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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 21/05/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
(Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali)
riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Alessandro Pellegri Giudice relatore
Dott. Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
***
SENTENZA
***
PREMESSO CHE
- in data 23.07.2019 depositava ricorso Parte_1 rubricato al n. 124/2019 R.G.P.F per la dichiarazione di fallimento di
[...]
(C.F. ); Parte_2 P.IVA_1
- in data 20.02.2020 questo Tribunale fallimentare pronunciava decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, ritenendo non dimostrato e, quindi, non provato lo stato di insolvenza della società debitrice;
- con ricorso ex art. 22 L.F., proponeva Parte_1 reclamo dinanzi la Corte di Appello avverso il decreto di rigetto soprarichiamato;
- con decreto n. 328/2021 del 07/07/2021, reso a definizione del giudizio rubricato al n.
121/20, la Corte di Appello di Genova, accogliendo i motivi di reclamo di parte ricorrente, rimetteva gli atti a questo Tribunale per la dichiarazione di fallimento di
Parte_2
- veniva, quindi, fissata udienza per il giorno 18.04.2024, occorrendo costituire nuovamente il contraddittorio, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sulla base del quale i presupposti per la dichiarazione di fallimento devono essere accertati/valutati con riferimento al momento della decisione;
- all'udienza del 18.4.2024, veniva disposta la rinnovazione della notificazione, non essendo andata a buon fine la comunicazione via p.e.c. inviata dalla cancelleria a parte resistente e non essendo stata effettuata notifica ai sensi dell'art. 15 LF dal creditore ricorrente;
- la causa veniva aggiornata al 19.9.2024, ove lo scrivente giudice estensore (allora in qualità di giudice delegato), verificata la regolarità della notificazione nei confronti della società convenuta e ritenendo, di contro, non perfezionata quella nei confronti del sig.
nella qualità di socio accomandatario ossia soggetto che, in quanto Parte_2 illimitatamente e solidalmente (con la società) responsabile per le obbligazioni sociali, risulta per espressa disposizione normativa fallibile in proprio (anche qualora non ricopra autonomamente qualifica di imprenditore commerciale) in estensione ex art. 147 L.F. dell'eventuale fallimento della società, ordinava a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 15 L.F. al solo , Parte_2 rinviando il procedimento all'udienza del 17.10.2024;
- a quest'ultima udienza, la causa veniva nuovamente rinviata, non essendo stata correttamente eseguita la notifica nei confronti di , disponendosi la Parte_2 rinnovazione della notificazione presso la residenza anagrafica aggiornata, con le forme e le procedure previste dal Codice di procedura civile per le notificazioni alle persone fisiche ma con la citazione espressa dell'art. 147 L.F. e della soggezione del sig. al fallimento in estensione quale socio accomandatario della Parte_2 predetta società;
- in data 16.1.2025 parte ricorrente depositava nel fascicolo telematico gli esiti della rinnovazione della notificazione dai quali emergeva che, per la notificazione a effettuata ai sensi dell'art. 15 LF, gli atti venivano depositati nella Parte_2 casa comunale di residenza;
- all'udienza fissata per il 13.02.2025, alla quale compariva la sola parte ricorrente, l'allora giudice delegato, ora giudice relatore-estensore, assumeva riserva di riferire al Collegio;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;
OSSERVA
In premessa, è opportuno evidenziare che gli atti di questo giudizio hanno registrato un notevole ampliamento dell'oggetto dell'istruttoria e della definizione delle posizioni processuali delle parti, in ragione del fatto che:
1) nel giudizio ex art. 15 l.fall. dinanzi al Tribunale di Massa, ancorché in effetti ritualmente evocata in giudizio a mezzo notificazione, la società debitrice non si era costituita né, quindi, aveva spiegato alcuna allegazione che consentisse di valutare nel contraddittorio delle parti la fondatezza dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, promossa da
[...]
; Parte_1 2) nel suddetto giudizio di reclamo, a seguito della rinnovazione della notificazione da parte della corte di Appello di Genova, si costituiva in giudizio tardivamente la società
[...]
la quale, pur eccependo che difettasse non solo la prova dell'insolvenza, ma Parte_2 anche la sua allegazione, allegava altresì in giudizio le seguenti assorbenti circostanze:
- che l'impresa era titolare di beni strumentali - dunque di facile realizzo - per Parte_2 oltre euro 577.000,00 e di depositi - dunque liquidità - per euro 60.000,00, e crediti verso clienti (quasi esclusivamente Enti Pubblici) per euro 1.206.822,00 già al netto di svalutazione prudenziale accantonata a bilancio;
- che la società era stata vittima di un illecito, nel contesto di una più ampia truffa in danno dell'erario, a seguito della quale, in ragione di una presentazione in indebita compensazione di un asserito credito fiscale per aree svantaggiate, in realtà inesistente, eseguita da terzi responsabili, la Procura della Repubblica di Gela aveva sequestrato ogni avere di
[...]
presso il Fondo di Giustizia, dal che la società debitrice Parte_3 era incorsa in un inadempimento non colpevole, in quanto non poteva pagare alcunchè.
Ancora, sempre nel predetto giudizio di reclamo, a seguito di espresso provvedimento della
Corte di Appello in data 25 marzo 2021, venivano richiesti chiarimenti alla reclamante in merito al credito vantato, cosicché lo stesso giudice del reclamo aveva di conseguenza modo di affermare che:
- dalla complessiva documentazione prodotta dalla reclamante (in particolare dagli estratti di ruolo e dal prospetto riepilogativo doc. 5), quest'ultima ha posto a fondamento dell'istanza di fallimento crediti per complessivi euro 336.309,08, oltre 25.988,88 per diritti di notifica, oneri di riscossione mora al 20/8/2019 e diritti tabellari, oggetto di otto cartelle. Inoltre, dal verbale di pignoramento risulta che sulla base di tre di tali cartelle (la n. 06620180003834323000 di euro 20.218,12, la n.06620180005350728000 di euro 85.506,18 e la n.
06620180006137079000 di euro 26.301,94) è stato eseguito pignoramento mobiliare;
- la società reclamata non ha mosso alcuna contestazione in ordine a tali crediti, per altro risultanti dagli estratti di ruolo;
- le sole contestazioni della reclamata riguardavano il credito oggetto della pronuncia della
Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara, ossia il credito relativo all'avviso di accertamento n. T8MCRT100024/2017 per l'anno di imposta 2016 con cui l'Agenzia delle
Entrate ha proceduto al recupero dell'importo indebitamente compensato per euro
264.612,19. In particolare, la Commissione Tributaria ha evidenziato che, pacifica tra le parti l'inesistenza del credito portato in compensazione, la sola questione controversa era "la fondatezza o meno della irrogazione delle sanzioni" e sul punto ha accolto il ricorso, cosicché per effetto di tale sentenza tributaria non è venuto meno il credito di euro 264.612,19, estinto in virtù di una compensazione illegittima, bensì sono venute meno le sanzioni applicate dall'Agenzia delle Entrate per aver posto in essere tale compensazione;
- infine, con proprio specifico documento (allegato 13), l'Agenzia delle Entrate ha allegato analiticamente la sussistenza di un credito complessivo residuo di euro
990.353,22, dettagliando i vari crediti con indicazione delle cartelle o degli avvisi di accertamento e di addebito, l'ente creditore, la data della notifica e in ordine a tali crediti la reclamata non ha mosso alcuna contestazione fatta eccezione per quello di cui alla cartella 0662018000398181000.
Ora, è a fronte proprio di tale articolato quadro processuale come arricchitosi per effetto del compiuto contraddittorio sorto nel contesto del giudizio di reclamo presso la Corte di Appello di Genova che questo giudice è nuovamente chiamato a decidere della presente controversia, anche tenendo conto dei seguenti principi di diritto che regolano il procedimento ex art. 18 l.fall:
- come è noto, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, con conseguente inapplicabilità dei limiti previsti dagli artt. 342 e
345 c.p.c., sicché le parti sono abilitate a proporre anche questioni non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale (Cass. 17/07/2023, n. 20534 Cass. 03/11/2021, n. 31531);
- inoltre, se il devolvibile non incontra i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, il devoluto resta pur sempre soltanto quello definito dal reclamo (v. Cass. 4 ottobre 2022, n. 28789;
Cass. 3 novembre 2021, n. 31531; Cass. 6 agosto 2021, n. 22448; Cass. 4 settembre 2017,
n. 20719; Cass. 22 dicembre 2016, n. 26771; Cass. 13 giugno 2014, n. 13505; Cass. 5 giugno 2014, n. 12706; Cass. 19 marzo 2014, n. 6306).
- infine, nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, l'accertamento dello stato di insolvenza dev'essere compiuto con riferimento alla situazione fattuale esistente al momento della dichiarazione di fallimento ma può fondarsi anche su fatti (e, quindi, su documenti, dai quali gli stessi risultano) diversi da quelli in base ai quali la dichiarazione di insolvenza è stata dichiarata o negata (e, in ragione della rituale produzione dei documenti che li dimostrano, appartenenti, come tali, al thema decidendum del giudizio di reclamo) purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame (cfr. Cass. n. 24424 del 2019; Cass. n. 10952 del 2015).
In forza di tali pacifici presupposti, di fatto e di diritto, deve dunque ritenersi che la nuova cognizione a cui questo giudice è chiamato, peraltro:
- in ragione della data di instaurazione del procedimento prefallimentare (23.09.2019), al pari del presente procedimento, risulta tuttora regolata ratione temporis dalla c.d. Legge fallimentare (R.D. 267/1942). Infatti, l'art. 390 del CCII rubricato “Disciplina transitoria” ha il seguente tenore letterale “i ricorsi per dichiarazione di fallimento (…) depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (…)” - in questa nuova fase del procedimento, è oggettivamente arricchita dai fatti pacifici e non contestati in questo giudizio dalla società debitrice per effetto del contraddittorio finalmente radicatosi in sede di reclamo ex art. 18 l.fall., all'esito del quale questo giudice deve ritenere provati i fatti non contestati, atteso che “i fatti allegati da una delle parti vanno considerati pacifici - e quindi possono essere posti a fondamento della decisione - quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza” (cfr.
Cass., 6 maggio 2022, n. 14403).
Alla luce di tali premesse, brevemente sintetizzate le rispettive allegazioni di parte, va detto che nel caso di specie appaiono ora sussistere tutti i presupposti di legge per procedere alla dichiarazione di fallimento della società debitrice, atteso che ex art. 16 l.fall.:
- è un imprenditore commerciale;
Parte_2
- la società alla data odierna è debitrice per un importo pari a circa 1 milione di euro verso il creditore istante;
- l'impresa non è annoverabile tra le imprese c.d. minori, sottratte al procedimento di fallimento, in ragione del pacifico superamento delle soglie di fallibilità previste dall'art. 1, comma 2, ratione temporis applicabile al caso di specie;
- l'istruttoria di causa e gli atti del giudizio, soprattutto relativi al reclamo ex art. 18 l.fall., evidenziano che la società ha debiti superiori rispetto a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 15 l.fall., in base al quale non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila;
- da ultimo, è altresì pacifica l'impossibilità di realizzare l'attivo societario, a prescindere dal suo concreto valore nominale come emergente dai dati di bilancio, al fine di soddisfare regolarmente le posizioni debitore esistenti, dal che vi è stato di insolvenza ex art. 5 l.fall..
Condizione obiettiva di procedibilità della domanda di fallimento: il raggiungimento della c.d. soglia dell'indebitamento rilevante (art. 15 u.c. L.F.).
L'art. 15 ultimo comma L.F. recita testualmente: “Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
Come rileva la sentenza della Corte di Appello di Genova, nel giudizio di reclamo ex art. 18
l.fall., il creditore istante ha documentato che Parte_2
ha debiti certi, liquidi ed esigibili per un totale pari ad euro 990.353,22 (cfr.
[...]
Allegato 13), senza che in ordine a tale evidenza sia stata contrapposta una rilevante contestazione della società debitrice.
Pertanto, la condizione obiettiva di procedibilità della domanda di fallimento appare sussistente essendo stata superata la c.d. soglia dell'indebitamento rilevante. Presupposti soggettivi: “Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo”
(art. 1, L.F.).
Dalla disamina degli atti emerge con evidenza che Parte_2 [...]
ricopre la qualifica di imprenditore “privato” (ossia non avente Parte_2 qualità di ente pubblico) che ha esercitato o esercita attività “commerciale” (nella specie: escavazioni inerti, sbanchi e scavi, movimenti terra, lavori di edilizia in generale.).
Il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 1, comma primo, risulta dunque soddisfatto. Pt_4
Il regime concorsuale riformato ha infatti tratteggiato la figura dell'imprenditore fallibile affidandolo in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, cristallizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull'altrui lavoro. (Cassazione
Civile, sez. I, sent n. 13086 del 28.5.2010).
Risultano altresì sussistenti i presupposti soggettivi c.d. dimensionali, richiesti dall'art. 1, comma secondo, L.F.
Premesso che è onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1 c. 2 L.F. (ex multis Cass.
1.12.2016 n. 24548), non si può non rilevare che, nel caso di specie, la società convenuta - e il socio illimitatamente responsabile, quest'ultimo rimasto contumace anche nel giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. - non hanno offerto (come sarebbe stato loro specifico onere) elementi su cui fondare il superamento della citata presunzione (legale relativa): “Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma (ossia commerciali privati, ndr) i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: (…)”
(art. 1, comma secondo, L.F.).
In ogni caso, a conferma della presunzione, dal decreto di accoglimento del reclamo emesso dalla Corte di Appello di Genova, emerge un debito complessivo residuo con Agenzia delle
Entrate per € 990.353,22 già di per sé sufficiente ad integrare e superare la soglia prevista dal succitato articolo e pari ad un indebitamento complessivo per almeno Euro 500.000,00: art. 1, lettera c) L.F.: “ammontare dei debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila” quale soglia di esenzione da fallimento in quanto indicativa che si tratta di impresa minore. Tale soglia, per quanto sopra esposto, deve ritenersi superata sia per effetto della operatività della presunzione legale relativa sopra richiamata (non avendo il convenuto provato di essere impresa minore poiché sotto soglia da ogni angolo visuale) sia poiché agli atti risulta la prova documentale del superamento della soglia pari ad Euro 500.000,00 di ammontare dei debiti anche non scaduti. In proposito si osserva che il superamento di tale soglia, a differenza delle altre, va valutato (non con riferimento a ciascuno degli esercizi precedenti quello in cui è stata depositata la domanda di dichiarazione del fallimento ma) all'attualità ossia con riferimento al momento della decisione sulla base degli elementi più recenti tra quelli disponibili.
Presupposto oggettivo: “stato d'insolvenza (art. 5, L.F.)”.
Sul punto, a suo tempo già oggetto specifico del reclamo summenzionato, deve darsi seguito alle risultanze del giudizio ex art. 18 l.fall., le quali, integrando il quadro probatorio a disposizione di questo giudice, hanno evidenziato che:
(a) come detto, vi è un debito verso Agenzia delle Entrate per almeno € 990.353,22; tale debito è pacifico e non contestato;
(b) non può attribuirsi ormai rilevanza al fatto che la società disponga di beni strumentali che
– a detta della stessa debitrice - avrebbero un valore di oltre euro 577.000,00 e sarebbero di facile realizzo, in ragione delle seguenti assorbenti considerazioni:
- le risultanze contabili rivendicate da non sono in grado di assurgere a fonte Parte_2 di prova dei valori dei beni della debitrice, poiché con riferimento a tali beni, iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera - al pari che per ogni altra immobilizzazione materiale - il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19654; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22146);
- peraltro, tali cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione dell'operatività dell'impresa (cfr. Cass. 6-10-2017, n. 23437) ed in tal senso appare dirimente il fatto che il realizzo di tali beni per detto ingente valore è stato ipotizzato ma non è stato documentato da alcun concreto riscontro, anche parziale, nel corso dello stesso procedimento di dichiarazione di fallimento;
- infine, tale valore contabile non è comunque sufficiente ad onorare se non in misura dimidiata il credito erariale accertato nel giudizio presso la Corte di Appello in base allegato
13 di parte reclamante;
(c) parimenti, il fatto, invocato dalla debitrice, che disporrebbe di una liquidita Parte_2 di circa 60.000,00 euro è irrilevante, poiché trattasi di una somma assai modesta rispetto all'esposizione debitoria della società di cui si è detto e che, viceversa, attesta, come la società non disponga della liquidità necessaria per adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ora, è notorio in giurisprudenza come, ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza sussiste quando l'imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività commerciale, anche nell'ipotesi in cui l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili (cfr. in tal senso Cassazione civile, 5 settembre
2022, n. 26131). L'insolvenza è una situazione oggettiva di impotenza economica e finanziaria (strutturale e non meramente transitoria), tale da palesarsi irreversibile, la quale ricorre tutte le volte in cui l'imprenditore non sia in grado di far fronte regolarmente, tempestivamente e con mezzi ordinari, alle proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito indispensabili all'esercizio dell'attività di impresa (Cass. 7 aprile 2015, n. 6914; Cass. 8 agosto 2013, n. 19027, Cass. 4 luglio 2013, n. 16752; Cass. 30 settembre 2004, n. 19611; Cass. 28 marzo 2001, n. 4455, Cass. Sezioni Unite, 13 marzo
2001, n. 115; Cass. 14 marzo 1978, n. 1274; Cass. 28 luglio 1977, n. 3371).
Per di più, va osservato che un imprenditore è insolvente anche quando le poste attive siano difficilmente liquidabili nel breve periodo, a fronte di debiti, seppur di minore o corrispondente entità, ma immediatamente esigibili (cfr. Cass. 25 luglio 2008, n. 20476; Cass. 16 luglio 1992,
n. 8656. Nella giurisprudenza di merito, si vedano: App. Torino, 15 gennaio 2013; App.
Bologna, 12 luglio 2011; App. Brescia, 9 luglio 2010).
In sintesi, lo stato d'insolvenza deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa esprimendosi, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 20 gennaio 2020, n. 1069).
Alla luce dei principi esposti, non è revocabile in dubbio lo stato di insolvenza di
[...]
sussistendo molteplici elementi che rivelano Ia sua incapacità di adempiere Parte_2 regolarmente alle proprie obbligazioni.
Fallimento del socio illimitatamente responsabile
Sussistono nel caso di specie i presupposti per il fallimento personale del socio illimitatamente responsabile . Parte_2
La qualità di socio illimitatamente responsabile risulta testualmente dalla visura camerale in atti (v. allegato 2 al ricorso per la dichiarazione di fallimento) che evidenzia come la società abbia la forma giuridica di società in accomandita semplice ove ricopre la Parte_2 qualità di socio accomandatario, illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali (gli accomandatari, ai quali spetta in via esclusiva l'amministrazione e la gestione della società hanno una responsabilità illimitata e solidale per l'adempimento delle obbligazioni sociali e, pertanto, si trovano in una situazione analoga a quella dei soci della . CP_1
A prescindere dal fatto che il socio abbia o meno compiuto atti di amministrazione, la semplice qualità di socio accomandatario di una società in accomandita semplice ne comporta la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali e, di conseguenza, la soggezione al fallimento in proprio, in estensione rispetto al fallimento della società.
A norma dell'art. 147 L.F. l'estensione del fallimento della società a tutti i soci illimitatamente responsabili costituisce un effetto legale e automatico della dichiarazione di fallimento avente la ratio di garantire l'adempimento delle obbligazioni sociali anche con il patrimonio personale di ciascun socio illimitatamente responsabile per le stesse (art. 2740 c.c.), così rafforzando la tutela dei creditori sociali.
Ritenuta la “particolare complessità della procedura” a norma dell'art. 16 comma primo n. 5 L.F. “l'adunanza in cui si procederà all'esame della stato passivo” è stabilita entro il termine perentorio di centottanta giorni dal deposito della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione Civile, in funzione di Tribunale Fallimentare, nella composizione specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, visti gli artt. 16 e 17 L.F.:
1. DICHIARA il fallimento di: a. “ , corrente in Aulla, Controparte_2 frazione Serricciolo (MS), Partita I.V.A.: ; P.IVA_1 b. (C.F. ), in applicazione dell'art. Parte_2 C.F._1
147 L.F., nella sua qualità socio illimitatamente responsabile, in quanto socio accomandatario della predetta Società;
2. NOMINA quale Giudice Delegato alla procedura il dr. Alessandro Pellegri;
3. quale curatore l'Avv. Gianni TOGNONI, C.F.: , Pt_5 C.F._2 iscritto allo “Ordine degli avvocati di Massa Carrara” ed iscritto altresì, a decorrere dal giorno 31.03.2023, al n. 6490, presso la sede di Massa dello “Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti” previsto dall'art. 2 comma 1 lettera n) e dall'art. 356 C.C.I.I. come corretti ed integrati dal D.Lgs. 13.09.2024, n. 136, istituito presso il Ministero della Giustizia;
4. ORDINA “al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni”;
5. DISPONE che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile e nella legge fallimentare, qualora ne ricorrano i presupposti, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della società in liquidazione giudiziale, ovunque essi si trovino, secondo gli artt. 752 ss. c.p.c. e che provveda senza indugio all'inventario;
6. STABILISCE, per la “particolare complessità della procedura” a norma dell'art. 16 comma primo n. 5 L.F., che la “adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo” si terrà presso questo Palazzo di Giustizia (salvo che il giudice delegato stabilisca, con decreto successivo alla presente sentenza, che “l'udienza sia svolta in via telematica”, a norma dell'art. 95 comma terzo L.F.) il giorno 13.11.2025, ore 10.00;
7. ASSEGNA “ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza” di cui al capo precedente per la presentazione al Curatore delle “domande di insinuazione”;
8. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9. MANDA alla Cancelleria di provvedere, entro il giorno successivo al deposito, alla notificazione, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., del testo integrale della presente sentenza al Pubblico Ministero e al fallito e alla comunicazione per estratto, ai sensi dell'art. 136 c.p.c., al Curatore e al richiedente il fallimento, nonché alla trasmissione, anche per via telematica, sempre per estratto, all'Ufficio del Registro delle Imprese di Massa Carrara per l'annotazione.
Così deciso in data 22.04.2025 nella camera di consiglio del Tribunale fallimentare di
Massa nella composizione specificata in epigrafe.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice estensore
Dr. Alessandro Pellegri
Il Presidente
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
(Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali)
riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Alessandro Pellegri Giudice relatore
Dott. Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
***
SENTENZA
***
PREMESSO CHE
- in data 23.07.2019 depositava ricorso Parte_1 rubricato al n. 124/2019 R.G.P.F per la dichiarazione di fallimento di
[...]
(C.F. ); Parte_2 P.IVA_1
- in data 20.02.2020 questo Tribunale fallimentare pronunciava decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, ritenendo non dimostrato e, quindi, non provato lo stato di insolvenza della società debitrice;
- con ricorso ex art. 22 L.F., proponeva Parte_1 reclamo dinanzi la Corte di Appello avverso il decreto di rigetto soprarichiamato;
- con decreto n. 328/2021 del 07/07/2021, reso a definizione del giudizio rubricato al n.
121/20, la Corte di Appello di Genova, accogliendo i motivi di reclamo di parte ricorrente, rimetteva gli atti a questo Tribunale per la dichiarazione di fallimento di
Parte_2
- veniva, quindi, fissata udienza per il giorno 18.04.2024, occorrendo costituire nuovamente il contraddittorio, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sulla base del quale i presupposti per la dichiarazione di fallimento devono essere accertati/valutati con riferimento al momento della decisione;
- all'udienza del 18.4.2024, veniva disposta la rinnovazione della notificazione, non essendo andata a buon fine la comunicazione via p.e.c. inviata dalla cancelleria a parte resistente e non essendo stata effettuata notifica ai sensi dell'art. 15 LF dal creditore ricorrente;
- la causa veniva aggiornata al 19.9.2024, ove lo scrivente giudice estensore (allora in qualità di giudice delegato), verificata la regolarità della notificazione nei confronti della società convenuta e ritenendo, di contro, non perfezionata quella nei confronti del sig.
nella qualità di socio accomandatario ossia soggetto che, in quanto Parte_2 illimitatamente e solidalmente (con la società) responsabile per le obbligazioni sociali, risulta per espressa disposizione normativa fallibile in proprio (anche qualora non ricopra autonomamente qualifica di imprenditore commerciale) in estensione ex art. 147 L.F. dell'eventuale fallimento della società, ordinava a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 15 L.F. al solo , Parte_2 rinviando il procedimento all'udienza del 17.10.2024;
- a quest'ultima udienza, la causa veniva nuovamente rinviata, non essendo stata correttamente eseguita la notifica nei confronti di , disponendosi la Parte_2 rinnovazione della notificazione presso la residenza anagrafica aggiornata, con le forme e le procedure previste dal Codice di procedura civile per le notificazioni alle persone fisiche ma con la citazione espressa dell'art. 147 L.F. e della soggezione del sig. al fallimento in estensione quale socio accomandatario della Parte_2 predetta società;
- in data 16.1.2025 parte ricorrente depositava nel fascicolo telematico gli esiti della rinnovazione della notificazione dai quali emergeva che, per la notificazione a effettuata ai sensi dell'art. 15 LF, gli atti venivano depositati nella Parte_2 casa comunale di residenza;
- all'udienza fissata per il 13.02.2025, alla quale compariva la sola parte ricorrente, l'allora giudice delegato, ora giudice relatore-estensore, assumeva riserva di riferire al Collegio;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;
OSSERVA
In premessa, è opportuno evidenziare che gli atti di questo giudizio hanno registrato un notevole ampliamento dell'oggetto dell'istruttoria e della definizione delle posizioni processuali delle parti, in ragione del fatto che:
1) nel giudizio ex art. 15 l.fall. dinanzi al Tribunale di Massa, ancorché in effetti ritualmente evocata in giudizio a mezzo notificazione, la società debitrice non si era costituita né, quindi, aveva spiegato alcuna allegazione che consentisse di valutare nel contraddittorio delle parti la fondatezza dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, promossa da
[...]
; Parte_1 2) nel suddetto giudizio di reclamo, a seguito della rinnovazione della notificazione da parte della corte di Appello di Genova, si costituiva in giudizio tardivamente la società
[...]
la quale, pur eccependo che difettasse non solo la prova dell'insolvenza, ma Parte_2 anche la sua allegazione, allegava altresì in giudizio le seguenti assorbenti circostanze:
- che l'impresa era titolare di beni strumentali - dunque di facile realizzo - per Parte_2 oltre euro 577.000,00 e di depositi - dunque liquidità - per euro 60.000,00, e crediti verso clienti (quasi esclusivamente Enti Pubblici) per euro 1.206.822,00 già al netto di svalutazione prudenziale accantonata a bilancio;
- che la società era stata vittima di un illecito, nel contesto di una più ampia truffa in danno dell'erario, a seguito della quale, in ragione di una presentazione in indebita compensazione di un asserito credito fiscale per aree svantaggiate, in realtà inesistente, eseguita da terzi responsabili, la Procura della Repubblica di Gela aveva sequestrato ogni avere di
[...]
presso il Fondo di Giustizia, dal che la società debitrice Parte_3 era incorsa in un inadempimento non colpevole, in quanto non poteva pagare alcunchè.
Ancora, sempre nel predetto giudizio di reclamo, a seguito di espresso provvedimento della
Corte di Appello in data 25 marzo 2021, venivano richiesti chiarimenti alla reclamante in merito al credito vantato, cosicché lo stesso giudice del reclamo aveva di conseguenza modo di affermare che:
- dalla complessiva documentazione prodotta dalla reclamante (in particolare dagli estratti di ruolo e dal prospetto riepilogativo doc. 5), quest'ultima ha posto a fondamento dell'istanza di fallimento crediti per complessivi euro 336.309,08, oltre 25.988,88 per diritti di notifica, oneri di riscossione mora al 20/8/2019 e diritti tabellari, oggetto di otto cartelle. Inoltre, dal verbale di pignoramento risulta che sulla base di tre di tali cartelle (la n. 06620180003834323000 di euro 20.218,12, la n.06620180005350728000 di euro 85.506,18 e la n.
06620180006137079000 di euro 26.301,94) è stato eseguito pignoramento mobiliare;
- la società reclamata non ha mosso alcuna contestazione in ordine a tali crediti, per altro risultanti dagli estratti di ruolo;
- le sole contestazioni della reclamata riguardavano il credito oggetto della pronuncia della
Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara, ossia il credito relativo all'avviso di accertamento n. T8MCRT100024/2017 per l'anno di imposta 2016 con cui l'Agenzia delle
Entrate ha proceduto al recupero dell'importo indebitamente compensato per euro
264.612,19. In particolare, la Commissione Tributaria ha evidenziato che, pacifica tra le parti l'inesistenza del credito portato in compensazione, la sola questione controversa era "la fondatezza o meno della irrogazione delle sanzioni" e sul punto ha accolto il ricorso, cosicché per effetto di tale sentenza tributaria non è venuto meno il credito di euro 264.612,19, estinto in virtù di una compensazione illegittima, bensì sono venute meno le sanzioni applicate dall'Agenzia delle Entrate per aver posto in essere tale compensazione;
- infine, con proprio specifico documento (allegato 13), l'Agenzia delle Entrate ha allegato analiticamente la sussistenza di un credito complessivo residuo di euro
990.353,22, dettagliando i vari crediti con indicazione delle cartelle o degli avvisi di accertamento e di addebito, l'ente creditore, la data della notifica e in ordine a tali crediti la reclamata non ha mosso alcuna contestazione fatta eccezione per quello di cui alla cartella 0662018000398181000.
Ora, è a fronte proprio di tale articolato quadro processuale come arricchitosi per effetto del compiuto contraddittorio sorto nel contesto del giudizio di reclamo presso la Corte di Appello di Genova che questo giudice è nuovamente chiamato a decidere della presente controversia, anche tenendo conto dei seguenti principi di diritto che regolano il procedimento ex art. 18 l.fall:
- come è noto, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, con conseguente inapplicabilità dei limiti previsti dagli artt. 342 e
345 c.p.c., sicché le parti sono abilitate a proporre anche questioni non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale (Cass. 17/07/2023, n. 20534 Cass. 03/11/2021, n. 31531);
- inoltre, se il devolvibile non incontra i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, il devoluto resta pur sempre soltanto quello definito dal reclamo (v. Cass. 4 ottobre 2022, n. 28789;
Cass. 3 novembre 2021, n. 31531; Cass. 6 agosto 2021, n. 22448; Cass. 4 settembre 2017,
n. 20719; Cass. 22 dicembre 2016, n. 26771; Cass. 13 giugno 2014, n. 13505; Cass. 5 giugno 2014, n. 12706; Cass. 19 marzo 2014, n. 6306).
- infine, nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, l'accertamento dello stato di insolvenza dev'essere compiuto con riferimento alla situazione fattuale esistente al momento della dichiarazione di fallimento ma può fondarsi anche su fatti (e, quindi, su documenti, dai quali gli stessi risultano) diversi da quelli in base ai quali la dichiarazione di insolvenza è stata dichiarata o negata (e, in ragione della rituale produzione dei documenti che li dimostrano, appartenenti, come tali, al thema decidendum del giudizio di reclamo) purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame (cfr. Cass. n. 24424 del 2019; Cass. n. 10952 del 2015).
In forza di tali pacifici presupposti, di fatto e di diritto, deve dunque ritenersi che la nuova cognizione a cui questo giudice è chiamato, peraltro:
- in ragione della data di instaurazione del procedimento prefallimentare (23.09.2019), al pari del presente procedimento, risulta tuttora regolata ratione temporis dalla c.d. Legge fallimentare (R.D. 267/1942). Infatti, l'art. 390 del CCII rubricato “Disciplina transitoria” ha il seguente tenore letterale “i ricorsi per dichiarazione di fallimento (…) depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (…)” - in questa nuova fase del procedimento, è oggettivamente arricchita dai fatti pacifici e non contestati in questo giudizio dalla società debitrice per effetto del contraddittorio finalmente radicatosi in sede di reclamo ex art. 18 l.fall., all'esito del quale questo giudice deve ritenere provati i fatti non contestati, atteso che “i fatti allegati da una delle parti vanno considerati pacifici - e quindi possono essere posti a fondamento della decisione - quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza” (cfr.
Cass., 6 maggio 2022, n. 14403).
Alla luce di tali premesse, brevemente sintetizzate le rispettive allegazioni di parte, va detto che nel caso di specie appaiono ora sussistere tutti i presupposti di legge per procedere alla dichiarazione di fallimento della società debitrice, atteso che ex art. 16 l.fall.:
- è un imprenditore commerciale;
Parte_2
- la società alla data odierna è debitrice per un importo pari a circa 1 milione di euro verso il creditore istante;
- l'impresa non è annoverabile tra le imprese c.d. minori, sottratte al procedimento di fallimento, in ragione del pacifico superamento delle soglie di fallibilità previste dall'art. 1, comma 2, ratione temporis applicabile al caso di specie;
- l'istruttoria di causa e gli atti del giudizio, soprattutto relativi al reclamo ex art. 18 l.fall., evidenziano che la società ha debiti superiori rispetto a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 15 l.fall., in base al quale non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila;
- da ultimo, è altresì pacifica l'impossibilità di realizzare l'attivo societario, a prescindere dal suo concreto valore nominale come emergente dai dati di bilancio, al fine di soddisfare regolarmente le posizioni debitore esistenti, dal che vi è stato di insolvenza ex art. 5 l.fall..
Condizione obiettiva di procedibilità della domanda di fallimento: il raggiungimento della c.d. soglia dell'indebitamento rilevante (art. 15 u.c. L.F.).
L'art. 15 ultimo comma L.F. recita testualmente: “Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
Come rileva la sentenza della Corte di Appello di Genova, nel giudizio di reclamo ex art. 18
l.fall., il creditore istante ha documentato che Parte_2
ha debiti certi, liquidi ed esigibili per un totale pari ad euro 990.353,22 (cfr.
[...]
Allegato 13), senza che in ordine a tale evidenza sia stata contrapposta una rilevante contestazione della società debitrice.
Pertanto, la condizione obiettiva di procedibilità della domanda di fallimento appare sussistente essendo stata superata la c.d. soglia dell'indebitamento rilevante. Presupposti soggettivi: “Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo”
(art. 1, L.F.).
Dalla disamina degli atti emerge con evidenza che Parte_2 [...]
ricopre la qualifica di imprenditore “privato” (ossia non avente Parte_2 qualità di ente pubblico) che ha esercitato o esercita attività “commerciale” (nella specie: escavazioni inerti, sbanchi e scavi, movimenti terra, lavori di edilizia in generale.).
Il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 1, comma primo, risulta dunque soddisfatto. Pt_4
Il regime concorsuale riformato ha infatti tratteggiato la figura dell'imprenditore fallibile affidandolo in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, cristallizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull'altrui lavoro. (Cassazione
Civile, sez. I, sent n. 13086 del 28.5.2010).
Risultano altresì sussistenti i presupposti soggettivi c.d. dimensionali, richiesti dall'art. 1, comma secondo, L.F.
Premesso che è onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1 c. 2 L.F. (ex multis Cass.
1.12.2016 n. 24548), non si può non rilevare che, nel caso di specie, la società convenuta - e il socio illimitatamente responsabile, quest'ultimo rimasto contumace anche nel giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. - non hanno offerto (come sarebbe stato loro specifico onere) elementi su cui fondare il superamento della citata presunzione (legale relativa): “Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma (ossia commerciali privati, ndr) i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: (…)”
(art. 1, comma secondo, L.F.).
In ogni caso, a conferma della presunzione, dal decreto di accoglimento del reclamo emesso dalla Corte di Appello di Genova, emerge un debito complessivo residuo con Agenzia delle
Entrate per € 990.353,22 già di per sé sufficiente ad integrare e superare la soglia prevista dal succitato articolo e pari ad un indebitamento complessivo per almeno Euro 500.000,00: art. 1, lettera c) L.F.: “ammontare dei debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila” quale soglia di esenzione da fallimento in quanto indicativa che si tratta di impresa minore. Tale soglia, per quanto sopra esposto, deve ritenersi superata sia per effetto della operatività della presunzione legale relativa sopra richiamata (non avendo il convenuto provato di essere impresa minore poiché sotto soglia da ogni angolo visuale) sia poiché agli atti risulta la prova documentale del superamento della soglia pari ad Euro 500.000,00 di ammontare dei debiti anche non scaduti. In proposito si osserva che il superamento di tale soglia, a differenza delle altre, va valutato (non con riferimento a ciascuno degli esercizi precedenti quello in cui è stata depositata la domanda di dichiarazione del fallimento ma) all'attualità ossia con riferimento al momento della decisione sulla base degli elementi più recenti tra quelli disponibili.
Presupposto oggettivo: “stato d'insolvenza (art. 5, L.F.)”.
Sul punto, a suo tempo già oggetto specifico del reclamo summenzionato, deve darsi seguito alle risultanze del giudizio ex art. 18 l.fall., le quali, integrando il quadro probatorio a disposizione di questo giudice, hanno evidenziato che:
(a) come detto, vi è un debito verso Agenzia delle Entrate per almeno € 990.353,22; tale debito è pacifico e non contestato;
(b) non può attribuirsi ormai rilevanza al fatto che la società disponga di beni strumentali che
– a detta della stessa debitrice - avrebbero un valore di oltre euro 577.000,00 e sarebbero di facile realizzo, in ragione delle seguenti assorbenti considerazioni:
- le risultanze contabili rivendicate da non sono in grado di assurgere a fonte Parte_2 di prova dei valori dei beni della debitrice, poiché con riferimento a tali beni, iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera - al pari che per ogni altra immobilizzazione materiale - il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19654; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22146);
- peraltro, tali cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione dell'operatività dell'impresa (cfr. Cass. 6-10-2017, n. 23437) ed in tal senso appare dirimente il fatto che il realizzo di tali beni per detto ingente valore è stato ipotizzato ma non è stato documentato da alcun concreto riscontro, anche parziale, nel corso dello stesso procedimento di dichiarazione di fallimento;
- infine, tale valore contabile non è comunque sufficiente ad onorare se non in misura dimidiata il credito erariale accertato nel giudizio presso la Corte di Appello in base allegato
13 di parte reclamante;
(c) parimenti, il fatto, invocato dalla debitrice, che disporrebbe di una liquidita Parte_2 di circa 60.000,00 euro è irrilevante, poiché trattasi di una somma assai modesta rispetto all'esposizione debitoria della società di cui si è detto e che, viceversa, attesta, come la società non disponga della liquidità necessaria per adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ora, è notorio in giurisprudenza come, ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza sussiste quando l'imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività commerciale, anche nell'ipotesi in cui l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili (cfr. in tal senso Cassazione civile, 5 settembre
2022, n. 26131). L'insolvenza è una situazione oggettiva di impotenza economica e finanziaria (strutturale e non meramente transitoria), tale da palesarsi irreversibile, la quale ricorre tutte le volte in cui l'imprenditore non sia in grado di far fronte regolarmente, tempestivamente e con mezzi ordinari, alle proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito indispensabili all'esercizio dell'attività di impresa (Cass. 7 aprile 2015, n. 6914; Cass. 8 agosto 2013, n. 19027, Cass. 4 luglio 2013, n. 16752; Cass. 30 settembre 2004, n. 19611; Cass. 28 marzo 2001, n. 4455, Cass. Sezioni Unite, 13 marzo
2001, n. 115; Cass. 14 marzo 1978, n. 1274; Cass. 28 luglio 1977, n. 3371).
Per di più, va osservato che un imprenditore è insolvente anche quando le poste attive siano difficilmente liquidabili nel breve periodo, a fronte di debiti, seppur di minore o corrispondente entità, ma immediatamente esigibili (cfr. Cass. 25 luglio 2008, n. 20476; Cass. 16 luglio 1992,
n. 8656. Nella giurisprudenza di merito, si vedano: App. Torino, 15 gennaio 2013; App.
Bologna, 12 luglio 2011; App. Brescia, 9 luglio 2010).
In sintesi, lo stato d'insolvenza deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa esprimendosi, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 20 gennaio 2020, n. 1069).
Alla luce dei principi esposti, non è revocabile in dubbio lo stato di insolvenza di
[...]
sussistendo molteplici elementi che rivelano Ia sua incapacità di adempiere Parte_2 regolarmente alle proprie obbligazioni.
Fallimento del socio illimitatamente responsabile
Sussistono nel caso di specie i presupposti per il fallimento personale del socio illimitatamente responsabile . Parte_2
La qualità di socio illimitatamente responsabile risulta testualmente dalla visura camerale in atti (v. allegato 2 al ricorso per la dichiarazione di fallimento) che evidenzia come la società abbia la forma giuridica di società in accomandita semplice ove ricopre la Parte_2 qualità di socio accomandatario, illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali (gli accomandatari, ai quali spetta in via esclusiva l'amministrazione e la gestione della società hanno una responsabilità illimitata e solidale per l'adempimento delle obbligazioni sociali e, pertanto, si trovano in una situazione analoga a quella dei soci della . CP_1
A prescindere dal fatto che il socio abbia o meno compiuto atti di amministrazione, la semplice qualità di socio accomandatario di una società in accomandita semplice ne comporta la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali e, di conseguenza, la soggezione al fallimento in proprio, in estensione rispetto al fallimento della società.
A norma dell'art. 147 L.F. l'estensione del fallimento della società a tutti i soci illimitatamente responsabili costituisce un effetto legale e automatico della dichiarazione di fallimento avente la ratio di garantire l'adempimento delle obbligazioni sociali anche con il patrimonio personale di ciascun socio illimitatamente responsabile per le stesse (art. 2740 c.c.), così rafforzando la tutela dei creditori sociali.
Ritenuta la “particolare complessità della procedura” a norma dell'art. 16 comma primo n. 5 L.F. “l'adunanza in cui si procederà all'esame della stato passivo” è stabilita entro il termine perentorio di centottanta giorni dal deposito della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione Civile, in funzione di Tribunale Fallimentare, nella composizione specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, visti gli artt. 16 e 17 L.F.:
1. DICHIARA il fallimento di: a. “ , corrente in Aulla, Controparte_2 frazione Serricciolo (MS), Partita I.V.A.: ; P.IVA_1 b. (C.F. ), in applicazione dell'art. Parte_2 C.F._1
147 L.F., nella sua qualità socio illimitatamente responsabile, in quanto socio accomandatario della predetta Società;
2. NOMINA quale Giudice Delegato alla procedura il dr. Alessandro Pellegri;
3. quale curatore l'Avv. Gianni TOGNONI, C.F.: , Pt_5 C.F._2 iscritto allo “Ordine degli avvocati di Massa Carrara” ed iscritto altresì, a decorrere dal giorno 31.03.2023, al n. 6490, presso la sede di Massa dello “Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti” previsto dall'art. 2 comma 1 lettera n) e dall'art. 356 C.C.I.I. come corretti ed integrati dal D.Lgs. 13.09.2024, n. 136, istituito presso il Ministero della Giustizia;
4. ORDINA “al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni”;
5. DISPONE che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile e nella legge fallimentare, qualora ne ricorrano i presupposti, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della società in liquidazione giudiziale, ovunque essi si trovino, secondo gli artt. 752 ss. c.p.c. e che provveda senza indugio all'inventario;
6. STABILISCE, per la “particolare complessità della procedura” a norma dell'art. 16 comma primo n. 5 L.F., che la “adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo” si terrà presso questo Palazzo di Giustizia (salvo che il giudice delegato stabilisca, con decreto successivo alla presente sentenza, che “l'udienza sia svolta in via telematica”, a norma dell'art. 95 comma terzo L.F.) il giorno 13.11.2025, ore 10.00;
7. ASSEGNA “ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza” di cui al capo precedente per la presentazione al Curatore delle “domande di insinuazione”;
8. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9. MANDA alla Cancelleria di provvedere, entro il giorno successivo al deposito, alla notificazione, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., del testo integrale della presente sentenza al Pubblico Ministero e al fallito e alla comunicazione per estratto, ai sensi dell'art. 136 c.p.c., al Curatore e al richiedente il fallimento, nonché alla trasmissione, anche per via telematica, sempre per estratto, all'Ufficio del Registro delle Imprese di Massa Carrara per l'annotazione.
Così deciso in data 22.04.2025 nella camera di consiglio del Tribunale fallimentare di
Massa nella composizione specificata in epigrafe.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice estensore
Dr. Alessandro Pellegri
Il Presidente
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli