì, l' eccependo: - la regolarità Controparte_3 della notifica dell'intimazione impugnata secondo il pacifico orientamento della Suprema
Pag. 3 di 7 Corte;
- il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla definizione agevolata;
- il mancato decorso del termine prescrizionale.
Concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, il giudice ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste sia la legittimazione passiva dell' in quanto ente che ha emesso l'intimazione di Controparte_3 pagamento impugnata, sia dell' quale ente creditore per i crediti contributivi di CP_2
cui agli avvisi di addebito sottesi all'atto opposto.
Ancora in via preliminare, deve anche evidenziarsi che rispetto all'ammissibilità della presente procedura sono sorti taluni problemi. Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata non costituisca un atto autonomamente impugnabile anche in considerazione della mancata inclusione dello stesso nell'elenco di cui all'art.16 del D.P.R. 636/72. In particolare, occorre rilevare che l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria. Inoltre, lo stesso concessionario della riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, quando i vizi riguardino proprio l'intimazione in questione.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla
Pag. 4 di 7 regolare notifica dell'avviso.
Premesso quanto sopra, occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in ragione della ritenuta CP_2
tardività dell'opposizione proposta.
La suddetta eccezione non può trovare accoglimento, in quanto nel caso di specie le doglianze del ricorrente non attengono alla regolarità formale del titolo esecutivo né alla mera notificazione dello stesso, in quanto viene eccepita altresì l'illegittimità della dell'attività recuperatoria portata avanti dell'ente delegato alla riscossione nonostante l'adesione del ricorrente alla definizione agevolata con stralcio degli avvisi di addebito in contestazione e nonostante la ritenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito richiamati maturata successivamente alla notifica della cartella.
Fermo quanto sopra, il primo motivo di doglianza di parte ricorrente scaturisce dal mancato inserimento nei pubblici registri dell'indirizzo PEC dal quale è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata.
L'eccezione in questione è infondata in quanto, alla luce di quanto previsto dall'art. 26
DPR 602/73 rif. all'art. 60 ter DPR 600/73, l'inserimento in pubblici registri dell'indirizzo dell'ente pubblico notificante, non è prevista come requisito necessario ai fini della validità della notificazione, essendo detto requisito previsto solo con riferimento al soggetto destinatario (v. sul punto Tribunale di Venezia, sez. lav.01.03.2022 n. 140 -
Tribunale di Venezia, sez. lav. n. 106/2023).
In particolare, nel caso in esame, la notifica non può ritenersi nulla in quanto ha consentito al destinatario di avere conoscenza della provenienza e dell'oggetto dell'intimazione consentendo la predisposizione di eventuali difese (v. SS.UU. n. 15979/2022).
Parte ricorrente lamenta poi l'illegittimità dell'intimazione di pagamento in relazione ai seguenti avvisi di addebito: n. 39420140000827471000 di importo pari ad € 1.255,32, n.
39420140002359244000 di importo pari ad € 2.467,20, n. 39420160000857357000 di importo pari ad e 2.199,93 e n. 39420160003332369000 di importo pari ad € 2.148,59, in quanto detti avvisi sono stati oggetto di provvedimento di totale sgravio da parte dell resistente a seguito di adesione del ricorrente alla definizione agevolata con CP_3
pagamento integrale avvenuto per tutte le rate programmate (v. comunicazione relativa alla definizione agevolata del 28.04.2019 e le ricevute di pagamento allegate al ricorso e
Pag. 5 di 7 documenti allegati con nota del ricorrente del 15.06.2023).
Le parti resistenti, con riferimento a questo specifico punto, contestano il pagamento parziale degli importi dovuti ed il mancato rispetto dei termini fissati per il versamento degli importi previsti.
Le suddette contestazioni non possono essere accolte in quanto. alla luce della documentazione complessivamente versata in atti da parte ricorrente, ha trovato riscontro quanto dedotto dalla stessa negli scritti difensivi in quanto risulta effettivamente avviata e conclusa la procedura di definizione agevolata avente ad oggetto gli avvisi di addebito per cui è causa. Versamenti che nell'an e nel quantum non sono contestati da la CP_5
quale eccepisce esclusivamente la tardività dei versamenti e quindi l'inefficacia dell'adesione proposta.
Tale assunto difensivo non po' essere condiviso in quanto parte ricorrente ha provveduto asl versamento di tutti gli importi previsti dalla procedura nel rispetto dei termini fissati, dovendosi sul punto tener conto delle posticipazioni previste per i suddetti versamenti in considerazione dell'emergenza pandemica Covid 2019.
Merita in particolare evidenziare che dall'esame dell'estratto di ruolo allegato in data
22.02.2024 dal ricorrente, si evince che gli avvisi di addebito per cui è causa non sono più presenti tra le pendenze riferibili allo stesso.
A tal proposito, preme anche evidenziare che l'ente della riscossione, successivamente alla costituzione in giudizio non risulta più aver depositato note, non presenziando neppure all'udienza odierna, con ciò dimostrando il venir meno dell'interesse a coltivare le eccezioni inizialmente sollevate.
Alla luce di quanto sin qui esposto le doglianze espresse dalla ricorrente risultano fondate ed il ricorso deve pertanto trovare accoglimento nei termini precisati.
Ogni ulteriore questione e/o eccezione e/o domanda deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono porsi a carico delle parti resistenti in solido tra loro, venendo liquidate secondo i valori tariffari minimi stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. , R.G. n. Parte_1 C.F._1
1661/2022, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso, così provvede:
- annulla intimazione di pagamento n. 09420229001803729/000 in relazione agli avvisi di addebito n. 39420140000827471000, n. 39420140002359244000, n.
39420160000857357000 e n. 39420160003332369000, con ogni conseguenza di legge;
- pone a carico delle parti resistenti, in solido tra loro, le spese di lite che si liquidano
€ 2.697,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
importo da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Locri, 21.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
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