Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 891/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 891-2024 R.G.
PROMOSSA DA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, (Cod. Fisc. e P.IVA con sede in Roma Via Giuseppe P.IVA_1
Grezar, 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetta Caruso (Cod. Fisc.
) presso il cui studio in Catania, Via Raffaello Sanzio n. 60 èC.F._1 elettivamente domiciliata Attrice-Opposta CONTRO
, nata a [...] l'[...], (Cod. Fisc. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Collura (Cod. Fisc. ) presso il cui studio in Catania, via C.F._3
Balduino n. 25 è elettivamente domiciliata
Convenuta-Opponente E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore (cod. fisc. P.IVA_2
Terza pignorata contumace
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi avverso atto di pignoramento esattoriale ex art. 72 bis D.P.R. 602/73. CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per : Parte_1
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nel merito, accertare l'infondatezza dell'opposizione proposta da , e accertare il Controparte_1 legittimo svolgimento dell'esecuzione ai danni di quest'ultima”. Per Di LE IN: “disporre l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese compensate.” MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione all'esecuzione esattoriale presso terzi Controparte_1 avviata in suo danno dall' (d'ora innanzi, per Parte_1 brevità, soltanto ) con atto di pignoramento ex art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, CP_3 contraddistinto dal codice identificativo 29384202300001490001 (codice identificativo fascicolo 293/2023/2483), notificato in data 21.06.2023, per un credito iscritto a ruolo pari ad € 25.481,84. A sostegno dell'opposizione parte debitrice ha dedotto la nullità del pignoramento in conseguenza dell'omessa notifica delle cartelle esattoriali presupposte, l'estinzione della pretesa creditoria con riguardo ad una delle cartelle, oggetto di definizione agevolata. Ha dedotto, altresì, il difetto di motivazione dell'atto di pignoramento ed il superamento del limite di pignorabilità, fissato nella misura di 1/5 in relazione alle somme dovute a titolo di retribuzione. Con ordinanza del 26.11.2023, il Giudice dell'Esecuzione, a definizione della fase sommaria, ha sospeso l'esecuzione, assegnando alle parti il termine per l'introduzione del giudizio di merito. Con atto di citazione notificato in data 26.01.2024 l' ha introdotto la fase di CP_3 merito dell'opposizione, formulando le conclusioni come sopra trascritte. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 19.03.2024, il Giudicante ha onerato parte attrice ad integrare il contraddittorio nei confronti dell' , quale terza pignorata CP_4
e litisconsorte necessaria, fissando una nuova udienza di comparizione e concedendo i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..
ha, quindi, integrato il contraddittorio nei confronti dell'amministrazione terza CP_3 pignorata che, tuttavia, è rimasta contumace. In data 28.05.2024 si è costituita in giudizio deducendo l'avvenuto Controparte_1 accoglimento di una istanza di rateizzazione con riguardo a tre cartelle di pagamento e lo sgravio delle restanti somme. Ha chiesto, quindi, il giudizio venisse dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Con compensazione delle spese di lite All'udienza del 10.10.2024 le parti costituite, rilevata la natura documentale della controversia, hanno richiesto un rinvio per la decisione. Il giudice ha fissato udienza per la rimessione in decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
pagina 2 di 9 All'udienza del 6.03.2025 le parti hanno insistito nei rispettivi atti. Indi, la causa è stata assunta in decisione.
°°°°°°°° 1 - In via preliminare, va dichiarata la contumacia della Controparte_2
non costituita in lite nonostante la regolarità della notifica dell'atto di
[...] integrazione del contraddittorio.
2 - Sempre in via preliminare, giova precisare che quando – come nella specie -l'atto introduttivo della causa di merito è notificato dall'opposta, attrice in senso formale/convenuta in senso sostanziale, esso ha ad oggetto la formulazione di una domanda di accertamento negativo della fondatezza dei motivi di opposizione dedotti dall'opponente, convenuta in senso formale/attrice in senso sostanziale, ma tale inversione delle posizioni processuali non produce alcun effetto sul piano della ripartizione degli oneri probatori. Oggetto d'esame saranno, pertanto, i motivi di opposizione formulati dalla , CP_1 odierna convenuta, con l'atto introduttivo della fase cautelare, come eventualmente ampliati o modificati con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio.
3 – ha proposto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi Controparte_1 avverso l'atto di pignoramento ex art. 72 bis del DPR 602/1973, contraddistinto dal codice identificativo n. 29384202300001490001, fondato sulle seguenti cartelle di pagamento n. 29320210115645819000 (con cui è stato richiesto il pagamento di € 220,23 a titolo di sanzioni amministrative irrogate dal Comune di Roma e di € 75,51 a titolo di tributi, mentre gli ulteriori carichi risultano sgravati già alla data 27.07.2023 alla quale risale l'elaborazione degli estratti di ruolo allegati nella fase sommaria), n. 29320220033938931000 (avente ad oggetto tributi, il cui carico risulta integralmente sgravato al 27.07.2023), n. 2932022059462373000 (con cui è stato richiesto il pagamento di € 400,00 a titolo di spese per contenzioso tributario), n. 29320220070021416000 (con cui è stato richiesto il pagamento di € 3.052,63 a titolo di tributi), n. 2320220070021517000 (con cui è stato richiesto il pagamento di € 130,21 a titolo di rate premio INAIL), e n. 29320230008352788000 (con cui è stato richiesto il pagamento di € 21.294,16 a titolo di tributi). A fondamento dell'opposizione la ha dedotto la nullità del pignoramento in CP_1 conseguenza dell'omessa notifica delle cartelle esattoriali presupposte e l'estinzione della pretesa creditoria con riguardo ad una delle cartelle, oggetto di definizione agevolata. Ha dedotto, altresì, il difetto di motivazione dell'atto di pignoramento ed il superamento del limite di pignorabilità, fissato nella misura di 1/5 in relazione alle somme dovute a titolo di retribuzione.
pagina 3 di 9 Le doglianze dell'opponente riguardanti il vizio di notifica degli atti presupposti ed il difetto di motivazione configurano una opposizione agli atti esecutivi, che risulta proposta nel rispetto dei termini di cui all'art. 617 c.p.c. (tenuto conto che la fase sommaria dell'opposizione risulta introdotta in data 11.07.2023 (quindi, entro il termine di venti giorni decorrente dalla notifica dell'atto di pignoramento, risalente al 21.06.2023); le ulteriori doglianze dell'opponente hanno dato luogo ad opposizione sostanziale ex art. 615 c.p.c.. 4- Si impone, a questo punto, l'esame delle questioni rilevate dall'opponente in comparsa di costituzione del 27.05.2024 e ritenute dirimenti ai fini della tipologia di pronuncia da rendere. La , in particolare, ha dedotto l'accoglimento di una CP_1 istanza di rateizzazione con riguardo alle cartelle di pagamento n. 2932022059462373000, n. 29320220070021416000 e n. 29320230008352788000 e l'avvenuto discarico dei restanti ruoli, instando per l'adozione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Quanto alla prima questione, va osservato che, dalla documentazione allegata (sub n.1), emerge che la , in data 14.03.2024, ha inoltrato istanza di rateizzazione del CP_1 debito facente capo a varie cartelle di pagamento, tra cui quelle contraddistinte da n. 2932022059462373000, n. 29320220070021416000 e n. 29320230008352788000, preordinate all'esecuzione opposta. Con provvedimento del 18.03.2024 ha, CP_3 tuttavia, respinto l'istanza di rateizzo con riguardo alle tre cartelle di pagamento indicate, “per azzeramento del debito”. L'opponente, tuttavia, ha anche prodotto delle attestazioni rilasciate a seguito di accesso alla propria area riservata di , da cui emerge che, con riguardo alle CP_3 summenzionate tre cartelle, il carico iscritto a ruolo risulta integralmente pagato mediante “bonifico 48 del 22.02.2024 (fatta eccezione per la cartella n. 29320230008352788000, che risulta anche in parte sgravata). La tipologia di pagamento (“bonifico 48 bis”) indicata nelle attestazioni di CP_3 prodotte dall'opponente (quindi, il verosimile riferimento alla procedura indicata dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973) induce a ritenere che i pagamenti in questione siano stati eseguiti da un “terzo pignorato” in ossequio ad altro atto di pignoramento (posto che la fase sommaria della presente opposizione è stata definita con provvedimento di sospensione dell'esecuzione). Ed, in effetti, ha prodotto CP_3 ordinanza adottata nell'opposizione iscritta al n. 3354/2023 R.G.E., proposta dalla avverso un successivo atto di pignoramento esattoriale fondato su buona parte
[...] delle cartelle oggi in esame, con cui il G.E. ha respinto l'istanza di sospensione. Va, peraltro, osservato che, la proposizione di istanza di rateizzo, allorquando le cartelle risultavano già saldate, dà conferma che l'azzeramento del debito non è riconducibile all'adempimento spontaneo della debitrice.
pagina 4 di 9 Come già esposto, l'opponente ha anche dedotto che, con riguardo alle ulteriori cartelle, sarebbe stato adottato provvedimento di discarico. Invero, dalla documentazione allegata, emerge che un provvedimento di discarico sia stato recentemente adottato con riguardo ad una parte della cartella di pagamento n.29320230008352788000 (mentre, come già esposto, la restante parte è stata saldata con bonifico 48 bis del 22.02.2024). Ed in effetti, con riguardo alla superiore cartella, in data 14.02.2024 è stato adottato dall' provvedimento di sgravio delle somme iscritte a ruolo a Parte_1 titolo di IRAP per l'anno di imposta 2017, fino alla concorrenza dell'importo di € 5.585,03 (corrispondente all'importo complessivo riferito alla partita di T181026100026593010000005/D). Con riguardo alla cartella di pagamento n. 29320220033938931000 è convincimento del Decidente che un provvedimento di discarico fosse stato adottato già prima dell'elaborazione dell'atto di pignoramento opposto (emergendo dagli estratti di ruolo elaborati il 27.07.2023), residuando un debito di €1,04 saldato con bonifico 48 bis del 22.02.2024. Con riguardo alla cartella di pagamento n. 2320220070021517000, dalla attestazione elaborata a seguito CP_3 di accesso ad area riservata, può desumersi che, successivamente alla notifica del pignoramento, sia stato adottato un sgravio per l'importo di € 43,48 pari alla differenza tra il carico iniziale (€ 136,09) e quanto versato con bonifico 48 bis del 22.02.2024 (€ 92,61). Infine, con riguardo alla cartella di pagamento n. 29320210115645819000, non risulta esser stato alcun provvedimento di discarico, posto che dalla “Lista dei documenti che risultano pagati a partire dall'anno 2000”, elaborata in data 28.05.2024, allegata dall'opponente sub n. 3, emerge che con riguardo alla superiore cartella è stato sgravato l'importo di € 1.011,53, corrispondente a quanto già risultava sgravato alla data dell'elaborazione degli estratti di ruolo (27.07.2023). Dalla suddetta lista emerge, peraltro, che l'importo di € 220,23 (oggetto di definizione agevolata) risulta ancora “sospeso” (ciò rappresentando la pendenza di procedimento di definizione agevolata). Va, peraltro, osservato che la somma dei tributi risultante dagli estratti di ruolo, pari ad € 25.172,74 (al netto degli sgravi all'epoca già adottati) corrisponde (con l'approssimazione derivante dal calcolo degli accessori) alla somma dei tributi indicata nell'atto di pignoramento (€ 25.259,01). In conclusione, deve prendersi atto del fatto che l'intero credito posto in esecuzione da – ad eccezione dell'importo di € 220,23, portato dalla cartella di pagamento CP_3
n. 29320210115645819000 ed oggetto di definizione agevolata – risulta azzerato per avvenuto pagamento o per l'avvenuta adozione di provvedimenti di discarico.
pagina 5 di 9 4 – Consegue a quanto esposto che, in relazione alle partite oggetto di sgravio ed ai crediti già soddisfatti (sebbene da un soggetto “terzo”), l'opposizione va definita mediante pronuncia di cessazione della materia del contendere. Il Decidente, in particolare, intende dare continuità al principio di legittimità così massimato: “in sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo in conformità del generale principio della domanda, non determina ex se la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale” (Cassazione civile sez. II - 19/11/2020, n. 26352). Analogo principio è stato affermato con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi (c.f.r.: Cassazione civile sez. III, 03/04/2015, n. 6822). Va, peraltro, posto in evidenza che, l'opponente, costituendosi nella presente fase, non ha insistito nelle doglianze già proposte, ma ha chiesto che venisse adottata pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ciò comportando il venir meno delle ragioni di contrasto. Al riguardo appare significativo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio” (Cassazione civile sez. II, 31/10/2023, n.30251). Ne consegue che, con riguardo ai crediti soddisfatti ed ai carichi sgravati, il tema da considerare, onde valutare se in capo all'opponente, possa riconoscersi o meno una posizione di soccombenza virtuale, è quello della fondatezza o meno dei motivi di opposizione.
5- Per quanto concerne la doglianza riguardante l'eventuale nullità derivata dell'atto di pignoramento, per la mancata o invalida notifica degli atti da esso presupposti, con riguardo ai ruoli aventi ad oggetto crediti tributari, va affermata la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. sentenza n. 13913 del 5.06.2017) secondo cui “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e
pagina 6 di 9 dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”. Con riguardo ai crediti di natura assicurativa nella titolarità dell'INAIL, la doglianza riguardante il vizio di notifica degli atti presupposti all'esecuzione, si palesa infondata, osservandosi che la cartella di pagamento n. 2320220070021517000 risulta regolarmente notifica a mezzo pec del 16.01.2023, indirizzata al recapito dell'opponente risultante dal registro INI-PEC. Innanzi al Giudice dell'Esecuzione, l'opponente ha lamentato che la notifica delle cartelle sia avvenuta tramite pec non iscritta in pubblici registri. Anche tale assunto si rivela infondato. Al riguardo, infatti, va data continuità al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui
“laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza” (in motivazione: Cassazione civile sez. trib., sent. n.18684 del 03/07/2023).
6- Risulta, altresì, infondata la contestazione relativa alla mancata allegazione degli atti prodromici al pignoramento;
non vi è dubbio che gli atti presupposti, conosciuti dalla debitrice in quanto ad essa regolarmente notificati a mezzo pec (ed in relazione ai quali l'opponente ha avanzato istanza di rateazione), contengano sufficienti motivazioni ed indicazioni sia con riferimento alla natura del debito sia con riferimento agli anni di riferimento;
in tal senso, la Suprema Corte ha già espresso il principio per cui la motivazione dell'atto prodromico che esprima la pretesa impositiva è sufficiente a portare a conoscenza del debitore la pretesa tributaria, per cui non è necessario che gli stessi elementi si rinvengano negli atti derivati (cfr. Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 21177 del 08/10/2014; Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 27216 del 22/12/2014). 7 – Con riguardo alla doglianza riguardante la violazione dei limiti di pignorabilità fissati dall'art. 545 c.p.c. la stessa risulta infondata. L'opponente, infatti, non ha fornito alcuna prova in ordine alla eccepita violazione dei limiti di pignorabilità; in ogni ipotesi, come è pacifico tra le parti, la è titolare di una farmacia, per cui i crediti CP_1
pagina 7 di 9 da questa vantati nei confronti dell' non discendono certamente da Controparte_4 rapporto di lavoro.
8- La doglianza riguardante l'estinzione del debito per l'avvenuta adesione alla definizione agevolata, con riguardo alla cartella di pagamento n. 29320210115645819000, è anch'essa infondata. Risulta documentato che, con riguardo alla superiore cartella, limitatamente all'importo di € 220,23 iscritto a ruolo dal Comune di Roma, in data 16.05.2023, la abbia avanzato domanda di definizione agevolata (c.d. rottamazione quater). La
[...] superiore istanza è stata esitata favorevolmente da con provvedimento del CP_3
28.07.2023 (coevo, quindi, all'elaborazione degli estratti di ruolo allegati dall'
[...]
), notificato alla debitrice in data 28.08.2023. Controparte_5
È noto che a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione non possano essere avviate nuove procedure esecutive, così come stabilito dall'art. 1 comma 240 della L. 197/2022. Il Decidente, tuttavia, deve tener conto della doglianza - in concreto - proposta dalla
. Questa, invero, ha unicamente rilevato l'avvenuta “estinzione” della pretesa CP_1 creditoria, facendo quindi riferimento all'avvenuta soddisfazione del credito. Allo stato, tuttavia, non vi è prova dell'integrale pagamento dell'importo iscritto a ruolo dal comune capitolino. Nel documento allegato da parte opposta sub n. 3, denominato
“Lista delle documenti/cartelle che risultano pagati a partire dall'anno 2000”, elaborato il 28.05.2024, il ruolo corrispondente alla suddetta cartella – limitatamente all'importo di € 220,23 – risulta ancora “Sospeso”, analogamente all'indicazione contenuta negli estratti di ruolo datati 27.07.2023. Detta sospensione riconducibile ai divieti di avvio o prosecuzione di atti di riscossione in pendenza della procedura di definizione agevolata, non equivale alla soddisfazione del credito, che presuppone l'avvenuto adempimento al piano di rateizzo comunicato dall'Agente della Riscossione, di cui non vi è prova. Per le suddette ragioni la superiore doglianza – in relazione alla quale non può adottarsi pronuncia in rito - va rigettata.
9 - Ciò posto, assorbita ogni altra questione - l'opposizione va rigettata con riguardo all'importo di € 220,23, mentre per la restante parte va adottata pronuncia di cessazione della materia del contendere, in considerazione del parziale venir meno dei titoli posti in esecuzione e per il venir meno dell'interesse dell'opponente ad una pronuncia nel merito a seguito dell'avvenuta soddisfazione del credito di . CP_3
10 - Venendo alla regolamentazione delle spese processuali della presente fase, per quanto concerne i rapporti tra le parti costituite, in considerazione dell'infondatezza dei motivi di opposizione ma anche dell'avvenuto discarico parziale delle somme iscritte a ruolo, va disposta la compensazione della metà delle spese di lite,
pagina 8 di 9 condannando l'opponente al pagamento della restante metà in favore di
[...]
, liquidate come in dispositivo, disponendo la distrazione in Parte_1 favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Nulla sulle spese con riguardo alla terza pignorata contumace.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 891-2024 RG., nella contumacia dell' , così provvede: Controparte_2
1) rigetta l'opposizione con riguardo all'importo di € 220,23 e, per la restante parte, dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa tra le parti costituite il pagamento delle metà delle spese processuali e condanna al pagamento della restante metà in favore di Controparte_1 [...]
, che liquida in € 2.538,50, oltre rimborso spese generali, Parte_1
IVA e c.p.a., con distrazione in favore dell'avv. Benedetta Caruso, dichiaratasi antistataria;
condanna al pagamento, in favore dell'Erario, Controparte_1 dell'importo di € 132,00 quali spese prenotate a debito. Nulla sulle spese con riguardo alla terza pignorata contumace. Catania, 30/3/2025 Il Giudice Laura Messina
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