Articolo 1 della Legge 21 gennaio 1949, n. 9
Articolo 2
Versione
1 febbraio 1949
Art. 1.
La esenzione dal diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke (voci della tariffa 564 et 564-bis) all'atto della, loro importazione nel territorio dello Stato, prorogata con la legge 29 luglio 1948, n. 1083 , ha effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre 1949.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1949
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