CA
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 3859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3859 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel giudizio di rinvio ex artt. 392 e ss. c.p.c. iscritto al n. 3624/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto il giudizio di rinvio, conseguente all'annullamento, pronunziato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 17586 depositata il 21.08.2020, della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 11/2018, depositata il 3.01.2018, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 28.2.2025, pendente
TRA
(C.F.: rappresentato e difeso ai sensi Parte_1 C.F._1
dell'art. 86 c.p.c.
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2 [...]
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Biagio Grasso (C.F.:
e dall'avvocato Fabrizio Grasso (C.F.: C.F._3
) in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione C.F._4
APPELLATI IN RIASSUNZIONE
Oggetto: compensi professionali
Conclusioni: per “L'appellante … si riporta al proprio atto di citazione in Parte_1
riassunzione e alle note di trattazione scritta depositate in data 31 gennaio 2021 e 16 maggio 2022 …
… chiede l'integrale accoglimento della domanda nei termini e secondo le conclusioni rassegnate con la citazione in riassunzione ed in conformità al principio di diritto ex art. 384 c.p.c. enunciato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 17586/20 del 21 agosto 2020, insistendo affinché la causa vada in decisione essendo la controversia fondata su prove documentali …”; per gli appellati (come da comparsa di costituzione): “- dichiarare inammissibile
l'atto introduttivo del giudizio di rinvio;
- nel merito respingere le richieste avversarie perché infondate in fatto ed in diritto accogliendo i motivi di appello proposti dagli esponenti nell'atto notificato il 04.02.2014 ivi comprese le richieste istruttorie ivi reiterate;
…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato presso il Tribunale di Napoli in data
15.02.2010, l'avvocato agiva per la condanna di Parte_1 Controparte_1
in proprio nonché in qualità di legale rappresentante della al
[...] CP_3
pagamento della somma di € 122.885,00 quale compenso per l'opera professionale prestata, così come convenuto con le scritture private allegate al ricorso medesimo.
Secondo quanto dedotto dal professionista, la aveva partecipato, con un CP_2
progetto dichiarato ammissibile, al bando di gara pubblicato il 16.06.1997 sul BURC
n. 29 bis per l'assegnazione dalla Regione Campania degli incentivi agli investimenti turistici stanziati per gli anni 1997 - 1998, collocandosi al 113° posto nella graduatoria approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4431 dell'8.04.1998; la società così esclusa, pertanto, contestava mediante il ministero di esso istante, la validità della graduatoria e le modalità di espletamento della procedura, ottenendo alcuni anni dopo la corresponsione del finanziamento;
non avendo percepito il compenso per l'attività svolta, proponeva ricorso volto all'ottenimento di quanto pattuito con due scritture private, ovvero la corresponsione di una somma pari al 10% del finanziamento conseguito dalla società.
Si costituivano la e il che chiedevano il rigetto della domanda. CP_2 CP_1
Il Tribunale adito, disposto il mutamento del rito, con la sentenza n. 8003/2013 emessa il 20.06.2013, così provvedeva:
“dichiara il difetto di legittimazione passiva di in Controparte_1
proprio; dichiara l'inadempimento contrattuale della CP_3
condanna in persona del legale rappresentante p.t., sig. CP_3 [...]
al pagamento della somma di € 122.885,00, oltre interessi dalla Controparte_1
domanda al soddisfo;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti di risarcimento danni;
condanna al pagamento in favore del Sig. delle spese CP_3 Parte_1
processuali che quantifica in € 340,00 per spese e in € 12.200 per compensi professionali con attribuzione al procuratore antistatario;
compensa fra l'attore e in proprio le spese di Controparte_1
giudizio”.
Avverso la suddetta sentenza, con citazione notificata in data 30.01.2014, proponeva appello (iscritto al n. di R.G. 466/2014) lamentando l'erronea Parte_1
dichiarazione di difetto di legittimazione passiva di e la Controparte_1
nullità della sentenza che, a fronte del tenore letterale delle dette scritture, non aveva precisato il motivo per cui avesse escluso l'obbligazione solidale anche di CP_1
in proprio;
la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. avendo accolto la domanda e pronunciato condanna della al pagamento della somma di €. 122.885,00 CP_2
laddove esso istante, nelle memorie ex art. 1836 c.p.c. primo termine, dopo la deduzione dei convenuti di aver percepito l'intero importo del contributo pari ad €. 1.590.200,000, aveva precisato di pretendere la somma corrispondente al 10% di tale contributo, come da accordo di cui alle predette scritture.
e in proprio con distinto atto di citazione CP_3 Parte_2
notificato il 4.02.2014 proponevano appello (iscritto al n. di R.G. 522/2014) denunciando: la violazione e falsa applicazione di legge, per aver ritenuto il Tribunale necessario, al fine di contestare l'abusivo riempimento dei fogli firmati in bianco, la querela di falso, erroneamente interpretando la censura come “riempimento abusque pactis” allorquando, invece, era stato prospettato un “riempimento contra pacta”; la nullità delle scritture prodotte dall'avvocato trattandosi di “patto di quota Pt_1
lite” vietato, non sottoscritto da entrambe le parti contraenti;
la nullità, in particolare, della scrittura del 12.03.2009 per mancanza di causa ed, in ogni caso di entrambe, essendo in esse stabilito un compenso, prescindendo del tutto dal valore e dall'importanza dell'opera prestata dall'avvocato; la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., l'omessa e contraddittoria motivazione, avendo il
Tribunale, da un lato, affermato che l'esame ha avuto riguardo principalmente alla bontà della prestazione eseguita e, dall'altro, omesso di constatare quanto questa fosse stata in realtà inutile e dispendiosa, considerato che il contributo de quo veniva erogato alla solo tempo dopo e grazie ad attività espletate in sede CP_2
amministrativa e giudiziaria da altri professionisti;
la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. poiché, pur emergendo per tabulas la responsabilità di esso istante per le inutili e dispendiose iniziative giudiziarie, il Tribunale aveva rigettato sia la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria che quella proposta per il risarcimento dei danni.
Riuniti i giudizi predetti, all'udienza del 12.07.2017 la causa veniva riservata in decisione.
Con sentenza n. 11 pubblicata il 3.01.2018 la Corte di Appello così provvedeva:
1. “ rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. accoglie l'appello proposto da in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., e da per quanto di ragione Controparte_1 e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n.8003/13, pubblicata in data 20.6.2013 rigetta la domanda proposta dall'avvocato
; Parte_1
3. compensando le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio per un quarto e pone la rimanente parte a carico di liquidandole, per Parte_1
l'intero, quanto al primo grado, in € 11.000,00 per compensi di avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%; e quanto al secondo grado in € 1.010,00 per esborsi e in € 9.500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%”.
Avverso la detta statuizione con atto notificato il 5.03.2018, Parte_1
proponevano ricorso per Cassazione lamentando: 1) violazione e falsa applicazione di legge e dei principi generali in tema di obbligazioni, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo e della documentazione acquisita al processo;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 c.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo.
In particolare, con il primo motivo, si doleva dell'errore di Parte_1
interpretazione in cui era incorsa la Corte di Appello della scrittura privata del
12.3.2009 con la quale veniva previsto che il compenso doveva essere pagato dalla società “all'atto della corresponsione del predetto importo da parte della Regione
Campania”; in particolare, l'errore interpretativo era consistito nel aver ritenuto che con quella scrittura era stata pattuita una condizione, nel mentre si era al cospetto di un termine di adempimento.
Resistevano con controricorso e . CP_3 Controparte_1
Con ordinanza n. 17586 depositata il 21.08.2020 la Suprema Corte accoglieva il primo motivo dichiarando assorbito l'altro, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava la causa ad altra sezione della Corte D'Appello di Napoli per un nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Con l'anzidetta ordinanza, la Cassazione, relativamente al motivo accolto, così statuiva: “… è stato violato il canone ermeneutico posto dalla norma ex art. 1362 c.c. nel momento in cui - a fronte di un chiaro testo contrattuale - si è preteso di poter dare una interpretazione non letterale ed extratestuale.
Al riguardo deve riaffermarsi il principio per cui la valorizzazione di dati ed aspetti extratestuali rispetto ad un patto contrattuale può aversi solo in fattispecie (diverse da quella in esame) in cui non possa valere il noto e consolidato principio per cui “in claris non fit interpretatio”.
Orbene, nella concreta ipotesi per cui è giudizio, con la scrittura privata inter partes del 12 marzo 2009, il legale rappresentante della società odierna controricorrente, dava “conferma (della) obbligazione a corrispondere al suddetto difensore [il
il compenso professionale pattuito ... essendosi comunque raggiunto il Pt_1
risultato “dell'intervenuto finanziamento”.
La chiara natura della suddetta conferma dell'obbligazione, assunta e non condizionata, si evinceva vieppiù dalla successiva affermazione, di cui alla medesima scrittura privata, di voler corrispondere il dovuto “... a fronte del risultato conseguito ... all'atto della corresponsione del predetto importo [ovvero del contributo] da parte della Regione Campania”.
Orbene, al di là delle complesse vicende della attribuzione del beneficio, in relazione al quale l'odierno ricorrente ebbe a chiedere il compenso, non appare certo sussistente una situazione di incertezza o dubbio contrattuale, né sostenibile - col ricorso ad una interpretazione non letterale - che si era al cospetto di una condizione
e non di un termine.
Tanto poiché, ricorrendo al principio per cui che impone la semplice interpretazione letterale in assenza di non chiarezza, appariva solare l'assenza di ogni dubbio sull'“an Debeatur” da parte del sottoscrittore debitore e, quindi, la ricorrenza di una piena ricognizione del debito con l'indicazione di un termine di pagamento all'atto della concreta corresponsione del beneficio sulla scorta della già verificata condizione del diritto al compenso in capo al professionista. In conclusione, ed alla stregua di quanto innanzi esposto il motivo deve, in punto, ritenersi fondato e va accolto”.
Con citazione notificata il 14.10.2020 nel rispetto del termine di cui Parte_1
all'art. 392 c.p.c., riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte e, richiamato il contenuto della suddetta pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare la nullità della sentenza del
Tribunale di Napoli, sez. XII, n. 8003/2013 pubblicata il 20.06.2013 per omessa motivazione nella parte in cui dichiara apoditticamente la carenza di legittimazione passiva di , coobbligato in proprio;
Controparte_1
- dichiarare la nullità della predetta sentenza appellata nella parte in cui condanna la sola alla somma di € 122.885,00 poiché pronunciata in violazione CP_3
dell'art. 112 c.p.c.;
- in accoglimento del presente appello: condannare in solido il sig.
[...]
, coobbligato in proprio, e la in persona del legale Controparte_1 CP_3
rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'avv.to , a titolo di Parte_1
compenso, della complessiva somma € 159.200,00 oltre IVA e CPA, così come pattuita con gli atti unilaterali d'obbligo sottoscritti dagli appellati il 22.01.2007 ed il 12.03.2009, corrispondente al 10% dell'aiuto comunitario di € 1.592.000,00 ottenuto dalla Società, alla luce degli elementi emersi nel corso del processo di primo grado.
- condannare gli appellati in solido al pagamento delle competenze ed onorari di tutti
i gradi di giudizio (primo grado, appello, cassazione e giudizio di rinvio) conformemente a quanto statuito dalla Cassazione, oltre IVA, CPA e contributi unificati come per legge”.
Si costituiva , in proprio e quale legale rappresentante Controparte_1
della il Controparte_2
quale concludeva nei seguenti termini: “- dichiarare inammissibile l'atto introduttivo del giudizio di rinvio;
- nel merito respingere le richieste avversarie perché infondate in fatto ed in diritto accogliendo i motivi di appello proposti dagli esponenti nell'atto notificato il 04.02.2014 ivi comprese le richieste istruttorie ivi reiterate;
- con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio”.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 5.02.2021, veniva rimessa al Presidente Coordinatore del settore civile, “considerato che si tratta di giudizio di rinvio dalla Cassazione e che la sentenza cassata è stata pronunciata dalla III sezione civile … la causa deve essere assegnata alla sezione omologa (VII sezione civile)”.
Con provvedimento pubblicato il 9.03.2021 il Presidente Coordinatore delegato confermava l'assegnazione alla ottava sezione civile ed il giudizio veniva rinviato al
20.05.2022 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Concesso, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., termine sino al 28.2.2025 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, all'esito, la causa veniva riservata in decisione. depositava comparsa conclusionale il 24.4.2025 e memoria di Parte_1
replica il 17.5.2025.
Gli appellati depositavano comparsa conclusionale il 28.4.2025 e memoria di replica il 19.5.2025.
§ 2.
A seguito della riassunzione del giudizio ad opera del gli odierni appellati Pt_1
hanno riproposto le seguenti deduzioni dedotte con l'appello del 4.02.2014 iscritto al procedimento n. di R.G. 522/2014 e riunito, poi, a quello proposto dal Pt_1
iscritto al procedimento n. di R.G. 466/2014: - le scritture del 22 gennaio 2007 e del
12 marzo 2009, pur facendo specifico riferimento a un patto di quota lite ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. 4 luglio
2006 n. 223, conv. in Legge 4 agosto 2006 n. 248”, risultano sottoscritte unicamente da;
non risultando alcuna accettazione per iscritto, il Controparte_1
patto di quota lite è nullo perché non stipulato in forma scritta, in osservanza del disposto dell'art. 2233 c.c.; - con la prima scrittura del 22.1.2007 la corresponsione del compenso era legata al raggiungimento del risultato professionale del rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
non essendovi stato siffatto rigetto, nessun compenso è dovuto;
- il chiesto pagamento nemmeno può dirsi spettante in forza della seconda scrittura del 12 marzo 2009, poiché un patto di quota lite, che attribuisca un compenso al professionista per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, indipendentemente dall'attività professionale dallo stesso prestata per l'ottenimento dei risultati, è nullo per mancanza di causa;
le tariffe professionali secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'allegato al D.M. n. 127/2004 (abrogato con l'art. 9, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012), erano derogabili nel massimo soltanto quando fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto dalle tabelle apparisse, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione e nella specie, a fronte di una prestazione non particolarmente impegnativa, ovverosia un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, seppur di notevole valore, sono stati indicati compensi di gran lunga superiori a quelli massimi previsti per lo scaglione di riferimento.
§ 3.
Tanto premesso, la pronuncia della Suprema Corte ha avuto ad oggetto la scrittura del
12.3.2009 e non già quella del 22.1.2007, intercorsa tra le parti e avente ad oggetto il compenso preteso dall'avv. oggetto degli appelli decisi con la sentenza n. Pt_1
11/2018 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, annullata dalla Corte di Cassazione con la predetta ordinanza.
Ebbene, alcune delle deduzioni su trascritte riproposte dagli odierni appellati, seppur non sottoposte alla Corte di Cassazione, non sono qui precluse siccome ritenute assorbite dalla Corte di Appello con la detta sentenza;
ed invero, non occorre che la parte vittoriosa proponga ricorso incidentale per sollevare questioni che siano rimaste assorbite, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/06/2023, n.15893).
Ciò posto, è preclusa nel presente giudizio la disamina della questione della nullità delle scritture del 22 gennaio 2007 e del 12 marzo 2009, siccome sottoscritte unicamente dal e pertanto non rispettose della forma scritta, in osservanza CP_1
del disposto dell'art. 2233 c.c., così come modificato dell'art. 2 bis del D.L. n.
223/2006. Ed invero, al riguardo, la Corte di appello ha rigettato l'eccezione di nullità per mancato rispetto della forma scritta, osservando che le scritture dette non possono ritenersi nulle, posto che la produzione in giudizio ad opera della parte che non l'abbia sottoscritta – ovvero da parte dell'avv. – costituisce equipollente Pt_1
della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona il contratto in essa contenuto.
Parimenti preclusa è la quaestio secondo cui con la scrittura del 22 gennaio 2007 la corresponsione del compenso previsto per l'avv. era legata al Pt_1
raggiungimento del risultato del rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, rigetto che non vi è stato, ovvero, la questione secondo cui il diritto al compenso esigeva l'accertamento della riconducibilità eziologica della materiale erogazione del contributo all'attività difensiva demandata all'avv. Tale deduzione è Pt_1
superata dalla pronuncia della Suprema Corte, la quale interpretando la successiva scrittura del 12.3.2009 quale ricognizione del debito ove la concreta corresponsione del finanziamento rappresenta solo il termine di pagamento < verificata condizione del diritto al compenso in capo al professionista>>, pone nel nulla la quaestio se vi sia stato raggiungimento del risultato, cui era condizionato il compenso dell'avv. ovvero, se l'ambito finanziamento sia conseguente Pt_1
all'attività professionale svolta dall'avvocato: con la detta scrittura del 12.3.2009 vi è stato il riconoscimento da parte del cliente debitore dell'an del diritto reclamato dal professionista, come si legge chiaramente nella pronuncia della Suprema Corte.
Superata dalla pronuncia della Cassazione è anche la deduzione secondo cui il compenso de quo non può dirsi spettante in forza della scrittura del 12.3.2009, poiché un patto di quota lite che attribuisce un compenso al professionista per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, indipendentemente dall'attività professionale dallo stesso prestata per l'ottenimento dei risultati, è nullo per mancanza di causa. Dovendo interpretare la scrittura del 12.3.2009, quale ricognizione del debito scaturente dalla scrittura del 22.1.2007, è esclusivamente quest'ultima il c.d. patto di quota lite, ovvero, l'accordo fonte del rapporto obbligatorio.
Va, invece, esaminata la deduzione della previsione con la scrittura del 22.1.2007 di un compenso che supera le tariffe massime al tempo vigenti alla luce del D.M. n.
127/2004; nella sostanza, gli odierni appellati hanno sollevato la questione del mancato rispetto del principio di proporzionalità, questione ritenuta assorbita dalla
Corte di appello, la quale ha statuito che la quaestio attinente alla proporzionalità dei compensi rispetto all'attività svolta (richiamando l'art. 45 del codice deontologico forense, rimodulato con la delibera C.N. F. del 18 gennaio 2007, che consentiva all'avvocato di pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, sempre che gli stessi compensi fossero "proporzionati all'attività svolta”) attiene al quantum debeatur da esaminare solo dopo aver vagliato gli altri profili relativi all'an, sollevati dagli appellanti e (attinenti anche CP_1 CP_2
all'interpretazione della scrittura del 12.3.2009, questione sulla quale si è pronunciata la Suprema Corte in sede di rinvio), ritenuti poi fondati al punto da accogliere l'appello proposto da quest'ultimi e rigettare quello avanzato dall'avv. Pt_1
Ebbene, anche con recente pronuncia la Suprema Corte ha statuito che il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c., comma 3, operata dal
D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e prima dell'entrata in vigore della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 4, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., è valido se, valutato sotto il profilo causale della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dai contraenti, nonché sotto il profilo dell'equità alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, la stima tra compenso e risultato effettuata dalle parti all'epoca della conclusione dell'accordo non risulta sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato e ciò al fine di prevenire eventuali abusi a danno del cliente e di impedire la stipula di accordi iniqui alla tutela di interessi generali (cfr. Cassazione civile sez. II, 05/10/2022, n.2891); la Suprema Corte ha precisato che la detta valutazione attiene allo squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti ed alla giustificazione dei reciproci spostamenti patrimoniali, e, dunque, alla verifica in concreto del requisito causale (la "ragion d'essere dell'operazione", valutata nella sua individualità) sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dai contraenti;
insomma, il sindacato sull'adeguatezza e sulla proporzionalità della misura del compenso attiene alla causa concreta del contratto e all'equilibrio sinallagmatico (non meramente economico) delle prestazioni, ovvero allo scopo pratico del regolamento negoziale e ha come approdo eventuale la nullità del patto di quota lite, ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 2 (cfr., altresì, Cass. Sez. 3, 09/07/2020, n. 14595; Cass.
Sez. 2, 29/05/2020, n. 10324; Cass. Sez. Unite, 24/09/2018, n. 22437). A tal fine, il giudice deve valutare se la stima effettuata dalle parti, all'epoca della conclusione dell'accordo sia sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare, del valore e della complessità della lite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio
(così Cass., Sez. Un., 25/11/2014, n. 25012; conforme Cass. Sez. Un., 04/03/2021, n.
6002).
Precisato che perché il profilo in esame, ovvero la proporzionalità del patto, attiene alla validità, la quaestio non è superata dalla ricognizione di debito del 12.3.2009, tenuto conto che trattasi di finanziamento comunitario di un certa consistenza conseguito all'esito di un iter amministrativo complesso – come si evince dalla allegata documentazione – anche considerando la tariffa dell'epoca, non risulta sproporzionata e irragionevole la misura pattuita del 10 % rispetto all'importo di €
1.592.000,00 a titolo di compenso.
Alla stregua del tenore della su trascritta pronuncia della Suprema Corte e delle considerazioni che precedono, va affermato il diritto dell'avv. al compenso Pt_1
come determinato nella scrittura del 22.1.2007.
§ 4. Con il primo motivo, l'avv. appellante in riassunzione si duole del dichiarato Pt_1
difetto di legittimazione passiva di , del quale aveva Controparte_1
chiesto la condanna al pagamento del compenso professionale, in proprio oltre che nella qualità di amministratore della senza, peraltro, motivazione, così da CP_3
rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità della ratio decidendi; deduce che il con la prima scrittura del 22.1.2007, in relazione al mandato CP_1
professionale precedentemente conferito ad esso appellante, ha manifestato chiaramente la volontà di obbligarsi anche in proprio e non solo quale legale rappresentante della società, a corrispondere il compenso professionale del 10% del finanziamento comunitario che sarebbe stato liquidato alla società, a fronte della prestazione d'opera professionale che il legale avrebbe reso in favore della società esclusa e in ipotesi di erogazione del finanziamento;
che con la seconda scrittura del
12.3.2009, il ha confermato di obbligarsi in proprio e nella spiegata CP_1
qualità, con una dichiarazione che rappresentava una vera e propria ricognizione del debito, atteso l'avvenuto raggiungimento del perseguito risultato a seguito del decreto dirigenziale n. 3 del 09.02.2009 emesso dal dirigente del Settore Strutture Ricettive della Regione Campania;
l'appellante assume che si configura, con la stipulazione delle due scritture private, un rapporto di fideiussione a norma dell'art. 1936 c.c., avente funzione di garanzia dell'adempimento dell'obbligazione principale, sicché il
è coobbligato in solido al pagamento del debito ai sensi e per gli effetti CP_1
dell'art. 1944, co. 1, c.c.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. Parte_1
nella parte in cui, la gravata sentenza, accertato il rapporto d'opera professionale intercorso tra le parti e constatato, per l'effetto, l'inadempimento degli appellati, ha pronunciato la condanna al pagamento della sola somma di € 122.885,00, mentre esso appellante, nella memoria 183 comma 6, primo termine c.p.c., in conseguenza dei fatti emersi per effetto dell'attività difensiva delle controparti, le quali avevano, tra l'altro, confessato di aver percepito l'intero importo finanziato, a modificazione della domanda introduttiva, ha chiesto la condanna al pagamento del compenso pattuito, ovvero della somma di € 159.200,00.
§ 5.
Entrambi i su trascritti motivi di gravame riproposti dall'avv. sono fondati. Pt_1
Ed invero, sia nella scrittura del 22.1.2007 che in quella del 12.3.2009 il , CP_1
<in proprio e quale legale rappresentante della , nella prima scrittura, CP_3
si obbliga a corrispondere, nella seconda scrittura, conferma l'obbligazione di corrispondere il compenso pattuito nella misura del 10 % del finanziamento riconosciuto pari a € 1.592,00,003, ovvero l'importo di € 159.200,00. Dal contenuto delle dette scritture si rinviene un'espromissione cumulativa ai sensi dell'art. 1272
c.c. secondo cui "il terzo che, senza delegazione del debitore ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo", che si realizza mediante un contratto tra terzo espromittente e creditore espromissario, che non esige alcun consenso del debitore originario (cfr. Cass. n. 2932/2004): le scritture dette rappresentano un accordo tra il creditore espromissario, ovvero l'avv. e il terzo espromittente, Pt_1
ovvero, in proprio, il quale diventa in tal modo debitore Controparte_1
in via solidale con l'originario debitore in un rapporto obbligatorio che resta comunque unico e rispetto al quale è irrilevante e estranea la sussistenza o meno del proposito dell'espromittente di garantire il debito altrui, come nella fideiussione.
Fondato è anche il secondo motivo proposto dall'avv. posto che secondo Pt_1
giurisprudenza maggioritaria una diversa quantificazione del quantum debeatur nella memoria n. 1 ex art. 183 co° 6 cod. proc. civ. costituisce una semplice emendatio libelli, ammissibile in sede di precisazione delle domande nelle memorie a tal fine autorizzate, purché la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporti prospettazione di una nuova causa petendi;
ed invero, ridurre la modificazione ad una sorta di precisazione o addirittura di mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto significherebbe ….costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale a rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro processo … ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desideri ed interessi, per poi eventualmente proporre una nuova domanda…. dinanzi ad al altro giudice"" (cfr., ex pluribus Cass. 4031/2021). L'unico limite della modifica della domanda, che poi costituisce il vero discrimen tra emendatio (ammessa) e mutatio
(inammissibile), è che l'originario elemento identificativo soggettivo delle persone rimanga immutato e che la vicenda sostanziale sia uguale o quantomeno collegata a quella dedotta in giudizio con l'atto introduttivo, in modo da escludere la compromissione delle potenzialità difensive o l'allungamento dei termini processuali
(cfr., ex pluribus Cass. 18546/2020).
Nel caso di specie, la domanda modificata riguarda la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con il ricorso introduttivo, per cui la domanda così modificata nel quantum è senz'altro ammissibile.
§ 6.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va rigettato l'appello proposto da e e accolto quello proposto da CP_3 Controparte_1 [...]
; per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 8003/2013 emessa dal Pt_1
Tribunale di Napoli il 20.06.2013, in persona del legale rappresentante CP_3
p.t. e , vanno condannati in via solidale al pagamento Controparte_1
della somma di € 159.200,00, oltre IVA e CPA e interessi dalla domanda al soddisfo.
Per la regolamentazione delle spese di lite, va rammentato che in sede di rinvio, ove la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, occorre attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché le spese di lite vanno liquidate in relazione all'esito finale della lite (cfr. Cass. S.U. n.32906 dell'08/11/2022),
Inoltre, costituisce principio consolidato quello secondo cui il giudice del rinvio è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi d'impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio (cfr. Cass., 07/02/2022,
n.3798).
Ciò posto, è vittorioso, sicché le spese di lite – con esclusione del Parte_1
contributo unificato che non risulta versato in relazione al presente giudizio di rinvio
- dal medesimo sostenute in tutti i gradi di giudizio vanno poste a carico di CP_3
e di in via solidale.
[...] Controparte_1
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo a norma del D.M.
D.M. 55/14, come modificato dal DM 147/2022 e nel rispetto dello scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 260.000,00, nel quale risulta compreso il decisum con applicazione di compensi tabellari e riduzione del 50 % di quello previsto per la fase “trattazione/istruttoria” di tutti i gradi di giudizio stante l'attività espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definendo il giudizio di rinvio introdotto da Parte_1
con citazione in riassunzione notificata il 14.10.2020, definitivamente pronunciando sugli appelli di cui in narrativa, così provvede a) rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante CP_3
p.t. e;
Controparte_1
b) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1
parziale della sentenza n. 8003/2013 emessa dal Tribunale di Napoli il
20.06.2013, condanna in persona del legale rappresentante p.t. e CP_3
, in via solidale, al pagamento della somma di € Controparte_1
159.200,00, oltre IVA e CPA e interessi dalla domanda al soddisfo e condanna in persona del legale rappresentante p.t. e CP_3 Controparte_1
, in via solidale, al pagamento, in favore di delle
[...] Parte_1
spese processuali che liquida in euro 340,00 per esborsi e euro 11.268,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) condanna in persona del legale rappresentante p.t. e CP_3 [...]
, in via solidale, al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 1.048,00 per esborsi ed €
12.154,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
d) condanna in persona del legale rappresentante p.t. e CP_3 [...]
, in via solidale, al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di giudizio di legittimità che liquida in euro 1.518,00 per esborsi ed €
7.655,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
e) condanna in persona del legale rappresentante p.t. e CP_3 [...]
, in via solidale, al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del giudizio di rinvio che liquida in euro 10,65 per esborsi ed €
12.154,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 5.6.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo Genno.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel giudizio di rinvio ex artt. 392 e ss. c.p.c. iscritto al n. 3624/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto il giudizio di rinvio, conseguente all'annullamento, pronunziato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 17586 depositata il 21.08.2020, della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 11/2018, depositata il 3.01.2018, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 28.2.2025, pendente
TRA
(C.F.: rappresentato e difeso ai sensi Parte_1 C.F._1
dell'art. 86 c.p.c.
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2 [...]
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Biagio Grasso (C.F.:
e dall'avvocato Fabrizio Grasso (C.F.: C.F._3
) in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione C.F._4
APPELLATI IN RIASSUNZIONE
Oggetto: compensi professionali
Conclusioni: per “L'appellante … si riporta al proprio atto di citazione in Parte_1
riassunzione e alle note di trattazione scritta depositate in data 31 gennaio 2021 e 16 maggio 2022 …
… chiede l'integrale accoglimento della domanda nei termini e secondo le conclusioni rassegnate con la citazione in riassunzione ed in conformità al principio di diritto ex art. 384 c.p.c. enunciato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 17586/20 del 21 agosto 2020, insistendo affinché la causa vada in decisione essendo la controversia fondata su prove documentali …”; per gli appellati (come da comparsa di costituzione): “- dichiarare inammissibile
l'atto introduttivo del giudizio di rinvio;
- nel merito respingere le richieste avversarie perché infondate in fatto ed in diritto accogliendo i motivi di appello proposti dagli esponenti nell'atto notificato il 04.02.2014 ivi comprese le richieste istruttorie ivi reiterate;
…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato presso il Tribunale di Napoli in data
15.02.2010, l'avvocato agiva per la condanna di Parte_1 Controparte_1
in proprio nonché in qualità di legale rappresentante della al
[...] CP_3
pagamento della somma di € 122.885,00 quale compenso per l'opera professionale prestata, così come convenuto con le scritture private allegate al ricorso medesimo.
Secondo quanto dedotto dal professionista, la aveva partecipato, con un CP_2
progetto dichiarato ammissibile, al bando di gara pubblicato il 16.06.1997 sul BURC
n. 29 bis per l'assegnazione dalla Regione Campania degli incentivi agli investimenti turistici stanziati per gli anni 1997 - 1998, collocandosi al 113° posto nella graduatoria approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4431 dell'8.04.1998; la società così esclusa, pertanto, contestava mediante il ministero di esso istante, la validità della graduatoria e le modalità di espletamento della procedura, ottenendo alcuni anni dopo la corresponsione del finanziamento;
non avendo percepito il compenso per l'attività svolta, proponeva ricorso volto all'ottenimento di quanto pattuito con due scritture private, ovvero la corresponsione di una somma pari al 10% del finanziamento conseguito dalla società.
Si costituivano la e il che chiedevano il rigetto della domanda. CP_2 CP_1
Il Tribunale adito, disposto il mutamento del rito, con la sentenza n. 8003/2013 emessa il 20.06.2013, così provvedeva:
“dichiara il difetto di legittimazione passiva di in Controparte_1
proprio; dichiara l'inadempimento contrattuale della CP_3
condanna in persona del legale rappresentante p.t., sig. CP_3 [...]
al pagamento della somma di € 122.885,00, oltre interessi dalla Controparte_1
domanda al soddisfo;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti di risarcimento danni;
condanna al pagamento in favore del Sig. delle spese CP_3 Parte_1
processuali che quantifica in € 340,00 per spese e in € 12.200 per compensi professionali con attribuzione al procuratore antistatario;
compensa fra l'attore e in proprio le spese di Controparte_1
giudizio”.
Avverso la suddetta sentenza, con citazione notificata in data 30.01.2014, proponeva appello (iscritto al n. di R.G. 466/2014) lamentando l'erronea Parte_1
dichiarazione di difetto di legittimazione passiva di e la Controparte_1
nullità della sentenza che, a fronte del tenore letterale delle dette scritture, non aveva precisato il motivo per cui avesse escluso l'obbligazione solidale anche di CP_1
in proprio;
la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. avendo accolto la domanda e pronunciato condanna della al pagamento della somma di €. 122.885,00 CP_2
laddove esso istante, nelle memorie ex art. 1836 c.p.c. primo termine, dopo la deduzione dei convenuti di aver percepito l'intero importo del contributo pari ad €. 1.590.200,000, aveva precisato di pretendere la somma corrispondente al 10% di tale contributo, come da accordo di cui alle predette scritture.
e in proprio con distinto atto di citazione CP_3 Parte_2
notificato il 4.02.2014 proponevano appello (iscritto al n. di R.G. 522/2014) denunciando: la violazione e falsa applicazione di legge, per aver ritenuto il Tribunale necessario, al fine di contestare l'abusivo riempimento dei fogli firmati in bianco, la querela di falso, erroneamente interpretando la censura come “riempimento abusque pactis” allorquando, invece, era stato prospettato un “riempimento contra pacta”; la nullità delle scritture prodotte dall'avvocato trattandosi di “patto di quota Pt_1
lite” vietato, non sottoscritto da entrambe le parti contraenti;
la nullità, in particolare, della scrittura del 12.03.2009 per mancanza di causa ed, in ogni caso di entrambe, essendo in esse stabilito un compenso, prescindendo del tutto dal valore e dall'importanza dell'opera prestata dall'avvocato; la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., l'omessa e contraddittoria motivazione, avendo il
Tribunale, da un lato, affermato che l'esame ha avuto riguardo principalmente alla bontà della prestazione eseguita e, dall'altro, omesso di constatare quanto questa fosse stata in realtà inutile e dispendiosa, considerato che il contributo de quo veniva erogato alla solo tempo dopo e grazie ad attività espletate in sede CP_2
amministrativa e giudiziaria da altri professionisti;
la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. poiché, pur emergendo per tabulas la responsabilità di esso istante per le inutili e dispendiose iniziative giudiziarie, il Tribunale aveva rigettato sia la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria che quella proposta per il risarcimento dei danni.
Riuniti i giudizi predetti, all'udienza del 12.07.2017 la causa veniva riservata in decisione.
Con sentenza n. 11 pubblicata il 3.01.2018 la Corte di Appello così provvedeva:
1. “ rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. accoglie l'appello proposto da in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., e da per quanto di ragione Controparte_1 e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n.8003/13, pubblicata in data 20.6.2013 rigetta la domanda proposta dall'avvocato
; Parte_1
3. compensando le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio per un quarto e pone la rimanente parte a carico di liquidandole, per Parte_1
l'intero, quanto al primo grado, in € 11.000,00 per compensi di avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%; e quanto al secondo grado in € 1.010,00 per esborsi e in € 9.500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%”.
Avverso la detta statuizione con atto notificato il 5.03.2018, Parte_1
proponevano ricorso per Cassazione lamentando: 1) violazione e falsa applicazione di legge e dei principi generali in tema di obbligazioni, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo e della documentazione acquisita al processo;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 c.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo.
In particolare, con il primo motivo, si doleva dell'errore di Parte_1
interpretazione in cui era incorsa la Corte di Appello della scrittura privata del
12.3.2009 con la quale veniva previsto che il compenso doveva essere pagato dalla società “all'atto della corresponsione del predetto importo da parte della Regione
Campania”; in particolare, l'errore interpretativo era consistito nel aver ritenuto che con quella scrittura era stata pattuita una condizione, nel mentre si era al cospetto di un termine di adempimento.
Resistevano con controricorso e . CP_3 Controparte_1
Con ordinanza n. 17586 depositata il 21.08.2020 la Suprema Corte accoglieva il primo motivo dichiarando assorbito l'altro, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava la causa ad altra sezione della Corte D'Appello di Napoli per un nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Con l'anzidetta ordinanza, la Cassazione, relativamente al motivo accolto, così statuiva: “… è stato violato il canone ermeneutico posto dalla norma ex art. 1362 c.c. nel momento in cui - a fronte di un chiaro testo contrattuale - si è preteso di poter dare una interpretazione non letterale ed extratestuale.
Al riguardo deve riaffermarsi il principio per cui la valorizzazione di dati ed aspetti extratestuali rispetto ad un patto contrattuale può aversi solo in fattispecie (diverse da quella in esame) in cui non possa valere il noto e consolidato principio per cui “in claris non fit interpretatio”.
Orbene, nella concreta ipotesi per cui è giudizio, con la scrittura privata inter partes del 12 marzo 2009, il legale rappresentante della società odierna controricorrente, dava “conferma (della) obbligazione a corrispondere al suddetto difensore [il
il compenso professionale pattuito ... essendosi comunque raggiunto il Pt_1
risultato “dell'intervenuto finanziamento”.
La chiara natura della suddetta conferma dell'obbligazione, assunta e non condizionata, si evinceva vieppiù dalla successiva affermazione, di cui alla medesima scrittura privata, di voler corrispondere il dovuto “... a fronte del risultato conseguito ... all'atto della corresponsione del predetto importo [ovvero del contributo] da parte della Regione Campania”.
Orbene, al di là delle complesse vicende della attribuzione del beneficio, in relazione al quale l'odierno ricorrente ebbe a chiedere il compenso, non appare certo sussistente una situazione di incertezza o dubbio contrattuale, né sostenibile - col ricorso ad una interpretazione non letterale - che si era al cospetto di una condizione
e non di un termine.
Tanto poiché, ricorrendo al principio per cui che impone la semplice interpretazione letterale in assenza di non chiarezza, appariva solare l'assenza di ogni dubbio sull'“an Debeatur” da parte del sottoscrittore debitore e, quindi, la ricorrenza di una piena ricognizione del debito con l'indicazione di un termine di pagamento all'atto della concreta corresponsione del beneficio sulla scorta della già verificata condizione del diritto al compenso in capo al professionista. In conclusione, ed alla stregua di quanto innanzi esposto il motivo deve, in punto, ritenersi fondato e va accolto”.
Con citazione notificata il 14.10.2020 nel rispetto del termine di cui Parte_1
all'art. 392 c.p.c., riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte e, richiamato il contenuto della suddetta pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare la nullità della sentenza del
Tribunale di Napoli, sez. XII, n. 8003/2013 pubblicata il 20.06.2013 per omessa motivazione nella parte in cui dichiara apoditticamente la carenza di legittimazione passiva di , coobbligato in proprio;
Controparte_1
- dichiarare la nullità della predetta sentenza appellata nella parte in cui condanna la sola alla somma di € 122.885,00 poiché pronunciata in violazione CP_3
dell'art. 112 c.p.c.;
- in accoglimento del presente appello: condannare in solido il sig.
[...]
, coobbligato in proprio, e la in persona del legale Controparte_1 CP_3
rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'avv.to , a titolo di Parte_1
compenso, della complessiva somma € 159.200,00 oltre IVA e CPA, così come pattuita con gli atti unilaterali d'obbligo sottoscritti dagli appellati il 22.01.2007 ed il 12.03.2009, corrispondente al 10% dell'aiuto comunitario di € 1.592.000,00 ottenuto dalla Società, alla luce degli elementi emersi nel corso del processo di primo grado.
- condannare gli appellati in solido al pagamento delle competenze ed onorari di tutti
i gradi di giudizio (primo grado, appello, cassazione e giudizio di rinvio) conformemente a quanto statuito dalla Cassazione, oltre IVA, CPA e contributi unificati come per legge”.
Si costituiva , in proprio e quale legale rappresentante Controparte_1
della il Controparte_2
quale concludeva nei seguenti termini: “- dichiarare inammissibile l'atto introduttivo del giudizio di rinvio;
- nel merito respingere le richieste avversarie perché infondate in fatto ed in diritto accogliendo i motivi di appello proposti dagli esponenti nell'atto notificato il 04.02.2014 ivi comprese le richieste istruttorie ivi reiterate;
- con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio”.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 5.02.2021, veniva rimessa al Presidente Coordinatore del settore civile, “considerato che si tratta di giudizio di rinvio dalla Cassazione e che la sentenza cassata è stata pronunciata dalla III sezione civile … la causa deve essere assegnata alla sezione omologa (VII sezione civile)”.
Con provvedimento pubblicato il 9.03.2021 il Presidente Coordinatore delegato confermava l'assegnazione alla ottava sezione civile ed il giudizio veniva rinviato al
20.05.2022 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Concesso, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., termine sino al 28.2.2025 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, all'esito, la causa veniva riservata in decisione. depositava comparsa conclusionale il 24.4.2025 e memoria di Parte_1
replica il 17.5.2025.
Gli appellati depositavano comparsa conclusionale il 28.4.2025 e memoria di replica il 19.5.2025.
§ 2.
A seguito della riassunzione del giudizio ad opera del gli odierni appellati Pt_1
hanno riproposto le seguenti deduzioni dedotte con l'appello del 4.02.2014 iscritto al procedimento n. di R.G. 522/2014 e riunito, poi, a quello proposto dal Pt_1
iscritto al procedimento n. di R.G. 466/2014: - le scritture del 22 gennaio 2007 e del
12 marzo 2009, pur facendo specifico riferimento a un patto di quota lite ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. 4 luglio
2006 n. 223, conv. in Legge 4 agosto 2006 n. 248”, risultano sottoscritte unicamente da;
non risultando alcuna accettazione per iscritto, il Controparte_1
patto di quota lite è nullo perché non stipulato in forma scritta, in osservanza del disposto dell'art. 2233 c.c.; - con la prima scrittura del 22.1.2007 la corresponsione del compenso era legata al raggiungimento del risultato professionale del rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
non essendovi stato siffatto rigetto, nessun compenso è dovuto;
- il chiesto pagamento nemmeno può dirsi spettante in forza della seconda scrittura del 12 marzo 2009, poiché un patto di quota lite, che attribuisca un compenso al professionista per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, indipendentemente dall'attività professionale dallo stesso prestata per l'ottenimento dei risultati, è nullo per mancanza di causa;
le tariffe professionali secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'allegato al D.M. n. 127/2004 (abrogato con l'art. 9, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012), erano derogabili nel massimo soltanto quando fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto dalle tabelle apparisse, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione e nella specie, a fronte di una prestazione non particolarmente impegnativa, ovverosia un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, seppur di notevole valore, sono stati indicati compensi di gran lunga superiori a quelli massimi previsti per lo scaglione di riferimento.
§ 3.
Tanto premesso, la pronuncia della Suprema Corte ha avuto ad oggetto la scrittura del
12.3.2009 e non già quella del 22.1.2007, intercorsa tra le parti e avente ad oggetto il compenso preteso dall'avv. oggetto degli appelli decisi con la sentenza n. Pt_1
11/2018 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, annullata dalla Corte di Cassazione con la predetta ordinanza.
Ebbene, alcune delle deduzioni su trascritte riproposte dagli odierni appellati, seppur non sottoposte alla Corte di Cassazione, non sono qui precluse siccome ritenute assorbite dalla Corte di Appello con la detta sentenza;
ed invero, non occorre che la parte vittoriosa proponga ricorso incidentale per sollevare questioni che siano rimaste assorbite, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/06/2023, n.15893).
Ciò posto, è preclusa nel presente giudizio la disamina della questione della nullità delle scritture del 22 gennaio 2007 e del 12 marzo 2009, siccome sottoscritte unicamente dal e pertanto non rispettose della forma scritta, in osservanza CP_1
del disposto dell'art. 2233 c.c., così come modificato dell'art. 2 bis del D.L. n.
223/2006. Ed invero, al riguardo, la Corte di appello ha rigettato l'eccezione di nullità per mancato rispetto della forma scritta, osservando che le scritture dette non possono ritenersi nulle, posto che la produzione in giudizio ad opera della parte che non l'abbia sottoscritta – ovvero da parte dell'avv. – costituisce equipollente Pt_1
della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona il contratto in essa contenuto.
Parimenti preclusa è la quaestio secondo cui con la scrittura del 22 gennaio 2007 la corresponsione del compenso previsto per l'avv. era legata al Pt_1
raggiungimento del risultato del rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, rigetto che non vi è stato, ovvero, la questione secondo cui il diritto al compenso esigeva l'accertamento della riconducibilità eziologica della materiale erogazione del contributo all'attività difensiva demandata all'avv. Tale deduzione è Pt_1
superata dalla pronuncia della Suprema Corte, la quale interpretando la successiva scrittura del 12.3.2009 quale ricognizione del debito ove la concreta corresponsione del finanziamento rappresenta solo il termine di pagamento < verificata condizione del diritto al compenso in capo al professionista>>, pone nel nulla la quaestio se vi sia stato raggiungimento del risultato, cui era condizionato il compenso dell'avv. ovvero, se l'ambito finanziamento sia conseguente Pt_1
all'attività professionale svolta dall'avvocato: con la detta scrittura del 12.3.2009 vi è stato il riconoscimento da parte del cliente debitore dell'an del diritto reclamato dal professionista, come si legge chiaramente nella pronuncia della Suprema Corte.
Superata dalla pronuncia della Cassazione è anche la deduzione secondo cui il compenso de quo non può dirsi spettante in forza della scrittura del 12.3.2009, poiché un patto di quota lite che attribuisce un compenso al professionista per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, indipendentemente dall'attività professionale dallo stesso prestata per l'ottenimento dei risultati, è nullo per mancanza di causa. Dovendo interpretare la scrittura del 12.3.2009, quale ricognizione del debito scaturente dalla scrittura del 22.1.2007, è esclusivamente quest'ultima il c.d. patto di quota lite, ovvero, l'accordo fonte del rapporto obbligatorio.
Va, invece, esaminata la deduzione della previsione con la scrittura del 22.1.2007 di un compenso che supera le tariffe massime al tempo vigenti alla luce del D.M. n.
127/2004; nella sostanza, gli odierni appellati hanno sollevato la questione del mancato rispetto del principio di proporzionalità, questione ritenuta assorbita dalla
Corte di appello, la quale ha statuito che la quaestio attinente alla proporzionalità dei compensi rispetto all'attività svolta (richiamando l'art. 45 del codice deontologico forense, rimodulato con la delibera C.N. F. del 18 gennaio 2007, che consentiva all'avvocato di pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, sempre che gli stessi compensi fossero "proporzionati all'attività svolta”) attiene al quantum debeatur da esaminare solo dopo aver vagliato gli altri profili relativi all'an, sollevati dagli appellanti e (attinenti anche CP_1 CP_2
all'interpretazione della scrittura del 12.3.2009, questione sulla quale si è pronunciata la Suprema Corte in sede di rinvio), ritenuti poi fondati al punto da accogliere l'appello proposto da quest'ultimi e rigettare quello avanzato dall'avv. Pt_1
Ebbene, anche con recente pronuncia la Suprema Corte ha statuito che il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c., comma 3, operata dal
D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e prima dell'entrata in vigore della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 4, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., è valido se, valutato sotto il profilo causale della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dai contraenti, nonché sotto il profilo dell'equità alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, la stima tra compenso e risultato effettuata dalle parti all'epoca della conclusione dell'accordo non risulta sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato e ciò al fine di prevenire eventuali abusi a danno del cliente e di impedire la stipula di accordi iniqui alla tutela di interessi generali (cfr. Cassazione civile sez. II, 05/10/2022, n.2891); la Suprema Corte ha precisato che la detta valutazione attiene allo squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti ed alla giustificazione dei reciproci spostamenti patrimoniali, e, dunque, alla verifica in concreto del requisito causale (la "ragion d'essere dell'operazione", valutata nella sua individualità) sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dai contraenti;
insomma, il sindacato sull'adeguatezza e sulla proporzionalità della misura del compenso attiene alla causa concreta del contratto e all'equilibrio sinallagmatico (non meramente economico) delle prestazioni, ovvero allo scopo pratico del regolamento negoziale e ha come approdo eventuale la nullità del patto di quota lite, ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 2 (cfr., altresì, Cass. Sez. 3, 09/07/2020, n. 14595; Cass.
Sez. 2, 29/05/2020, n. 10324; Cass. Sez. Unite, 24/09/2018, n. 22437). A tal fine, il giudice deve valutare se la stima effettuata dalle parti, all'epoca della conclusione dell'accordo sia sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare, del valore e della complessità della lite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio
(così Cass., Sez. Un., 25/11/2014, n. 25012; conforme Cass. Sez. Un., 04/03/2021, n.
6002).
Precisato che perché il profilo in esame, ovvero la proporzionalità del patto, attiene alla validità, la quaestio non è superata dalla ricognizione di debito del 12.3.2009, tenuto conto che trattasi di finanziamento comunitario di un certa consistenza conseguito all'esito di un iter amministrativo complesso – come si evince dalla allegata documentazione – anche considerando la tariffa dell'epoca, non risulta sproporzionata e irragionevole la misura pattuita del 10 % rispetto all'importo di €
1.592.000,00 a titolo di compenso.
Alla stregua del tenore della su trascritta pronuncia della Suprema Corte e delle considerazioni che precedono, va affermato il diritto dell'avv. al compenso Pt_1
come determinato nella scrittura del 22.1.2007.
§ 4. Con il primo motivo, l'avv. appellante in riassunzione si duole del dichiarato Pt_1
difetto di legittimazione passiva di , del quale aveva Controparte_1
chiesto la condanna al pagamento del compenso professionale, in proprio oltre che nella qualità di amministratore della senza, peraltro, motivazione, così da CP_3
rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità della ratio decidendi; deduce che il con la prima scrittura del 22.1.2007, in relazione al mandato CP_1
professionale precedentemente conferito ad esso appellante, ha manifestato chiaramente la volontà di obbligarsi anche in proprio e non solo quale legale rappresentante della società, a corrispondere il compenso professionale del 10% del finanziamento comunitario che sarebbe stato liquidato alla società, a fronte della prestazione d'opera professionale che il legale avrebbe reso in favore della società esclusa e in ipotesi di erogazione del finanziamento;
che con la seconda scrittura del
12.3.2009, il ha confermato di obbligarsi in proprio e nella spiegata CP_1
qualità, con una dichiarazione che rappresentava una vera e propria ricognizione del debito, atteso l'avvenuto raggiungimento del perseguito risultato a seguito del decreto dirigenziale n. 3 del 09.02.2009 emesso dal dirigente del Settore Strutture Ricettive della Regione Campania;
l'appellante assume che si configura, con la stipulazione delle due scritture private, un rapporto di fideiussione a norma dell'art. 1936 c.c., avente funzione di garanzia dell'adempimento dell'obbligazione principale, sicché il
è coobbligato in solido al pagamento del debito ai sensi e per gli effetti CP_1
dell'art. 1944, co. 1, c.c.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. Parte_1
nella parte in cui, la gravata sentenza, accertato il rapporto d'opera professionale intercorso tra le parti e constatato, per l'effetto, l'inadempimento degli appellati, ha pronunciato la condanna al pagamento della sola somma di € 122.885,00, mentre esso appellante, nella memoria 183 comma 6, primo termine c.p.c., in conseguenza dei fatti emersi per effetto dell'attività difensiva delle controparti, le quali avevano, tra l'altro, confessato di aver percepito l'intero importo finanziato, a modificazione della domanda introduttiva, ha chiesto la condanna al pagamento del compenso pattuito, ovvero della somma di € 159.200,00.
§ 5.
Entrambi i su trascritti motivi di gravame riproposti dall'avv. sono fondati. Pt_1
Ed invero, sia nella scrittura del 22.1.2007 che in quella del 12.3.2009 il , CP_1
<in proprio e quale legale rappresentante della , nella prima scrittura, CP_3
si obbliga a corrispondere, nella seconda scrittura, conferma l'obbligazione di corrispondere il compenso pattuito nella misura del 10 % del finanziamento riconosciuto pari a € 1.592,00,003, ovvero l'importo di € 159.200,00. Dal contenuto delle dette scritture si rinviene un'espromissione cumulativa ai sensi dell'art. 1272
c.c. secondo cui "il terzo che, senza delegazione del debitore ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo", che si realizza mediante un contratto tra terzo espromittente e creditore espromissario, che non esige alcun consenso del debitore originario (cfr. Cass. n. 2932/2004): le scritture dette rappresentano un accordo tra il creditore espromissario, ovvero l'avv. e il terzo espromittente, Pt_1
ovvero, in proprio, il quale diventa in tal modo debitore Controparte_1
in via solidale con l'originario debitore in un rapporto obbligatorio che resta comunque unico e rispetto al quale è irrilevante e estranea la sussistenza o meno del proposito dell'espromittente di garantire il debito altrui, come nella fideiussione.
Fondato è anche il secondo motivo proposto dall'avv. posto che secondo Pt_1
giurisprudenza maggioritaria una diversa quantificazione del quantum debeatur nella memoria n. 1 ex art. 183 co° 6 cod. proc. civ. costituisce una semplice emendatio libelli, ammissibile in sede di precisazione delle domande nelle memorie a tal fine autorizzate, purché la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporti prospettazione di una nuova causa petendi;
ed invero, ridurre la modificazione ad una sorta di precisazione o addirittura di mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto significherebbe ….costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale a rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro processo … ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desideri ed interessi, per poi eventualmente proporre una nuova domanda…. dinanzi ad al altro giudice"" (cfr., ex pluribus Cass. 4031/2021). L'unico limite della modifica della domanda, che poi costituisce il vero discrimen tra emendatio (ammessa) e mutatio
(inammissibile), è che l'originario elemento identificativo soggettivo delle persone rimanga immutato e che la vicenda sostanziale sia uguale o quantomeno collegata a quella dedotta in giudizio con l'atto introduttivo, in modo da escludere la compromissione delle potenzialità difensive o l'allungamento dei termini processuali
(cfr., ex pluribus Cass. 18546/2020).
Nel caso di specie, la domanda modificata riguarda la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con il ricorso introduttivo, per cui la domanda così modificata nel quantum è senz'altro ammissibile.
§ 6.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va rigettato l'appello proposto da e e accolto quello proposto da CP_3 Controparte_1 [...]
; per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 8003/2013 emessa dal Pt_1
Tribunale di Napoli il 20.06.2013, in persona del legale rappresentante CP_3
p.t. e , vanno condannati in via solidale al pagamento Controparte_1
della somma di € 159.200,00, oltre IVA e CPA e interessi dalla domanda al soddisfo.
Per la regolamentazione delle spese di lite, va rammentato che in sede di rinvio, ove la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, occorre attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché le spese di lite vanno liquidate in relazione all'esito finale della lite (cfr. Cass. S.U. n.32906 dell'08/11/2022),
Inoltre, costituisce principio consolidato quello secondo cui il giudice del rinvio è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi d'impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio (cfr. Cass., 07/02/2022,
n.3798).
Ciò posto, è vittorioso, sicché le spese di lite – con esclusione del Parte_1
contributo unificato che non risulta versato in relazione al presente giudizio di rinvio
- dal medesimo sostenute in tutti i gradi di giudizio vanno poste a carico di CP_3
e di in via solidale.
[...] Controparte_1
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo a norma del D.M.
D.M. 55/14, come modificato dal DM 147/2022 e nel rispetto dello scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 260.000,00, nel quale risulta compreso il decisum con applicazione di compensi tabellari e riduzione del 50 % di quello previsto per la fase “trattazione/istruttoria” di tutti i gradi di giudizio stante l'attività espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definendo il giudizio di rinvio introdotto da Parte_1
con citazione in riassunzione notificata il 14.10.2020, definitivamente pronunciando sugli appelli di cui in narrativa, così provvede a) rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante CP_3
p.t. e;
Controparte_1
b) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1
parziale della sentenza n. 8003/2013 emessa dal Tribunale di Napoli il
20.06.2013, condanna in persona del legale rappresentante p.t. e CP_3
, in via solidale, al pagamento della somma di € Controparte_1
159.200,00, oltre IVA e CPA e interessi dalla domanda al soddisfo e condanna in persona del legale rappresentante p.t. e CP_3 Controparte_1
, in via solidale, al pagamento, in favore di delle
[...] Parte_1
spese processuali che liquida in euro 340,00 per esborsi e euro 11.268,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) condanna in persona del legale rappresentante p.t. e CP_3 [...]
, in via solidale, al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 1.048,00 per esborsi ed €
12.154,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
d) condanna in persona del legale rappresentante p.t. e CP_3 [...]
, in via solidale, al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di giudizio di legittimità che liquida in euro 1.518,00 per esborsi ed €
7.655,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
e) condanna in persona del legale rappresentante p.t. e CP_3 [...]
, in via solidale, al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del giudizio di rinvio che liquida in euro 10,65 per esborsi ed €
12.154,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 5.6.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo Genno.