TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 21/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1667/2021 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Marino Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato, Caterina Battaglia,
Marcello Carnovale e Carmela Filice
-RESISTENTE-
oggetto: Pensione di vecchiaia con contribuzione parziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 30.11.2021, parte ricorrente in epigrafe deduceva: che, in data
14.02.2019, aveva presentato all' domanda di pensione di vecchiaia a contribuzione CP_1
parziale; che, in data 22.03.2019, l' comunicava provvedimento di reiezione della CP_1 domanda n. 2051808100005 con la seguente motivazione “non risultano n. 1019 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo 01.01.1971 al
28.2.2019, n. 798 contributi settimanali di cui 798 nella gestione dei lavoratori dipendenti”; che, in data 07.05.2019, presentava ricorso amministrativo, respinto dalla
Commissione provinciale con comunicazione del 04.02.2020 del seguente tenore CP_1
1 “È inapplicabile l'applicazione della deroga prevista dalla legge 335/95 e successive riguardante il requisito contributivo di 780 settimane e dieci anni di contribuzione parziale”. Tanto premesso, ritenuto di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 503 del 1992, ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di
Paola chiedendogli di “A) Dichiarare che la signora ha diritto al Parte_1
riconoscimento della pensione di vecchiaia a contribuzione parziale e per l'effetto,
CP_ condannare l' in persona del rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, della pensione di vecchiaia e dei ratei di pensione maturati a decorrere dal
14.02.2019 (data di presentazione della domanda), oltre accessori di legge;
[…]”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si è costituito l' , variamente argomentando per l'inammissibilità ovvero per CP_1
l'infondatezza del ricorso.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2.1. Sul piano normativo, l'art. 2 del D.Lgs. 503 del 1992 statuisce al comma 1 che:
“Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”.
Il successivo comma 3 prevede quattro ipotesi in cui, in deroga al requisito dei 20 anni di contribuzione, continua a trovare applicazione la previgente normativa che richiede 15 anni di contribuzione.
Si tratta (1) dei soggetti che hanno maturato 15 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992 e (2) dei soggetti che anteriormente al 31 dicembre 1992 siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni (cfr. art. 2 comma 3 lett. a del D.Lgs. 503/1992).
(3) Per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno
2 venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa (cfr. art. 2 comma 3 lett. b del D.Lgs.
503/1992). (4) Inoltre, nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre
1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il requisito di 20 anni di contribuzione, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa (art. 2 comma 3 lett. c del D.Lgs. 503 del 1992).
Per quanto riguarda la prima deroga, riguarda i lavoratori dipendenti ed autonomi che al
31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente. Ai fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori all'1 gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.
La seconda deroga opera nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 31 dicembre 1992. Per usufruire di tale deroga è necessario che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992. Non è invece richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data.
La terza deroga (prevista dall'art. 2 comma 3 lett. b) opera nei confronti dei lavoratori dipendenti che possano far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultino occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare. Il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei
10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992. Per quanto riguarda il requisito dei 10 anni con occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, non rileva la circostanza che nell'anno solare nel quale il lavoratore sia stato occupato per periodi di durata inferiore a 52 settimane sussista anche contribuzione diversa da quella obbligatoria (figurativa, volontaria, ecc.) per un numero di settimane tale che, sommato a quello delle settimane di contribuzione obbligatoria, faccia
3 raggiungere le 52 settimane. La deroga in parola non opera nei confronti dei lavoratori occupati per l'intero anno ai quali venga attribuito, per l'anno solare, un numero di contributi settimanali inferiore a 52 per effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche.
La quarta deroga infine (per i lavoratori che al 31/12/1992 hanno maturato un'anzianità contributiva tale che, pur se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993
e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile, non raggiungerebbero il requisito contributivo richiesto in quel momento) non è più concretamente verificabile per i soggetti nati dal 1952-1953 in poi: nei loro confronti, infatti, i periodi intercorrenti tra il
1° gennaio 1993 e la pensione di vecchiaia fissata dalle norme attuali, cioè 67 anni, risultano sempre superiori a 20 anni.
2.2. Tanto premesso sul piano normativo, nel presente giudizio parte ricorrente rivendica il diritto a percepire la pensione di vecchiaia, denegata dall' , invocando, CP_1
sostanzialmente, la deroga di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) di cui alla legge n. 503 del
1992.
Orbene, in relazione all'ambito di applicazione, alla natura e alla portata della richiamata deroga la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che la stessa, che “[…] rimanda ai più favorevoli previgenti requisiti contributivi per il pensionamento di vecchiaia, riguarda, expressis verbis, i lavoratori, con anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati, per almeno un decennio, per periodi inferiori all'intero anno solare (“di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare”) in relazione a peculiari attività lavorative che, per non coprire l'intero anno solare, non potevano far maturare la maggiore contribuzione richiesta dalla legge n. 530.
26. Il più favorevole regime contributivo è, pertanto, conservato e fatto salvo, dal legislatore della riforma previdenziale del 1992, a protezione di alcune categorie deboli di lavoratori subordinati che non possono far valere la contribuzione annua per l'intero anno solare per essere stati occupati per un periodo inferiore alle cinquantadue settimane, come del resto emerge dal citato criterio di delega al quale il legislatore delegato si è informato.
27. Si tratta di vedere se il più favorevole regime previgente, conservato dalla norma derogatoria de qua, (per esempio, a favore dei lavoratori in agricoltura), possa ricomprendere o si possa estendere alle lavoratrici e ai lavoratori che, a parità di altri requisiti (l'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni), siano stati occupati, per
4 almeno un decennio, per l'intero anno solare, ma possano vantare, al pari dei lavoratori non occupati per l'intero anno solare, un minor numero di contributi annui in ragione dell'orario lavorativo settimanale…
30. … la richiamata norma, dettata dall'art. 2, comma 3, del ciato decreto legislativo n.
503, ha introdotto disposizioni derogatorie alla riforma previdenziale del 1992, così regolando, specificamente e tassativamente, per alcuna particolari categorie di lavoratori, la successione di leggi in materia previdenziale, con l'applicazione della disciplina previgente “in deroga”, onde, per l'esplicita connotazione di norma derogatoria, ne resta preclusa l'interpretazione estensiva, mentre quella analogica, dovendo considerarsi la disposizione de qua norma eccezionale (come tutte le norme che introducono discipline transitoria), è vietata dall'art. 14 disp. prel. al codice civile…
32… la portata e il contenuto della disposizione fanno chiaramente riferimento all'intento del legislatore di proteggere, con il più favorevole regime previgente, i lavoratori non occupati per l'intero anno solare e non già i lavoratori che, sebbene occupati nell'intero anno solare, possano anch'essi far valere una minore contribuzione…” (si veda, in parte motiva, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3044 del
28.02.2012, nonché Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 10272 del 27.04.2018 “In tema di requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia, la deroga stabilita dall'art. 2, comma
3, lett. b), del d.lgs. n. 503 del 1992 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi di durata inferiore a cinquantadue settimane nell'anno solare, non può essere estesa ai lavoratori occupati per l'intero anno, poiché l'intento del legislatore
è quello di proteggere, con il più favorevole regime previgente, i lavoratori non occupati per l'intero anno solare e non già i lavoratori che, sebbene occupati nell'intero anno solare, non possano far valere una contribuzione sufficiente”. Cfr. ulteriormente,
Cassazione civile sez. lav., 12/07/2018, n.18462 e Cassazione civile sez. VI, 22/12/2016,
n.26753).
2.3. Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, la domanda deve essere accolta considerata la ricorrenza di tutti i presupposti legali previsti dall'art. 2, comma 3, lett. b) di cui alla legge n. 503 del 1992.
In particolare, la ricorrente, nata il [...], evidentemente, al momento della domanda (14.02.2019) aveva compiuto 67 anni e, pertanto, era in possesso del requisito anagrafico per fruire della pensione di vecchiaia.
5 In secondo luogo, la ricorrente, al momento della presentazione della domanda, poteva far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, considerato che il primo contributo obbligatorio era stato versato nel gennaio del 1971 (cfr. estratto conto previdenziale, ovvero all. 10 ricorso).
In terzo luogo, sussiste anche il requisito dell'occupazione per 10 anni con contribuzione parziaria e cioè inferiore a 52 settimane annuali, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità citata, risultando, nel caso di specie, che per ben 11 anni (1971, 1994, 2000,
2005, 2006, 2007, 2010, 2013, 2017, 2018 e 2019) la ricorrente ha lavorato solo per una parte dell'anno solare per un periodo di settimane inferiore a 52.
Infine, lo stesso ha riconosciuto che la ricorrente ha maturato oltre Controparte_2
15 anni di contribuzione ed assicurazione al momento della presentazione della domanda amministrativa del 14.02.2019, in particolare riconoscendo il versamento di contributi per
798 settimane.
3. Alla luce delle osservazioni che precedono, parte ricorrente possiede i requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi per fruire della pensione di vecchiaia in quanto beneficia della deroga prevista all'art. 2 comma 3 lett. b del D.Lgs. 503/1992 per i lavoratori con anzianità assicurativa di almeno 25 anni che per almeno 10 anni sono occupati per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare.
Il ricorso va, quindi, accolto e, per l'effetto, va accertato e dichiarato che la ricorrente ha diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'art. 2 comma 3 lett. b del D.Lgs. 503/1992, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 14.02.2019. Consegue la condanna dell' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente la prestazione da tale data, con gli interessi sulle somme arretrate dal 120° giorno successivo alla domanda e fino all'effettivo soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m.
147/2022, tenuto conto della materia (causa di previdenza sociale), del valore della controversia (scaglione da 5.201 a 26.000), con distrazione in favore del procuratore attoreo.
P.Q.M.
6 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che parte ricorrente ha diritto alla pensione di vecchiaia a partire dall'01.03.2019 e per l'effetto condanna l' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondergliela a decorrere da tale data, oltre interessi sulle somme arretrate dal 120° giorno successivo alla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite in favore della controparte, che liquida in € 2.697,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Paola, 21.03.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
7