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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/11/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa TI Di AU in data 26/11/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.2540/2015R.g.
Tra
n.04/10/1949 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Mobilio Francesco
RICORRENTE
E in p.l.r.p.t. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Molinaro Riccardo
RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento danni
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 10/12/2015, l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
La controversia oggetto del presente giudizio è stata trattata nel corso delle udienze tenutesi dal 23.11.2016 al 28.10.2020, celebrate dai magistrati di volta in volta assegnatari del giudizio.
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del 24.03.2021, 06.07.2022, 17.05.2023, 24.04.2024,
16.10.2024, 16.09.2025, e all'udienza del 25.11.2025, frattanto sostituita dal 1 deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
La procedura di passaggio del personale degli enti locali nel ruolo del personale A.T.A. dell'amministrazione scolastica statale costituisce un trasferimento d'impresa ai sensi della direttiva n. 77/187/CE, trasfusa, unitamente alla direttiva n. 98/50/CE, in quella n.
2001/23/CE, con la conseguenza che tale passaggio non può determinare per il lavoratore trasferito, ai sensi dell'art. 3 della direttiva n. 77/187/CE, condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa da compiersi all'atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all'anzianità di servizio.
Un peggioramento “sostanziale è ravvisabile solo qualora, all'esito di una comparazione globale delle voci retributive, emerga una diminuzione “certa” del compenso che sarebbe stato corrisposto qualora il rapporto fosse proseguito con il cedente nelle medesime condizioni lavorative, sicché non vanno considerati gli importi (che se pure occasionalmente versati prima del passaggio) non costituivano il “normale” corrispettivo della prestazione, perché, in quanto legati a variabili inerenti alle modalità qualitative e quantitative di quest'ultima, non erano entrati nel patrimonio del lavoratore, che sugli stessi non avrebbe potuto fare sicuro affidamento neppure qualora la vicenda modificativa non fosse stata realizzata. In questa prospettiva, l'anzianità pregressa non può essere fatta valere per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario né può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, in quanto l'ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative (Cassazione civile sez. lav., 31/03/2021, n.8968). La S.C. – esprimendo orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione – precisa, con il pronunciamento di cui sopra, che la direttiva 77/187 ha il solo scopo di evitare che i lavoratori siano collocati per effetto del trasferimento in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente e non può essere invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive, sicché il collegamento con il diritto dell'Unione, da intendere nei termini precisati
Pag. 2 di 3 nei punti che precedono, opera solo a fronte di disposizioni che si pongano in contrasto con
l'obiettivo della direttiva e, quanto alle condizioni di lavoro ed al trattamento retributivo, non
è più predicabile qualora, come è stato verificato nella fattispecie, l'irriducibilità sia garantita e l'operatività dei principi della Carta venga invocata per ottenere un effetto finale che esula dalle tutele assicurate dal diritto dell'Unione. Nel caso di specie, le allegazioni sulle quali parte ricorrete fa leva per sostenere la tesi del peggioramento retributivo sostanziale, non sono idonee allo scopo, alla luce delle motivazioni sopra esposte, non attingendo ad un sufficiente grado di puntualità.
Il ricorso va dunque rigettato. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, valorizzata la qualità delle stesse e la natura della controversia.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 26 novembre 2025
Il Giudice
TI Di AU
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