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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 8.7.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 2617/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Libbi, come da procura in atti Parte_1 appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
RI OS, come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1870/2023 pubblicata il 9.5.2023
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 7.11.2020, premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della dal 12.2.2018 al 14.3.2020, data di cessazione del rapporto per CP_1 intervenuto licenziamento disciplinare, chiedeva, accertata e dichiarata la nullità e/o illegittimità e/o invalidità dell'intimato licenziamento per insussistenza del fatto materiale contestato, la condanna della società appellata alla reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato e al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima di legge, con condanna, altresì al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali come per legge. Chiedeva, in via subordinata, accertata
1 l'inesistenza della giusta causa, previo annullamento del licenziamento intimato, di dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e di condannare la società al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima di legge, anche in considerazione della gravità del comportamento della convenuta. Chiedeva infine, accertata e dichiarata la dequalificazione professionale subita dall'1.12.2019 alla data del licenziamento, la condanna della società al risarcimento del danno patrimoniale subito in misura pari al 100% della retribuzione globale di fatto percepita (€. 2.353,26) per ogni mese di dequalificazione o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno non patrimoniale, così come descritto, da determinarsi in via equitativa ex artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c.
A sostegno della propria pretesa, deduceva che:
- era stato assunto alle dipendenze della il 12.2.2018, con contratto a tempo CP_1 indeterminato, full time e inquadrato al 6° livello del CCNL Metalmeccanici, con mansioni di tester analyst;
- vantava, al momento dell'assunzione, una considerevole esperienza lavorativa nel settore;
- aveva lavorato, durante il rapporto, per circa 19 mesi, presso nella sede di Controparte_2
Viale Europa e, poi, per alcuni giorni a dicembre 2019 presso ENI Saipem, sempre nella stessa zona di Roma (EUR);
- aveva ricevuto attestati di stima dai vari committenti;
- non aveva mai subito alcun procedimento disciplinare;
- dopo essere rientrato in sede a dicembre 2019, non era più stato adibito ad alcuna attività, passando le sue giornate in una stanza, da solo, completamente inattivo;
- aveva più volte chiesto, inutilmente, di essere ricollocato presso altri clienti;
- aveva iniziato ad avere attacchi di panico e a soffrire di depressione a causa della situazione lavorativa, dovendo ricorrere alle cure di uno specialista;
- aveva già sofferto in passato di episodi ansiosi;
- si era rivolto più volte al Direttore Generale, Sig. rappresentando tale disagio e Persona_1 chiedendo di poter lavorare, ricevendo sempre risposte negative;
- aveva tentato di studiare, durante le ore di inattività forzata, nuovi sistemi operativi, come Linux, applicativi come Power BI o linguaggi come PL/SQL, anche al fine di evitare un eccessivo depauperamento del proprio bagaglio professionale;
- aveva trascorso le giornate lavorative nel più totale isolamento, senza alcun contatto con altre persone e senza nulla da fare;
- era stato informato, il 24.2.2020, di dover sostenere il giorno successivo un colloquio presso la committente GS S.p.A., in Via Fiume Bianco, per poter essere collocato presso quell'appalto;
2 - aveva sostenuto il colloquio con esito positivo, come comunicatogli, nel primo pomeriggio del
26.2.2020, dalla Sig.ra che lo aveva invitato, nel contempo, a prendere contatti Persona_2 diretti con il personale GS S.p.A. per l'inizio dell'attività il giorno seguente;
- aveva iniziato a lavorare presso il nuovo committente, il giorno successivo ma – a causa della tensione e dello stress accumulati nei mesi di forzata inattività – era stato colto da un forte attacco di panico che lo aveva costretto ad abbandonare il posto di lavoro;
- aveva avvisato immediatamente via mail il datore di lavoro dell'accaduto;
- si era recato successivamente dal medico che, dopo averlo visitato, aveva certificato uno stato di malattia fino al 30.3.2020;
- aveva ricevuto, del tutto inopinatamente, il 6 marzo 2020, una raccomandata del seguente tenore:
“... Al fine di una più agevole ricollocazione su futuri appalti, il Direttore Generale, sig.
[...]
le chiedeva di procedere allo studio del linguaggio PL/SQL, nonché del sistema operativo Per_1
Linux e Power BI, fornendole il materiale. Ella rifiutava la formazione sul linguaggio PL/SQL ritenendolo, in maniera inappropriata, complicato. In data 24 febbraio u.s. Veniva convocato dall'account che per nome e per conto del Direttore Commerciale, sig. Persona_2
Le riferiva che il giorno seguente si sarebbe dovuto recare presso la Persona_3 committente GS in via Fiume Bianco 56 al fine di sostenere un colloquio finalizzato al Suo collocamento presso detto appalto. In tale sede Ella manifestava al Suo responsabile forti diffidenze, perplessità e disappunto per la collocazione della sede lavorativa, attesa la distanza dalla propria abitazione. In data 25 febbraio u.s. Ella effettuava il colloquio presso il committente il quale, il giorno seguente comunicava l'esito positivo dell'incontro. Tale esito le veniva comunicato dal Sig. in data 26 febbraio 2020, al quale Ella manifestava in maniera Persona_1 aggressiva il proprio disappunto comunicando che si sarebbe recato al lavoro in tarda mattinata e sarebbe comunque uscito prima delle 8 ore lavorative canoniche in quanto abitando a Tivoli per lui la sede di lavoro era lontana. Proietti gli ricordava comunque che l'orario di lavoro è tipicamente
9.00 – 18:00 ma che se il cliente acconsentiva ad orari flessibili, l'azienda non avrebbe messo ostative. Inoltre Le rammentava come già precedentemente avesse lavorato in Per_1 [...]
presso l'ufficio dell'Eur e non aveva manifestato mai tale disagio. Sempre in data 26 CP_2 febbraio 2020, alle ore 18,00 circa, Ella entrava nell'ufficio dell'Amministratore Unico, Sig.
ove era presenta anche il Direttore Generale, sig. aggredendo Controparte_3 Persona_1 verbalmente e fisicamente il sig. Più precisamente Ella, dopo essere entrato nella stanza CP_3 senza preannunciarsi proferiva nei confronti del sig. le seguenti frasi: “mi hai tenuto tre CP_3 mesi in ufficio a studiare e mi mandi all'EUR. All'EUR ci vai tu” “stronzo, attento a quello che fai perché io sono matto ...” arrivando, addirittura all'aggressione fisica nei confronti dello stesso,
3 palesatasi con uno spintone. A tale inqualificabile comportamento ha assistito il sig.
[...]
inoltre alcuni colleghi presenti in ufficio hanno sentito il gridare offensivo dello stesso ed Per_1 hanno rilasciato apposite dichiarazioni. Corre l'obbligo di evidenziare come, purtroppo, il grave episodio sopra indicato è solo l'ultimo di altre aggressioni verbali da Lei poste in essere nei confronti dei propri responsabili e colleghi di chi raccogliamo le dichiarazioni ...”;
- in realtà, aveva superato brillantemente il colloquio presso la committente e si era dichiarato pienamente disponibile a lavorare presso GS (sita nella zona dell'EUR, dove aveva già lavorato sia in che in Eni Saipem), la prima opportunità lavorativa che gli era stata proposta da CP_2 mesi;
- era sempre rimasto, nel pomeriggio del 26.2.2020, nella sua stanza con il collega Persona_4
, con il quale, alle 17,40 circa, aveva lasciato la società per poi recarsi nel garage per
[...] prendere la macchina;
- non era in sede alle 18,00, ora della presunta aggressione;
- non aveva mai aggredito il Sig. che, peraltro, quel giorno non aveva neppure visto;
CP_3
- aveva presentato le prescritte giustificazioni, tramite la scrivente difesa, il 10.3.2020;
- era stato licenziato per giusta causa con raccomandata del 13/14 marzo 2020 e aveva impugnato il licenziamento con pec del 2 aprile 2020;
- la società resistente occupava alle proprie dipendenze più di 15 dipendenti nell'unità produttiva considerata e più di 60 sull'intero territorio nazionale;
- l'ultima retribuzione globale di fatto percepita avrebbe dovuto essere pari a €. 2.353,26 (€.
2.172,24 x 13);
- era applicabile al rapporto di lavoro il CCNL Metalmeccanici;
- le continue pressioni, il carico di lavoro, le vessazioni lo avevano duramente provato e che, a seguito del licenziamento, aveva visto aggravarsi ulteriormente le proprie condizioni di salute, soffrendo di deficit di attenzione e concentrazione, astenia e abulia;
- l'illegittimità del comportamento datoriale (che concretava sia un'ipotesi di dequalificazione professionale che di mobbing) aveva generato inevitabili ripercussioni sulla sfera psico/fisica ed emotiva del Sig. Pt_1
- il comportamento della società era in aperta violazione degli artt. 2087 c.c., 2103 c.c. e dell'art. 32
Cost. e gli aveva creato un crescente disagio psico/fisico ed emotivo, con conseguente danno alla professionalità, alla personalità morale, all'immagine nonché un danno biologico e all'integrità psico fisica ed esistenziale, danno del quale chiedeva il risarcimento.
Con particolare riferimento all'impugnato licenziamento, lamentava la aspecificità e la tardività della contestazione disciplinare, la sproporzione tra fatto contestato e sanzione irrogata;
la nullità
4 del licenziamento per insussistenza del fatto materiale contestato, l'illegittimità del licenziamento perché privo di giusta causa e di giustificato motivo.
Si costituiva in giudizio la contestando il ricorso e chiedendone il rigetto;
in CP_1 subordine, in caso di accoglimento parziale del ricorso, chiedendo di essere condannata “solamente
a quanto effettivamente dovuto secondo giustizia e secondo quanto risulterà provato, detratto
l'aliunde perceptum e tenuto conto che l'ultima retribuzione netta percepita dal lavoratore e facente riferimento al mese di gennaio 2020 è pari ad €. 2.172,24 lordi, corrispondenti ad €
1.585,00 netti”.
All'esito dell'istruttoria orale e dell'espletamento di una CTU medico legale, il Tribunale di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava le domande volte a ottenere la declaratoria di nullità
e/o illegittimità del licenziamento intimato al accoglieva parzialmente la domanda Pt_1 risarcitoria, limitatamente al danno non patrimoniale (esistenziale e all'identità personale lavoro- correlata) patito dal ricorrente in occasione del lavoro e, per l'effetto, condannava la società al risarcimento del danno commisurato ad una inabilità temporanea parziale del 25% per la durata di
12 mesi, senza postumi permanenti, “da quantificarsi alla stregua della Tabella delle menomazioni
(richiamata dall'at. 139 Codice delle Assicurazioni private)”; compensava tra le parti le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca;
poneva le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura della metà.
Ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza impugnata per Parte_1 omessa/insufficiente motivazione su un punto fondamentale della controversia;
per omessa/errata valutazione delle deposizioni testimoniali;
per omessa/errata valutazione/esame dei documenti depositati.
Evidenziava, in particolare, che il Tribunale, dopo aver riportato acriticamente le dichiarazioni dei testimoni escussi, tra loro discordanti, aveva ritenuto di non accogliere la domanda di impugnazione del licenziamento “senza alcuna argomentazione senza alcuna riflessione in merito al procedimento deduttivo che ha portato il Giudicante a ritenere prevalente l'una sull'altra, a non tenere conto delle contraddizioni emerse tra le stesse, a non valutare il comportamento dell'allora ricorrente durante la sua vita lavorativa, l'assenza di precedenti disciplinari, le incongruenze della ricostruzione dell'allora resistente”.
Ha, quindi, riproposto le eccezioni di genericità e tardività della contestazione disciplinare e di sproporzione della sanzione irrogata rispetto ai fatti contestati.
Quanto alle domande risarcitorie, ha lamentato l'omessa pronuncia del Tribunale in merito al danno da dequalificazione professionale subito dal Pt_1
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
5 - in via principale, accertata e dichiarata la nullità e/o illegittimità e/o invalidità dell'intimato licenziamento, per insussistenza del fatto materiale contestato, per i motivi esposti, condannare la società appellata alla reintegrazione dell'appellante nel posto di lavoro in precedenza occupato ed al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima di legge, con condanna, altresì al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali come per legge;
- in via subordinata, accertata l'inesistenza della giusta causa, previo annullamento del licenziamento intimato, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare la società appellata al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima di legge, anche in considerazione della gravità del comportamento della società appellata;
- accertare e dichiarare la dequalificazione professionale subita dal ricorrente dal'1 dicembre 2019 alla data del licenziamento e, per l'effetto, condannare la società appellata al risarcimento del danno patrimoniale subito dal Sig. in misura pari al 100% della retribuzione globale di fatto Pt_1 percepita (€. 2.353,26) per ogni mese di dequalificazione o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno non patrimoniale, così come descritto, da determinarsi in via equitativa ex artt. 1226 c.c. e 432
c.p.c. In ogni caso, con rivalutazione monetaria ed interessi sulla sorte rivalutata.
Con riserva di agire nei confronti della resistente, per la regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale del ricorrente.
Con favore di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, contestando il ricorso in appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, e chiedendone il rigetto.
2. All'udienza del 13.5.2025 il Collegio ha invitato le parti a valutare un componimento bonario della lite, e ha formulato una proposta conciliativa.
All'odierna udienza le parti, anche sulla base della proposta conciliativa formulata dalla Corte, hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse hanno espressamente chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio.
Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione.
6 Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza (Cass. n. 26914/2020, Cass. n. 31635/2021).
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio;
- spese di lite come da verbale di conciliazione.
Roma, 8.7.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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