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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 68. Stato giuridico del componente non togato 1. Per quanto concerne lo stato giuridico del componente non togato del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195 . Il trattamento economico di tale componente e' stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo alle incompatibilita', ai carichi di lavoro e alle indennita' dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.
Nota all' art. 68:
- La legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1958, n. 75.
Nota all' art. 68:
- La legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1958, n. 75.
Commentario • 1
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Il presente contributo analizza la nuova proposta della Commissione Europea per armonizzare le discipline nazionali in materia di procedure pre-fallimentari e d'insolvenza (c.d. Insolvency III). 1. Antefatti e genesi della Proposta Il tema della diversità delle normative nazionali degli stati membri dell'Unione Europea in materia di insolvenza è stato più volte segnalato da investitori, accademici, banche centrali e politici europei come uno dei più rilevanti ostacoli giuridici ad una piena integrazione del mercato comune. In questo senso, si segnala che anche il Fondo Monetario Internazionale ha indicato proprio la disciplina dell'insolvenza tra i tre principali ostacoli ad un aumento …
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Giurisprudenza • 4
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