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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 12/01/2026, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 374/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CRICENTI IU, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9611/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240124663480000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 09/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti.
Resistente: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna una cartella, notificata il 6 maggio 2024, richiede il pagamento di un totale di €9.699,44, comprensivo di imposte, sanzioni e interessi relativi a liquidazioni periodiche IVA del 2019 e al controllo del modello 770 per l'anno 2020.
Eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, ritenuta obbligatoria ai sensi dell'art. 43 del DPR
600/73, nonché la illegittimità dell'iscrizione a ruolo per decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle imposte.
Si è costituita Agenzia delle Entrate riscossione ed ha eccepito che il ricorso è inammissibile poiché la notifica della cartella di pagamento è stata regolare e il ricorrente non ha impugnato l'atto presupposto nei termini di legge.
Si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che stabilisce che gli atti autonomamente impugnabili possono essere contestati solo per vizi propri. Inoltre, eccepisce il difetto di legittimazione passiva e chiede chiamata in causa dell'ente impositore
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed infatti, le difese della resistente presuppongono che il ricorrente abbia eccepito l'omessa notifica della cartella esattoriale. Invece è stata eccepita l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, che, dagli atti di causa, non risulta effettivamente notificato.
La notifica dell'avviso è condizione di esigibilità del credito, quale elemento della fattispecie di riscossione.
le spese possono compensarsi.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CRICENTI IU, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9611/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240124663480000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 09/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti.
Resistente: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna una cartella, notificata il 6 maggio 2024, richiede il pagamento di un totale di €9.699,44, comprensivo di imposte, sanzioni e interessi relativi a liquidazioni periodiche IVA del 2019 e al controllo del modello 770 per l'anno 2020.
Eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, ritenuta obbligatoria ai sensi dell'art. 43 del DPR
600/73, nonché la illegittimità dell'iscrizione a ruolo per decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle imposte.
Si è costituita Agenzia delle Entrate riscossione ed ha eccepito che il ricorso è inammissibile poiché la notifica della cartella di pagamento è stata regolare e il ricorrente non ha impugnato l'atto presupposto nei termini di legge.
Si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che stabilisce che gli atti autonomamente impugnabili possono essere contestati solo per vizi propri. Inoltre, eccepisce il difetto di legittimazione passiva e chiede chiamata in causa dell'ente impositore
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed infatti, le difese della resistente presuppongono che il ricorrente abbia eccepito l'omessa notifica della cartella esattoriale. Invece è stata eccepita l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, che, dagli atti di causa, non risulta effettivamente notificato.
La notifica dell'avviso è condizione di esigibilità del credito, quale elemento della fattispecie di riscossione.
le spese possono compensarsi.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Spese compensate.